|
Tribunale di Roma – G.U. Dr. A. Lamorgese – 1 luglio 2004. (197)
Responsabilità
medica – Restituzione del compenso – Esclusione.
In caso di inadempimento della prestazione
professionale e di conseguente risoluzione del contratto, il medico è tenuto
al risarcimento del danno al cliente, ma non alla restituzione del compenso,
poiché vi è un nesso di corrispettività fra le obbligazioni restitutorie che
derivano dallo scioglimento del contratto, con la conseguenza che una
prestazione contrattuale, qual è quella del pagamento del compenso da parte
del paziente, non è soggetta a restituzione, quando è impossibile la
restituzione in natura della controprestazione, qual è la prestazione
professionale eseguita dal medico.
(dm)
Professore Associato di Diritto Privato nell’Università di Brescia - Avvocato
in Milano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
2a SEZ. CIV.
il giudice Antonio Lamorgese
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 21777 del ruolo generale
degli affari contenziosi civili dell’anno 1997, (omissis)
Svolgimento del processo
Giosuè Bianchi, con atto di citazione notificato il 21.5.1997,
conveniva in giudizio il medico odontoiatra dott. R. Verdi e ne chiedeva,
previo accertamento della responsabilità professionale, la condanna al
risarcimento dei danni patrimoniali (restituzione del compenso corrisposto
pari a lire 20 milioni e pagamento delle spese di cura future) e non patrimoniali
(biologico e morale), danni indicati complessivamente ed orientativamente in
lire 90 milioni, oltre interessi e rivalutazione. Esponeva di essersi a lui
rivolto nel 1991 per un controllo medico all’esito del quale l’Verdi
prescrisse e poi eseguì l’estrazione di denti e l’installazione di due
impianti di protesi, senza alcun esame diagnostico preventivo e senza dargli
un’adeguata informazione sul tipo di trattamento medico proposto e sui
relativi rischi; poiché il primo intervento non ebbe successo, l’Verdi ne
praticò altri nel luglio 1991, nel novembre 1992, nel 1993 e nel 1994 che non
ebbero esito favorevole e, anzi, procurarono l’eliminazione del tessuto osseo
gengivale; nel settembre 1994 si rivolse ad altro professionista (il dott. G.
A.) che accertò i danni.
Si costituiva il Verdi che deduceva
l’infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Esponeva, tra l’altro,
che la situazione odontostomatologica dell’attore all’epoca in cui lo conobbe
era molto precaria e quasi edentula anche a causa dell’esecuzione di
trattamenti medici (applicazione di protesi) da parte di altri specialisti.
La causa, espletata una c.t.u. medico-legale, era
trattenuta in decisione all’udienza del 26.2.2004 sulle medesime conclusioni
iniziali formulate anche in via istruttoria.
Motivi della decisione
1)La responsabilità del dott. Verdi.
Le cure odontoiatriche praticate al Bianchi da
parte del dott. Verdi sono consistite in interventi di non complessa
difficoltà (sul punto, del resto, manca una specifica allegazione e prova contraria che
avrebbe dovuto essere fornita dal medico convenuto), con la conseguenza che,
a fronte del danno e del nesso causale con gli interventi (il cui onere
probatorio è stato assolto dall’attore) ed in mancanza di prova (che era onere
del medico fornire) della diligenza osservata nell’adempimento della
prestazione (art. 1176 c.c.) ovvero della dipendenza dell’esito infausto da
causa non imputabile, dev’essere affermata la responsabilità professionale
del convenuto (art. 1218 c.c.). Il c.t.u., anzi, all’esito di una relazione
tecnica immune da vizi logici e solo genericamente contestata, ha accertato
che gli interventi implantologici in questione “non sono stati eseguiti a
regola d’arte” e ciò rende superflui i mezzi istruttori formulati dal
convenuto per dimostrare di aver ricevuto dal Bianchi un valido consenso
informato e di aver praticato gli esami radiologici opportuni.
2) I danni non patrimoniali.
Quanto alle conseguenze dannose subite dal
Bianchi, il c.t.u. le ha valutate nel 4-5%, visto il “peggioramento evidente
della normale architettura ossea tale da precludere la possibilità
d’inserimento di nuove fixture (impianti) a carico del mascellare superiore”
(v. 2a rel.). L’obiezione secondo cui il Bianchi già presentasse
una situazione di edentulia prima degli interventi eseguiti dall’Verdi è
sfornita di prova e, in parte, smentita dallo stesso convenuto (il quale
nella comparsa di costituzione ha ammesso che l’arcata superiore era solo
“parzialmente edentula”).
Con riferimento alle tabelle in uso in questo
tribunale nell’anno corrente, dalle quali non v’è motivo di discostarsi nel
caso concreto, tenendo conto dell’entità dei postumi (il c.t.u. ha accertato
una riduzione dell’integrità psico-fisica in misura del 4-5%), dell’età della
persona all’epoca del fatto (64 anni nel 1991) e delle ripercussioni sulla
sua vita di relazione, il danno biologico può essere equitativamente
determinato in euro 1.951,00, oltre ad euro 975,00 (pari ad ½ del biologico)
a titolo di ulteriore danno non patrimoniale, anche in considerazione
dell’oggettiva rilevanza penalistica delle lesioni subite (art. 2059 c.c.) ed
avuto riguardo all’entità ed
alla presumibile durata delle sofferenze patite dal Bianchi.
3) I danni patrimoniali: le spese mediche future.
L’attore ha diritto al rimborso di euro
3.615,00/lire 7.000.000 – importo che, rivalutato secondo gli indici Istat
dal 1994 ad oggi, ascende ad euro 4.700,00 – per le spese di cura (sostenute)
necessarie ad accertare e parzialmente riparare le conseguenze lesive degli
interventi dell’Verdi (v. copia della relazione e le due ricevute del dott.
G. Ales: doc. 2-3/fasc. attore). Egli ha diritto, altresì, al risarcimento
del danno (patrimoniale) costituito dal pagamento delle ulteriori spese
mediche future necessarie per ristabilire la “corretta funzionalità
stomatognatica” (v. 2a rel. c.t.u.) pregiudicata dai non riusciti
interventi implantologici eseguiti dal convenuto. L’importo dovuto a questo
titolo è pari ad euro 4.906,00, dovendosi dalla maggior somma di lire
12.500.000 stimata dal c.t.u. nella 1a relazione detrarre lire
3.000.000 per spesa di protesi superiore, avendo lo stesso c.t.u. (nella 2a
rel.) escluso, a causa del “peggioramento della normale architettura ossea”,
“la possibilità d’inserimento di nuove fixtures (impianti) a carico del
mascellare superiore”.
Il convenuto, pertanto,
dev’essere condannato a pagare (in moneta attuale) l’importo globale pari ad
euro 12.532,00 (di cui euro 2.926,00 a titolo di danni biologico e
morale e euro 4.906,00 ed euro 4.700,00 a titolo di danni
patrimoniali), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (21.5.1997) a
titolo di risarcimento dell’ulteriore danno, determinato in via equitativa, a
causa del ritardato pagamento del dovuto dal 1994 ad oggi.
4) La restituzione del compenso corrisposto.
L’attore ha chiesto anche la condanna del
convenuto alla restituzione del corrispettivo di euro 10.329,00/lire
20.000.000 versato all’Verdi tra il 1991 ed il 1993 (v. copie degli assegni:
doc. 4/fasc. attore) per (si deve intendere) il mancato conseguimento del
risultato utile della prestazione sanitaria.
La domanda, così prospettata, potrebbe essere
qualificata come risarcitoria per il danno costituito da un esborso di denaro
rivelatosi inutile (o senza causa) in ragione dell’esito negativo della
prestazione.
Siffatta impostazione, tuttavia, non è
condivisibile. Si dimentica, così ragionando, che la prestazione del medico
è, com’è noto, un’obbligazione di mezzi e non di risultato (v., da ultimo,
Cass., sez. 3a civ., 4400/2004), con la conseguenza che, una volta
che la prestazione professionale sia stata adempiuta (seppur in modo
inesatto), il corrispettivo non perde la sua causa nel vincolo sinallagmatico
con quella medesima prestazione, salvo il risarcimento dei danni (l’esistenza
di quel vincolo, del resto, emerge con chiarezza nel caso di compenso
corrisposto al professionista per una prestazione pattuita ma non effettuata,
nel qual caso la parte ben può chiederne la restituzione). Né, del resto,
potrebbe ravvisarsi tale vincolo proprio nel rapporto tra corrispettivo ed
attività/prestazione diligente cui il professionista sarebbe comunque tenuto,
con la conseguenza che, nel caso in cui quella attività/prestazione non sia
stata adempiuta in modo diligente (nella scelta dei mezzi idonei allo scopo
della guarigione), il compenso dovrebbe essere restituito dal professionista.
Infatti, si può replicare, se è vero che la parte, avvalendosi di uno
strumento posto a tutela del sinallagma contrattuale (art. 1460 c.c.), può in
via preventiva sospendere l’adempimento della propria prestazione (anche)
quando la prestazione dell’altra parte sia stata adempiuta in modo parziale o
inesatto (exceptio non rite adimpleti contractus), ciò non significa che essa
possa sempre chiedere la restituzione del corrispettivo pagato dopo avere
accertato l’inesattezza della prestazione ricevuta. Nel caso di prestazioni
esecutive di obbligazioni contrattuali (qual è, senza dubbio, il rapporto
avente ad oggetto un facere professionale), la sorte delle prestazioni rese
non può prescindere dalla sorte del contratto in cui entrambe le prestazioni
hanno causa, con la conseguenza che, in caso di (grave) inadempimento, le
prestazioni eseguite saranno necessariamente assoggettate al regime delle
restituzioni derivanti dall’effetto retroattivo della (eventuale) risoluzione
del contratto (art. 1453 e 1458 c.c.). E, in ragione del noto orientamento
secondo cui l’obbligo di restituzione (quando grava sia sulla parte
incolpevole che sulla parte la cui inadempienza ha causato la risoluzione: v.
Cass., sez. 2a civ., 587/1990) “integra un debito […] del tutto
distinto dal risarcimento del danno spettante in ogni caso all’adempiente”
(Cass., S.U. civ., 5391/1995), ne risulta dimostrata l’estraneità delle
restituzioni alle obbligazioni risarcitorie. Neppure, del resto, potrebbe
argomentarsi il contrario qualificando il diritto alla restituzione del
corrispettivo sotto il profilo della tutela dell’interesse negativo della
parte ad essere tenuta indenne da una spesa inutilmente sostenuta, non
dovendosi tutelare il suo interesse a fare affidamento nella conclusione e/o
validità del contratto ma vertendosi qui nel diverso ambito dell’esecuzione
di un contratto perfettamente valido.
Si deve ora accertare se la domanda di ripetizione
del compenso corrisposto al professionista, correttamente inquadrata
nell’ambito delle restituzioni da scioglimento del contratto, sia o meno
fondata. Pur ravvisando implicitamente la domanda di risoluzione del
contratto (per inadempimento) in quella formulata di restituzione (v., in tal
senso, Trib. Roma, 2a sez. civ., n. 34688/2002, G. Detto c. T.
Santarelli ed altri), la risposta è negativa.
Secondo una prima impostazione (nota come
Zweikondiktionentheorie) le obbligazioni restitutorie (derivanti da
caducazione del contratto) sarebbero indipendenti l’una dall’altra, con
conseguente irrilevanza dell’eventuale squilibrio cui potrebbero dar luogo le
restituzioni nei casi di impossibilità, anche solo parziale, di una delle due
obbligazioni. A questa teoria si può forse ricondurre l’antica idea della
risoluzione come avveramento di una condizione risolutiva implicita (art.
1184 code civil e 1165 cod. it. del 1865), che ne realizza l’effetto
retroattivo come conseguenza di un azzeramento del rapporto contrattuale e
dell’applicazione integrale del regime, peraltro richiamato anche dagli art.
1463 e 1422 c.c., di ripetizione dell’indebito di cui all’art. 2033 s. cc.
(autorevole dottrina, peraltro, ha fatto notare la difficoltà di equiparare,
secondo le regole della ripetizione dell’indebito, il contraente inadempiente
all’accipiens di mala fede ed il contraente adempiente all’accipiens in buona
fede; v., sul punto, anche Trib. Milano, 4.1.1999, in Resp. civ. e prev.,
1999, 1349).
Questa impostazione, tuttavia, è stata superata
anche in altri paesi europei perché ritenuta non soddisfacente (si pensi al
caso che, dopo l’esecuzione di un contratto nullo di compravendita di
un’auto, dopo che il compratore ha pagato il prezzo e ricevuto il
corrispettivo, l’auto subisca un incidente non dovuto a colpa dell’acquirente
e si trasformi in un rottame: il venditore sarebbe tenuto a restituire
l’intero corrispettivo conseguito mentre il compratore potrebbe liberarsi
restituendo il rottame). Allo scopo di evitare che, quando il contratto sia
stato eseguito da entrambe le parti ed una di esse non sia (per varie
ragioni) in grado di restituire in modo integrale la prestazione ricevuta, la restaurazione dello
status quo ante possa condurre a risultati iniqui, gli ordinamenti europei
(si veda il caso esaminato da Cass., sez. 3a civ., 4849/1991) si
ispirano, con adattamenti e fatta eccezione per casi particolari, alla c.d.
Saldotheorie secondo cui le obbligazioni restitutorie risultano
reciprocamente condizionate, nel senso che ciascuna parte sarà tenuta a
restituire quanto ricevuto nella misura in cui la controparte sia in grado di
adempiere al suo obbligo restitutorio, cioè il creditore della prestazione
restitutoria deve detrarre dal proprio credito un ammontare pari alla
prestazione restitutoria divenuta impossibile (nel caso esaminato: il
venditore sarà tenuto unicamente a restituire una somma corrispondente al
valore residuo dell’auto dopo l’incidente). Come osservato da autorevole
dottrina, quelle restitutorie sono obbligazioni contrattuali con segno
invertito governate dal principio di corrispettività. Pertanto, quando una
delle due prestazioni è ontologicamente irripetibile (com’è la prestazione
professionale resa dal medico), il corrispettivo pecuniario versato dalla
controparte è anch’esso irripetibile, pena l’alterazione del vincolo
sinallagmatico che governa le obbligazioni restitutorie, a meno che non si
voglia riconoscere al professionista, come corrispettivo del compenso (da
lui) restituito, il pagamento del tantundem pecuniario della propria
prestazione (v. infra), il che non sembra ragionevole (v. art. 7.3.6 dei
Principi Unidroit) né condivisibile sul piano della comprensibilità dei
rimedi contrattuali. Nella stessa direzione sono i Principi di diritto europeo
dei contratti che stabiliscono il diritto della parte che ha chiesto la
risoluzione del contratto di “agire per il recupero delle somme corrisposte
per la prestazione che essa non ha ricevuto ovvero che abbia legittimamente
rifiutato”; ed ancora, “la parte che ha eseguito una prestazione non
suscettibile di restituzione, per la quale non abbia ricevuto alcun pagamento
o altre controprestazioni, ha diritto di ottenere una somma ragionevole
corrispondente al valore che la prestazione aveva per la controparte” (artt.
9.307 e 9.309). Anche nei
Principi Unidroit è previsto il diritto della parte, risolto il contratto,
alla “restituzione di tutto ciò che essa abbia fornito, a condizione che a
sua volta contestualmente restituisca tutto ciò che ha ricevuto. Se non è
possibile o appropriata la restituzione in natura, la restituzione deve
essere fatta per equivalente in denaro, sempre che ciò sia ragionevole” (art.
7.3.6). Si estende così, in altri termini, alle obbligazioni secondarie
(restitutorie) la regola per cui se la prestazione di una parte diventa
impossibile in tutto o in parte anche la controparte è liberata in modo
corrispondente (art. 1463-1464 cc.). La corrispettività delle obbligazioni
restitutorie, del resto, non è estranea al regime della ripetizione dell’indebito
che, a quel fine, ammette la restituzione anche delle prestazioni di facere
(non dovute) sia pur sotto forma di pagamento dell’equivalente pecuniario (v.
Cass., sez. 3a civ., 6245/1981; sez 3a civ.,
2029/1982).
In conclusione, la domanda di restituzione del
compenso corrisposto dall’attore non può essere accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si
liquidano in dispositivo.
p.q.m.
il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni
altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- condanna R. Verdi al risarcimento dei danni in favore di Giosuè
Bianchi, complessivamente determinati in euro 12.532,00, oltre interessi
legali dal 21.5.1997 al saldo;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese
processuali in favore dell’attore, liquidate in euro 2.400,00 per onorari,
euro 1.700,00 per competenze ed euro 700,00 per esborsi; pone definitivamente
a carico del convenuto le spese di c.t.u..
Roma, 1.7.2004
|
|