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Profili processuali, rito
sommario societario
Tribunale di Parma II° sez. civ. – Dr.
Pietro Iovino – 10 ottobre 2005. (192)
Segnalazione dell’Avv. Francesco Brugnatelli
Procedimento sommario ex art. 19 d lgs. n. 5/03 – Declaratoria
di nullità o di annullamento di operazioni relative a bond argentini –
Eccezioni del convenuto – Cognizione non sommaria – Mutamento del rito –
Necessità.
Deve essere disposto il mutamento del rito da sommario ad
ordinario qualora il convenuto si costituisca deducendo contestazioni non
manifestamente infondate e la condanna dello stesso alla restituzione della
somma richiesta dall’attore presupponga la declaratoria di nullità ovvero di
annullamento di singole operazioni di negoziazione di obbligazioni argentine
e, alla luce delle difese svolte dalla convenuta, una cognizione non sommaria
della controversia.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Ordinanza ai sensi dell’art. 19 D. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5
Il
Giudice designato, letti gli atti e sciolta la riserva. Considerato che le
difese della Banca convenuta non sono fondate su argomenti meramente
pretestuosi o irragionevoli, con la conseguenza che non può ritenersi
manifestamente infondata la contestazione della convenuta, ciò in quanto:
é
evidente che l'acquisto dei titoli risale agli anni 97/98 e, quindi, in un
periodo ben lontano dal dissesto del Governo argentino;
esiste
un contratto scritto di custodia ed amministrazione titoli e valori mobiliari
risalente al 1991;
sono
trascorsi ben otto anni dall'acquisto e quattro dalla dichiarata insolvenza,
mentre è pacifico che immediatamente dopo le operazioni, id est gli ordini di
acquisto, la Banca ha rimesso ai clienti i fissati bollati attestanti
l'esecuzione delle operazioni, con la conseguente necessità di apprezzare il
canone ermeneutico della buona fede valevole, anche e soprattutto, nella fase
di esecuzione del contratto.
Ritenuto
altresì che, come eccepito dalla convenuta, la eventuale condanna alla
restituzione del corrispettivo versato per l'acquisto dei titoli deve
necessariamente passare dalla declaratoria di nullità ovvero di annullamento
di ciascuna operazione, con la conseguenza che, anche a voler ritenere
ammissibile il ricorso alla procedura semplificata de qua per tutto concedere
alla difesa attorea, è evidente che le difese svolte dalla Banca richiedano
una cognizione non sommaria.
Letto
l'art. I9, 3° co., D. lgs. 17.1.03 n. 5
PTM
Assegna
all’ attore il termine di gg. 30 per le attività di cui all'art. 6,
decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento.
Si
comunichi.
Parma
10.10.05
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