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Massimario,
art. 24 l. fall.
Corte Costituzionale, ordinanza 29 maggio 2009,
n. 170 – Pres. Amirante – Rel. Napolitano.
Fallimento
– Controversie in materia di – Applicabilità del rito camerale –
Illegittimità costituzionale – Esclusione – Violazione del principio del
giusto processo – Esclusione.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della
liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 21 del decreto
legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio
2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,
secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione. Infatti: i) l'applicazione alle controversie in materia fallimentare delle
norme previste dagli artt. da 737 a 742 del codice di procedura civile
soddisfa il principio della semplificazione e della accelerazione delle
procedure imposto in sede di delega legislativa; ii) la previsione del rito
camerale per la composizione di conflitti di interesse mediante provvedimenti
decisori non è di per sé suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in
quanto l'esercizio di quest'ultimo può essere modulato dalla legge in
relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti, purché ne vengano
assicurati lo scopo e la funzione; iii) può escludersi sia l'irragionevolezza
della scelta legislativa sia la violazione del diritto di difesa sia, infine,
la violazione della regola del giusto processo garantita dall'art. 111, primo
comma, Cost., ove il modello processuale previsto dal legislatore,
nell'esercizio del potere discrezionale di cui egli è titolare in materia,
sia tale da assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, lo
svolgimento di un'adeguata attività probatoria, la possibilità di avvalersi
della difesa tecnica, la facoltà della impugnazione – sia per motivi di
merito che per ragioni di legittimità – della decisione assunta, la
attitudine del provvedimento conclusivo del giudizio ad acquisire stabilità,
quanto meno “allo stato degli atti”.
La Corte Costituzionale (omissis)
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come
sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1,
comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promossi dal Tribunale ordinario
di Lucca con tre ordinanze del 14 maggio 2008, otto del 25 giugno 2008, una
del 27 giugno 2008 e tre del 2 luglio 2008, iscritte ai nn. da 312 a 314, da
347 a 349, da 387 a 395 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 43, 46 e 51, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Paolo Maria
Napolitano.
Ritenuto che con quindici ordinanze, delle quali due depositate il 14
maggio 2008, otto il 25 giugno 2008, una il 27 giugno 2008 e tre il 2 luglio
2008, aventi comunque tutte analogo tenore, il Tribunale ordinario di Lucca
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76
e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della
liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 21 del decreto
legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio
2005, n. 80);
che il giudice a quo,
in ciascuna delle ordinanze di rimessione, riferisce di essere chiamato a
decidere una controversia avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia
rispetto alla massa fallimentare di talune rimesse operate dal fallito sul
proprio conto corrente bancario in epoca anteriore di non oltre un anno alla
dichiarazione di fallimento o – in uno solo dei casi all'esame del rimettente
– in epoca successiva a tale dichiarazione, la cui provvista è stata
incamerata dall'istituto di credito;
che il giudice a quo
riferisce, altresì, che i singoli giudizi sono stati intrapresi mediante
ricorso ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge fallimentare, nel
testo – all'epoca vigente – introdotto a seguito della riforma delle
procedure concorsuali attuata col d. lgs. n. 5 del 2006;
che – dopo aver motivato sia in ordine alla ritualità della
introduzione dei vari giudizi a
quibus, effettuata utilizzando la disposizione censurata, sia in
ordine alla indifferenza rispetto ad essi della avvenuta entrata in vigore
del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e
correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto
legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento,
del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai
sensi dell'art. 1, commi 5, 5-bis
e 6 della legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale ha, fra l'altro, abrogato la
disposizione censurata – il rimettente ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del ricordato art. 24, secondo comma, della legge fallimentare
nella parte in cui dispone che, salva diversa previsione, alle controversie
che derivano dal fallimento si applicano le norme previste dagli artt. da 737
a 742 del codice di procedura civile, regolanti il rito camerale;
che, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente
argomenta in ordine alla applicabilità della norma censurata ai giudizi a quibus, rilevando che la azione
proposta in ciascuno di essi rientra fra quelle, derivanti dal fallimento,
che, se instaurate successivamente al 16 luglio 2006, sono soggette al rito
camerale;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
essa è prioritariamente dedotta con riferimento alla violazione dell'art. 76
Cost.;
che il rimettente, infatti, osserva che la legge di delega 14
maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito
del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia
di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali), ha conferito al Governo il potere di
«modificare la disciplina del fallimento», nel rispetto del criterio
direttivo volto a «semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei
soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle
procedure applicabili alle controversie in materia»;
che il rimettente deduce da ciò che l'intervento legislativo
delegato deve ritenersi circoscritto «nei limiti dell'oggetto della
disciplina del processo fallimentare»;
che, in altri termini, esso sarebbe rivolto solo
all'accelerazione delle procedure applicabili ai ricorsi per dichiarazione di
fallimento e alle successive controversie endofallimentari, con esclusione dei
processi ordinari semplicemente derivanti dal fallimento;
che, a comprova di ciò, il rimettente rileva che nessuno dei
restanti principi e criteri direttivi della delega appare consentire una
nuova disciplina processuale delle azioni ordinarie che derivano dal
fallimento;
che, pertanto, ad avviso del rimettente, il legislatore
delegato, nell'estendere a tutte le azioni derivanti dal fallimento il
modello camerale, avrebbe ecceduto i limiti della delega;
che, prosegue il rimettente, la disposizione censurata sarebbe,
comunque, incostituzionale anche con riferimento ai parametri dettati dagli
artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.;
che, quanto al primo profilo, essa violerebbe il canone della
ragionevolezza nell'imporre il modello processuale camerale «al di fuori
dell'ambito funzionale di esso proprio», in particolare con riferimento a
controversie «involgenti la tutela di diritti soggettivi»;
che il rito camerale costituirebbe, infatti, un modello
processuale neutro, privo di regolamentazione delle fasi della cognizione,
rimesso alla discrezionalità del giudice e destinato a concludersi con un
provvedimento, in forma di decreto, non suscettibile di giudicato;
che, per il rimettente, esso sarebbe idoneo alla tutela di «mere
e specifiche» facoltà, là dove garanzia fondamentale dei processi a
cognizione piena, siano essi speciali o ordinari, è la predeterminazione
delle forme e la copertura dell'accertamento della situazione soggettiva col
giudicato;
che la scelta del legislatore delegato sarebbe viziata anche per
disparità di trattamento fra situazioni analoghe, determinata solo dal fatto
che la azione sia connessa ad un fallimento pronunciato prima o dopo il 1°
gennaio 2008, ovvero che essa sia stata o meno proposta prima di tale data;
che risulterebbe, altresì, violato l'art. 24, secondo comma,
Cost., posto che la norma censurata avrebbe l'effetto di esporre le parti a
regole processuali legate a incerte «direttive giurisdizionali» variabili
secondo la competenza dei singoli uffici giudiziari;
che la disposizione censurata sarebbe, infine, in contrasto con
l'art. 111 Cost., il quale impone che il giusto processo sia regolato per
legge onde perseguire il fine suo proprio, «apparendo – la ricordata
generalizzata estensione del modello camerale – in contrasto con l'intima
essenza dello stesso principio del giusto processo»;
che il rimettente conclude affermando che non è in discussione
in astratto la compatibilità costituzionale del rito camerale, quanto la sua
giustificata congruità rispetto alla natura del processo in cui tale rito si
svolge;
che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la infondatezza della questione proposta;
che, per la difesa pubblica, non sarebbe dubbio che la azione
proposta nel giudizio a quo,
essendo volta alla determinazione della massa fallimentare, deve essere fatta
rientrare nel concetto di “procedura concorsuale” di cui alla delega;
che, quanto agli altri profili dedotti, l'Avvocatura nega che il
procedimento camerale fornisca minori garanzie rispetto al giudizio
ordinario, essendo regolato dal codice di rito, assicurando la tutela delle
parti in causa e potendo condurre, come da consolidata giurisprudenza, ad una
decisione dotata di forza di giudicato.
Considerato che con quindici ordinanze, tutte di analogo tenore, il
Tribunale ordinario di Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come
sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1,
comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui esso dispone
che, «salva diversa previsione, alle controversie che derivano dal fallimento
si applicano le norme previste dagli artt. da 737 a 742 del codice di
procedura civile»;
che il rimettente dubita della legittimità costituzionale della
disposizione censurata in quanto, a suo avviso, la stessa confliggerebbe: a)
con l'art. 76 Cost., poiché la delega legislativa contenuta nell'art. 1,
comma 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la
riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), consentiva al
Governo di intervenire, al fine di accelerarle, solo sulle procedure
applicabili ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e sulle successive
controversie endofallimentari e non anche su tutti i processi ordinari
semplicemente derivanti dal fallimento; b) con l'art. 3 Cost., in quanto
irragionevolmente impone il rito camerale – che egli ritiene regolato da una
disciplina rimessa alla discrezionalità del giudicante e destinato a
concludersi con un provvedimento non suscettibile di passare in giudicato –
anche al di fuori del suo ambito funzionale, in controversie coinvolgenti la
tutela di diritti soggettivi ed in quanto portatrice di disparità di
trattamento, essendo essa applicabile o meno in funzione del dato casuale
dell'epoca di dichiarazione del fallimento o di instaurazione delle
controversie stesse; c) con l'art. 24 Cost., poiché la adozione del rito
camerale comprimerebbe il diritto di difesa delle parti; d) con l'art. 111
Cost., dato che la estensione del modello camerale alle azioni che derivano
dal fallimento, senza che si sia tenuto conto delle «caratteristiche
dell'accertamento che si richiede», violerebbe il principio del «giusto
processo», necessariamente «regolato per legge»;
che, attesa la identità della questione di legittimità costituzionale
sollevata con ciascuna delle ordinanze indicate, i relativi giudizi vanno
riuniti per essere definiti con unica decisione;
che non ha incidenza sulla ammissibilità della presente
questione di legittimità costituzionale il fatto che la disposizione
normativa censurata sia stata oggetto di integrale abrogazione per effetto
della entrata in vigore dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 12
settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006,
n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e
della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1, commi 5, 5-bis e 6 della legge 14 maggio 2005,
n. 80), dato che il rimettente, con motivazione non implausibile, precisa
che, malgrado la avvenuta abrogazione, la disposizione censurata continua ad
essere rilevante nei vari giudizi a
quibus in quanto tuttora applicabile ai procedimenti iniziati, come
quelli in argomento, anteriormente alla data di entrata in vigore del d. lgs.
n. 169 del 2007;
che la questione sollevata dal Tribunale ordinario di Lucca è
manifestamente infondata;
che, infatti, quanto alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost.
per avere, come asserito dal rimettente, il legislatore delegato ecceduto i
limiti della delega legislativa ad esso conferita con la legge n. 80 del
2005, basti osservare che il principio in base al quale è stata adottata la
disposizione censurata, nell'ambito della modifica della «disciplina del
fallimento», contenuto nell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 1, della citata legge di delega n. 80 del 2005,
prevedeva espressamente che si dovesse provvedere nel senso di «semplificare
la disciplina attraverso […] l'accelerazione delle procedure applicabili alle
controversie in materia»;
che frutto di petizione di principio è la affermazione contenuta
nelle ordinanze di rimessione, e sulla quale è incentrata la motivazione
della pretesa violazione dei limiti della delega legislativa, secondo la
quale l'ampiezza dell'intervento del legislatore delegato doveva essere
contenuta nel solo ambito della accelerazione «delle procedure applicabili ai
ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle successive controversie
endofallimentari con […] esclusione di ogni riferimento ai processi ordinari
semplicemente derivanti dal fallimento»;
che, al contrario, le predette espressioni «disciplina del
fallimento» e «procedure applicabili alle controversie in materia» hanno una
valenza semantica talmente ampia da ricomprendere certamente nel loro ambito
il riferimento a tutti i processi che, come quelli di cui ai giudizi a quibus, in quanto volti a far
dichiarare la inefficacia rispetto alla massa fallimentare di determinati
atti dispositivi, originano dalla procedura fallimentare e in essa trovano il
loro naturale alveo;
che anzi – a differenza di quanto riferito dallo stesso
rimettente onde avvalorare la sua tesi – fra i principi ed i criteri
direttivi in base ai quali esercitare la delega vi è l'espresso richiamo
anche alla disciplina di azioni diverse rispetto a quella svolta con ricorso
per dichiarazione di fallimento, là dove si indica fra i compiti del
legislatore delegato, al numero 6 della lettera a) del comma 6 dell'art. 1 della legge n. 80 del 2005, la riduzione
del termine di decadenza per l'esercizio della azione revocatoria;
che non v'è dubbio, per altro verso, che tramite l'applicazione
alle controversie in materia fallimentare delle norme previste dagli artt. da
737 a 742 del codice di procedura civile, risulti soddisfatto dalla norma
censurata il principio della semplificazione e della accelerazione delle
procedure imposto in sede di delega legislativa;
che le restanti censure, concernenti la asserita violazione
degli artt. 3, 24 e 111 Cost., che sarebbe realizzata attraverso la adozione
del rito camerale quale “forma” processuale applicabile a tutte le azioni che
derivano dal fallimento, possono essere congiuntamente esaminate;
che la asserita violazione dell'art. 3 Cost. per la disparità di
trattamento di situazione identiche – al di là di una certa perplessità
argomentativa, essendo essa cronologicamente riferita, in termini di
irrisolta alternatività, ora alla data di dichiarazione del fallimento ora a
quella di instaurazione della controversia regolata dal rito camerale – non
sussiste, essendo il diverso regime normativo applicabile alle controversie
dovuto al naturale fluire del tempo che, per consolidata giurisprudenza di
questa Corte, è valido discrimine fra situazioni analoghe (da ultimo ordinanza
n. 212 del 2008);
che le argomentazioni svolte dal rimettente al fine di
dimostrare la violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., in ordine ad una
affermata variabilità, a seconda dell'ufficio giudiziario adito, delle regole
processuali applicabili al rito camerale, appaiono non suffragate da alcun
elemento obiettivo desumibile sia, positivamente, dall'ordinamento normativo
che, empiricamente, dalla sua concreta prassi applicativa;
che, viceversa, più volte questa Corte ha ribadito la piena compatibilità
costituzionale della opzione del legislatore processuale, giustificata da
comprensibili esigenze di speditezza e semplificazione, per il rito camerale
(ex multis: sentenza n. 103
del 1985, ordinanza n. 35 del 2002), anche in relazione a controversie
coinvolgenti la titolarità di diritti soggettivi;
che, in particolare, come già in passato osservato, «la
giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la previsione
del rito camerale per la composizione di conflitti di interesse mediante
provvedimenti decisori non è di per sé suscettiva di frustrare il diritto di
difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo può essere modulato dalla legge
in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti […] purché ne
vangano assicurati lo scopo e la funzione» (sentenza n. 103 del 1985,
ordinanze n. 121 del 1994 e n. 141 del 1998);
che, più nello specifico, può escludersi sia l'irragionevolezza
della scelta legislativa sia la violazione del diritto di difesa sia, infine,
la violazione della regola del giusto processo garantita dall'art. 111, primo
comma, Cost., ove il modello processuale previsto dal legislatore,
nell'esercizio del potere discrezionale di cui egli è titolare in materia (da
ultimo sentenza n. 221 del 2008), sia tale da assicurare il rispetto del
principio del contraddittorio, lo svolgimento di un'adeguata attività
probatoria, la possibilità di avvalersi della difesa tecnica, la facoltà
della impugnazione – sia per motivi di merito che per ragioni di legittimità
– della decisione assunta, la attitudine del provvedimento conclusivo del
giudizio ad acquisire stabilità, quanto meno “allo stato degli atti”;
che tutte queste condizioni non risultano contraddette nel caso
della applicazione del rito camerale ai procedimenti in materia fallimentare.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte Costituzionale riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della
liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 21 del decreto
legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio
2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,
secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale
ordinario di Lucca con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.
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