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Massimario, art. 5 l. fall.
Massimario, art. 162 l. fall.
Massimario, art. 173 l. fall.
Corte di Cassazione,
Sez. I Civile 23 luglio 2007, n.
16215
– Pres.
Carnevale
– Est.
Del Core.
Fallimento
ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Provvedimenti
immediati - Dichiarazione di fallimento - Dichiarazione di fallimento - Nel
corso della procedura di concordato - Stato di insolvenza - Accertamento -
Necessità - Esclusione.
In tema di
dichiarazione di fallimento nel corso della procedura di concordato
preventivo, ai sensi dell'art. 173 legge fallimentare, non è necessaria una
nuova indagine ai fini dell'accertamento del presupposto oggettivo, in quanto
lo stato di insolvenza è contenuto nel provvedimento di ammissione al
concordato e non si differenzia da quello richiesto per il fallimento, se non
sotto il profilo che nel primo l'insolvenza non deve essere tale da impedire
una prognosi favorevole in ordine al pagamento dei creditori almeno nei tempi
e nelle misure minime previste dalla legge. (fonte CED – Corte di Cassazione)
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con Decreto 24 giugno
1996, il Tribunale di Lecce ammise N. B. alla procedura di concordato
preventivo mediante cessione dei beni. Il nominato commissario giudiziale, in
esito a consulenze tecniche contabili ed estimative del compendio immobiliare
del proponente, relazionò al Giudice delegato circa la impossibilità di
raggiungere le percentuali di cui alla L. Fall., art. 160. Investito della
questione, il Tribunale, con sentenza del 20 luglio 1996, dichiarò il
fallimento del N. B. e, in seguito, ne respinse l'opposizione proposta L. Fall.,
ex art. 18, ribadendo che il valore dei beni messi a disposizione era
insufficiente al pagamento dei debiti accertati.
Il successivo gravame
del soccombente venne respinto dalla Corte distrettuale. Premesso che in caso
di concordato preventivo con cessione dei beni il giudizio sulla convenienza
della proposta, come quello sulla sufficienza dei beni, deve essere
particolarmente rigoroso, in quanto è esclusa la possibilità di ottenere la
risoluzione del concordato qualora dalla liquidazione si ricavi una
percentuale inferiore a quella minima prevista dalla legge, osservò la Corte
di merito che il giudizio prognostico effettuato dal tribunale sulla
insufficienza dei beni offerti a soddisfare per intero i creditori nella
misura di legge appariva del tutto corretto ed era stato confermato dal
successivo andamento della procedura fallimentare, considerati l'aumento delle
passività e il minor valore reale degli immobili, riscontrato in occasione
delle vendite all'asta, rispetto alle valutazioni fatte dagli stessi
consulenti di ufficio, alcune delle quali palesemente inattendibili.
Totalmente inconsistente era, pertanto, la richiesta di una nuova consulenza
per la stima del patrimonio, anche in considerazione dell'ulteriore ulteriore
deprezzamento subito da macchinari e attrezzature aziendali a causa del tempo
decorso dall'apertura della procedura. Anche la doglianza relativa alla
mancata convocazione dei creditori per esprimere il loro voto sulla proposta
di concordato era infondata, in quanto il relativo procedimento può in ogni
momento sfociare nella dichiarazione di fallimento qualora vengano a mancare
le condizioni per l'ammissibilità del concordato. Da disattendere era, infine,
la censura riguardante l'omessa valutazione della convenienza del concordato,
poiché, ove manchino i presupposti per ammettere il debitore al concordato,
non può farsi luogo alla comparazione, tipica del giudizio di omologazione,
tra quanto ricavabile per i creditori dalla procedura di concordato e quanto
ricavabile dal fallimento.
Della sopra
compendiata sentenza il N. B. ha chiesto la cassazione con ricorso articolato
in otto motivi, poi illustrati con memoria. Resiste con controricorso il
fallimento di Bruno N. B..
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con il primo motivo,
il N. B., denunziandò la violazione della L. Fall., art. 160, art. 70 c.p.c.,
n. 5, artt. 71 e 158 c.p.c., rileva la nullità assoluta della sentenza e
dell'intero procedimento per il mancato intervento del Pubblico Ministero
nelle fasi del concordato successive al decreto di apertura e soprattutto in
sede di conversione della procedura in fallimento.
Il motivo è
inammissibile.
Come emerge dalla
sentenza impugnata, non contraddetta sul punto da opposte indicazioni del
ricorrente, la questione del mancato intervento del Pubblico Ministero nel
corso della procedura di concordato non è stata specificamente sollevata dal
N. B. ne' in primo grado, ne' in appello. Tanto premesso sul fatto
processuale, si rileva che l'art. 158 c.p.c., sancisce la rilevabilità
d'ufficio della nullità derivante da vizi relativi, tra gli altri,
all'intervento del Pubblico Ministero, ma fa salva la disposizione dell'art.
161 c.p.c., il quale stabilisce il principio della conversione delle cause di
nullità in motivi di gravame, prevedendo che la nullità delle sentenze
soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere
soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di
impugnazione, tranne l'ipotesi - costituente inesistenza giuridica dell'atto -
di sentenza priva della sottoscrizione del Giudice.
Proprio in base al
principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, è
stato ritenuto, in fattispecie assolutamente analoghe alla presente, che è
precluso al Giudice dell'impugnazione rilevare di ufficio la nullità della
sentenza derivante dalla mancata partecipazione del pubblico ministero al
giudizio nelle ipotesi in cui ne è prescritto l'intervento in causa (Cass. nn.
5504/2000, 2073/2000, 2699/1992, 2407/1979, 2361/1978, 1735/1976).
Nella specie, dunque,
la nullità della sentenza derivante dalla mancata partecipazione del P.M. al
procedimento di concordato, non essendo stata rilevata d'ufficio in primo
grado e non essendo stata eccepita dal N. B. con l'appello, non può essere ne'
rilevata ne' eccepita ora in sede di legittimità.
Con il secondo
motivo, il ricorrente denunzia la violazione della L. Fall., art. 162 e art.
24 Cost., e vizi motivazionali, dolendosi del fatto che il Tribunale ha
respinto la domanda di omologazione del concordato preventivo e dichiarato il
fallimento, senza preventivamente sentire il debitore in Camera di consiglio.
Ove convocato davanti al Tribunale, egli avrebbe potuto controdedurre ai
rilievi del commissario giudiziale o modificare la proposta di concordato per
eliminarne eventuali ragioni di inammissibilità. Il motivo è infondato per
ragioni omologhe a quelle addotte nel respingere il primo.
Anche qui va rilevato
che il vizio risulta dedotto per la prima volta in questa sede; nulla dice, in
proposito, la sentenza impugnata, che pure ha trascritto i motivi di appello,
ne' il ricorrente indica dove ha eccepito il vizio de quo. La nullità della
sentenza dichiarativa del fallimento, per la mancata audizione del debitore in
Camera di consiglio (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 15, nel testo fissato
dalla sentenza della Corte Costituzionale n 141 del 1970), può essere
rilevata, anche d'ufficio, nella fase di primo grado del giudizio di
opposizione alla sentenza medesima. Ciò, invece, è precluso nelle ulteriori
fasi del giudizio, per le quali trova applicazione il principio della
conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione (cfr. Cass. nn.
806/1975, 2168/1975, 1091/1978, 4736/1979, 15187/2000).
Quindi, la tesi della
rilevabilità d'ufficio della nullità conseguente alla mancata audizione del
debitore, non essendo stato il vizio eccepito ne' rilevato di ufficio nel
grado di verificazione, non è idonea a invalidare la sentenza della Corte
d'Appello. Come sopra ricordato, la regola (art. 161 c.p.c.) della conversione
della nullità della sentenza in motivi di impugnazione comporta che al
fenomeno della decadenza dell'impugnazione si accompagni il venir meno della
rilevabilità di ogni vizio del procedimento da cui derivi la nullità della
decisione finale. Indice della volontà di legge nel senso ora indicato è il
secondo comma dell'art. 161 c.p.c., in cui l'eccezione al principio è
costituita dal caso di inesistenza della sentenza, sulla quale il giudicato
non può formarsi. Poiché la decadenza dall'impugnazione preclude la
deducibilità della nullità, l'incontrovertibilità della decisione finisce per
individuare una causa di sanatoria di tutti i vizi afferenti al provvedimento.
Questa è, per l'appunto, la situazione verificatasi nel caso di specie.
Con il terzo motivo,
il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione della L. Fall.,
art. 171, per essere stata omessa la comunicazione della proposta
concordataria ai creditori onde acquisirne il prescritto voto.
Il motivo è del tutto
inconsistente.
Dimentica il
ricorrente che il fallimento è stato dichiarato ai sensi della L. Fall., art.
173, comma 2. L'accertamento della insufficienza dell'attivo offerto ai
creditori può invero costituire ragione di arresto immediato della procedura,
attesa la previsione contenuta nella citata disposizione normativa, secondo
cui il commissario giudiziale, se in qualunque momento risulti che mancano le
condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato, deve darne immediata
notizia al Giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, promuove
dal Tribunale la dichiarazione di fallimento.
Con il quarto motivo,
il N. B. denunzia la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., artt.
5 e 162, e vizi della motivazione, ascrivendo alla Corte Territoriale di non
avere accertato lo stato di insolvenza.
Anche la questione
addotta con il motivo in esame è nuova, non essendovene cenno alcuno nella
sentenza impugnata ne' nei motivi di appello quivi analiticamente riportati e
non avendo il ricorrente indicato in quale scritto difensivo o atto del
processo l'ha sollevata.
In ogni caso, la
doglianza è totalmente destituita di giuridico fondamento.
In ipotesi di
fallimento dichiarato L. Fall., ex art. 173, non è necessaria l'indagine sulla
sussistenza dello stato di insolvenza, presupponendolo già l'ammissione alla
procedura di concordato. Il riconoscimento del proprio stato di insolvenza da
parte del proponente il concordato preventivo appare, del resto, principio
incontestato. Il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza non si
differenzia nella procedura di concordato preventivo e in quella di fallimento
se non sotto il profilo, qui irrilevante, che nel concordato l'insolvenza non
deve essere tale da impedire una prognosi favorevole in ordine al pagamento
dei creditori almeno nei tempi e nelle misure minime previste dalla legge;
tuttavia, anche quando tale possibilità sia apprezzata favorevolmente,
l'insolvenza è uguale a quella richiesta per il fallimento, che, infatti, deve
essere dichiarato quando mancano le altre condizioni di ammissione alla
procedura (vedi Cass. nn. 204/1963, 11288/1999).
Con il quinto motivo,
il ricorrente, denunziandò la violazione e la falsa applicazione della L. Fall.,
art. 160 e vizi della motivazione, critica le argomentazioni addotte dalla
Corte leccese onde giustificare il giudizio di insufficienza dei beni oggetto
di cessione a soddisfare le ragioni dei creditori. Errato è anche il
riferimento fatto ai medesimi fini dalla sentenza alle domande di insinuazione
tardiva e alle opposizioni allo stato passivo, trattandosi di elementi
successivi alla proposta concordataria e scaturenti dal fallimento
(illegittimamente) dichiarato. Per quanto riguarda la valutazione dei beni, la
Corte di merito si è adagiata sulla consulenza di una c.t.u. senza tenere
conto non solo della consulenza di parte, ma anche della stima effettuata da
altro ausiliare nominato dal giudice delegato al dichiarato fallimento, che
avevano valutato in maniera sensibilmente superiore il compendio immobiliare,
e in ispecie il complesso aziendale, del N. B.. Con il sesto motivo, il
ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.,
e vizi motivazionali. Censura il diniego della istanza di rinnovo della
consulenza estimativa e la svalutazione di quella disposta ed espletata in
sede fallimentare. Le suesposte censure sono da trattare congiuntamente in
quanto esprimono doglianze complementari e, al contempo, palesemente
inammissibili.
Va al riguardo
premesso che nello schema della forma concordataria con cessione di beni (art.
160 c.p.c., comma 2, n. 2), la certezza di adempimento, sul piano previsionale,
è data dal valore del patrimonio del debitore (e, in tal senso, si potrebbe
parlare di patrimonio come garanzia, con significato atecnico, secondo la
terminologia della prassi recepita dal ricorrente). L'imprenditore insolvente
che intenda evitare il fallimento con un concordato preventivo, volendo
limitare l'offerta di sicurezza di adempimento alla constatazione della
capienza del suo patrimonio, non ha altro mezzo se non quello del concordato
da attuarsi con la cessione dei beni. Su tale base può asserirsi che un
concordato nella forma della L. Fall., art. 160, comma 2, n. 2, nel quale la
certezza di adempimento (o, se si preferisce, la garanzia di adempimento)
deriva unicamente dalla consistenza patrimoniale del debitore, esige un
accertamento particolarmente rigoroso del relativo valore, essendo in tal caso
esclusa la possibilità di ottenere la risoluzione del concordato "se nella
liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale inferiore a quella
minima prevista dalla legge" (L. Fall., art. 186, comma 2). Il giudizio sulla
sufficienza dei beni offerti dal debitore ad assicurare il soddisfacimento dei
crediti nella misura prevista dalla legge non può quindi muovere da mere
congetture o da ipotesi arbitrarie e più o meno ottimistiche, ma deve poggiare
su elementi seri e concreti, idonei a giustificare il convincimento circa la
ricorrenza di tali requisiti capaci di far sorgere la fondata opinione, intesa
come quasi certezza, che la liquidazione dei beni stessi fornirà i mezzi
necessari al predetto soddisfacimento (vedi Cass. nn. 2809/1988, 3128/1973,
1921/1972, 3936/1969, 1921/1972, 3128/1973, 3936/1969).
Nella specie, i
giudici di merito hanno verificato in concreto e con il richiesto rigore la
capienza dei beni e hanno al riguardo motivatamente espresso una valutazione
di insufficienza rispetto al fabbisogno concordatario.
Il ricorrente critica
l'apprezzamento compiuto dalla Corte d'Appello secondo cui la prudente stima
dei beni compresi nel patrimonio e offerti in cessione ne escludeva in
concreto la capienza rispetto all'onere concordatario. Censura, cioè, una
valutazione di stretto merito, finendo per contrapporvi un proprio, diverso
apprezzamento dei medesimi elementi di fatto. Ma la valutazione compiuta dai
Giudici leccesi, in quanto adeguatamente argomentata, è insindacabile in
questa sede di legittimità.
Inammissibili sono,
in particolare, le doglianze concernenti l'adesione alla consulenza disposta
in corso di procedura di concordato, la mancata riconvocazione del consulente
d'ufficio, lo svilimento della consulenza disposta in sede fallimentare e la
pretermissione di quella di parte.
Di vero, in sede di
legittimità la denuncia di un vizio consistente nella acritica adesione alla
consulenza tecnica non può limitarsi alla generica espressione della doglianza
di motivazione inadeguata, essendo, invece, onere della parte, anche in
considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere
limitato del mezzo di impugnazione, di indicare quali siano le circostanze e
gli elementi rispetto ai quali si invoca il controllo di logicità sub specie
dell'apprezzamento della causalità dell'errore; ed a questi fini non basta
menzionare le osservazioni critiche di una relazione tecnica di parte, come
documento non considerato dal Giudice a quo, poiché, in tal guisa, non è dato
apprezzarne la rilevanza nel senso suesposto, in quanto la contestazione
dell'esattezza delle conclusioni dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio
mediante la pura e semplice contrapposizione delle diverse valutazioni
espresse dal consulente tecnico di parte non serve, di per sè, a evidenziare
alcun errore delle prime, con conseguente insufficienza della motivazione
della sentenza che ad esse si sia limitata a riferirsi, ma vale solo a
mostrare la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (vedi, per qualche
riferimento, Cass. nn. 4885/2006, 6753/2003, 11047/2002).
Rientra, poi, nei
poteri discrezionali del Giudice di merito la valutazione dell'opportunità di
disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate,
di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre
addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti,
e l'esercizio (così come il mancato esercizio) di un tale potere (pur se non
confluito in è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto) non è
censurabile in sede di legittimità, quando risulti, dal complesso della
motivazione, che ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli
accertamenti svolti (cfr. Cass. nn. 8355/2007, 4660/2006, 17906/2003,
6479/2002, 5777/1998, 8611/1995, 10972/1994, 4057/1990, 1310/1983, 5888/1982).
Infine, la consulenza stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva, di
carattere tecnico, e il Giudice di merito può disattenderne anche
implicitamente le conclusioni senza obbligo di analizzarle e confutarle, e
senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze
acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali (20821/2006,
1230/2006, 5667/2001, 6432/2002, 9540/2003, 3639/2004, 8240/1997). Libero di
trarre il proprio convincimento da qualsivoglia elemento acquisito agli atti,
il giudice a qua ha peraltro rilevato, con ampio e logico argomentare, che il
consulente nominato, esaminando la contabilità e altre documentazioni, ha
appurato la pendenza di numerosi giudizi di accertamento di crediti che, ove
riconosciuti giudizialmente, avrebbero fatto lievitare del 70% l'ammontare
delle passività rispetto a quelle esposte (in bilancio) nella proposta
concordataria; in particolare, era stato rilevato che solo i crediti avanzati
dai lavoratori dipendenti e in corso di accertamento davanti al Giudice del
lavoro, ove ritenuti sussistenti, avrebbero triplicato il montante
privilegiato; da parte sua, la consulenza estimativa aveva attribuito ai beni
del N. B. valori inferiori rispetto a quelli indicati nella proposta
concordataria. Del resto, il giudizio prognostico negativo circa la
sufficienza dei beni offerti in cessione a soddisfare il fabbisogno
concordatario era stato confermato dal successivo andamento della procedura
fallimentare, posto che, all'epoca della pubblicazione della sentenza di primo
grado, erano stati ammessi al passivo crediti, chirografari e privilegiati,
per importi ben superiori rispetto alle passività stimate in sede di
concordato. Inoltre, in sede di vendita all'asta gli immobili avevano spuntato
un prezzo sensibilmente inferiore alla valutazione fattane dallo stesso c.t.u..
In tali sensi interpretato, il ragionamento della Corte del merito,
nell'insieme delle articolazioni diffuse nel corpo della motivazione, risulta
chiaro e vi manca qualsiasi antinomia; corretta e logica si rivela, in
particolare, la riflessione che, nell'impossibilità di conoscere a priori la
consistenza passiva dei debiti litigiosi, torni difficile effettuare un serio
confronto fra debiti e crediti come indicati nella proposta di concordato.
Il Giudice di appello
ha infine spiegato, in maniera logica e congrua, perché non ha tenuto conto
della perizia effettuata in sede fallimentare e ha viceversa considerato
attendibile quella disposta ed espletata nel procedimento di concordato
preventivo. Con il settimo motivo il ricorrente denunzia la violazione e la
falsa applicazione della L. Fall., art. 181 e vizi motivazionali. Erroneamente
la Corte, nel disattendere il corrispondente motivo di appello, ha affermato
che la convenienza del concordato va valutata nel corso del giudizio di
omologazione e non quando manchino i presupposti per l'ammissione al
concordato stesso. La Corte avrebbe dovuto formulare il giudizio di
convenienza in via comparativa con il dichiarato fallimento e ha errato
nell'"optare" per la procedura fallimentare, non possedendo il N. B. altro che
i beni di cui ha offerto la totale cessione ai creditori e attesi i tempi di
realizzo, notoriamente più lunghi, dei crediti. Peraltro, nella procedura
fallimentare il Giudice delegato non aveva autorizzato revocatorie. La censura
è manifestamente inammissibile.
Come bene ha
evidenziato la Corte, il ricorrente traspone nella sede dell'ammissibilità
quei criteri valutativi che avrebbero dovuto applicarsi soltanto in sede di
omologazione. Le condizioni di ammissibilità sono quelle descritte alla L.
Fall., art. 160, tra cui non vi è la convenienza della proposta che riguarda
la successiva fase della omologazione. La Corte salentina ha giustificato la
pronuncia di inammissibilità avendo ritenuto, valutati i beni, che i creditori
non avrebbero potuto essere soddisfatti nella misura indicata nella proposta.
Essa si è fermata a un parametro valutativo attinente alla ammissibilità del
concordato. Tenendo conto della convenienza della proposta, la Corte salentina
avrebbe indebitamente trasmodato nell'area della omologazione. Di contro, ove
manchino i presupposti per ammettere il debitore al concordato, non può farsi
una comparazione tra procedura di concordato e fallimento, in punto di
probabilità di realizzo dei crediti. Esula, pertanto, dall'ambito dei
requisiti richiesti la mera probabilità che il fallimento non sia in grado di
offrire di più.
Con l'ottavo motivo
il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione della L. Fall.,
artt. 172 e 174, oltre a "omessa, inesistente e contraddittoria motivazione".
Ascrive alla Corte Territoriale di avere respinto la censura concernente la
mancata convocazione dell'adunanza dei creditori per esprimere il voto sulla
proposta dei creditori. Tale adempimento è fondamentale nell'iter del
concordato in quanto consente ai creditori, nel cui interesse la procedura
minore è stata richiesta, di approvare o meno la proposta del debitore sulla
base di un giudizio di convenienza. Anche tale ultimo motivo è palesemente
infondato in diritto. Se con la relazione del commissario giudiziale ai sensi
della L. Fall., art. 172, è informato che non sussistono le condizioni di
ammissibilità del concordato preventivo, il giudice delegato alla procedura
concordataria deve necessariamente e immediatamente riferire al tribunale per
la dichiarazione di fallimento. Quindi la locuzione "in qualsiasi momento"
contenuta nella richiamata norma sta a dimostrare agevolmente che la relazione
del commissario può arrestare il corso del procedimento in una fase
antecedente alla convocazione dell'adunanza dei creditori, finalizzata
peraltro a sovrapporre un giudizio non sulla sussistenza delle condizioni di
ammissibilità, ma sulla convenienza del concordato. Al rigetto del ricorso
segue la condanna del suo proponente alle spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il
ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione
liquidata in Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari d'avvocato, oltre
spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma,
il 3 luglio 2007.
Depositato
in Cancelleria il 23 luglio 2007 |
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