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Doveri informativi
dell’intermediario, natura e contenuto, rating
Doveri informativi dell’intermediario, violazione,
rimedi, nullità
Tribunale di Parma – Est. Dr. Renato Mari, Pres. Dr.Raffaello
Federico – 6 luglio 2005. (196)
Segnalazione dell’Avv. Giovanna
Franchi
Negoziazione di obbligazioni Cirio prive di rating – Violazione
dei doveri di informazione – Nullità del contratto – Sussistenza.
La violazione da parte dell’intermediario dei doveri imposti
dalle norme del TUF e del reg. Consob n. 11522/98, con particolare
riferimento ai doveri di informativa sulle caratteristiche del titolo oggetto
di negoziazione (nella specie obbligazioni Cirio Finance Lux prive di rating)
di cui agli artt. 21 del TUF e 28 del reg. Consob, comporta la nullità del
contratto per violazione di norme di carattere imperativo siccome incidenti "in un
settore contrassegnato da una elevata prevalenza dell'interesse pubblico e
dalla natura pubblica e generale degli interessi dalle stesse garantiti che
concernono la tutela dei risparmiatori e quella del risparmio pubblico in sé considerato come
elemento di valore della economia nazionale".
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Svolgimento del processo
Con
atto di citazione notificato il 6.12.04 I signori V. C., L. e M., nonché Ia
signora B. G. convenivano davanti a questo Tribunale ex art, 2 d.lgs. 17
gennaio 2003 n. 5 l'Unicredit Banca s.p.a. per ivi sentir accogliere le
seguenti conclusioni;
Piaccia
al Tribunale:
IN
VIA PRINCIPALE, dichiarare la nullità per violazione degli artt. 21 d. lgs.
n. 58/98, 26, 27, 28 e 29 del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1988
dell'incarico ad acquistare obbligazioni Cirio per complessivi € 32.112,40=
conferito dal signor V. A., de cuius dei signori V. C., B. G., V. L. e
V. M. alla Rolo Banca 1473 s.p.a., oggi Unicredit Banca s.p.a., e da
quest'ultimi eseguito il 13 dicembre 2001;
IN
SUBORDINE, pronunciare l'annullamento dello stesso ai sensi degli artt. 1394
e 1395 c.c., stante il conflitto d'interesse meglio specificato in premesse;
IN
OGNI CASO, dichiarare tenuta e condannare l'Unicredit Banca s.p.a. in persona
del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione In favore dei signori V. Carla, B. G., V. L. e V. M. di quanto versato per l'acquisto delle
obbligazioni Cirio per cui è causa, cioè € 32.112,40= oltre agli interessi legali maturati
dal di del dovuto al saldo;
IN ULTERIORE SUBORDINE, dichiarare tenuta e condannare l'Unicredit
Banca s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempera al
risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal signor V. A., padre e marito dei signori V.
C., B. G., V. L. e V. M. a causa dei fatti meglio specificati in premesse.
Danni tutti ammontanti a € 332.112,40= salvo quella maggiore o minore
somma che risultasse in corso di causa, oltre agli interessi legali
maturati dal di dei dovuto al saldo, Sempre col favore delle spese,
dei diritti e dagli onorari del giudizio, altre maggiorazione 10% ex art. 15
Tar. Prof., IVA e CPA come per legge.
Deducevano,
in particolare, gli
attori di essere eredi del signor V. A.,
il quale aveva acquistato data 13.12.01 per complessivi € 32.112,40
mediante la Filiale di S. della Rolo Banca 1473 s.p.a., oggi Unicredit Banca
s.p.a., obbligazioni Cirio emesse il Lussemburgo,
ossia titoli di una società caduta in default lo stato d'insolvenza della quale, con conseguente sua
ammissione alla procedura di Amministrazione
Straordinaria, era stato dichiarato dal Tribunale di Roma nell'agosto 2003.
Radicatosi il
contraddittorio con le costituzione della s.p.a. convenuta mediante notifica
della comparsa di risposta, questa concludeva
per il rigetto della domanda attrice.
Dopo
la notifica e il deposito da parte degli attori dell'istanza di fissazione di
udienza, cui faceva seguito quello dell'istituto convenuto secondo la
previsione dell'art. 10 d.lgs. cit., il Giudice designato fissava l'udienza
collegiale per il giorno 13.6.05, con termine per memorie conclusionali fino a cinque giorni prima.
Alla
citata
udienza il Tribunale confermava il decreto del giudice relatore e, esaurita
la discussione, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Si
assume dagli attori la nullità del contratto inter partes sotto diversi profili ad in particolare per il
contrasto con l'art. 21 del d. lgs. n. 58 del 24.2.1998 (T.U. delle
disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria) per non essere "stati informati di diverse circostanze
sintomatiche della rischiosità delle
obbligazioni da loro acquistate più in particolare: a) che si trattava di
titoli emessi senza rating; 2) che mancava il prospetto informativo; 3) che i
medesimi non potevano essere collocati sul mercato, in quanto destinati ad
investitori istituzionali; d) che gli stessi erano stati emessi da società estere; e) che si
era al cospetto operazioni in
conflitto di interessi".
La
"nullità dell'acquisto in parola discende anche
dalla violazione di diversi articoli del Regolamento Consob n. 11522 del
1998. In primis l'art. 26, comma 1 lett. a)...di poi il successivo
art 27 che, al pari dell'art 21 lett. c) d. lgs. citato, vieta agli
intermediari autorizzati di svolgere operazioni in conflitto di interessi a meno
che l'investitore, dopo essere stato debitamente informato circa la natura e
l'estensione dello stesso, abbia "acconsentito espressamente per
iscritto alla effettuazione della operazione". Ciò infatti non si è
verificato benché la banca... agisse in evidente conflitto...
Parimenti inosservato appare il successivo art 28 non avendo nel caso in
esame l'intermediario mai dato, come invece avrebbe dovuto, adeguate
informazioni sulla natura e i rischi della operazione. Inosservato è rimasto
pure il terzo comma del medesimo articolo, che impone alle banche di
informare prontamente e per iscritto l’investitore appena le operazioni in
strumenti finanziari (derivati e warrant) ma anche azioni ed obbligazioni da
lui disposte abbiano subito una perdita, effettiva o potenziale, pari o
superiore ai 30%. Invero, di quanto stava accadendo non fu detto alcunché
agli attori.
Lo
stesso dicasi per il successivo art 29, il quale obbliga gli intermediari a
non effettuare per conto degli investitori "operazioni non
adeguate" per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni non essendo In
realtà stata assunta alcuna informazione circa la propensione al rischio, la
capacità finanziaria e gli obiettivi di investimento dei sig. V.....".
In
ogni caso, secondo la difesa di parte attrice, "nel caso in cui li
contratto in parola non fosse nullo, lo stesso dovrebbe ritenersi annullabile
per conflitto di interessi ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c. Invero la
Rolo Banca 1473 S.p.A. oggi Unicredit Banca S.p.A. ha agito in nome e per
conto del sig. V. nell'acquisto delle obbligazioni in questione, nella
custodia ed amministrazione delle medesime, sebbene lo stesso
fosse creditore delle società Cirio ed avesse indotto le medesime
alla emissione delle obbligazioni per cui è causa. Tant’è che...una
sua controllata l'UBM partecipò al collocamento... Ma... vi è una altra
ragione per ritenere la ricorrenza del conflitto di interesse, causa sia di
nullità che annullamento. L'operazione è stata infatti eseguita,
come ben risulta dalla conferma d'ordine, in "contropartita
diretta". Trattasi in altre parole di titoli già in possesso della
S.p.A. convenuta , la quale di conseguenza ha svolto, al contempo, le
funzioni di intermediario e di venditore...".
Infine
secondo parte attrice, "ove non fosse ravvisabile né la nullità né l'annullabilità
del contratto...dovrebbe allora riconoscersi la responsabilità risarcitoria
dell'istituto convenuto per avere il medesimo, omettendo di fornire ai
clienti le informazioni a suo carico, comunque violato l'art 21 d.lgs. citato
ed infine spinto questi ultimi all'acquisto nonostante l'evidente conflitto
di interesse. Responsabilità risarcitoria, quella in cui è caduta la Rolo Banca 1473 S.p.A. oggi Unicredit Banca spa
disciplinata dall'art 23 d.lgs. citato...".
Da ultimo rileva la
difesa dei ricorrenti che sebbene l'operazione in esame sia stata eseguita
fuori dai mercati regolamentati non risulta nel caso in alcun modo rispettata la relativa
disciplina (v. in particolare Regolamento n. 11522 del 199S), "con la conseguenza
che, ove non fossero accolte le altre domande, Unicredit Banca S.p.A. dovrebbe essere condannata al risarcimento di tutti i danni a causa delle
violazioni delle menzionate disposizioni" (così gli scritti
difensivi di parte attrice).
Rileva
il Tribunale che gli assunti di parte attrice sono fondati (nei limiti di cui
oltre) e meritano quindi adesione, evidenziandosi in proposito, e con
carattere assorbente su tutte le ulteriori questioni dedotte, che non risulta che nel caso al V. A. (dante
causa degli attori), gravando il relativo onere
probatorio a carico dell'istituto convenuto- che pur ha provveduto a
sottoscrivere la documentazione relativa all'acquisto in esame ed in
particolare la lettera contratto deposito titoli a custodia ed amministrazione
(in data 27.12.1984), l'ordine di acquisto dei titoli in
questione (in data 13.12.2001 ) e il documento sui rischi generali degli
strumenti finanziari (peraltro sottoscritto in data 19.1.1999 e quindi molti
anni prima delle operazione in questione; v. relativa documentazione in
atti)-. sia stato sottoposto alcun documento relativo alla
caratteristiche del titolo in questione o che lo stesso sia stato comunque
specificatamente informato delle stesse (la parte a ciò riservata
nell'ordine di acquisto non risulta affatto compilata).
Ciò che avrebbe dovuto nel caso necessariamente
avvenire trattandosi di titolo emesso all'estero (in Lussemburgo da
"Cirio Finance Lux"), privo di "rating" e,
quale corporate bond, sottoposto a rilevanti variazioni di prezzo in caso di
forti oscillazioni dei mercati finanziari. Neppure risulta nel caso alcunché
in relazione alla avvenuta acquisizione delle informazioni dal cliente, per
mancanza di ogni documentazione in proposito (né è provato che l'adempimento
di tale obbligo sia avvenuto in altro modo); e non è neppure provato che al
cliente investitore sia stata fornita la più ampia e completa informativa richiesta
dalla novella introdotta dal Regolamento Consob 11522/98 il quale all'art 28
prevede la raccolta di informazioni circa la esperienza in materia di
investimenti in strumenti finanziari, la
propria esperienza finanziaria, propri obiettivi di investimento, la
propensione ai rischio.
Alla luce delle
evidenziate circostanze deve quindi ritenersi che da parte della
banca convenuta vi sia stata, nel compimento della operazione in esame, una grave e palese violazione
dell'obbligo di corretta informativa,
nei termini previsti dalle normativa in vigore (in particolare art 21 TUF e
art 28 Reg), come invocata dalla difesa di parte attrice, essendosi, come
detto, la banca del tutto sottratta all'obbligo di acquisizione delle
informazioni dal cliente e al dovere
di informare lo stesso in ordine alla tipologia e affidabilità dei titolo, ponendo
in essere quindi un comportamento non diligente e non rispondente al
"need of protection" degli investitori non professionali.
Ciò determina, per
come già ritenuto da questo Tribunale (sentenza n. 412/05 cui si rimanda per
tutte le problematiche sul punto), la nullità del contratto, trattandosi di
contratto concluso in violazione dei complesso delle norme costituito dal TUF
e dai relativi regolamenti (con riferimento allo specifico onere di
informativa a carico dell'istituto di credito), norme sicuramente di
carattere imperativo siccome incidenti "in un settore contrassegnato da
una elevata prevalenza dell'interesse pubblico e dalla natura pubblica e
generale degli interessi dalle stesse garantiti che concernono la tutela dei
risparmiatori e quella del risparmio pubblico
in sé considerato come elemento di valore della
economia nazionale" (v. la citata
sentenza 412/05).
La
domanda proposta in via principale dagli attori va quindi accolta con
conseguente dichiarazione di nullità della operazione e condanna della
convenuta alla restituzione della somma impiegata per la stessa (Euro
32.112,40) oltre interessi ai saggio legale dal momento dell'esborso,
coincidente con la data dell'addebito in
conto, al saldo, .
Le
spese seguono la soccombenza e al liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente
pronunciando, contrariis reiectis,
accoglie
la domanda proposta in via principale e per l'effetto dichiara la nullità della operazione di investimento per cui è causa e condanna la convenuta alla restituzione
della somma dì
Euro 32112,40 oltre interessi al saggio legale dal momento
dell'esborso, coincidente con la data dell'addebito in conto, ai soddisfo
nonché alla rifusione, in favore degli attori, delle spese dei giudizio,
liquidate nella complessiva somma onnicomprensiva di Euro 1500,00 di cui Euro 1000,00 per onorario.
Parma
6.7.2005
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