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Massimario, art. 67 l. fall.
Massimario, art.
2740 c.c.
Massimario, art.
2901 c.c.
Tribunale
di Alessandria, 24 novembre 2009 – Est. Mela.
Segnalazione dell’Avv.
Vittorio Buonaguidi
Trust
– Lex fori – Violazione di norme inderogabili – Nullità – Esclusione –
Applicazione degli strumenti previsti dalla lex fori.
Trust
– Lex fori – Violazione di norme inderogabili – Attuazione dello scopo del
trust con modalità alternative – Necessità.
Trust
– Lesione degli interessi dei creditori – Strumenti di tutela – Azioni
revocatorie.
Trust
– Natura gratuita od onerosa dell’atto istitutivo – Rapporto tra disponente e
beneficiari – Rilevanza – Piano attestato ex art. 67, lett d) legge fall. –
Natura solutoria – Sussistenza.
In base all’art. 15 della convenzione
dell’Aja, la legge applicabile al trust non può essere d’ostacolo
all’applicazione delle disposizioni inderogabili della lex fori, tra le quali
rientrano, per espressa previsione, le norme in materia di protezione dei
creditori in caso di insolvenza; dall’applicazione di tale disposizione,
discende che il trust istituito in violazione di norme inderogabili non è di
per sé nullo, ma solo soggetto a quanto diversamente previsto dalla legge del
foro. (fb) (riproduzione riservata)
Qualora l’istituzione del trust comporti
la violazione di norme inderogabili previste dalla lex fori, in base al
secondo comma dell’art. 15 della convenzione dell’Aja, il giudice dovrà
comunque cercare di attuarne gli scopi in modo alternativo. (fb)
(riproduzione riservata)
Dall’applicazione delle disposizioni
contenute nell’art. 15 della convenzione dell’Aja, consegue che qualora il
trust leda gli interessi dei creditori la tutela a questi accordata sarà
quella riconosciuta dalla lex fori in presenza di atti lesivi dei loro diritti,
tutela che in Italia si realizza mediante l’azione revocatoria ordinaria o
fallimentare. (fb) (riproduzione riservata)
Benchè dal punto di vista del disponente
l’atto di trasferimento dei beni in trust abbia carattere gratuito, al fine
di determinare la natura gratuita od onerosa di tale atto, occorre fare
riferimento al rapporto tra disponente e destinatari, con la conseguenza che
avrà natura liberale l’atto con il quale il disponente assoggetta determinati
beni al trust con finalità liberali nei confronti dei beneficiari, mentre
avrà natura onerosa l’atto con il quale i beni siano destinati
all’adempimento di una obbligazione. (Nel caso di specie, il Tribunale ha
ritenuto che avesse natura solutoria l’atto istitutivo di un trust
finalizzato al superamento della crisi dell’impresa mediante la
predisposizione di un piano ai sensi dell’art. 67 lett d) legge fall.) (fb)
(riproduzione riservata)
Il testo
integrale
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