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Sezione I - Giurisprudenza

documento 195/2005

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Verona – G.U. Dr. Mirenda – 23 gennaio 2005. (195).

 

Nuovo processo societario – Procedimento sommario – Attività istruttoria – ammissibilità – Limiti.

 

Nell’ambito del procedimento sommario ex art. 19 d. lgs. n. 5/03 può aver luogo un'istruttoria dai contenuti estremamente limitati e ciò in armonia con le caratteristiche proprie della fase, compendiabile nella celerità del rito, che, a sua volta, sottintende la presenza dell'«evidence» (salva ovviamente l'operatività del principio di non contestazione).

Potrà essere, cosí, dato ingresso ad attività istruttorie elementari, agevolmente collocabili nell'udienza «one shot» del comma due bis dell'art. 19, quali la produzione delle prove tipiche precostituite, cosí come le attività finalizzate all'acquisizione officiosa o su istanza di parte di siffatte prove, le indagini a carattere tecnico, la richiesta di informazioni di cui all'art. 213 c.p.c., l'audizione di sommari informatori a conforto di fatti storici di contorno, laddove già vi sia una sorta di semiplena probatio grazie alle prove precostituite agli atti, l'ammissione del giuramento suppletorio.

Per contro si ritiene incompatibile con il rito in esame l'istruttoria volta ad assumere prove costituende (testimonianza, interrogatorio formale, etc.), pena diversamente la superfetazione della fase sommaria, con surrettizio esproprio dell'espressa riserva di collegialità ogni qualvolta «l'oggetto della causa o le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria». (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

omissis

d) in diritto.

L'art. 19 proc. soc. subordina l'emissione dell'ordinanza condannatoria invocata al concorso di due condizioni:

a) la sussistenza dei fatti costitutivi posti a base della do-manda;

b) la manifesta infondatezza della contestazione del convenuto.

L'istituto, modellato per grandi linee sul paradigma del referé de provision, si fonda su presupposti parzialmente diversi (e, purtroppo, già a prima lettura, assai più restrittivi) di quelli richiesti per il decreto ingiuntivo o l'ordinanza ingiunzione dell'art. 186 ter c.p.c.

Esso difatti - come è fatto chiaro dal tenore della norma - da un lato non consente di giovarsi della prova «attenuata» (ad efficacia meramente processuale e inidonea, di per sé, a sorreggere il petitum in caso di contestazione nel merito) di cui all'art. 634, comma II, c.p.c.; dall'altro, diversamente dalla provvisionale di cui all'art. 423 c.p.c. (legata a presupposti assai meno definiti, quali quello del «ritenere il diritto accertato», salva la «prova» del solo profilo quantitativo) esige la dimostrazione della «sussistenza dei fatti costitutivi» dei quali, dunque, l'istante dovrà (almeno tendenzialmente) fornire la prova tipica.

La natura sommaria della cognizione superficiaria bilaterale (che forse avrebbe meritato minore timidezze sul piano dei presupposti, onde assicurarle una reale funzione deflattiva e decongestionante), non esclude, di per sé, la possibilità di dare ingresso ad atti istruttori.

Il tema, come è noto, è vivacemente dibattuto.

Induce a propendere per la soluzione positiva non solo l'assenza di divieti ma, ancor piú, il rilievo per cui la tesi avversata finirebbe per introdurre nel sistema dei procedimenti sommari in senso lato un'inspiegabile asimmetria. Essa, invero, riconosce in sede cautelare (dove la cognizione giudiziale assume connotati piuttosto angusti, finalizzata com’è alla semplice tutela strumentale ed interinale del diritto delibato) la facoltà del giudice di « procedere nel modo che ritiene piú opportuno agli atti di istruzione indispensabili» (art. 669 sexies c.p.c.), negandola tuttavia irragionevolmente - argomentando dal banale silenzio della norma - nel giudizio sommario dell'art. 19 proc. soc., ancorché in questo giudizio l'esigenza cognitiva sia intuibilmente maggiore, per essere l'organo giudicante chiamato espressamente a decidere del «diritto» in contesa (ancorché con ordinanza esecutiva instabile), previa pregnante verifica non del fumus bensí della «sussistenza» dei fatti costitutivi della domanda condannatoria.

Si osserva, infine, che la tesi rigorista espone alla sostanziale vanificazione del processo sommario: difatti, volendo seguire la prospettiva avversata, se il creditore risulta sprovvisto di prova scritta a nulla varrà agire ex art. 19 proc. soc.; viceversa, ove l'abbia, farà senz'altro meglio a proporre il ricorso monitorio, sia per motivi di celerità che per la vantaggiosa idoneità al giudicato del decreto ottenuto.

Altra, allora, deve essere la strada da seguire, ossia - a parere di questo Giudice - quella della valorizzazione del procedimento in esame quale agile strumento di tutela destinato a colmare la lacuna esistente nello spazio processuale corrente tra il decreto ingiuntivo e la cognizione piena.

La soluzione propugnata può tuttavia legittimarsi solo in quanto riferibile ad un'istruttoria dai contenuti estremamente limitati. L'indagine sommaria deve difatti armonizzarsi con le caratteristiche proprie della fase, compendiabile nella celerità del rito che, a sua volta, sottintende la presenza dell'«evidence» (salva ovviamente l'operatività del principio di non contestazione).

In dottrina si è efficacemente parlato di «...istruttoria assente o ridotta ai minimi termini in forza della condizione di "evidenza" o "non contestabilità" che caratterizza le situazioni sostanziali tutelande».

Potrà essere, cosí, dato ingresso - ad avviso di questo Tribunale - ad attività istruttorie elementari, sempre che agevolmente collocabili, quanto a tempistica, nell'udienza «one shot» del comma due bis dell'art. 19.

Senza ambizione di interventi esaustivi, anche per l'inadeguatezza della sede, si stimano dunque ammissibili:

- la produzione delle prove tipiche precostituite (scritture private delle parti, prove atipiche documentali dotate di generica presunzione di veridicità quali, ad es., gli atti della p.a. privi di fede privilegiata) cosí come le attività finalizzate all'acquisizione officiosa o su istanza di parte - di siffatte prove ( si pensi all'l'ispezione, all'ordine di esibizione, etc).;

- le indagini a carattere tecnico, quali ad esempio la c.t.u. (meglio, ove possibile, con risposta immediata in udienza);

- la richiesta di informazioni di cui all'art. 213 c.p.c., etc.;

- l'audizione di sommari informatori a conforto di fatti storici di contorno, laddove già vi sia una sorta di semiplena probatio grazie alle prove precostituite agli atti;

- l'ammissione del giuramento suppletorio, in presenza dei presupposti testè indicati.

Per contro - in una con la dottrina dominante - si ritiene incompatibile con il rito in esame l'istruttoria volta ad assumere prove costituende (testimonianza, l'interrogatorio formale, etc.), pena diversamente la superfetazione della fase sommaria, con surrettizio esproprio dell'espressa riserva di collegialità ogni qualvolta « l'oggetto della causa o le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria» (art. 19, c.III, proc. soc.).

d) nel merito.

Calate queste considerazioni di massima nella fattispecie in esame, va innanzitutto rilevata l'inammissibilità delle istanze di prova per interpello e testi alle quali le parti hanno evidente-mente affidato i destini delle rispettive domande ed eccezioni.

Il ricorrente, come si è detto, ha depositato vari documenti a conforto dei pagamenti eseguiti, subito raggiunti dalla puntuale (quanto pertinente) contestazione del resistente.

Le scritture contestate provengono da terzi e, in difetto di conferma testimoniale (qui preclusa dal rito), restano mere res inter alios.

Alle stesse, pertanto, non può assegnarsi alcun valore, non solo (ovviamente) in termini di prova tipica ma anche in termini di semplici elementi fattuali sui quali innestare, in via indiziaria, una generica valutazione di veridicità dei fatti allegati, risultando come sono prive di data certa, di provenienza sicura, di certificazione di congruità della spesa sostenuta, di attestazione della pertinenza dei servizi acquistati con l'oggetto sociale, etc.

Non potendosi, allo stato, ritenere provata la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda e, per converso, necessitando la domanda di cognizione non sommaria, si provvede come in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge l'istanza e assegna all'attore i termini di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 5/03…

omissis














 

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