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Tribunale di Mantova – Pres. Dr. A. Dell’Aringa, Rel. Dr. M.
Bernardi – 6 ottobre 2005. (193)
Società a
responsabilità limitata – Avviso di convocazione dell’assemblea – Nullità
della delibera – Effettiva conoscenza del destinatario – Necessità.
Il principio contenuto
nell'art. 1334 c.c., secondo cui non è sufficiente che la comunicazione venga
spedita ma è necessario che essa pervenga a conoscenza del destinatario, ha
carattere generale applicandosi a tutti gli atti partecipativi e, quindi,
anche alla convocazione di assemblea prevista dall'art. 2479 bis c.c..
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
omissis
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data
21-10-2004 la R.F. s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio la I. C.
s.r.l. al fine di ottenere le declaratoria di nullità o comunque di annullamento
della deliberazione in data 31-5-2004 assunta dall'assemblea straordinaria della società convenuta
con la quale era stato disposto, a seguito della perdita di oltre un terzo
del capitale sociale, l'azzeramento e la contemporanea ricostituzione del
medesimo. L'attrice assumeva che la delibera in questione doveva considerarsi
invalida a) perché essa non aveva ricevuto la convocazione dell'assemblea
straordinaria alla quale non aveva partecipato; b) in quanto la decisione di
ridurre e ricostituire il capitale era stata effettuata sulla scorta delle
risultanze del bilancio relativo all'esercizio 2003, bilancio che era già
stato autonomamente impugnato non essendo stata rappresentata in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale; c) per violazione del
disposto di cui all'art. 2482 bis c.c. non essendo state sottoposte
all'assemblea né la relazione degli amministratori sulla situazione
patrimoniale della società né le osservazioni del collegio sindacale.
La società convenuta si costituiva chiedendo il
rigetto della domanda assumendo che la lettera di convocazione era stata
spedita con lettera raccomandata presso il domicilio eletto della R.F.
risultante dal libro soci e, quindi, nel rispetto del disposto di cui
all'art. 2479 bis c.c., che il bilancio rappresentava fedelmente la
situazione patrimoniale e che l'assemblea aveva deliberato sulla base di
adeguate informazioni atteso che il Presidente, nel corso della stessa aveva
richiamato le risultanze del bilancio approvato il 26-4-2004 ed aveva dato
atto che, nel frattempo, non si erano verificate variazioni.
Senza l'espletamento di attività istruttoria la
causa veniva discussa all'udienza del 24-9-2005 sulle conclusioni delle parti
in epigrafe riportate.
Motivi
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Premesso che non appare opportuno disporre la
riunione delle cause come richiesto dalla difesa attorea, dagli atti risulta
(né vi è al riguardo contestazione fra le parti) che l'avviso di convocazione
dell'assemblea fissata per la data del 31-5-2004 era stato inviato alla
società R.F. presso il domicilio eletto risultante dal libro soci e che la
lettera raccomandata era stata restituita al mittente con l'annotazione
"destinatario sconosciuto".
Premesso che l'art. 2479 bis c.c. prescrive che
l'avviso di convocazione venga spedito presso il domicilio del socio
risultante dall'apposito libro sociale, va osservato che il principio contenuto nell'art. 1334
c.c. secondo cui non è sufficiente che la comunicazione venga spedita ma è
necessario che essa pervenga a conoscenza del destinatario, ha carattere
generale applicandosi a tutti gli atti partecipativi (cfr. Cass. S.U.
3-4-2000 n. 84; Cass. 9-10-1998 n. 10036).
L'operatività della presunzione di conoscenza
stabilita a carico del destinatario dall'art. 1335 c.c. se non prova di
essere stato senza colpa nell'impossibilità di avere notizia dell'atto a lui
diretto presuppone poi che tale atto giunga al suo indirizzo: ne consegue
che, ove risulti che il destinatario abbia cambiato indirizzo (come nel caso di
specie), deve escludersi la sussistenza del presupposto per l'applicazione
dell'art. 1335 c.c., poiché la comunicazione non si può intendere giunta
all'indirizzo dello stesso, a nulla rilevando che il destinatario debba
comunicare il cambiamento di indirizzo e non l'abbia fatto (in tal senso
vedasi Cass. 26-4-1999 n. 4140): va inoltre aggiunto che, nel caso di specie,
non venne effettuato il deposito in giacenza ai sensi dell'art. 40 del d.p.r.
29-5-1982 n. 655 sicché deve escludersi che la R.F. fosse stata in grado di
avere notizia della convocazione dell'assemblea né va sottaciuto che la I. C.
era composta da due soli soci sicché appare inverosimile che l'amministratore
non fosse a conoscenza della sede di uno di essi.
L'omissa rituale convocazione del socio determina
l'invalidità della deliberazione adottata in sua assenza (cfr. art 2479 ter
c.c.) che va quindi annullata mentre gli ulteriori profili di illegittimità
evidenziati dall'attrice rimangono assorbiti.
In considerazione del comportamento negoziale
tenuto dalle parti sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le
stesse le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Mantova, in composizione
collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione
reietta, così provvede:
annulla la delibera adottata dalla assemblea
della società I. C. s.r.l. in data 31-5-2004;
compensa integralmente fra le parti le spese di
lite.
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