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Massimario, art. 15 l. fall.
Massimario, art. 127 l. fall.
Massimario, art. 182bis l. fall.
Tribunale di Milano, 15
ottobre 2009 – Pres. Lamanna – Rel. Perrotti.
Segnalazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini
Accordi di ristrutturazione – Gruppo di
società – Accordi reciprocamente condizionati al passaggio in giudicato dei
singoli provvedimenti di omologa – Riunione dei procedimenti – Necessità.
Accordi di ristrutturazione – Pendenza
del procedimento per dichiarazione di fallimento – Pregiudizialità –
Sussistenza.
Accordi di ristrutturazione – Divieto di
azioni cautelari ed esecutive – Divieto di presentazione dell’istanza di
fallimento – Insussistenza.
Accordi di ristrutturazione – Relazione
attestativa dell’esperto – Veridicità dei dati aziendali – Verifica –
Necessità.
Accordi di ristrutturazione –
Fattibilità degli accordi – Valutazione del tribunale – Oggetto – Presenza di
opposizioni – Esame delle censure dei creditori – Effetti sulla fattibilità
dell’accordo.
Accordi di ristrutturazione –
Applicazione dell’esclusione dal voto prevista per il concordato fallimentare
– Inammissibilità.
Accordi di ristrutturazione – Società
appartenenti allo stesso gruppo – Compensazione legale delle rispettive
posizioni di debito/credito – Rinuncia del debitore.
Stato di insolvenza – Accertamento
prospettico – Esistenza di elementi di immediata verificazione – Necessità.
I procedimenti di omologazione di accordi di
ristrutturazione relativi a società appartenenti ad uno stesso gruppo possono
essere riuniti qualora ciascun accordo sia espressamente condizionato al
passaggio in giudicato dei decreti di omologa degli altri. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (riproduzione
riservata)
Il procedimento di omologazione dell’accordo
di ristrutturazione può essere riunito a quello per dichiarazione di
fallimento in considerazione del rapporto di pregiudizialità che li lega,
posto che l’attitudine dell’accordo al superamento dello stato di crisi
potrebbe escludere il fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il divieto di azioni cautelari od esecutive
sul patrimonio del debitore di cui all’art. 182 bis, comma 3, legge
fallimentare non riguarda la proposizione dell’istanza di fallimento. A tale
conclusione è possibile pervenire sia in considerazione del fatto che la norma
tende ad evitare vincoli sul patrimonio del debitore solo a vantaggio di
alcuni creditori, sia perché l’esigenza pubblicistica di accertare l’eventuale
stato di insolvenza ha carattere preliminare rispetto alla tutela
dell’interesse particolare del debitore a non veder turbato il suo stato
patrimoniale per i sessanta giorni previsti dalla norma in esame. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(riproduzione riservata)
La veridicità dei dati aziendali costituisce
presupposto logico indefettibile dell’attestazione dell’esperto di cui
all’art. 182 bis, comma 1, legge fallimentare anche in mancanza di espressa
previsione normativa, posto che l’esperto può articolare un percorso logico
argomentativo serio e coerente solo sulla base di dati contabili veritieri
debitamente riscontrati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La valutazione che il tribunale è chiamato a
compiere in ordine alla fattibilità degli accordi di ristrutturazione è
intensità diversa, a seconda che vi siano o meno opposizioni di creditori non
aderenti. In mancanza di opposizioni il tribunale deve procedere alla disamina
della chiarezza espositiva e della completezza della relazione del
professionista, verificando che le analisi e le valutazioni svolte
dall’esperto siano accurate, logiche, coerenti ed esaustive. Il profilo della
fattibilità è quindi scrutinato su un piano astratto, strettamente ancorato
alla razionalità argomentativa della relazione. Laddove, invece, vi siano
opposizioni, il controllo assume un’estensione e una concretezza maggiori,
immediatamente correlate alle doglianze che sono svolte dai creditori
opponenti con facoltà di esaminare nel merito le censure svolte dai creditori
contrari all’omologa e di verificarne ogni possibile ricaduta sulla concreta
attuabilità dell’accordo e/o sulla sua capacità di assicurare il pieno
soddisfacimento ai creditori estranei. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Agli accordi di ristrutturazione non è
applicabile in via analogica l’art. 127, comma 6, legge fallimentare, che, in
tema di concordato fallimentare, esclude dal voto e dal computo delle
maggioranze i crediti delle società controllanti, controllate e sottoposte a
comune controllo. L’adesione agli accordi in questione costituisce, infatti,
un impegno diretto e di natura sostanziale, che si concreta nella volontaria
ed immediata assunzione di un vincolo contrattuale, destinato a produrre
effetti soltanto nella sfera giuridica del soggetto aderente e non anche in
quella di terzi estranei. Il voto nel concordato è, invece, un elemento
procedimentale che serve solo ad esprimere la propria scelta in ordine ad un
determinato assetto satisfattivo subordinato alla volontà della maggioranza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(riproduzione riservata)
Nell’ambito di accordi di ristrutturazione
riguardanti società appartenenti ad uno stesso gruppo, non è possibile
affermare l’obbligatorietà della compensazione legale con riferimento alle
posizioni di debito/credito infragruppo e ciò in quanto tale forma di
compensazione appartiene al novero dei diritti disponibili, come è possibile
dedurre dall’art. 1246, n. 4, codice civile, il quale esclude la compensazione
nel caso il debitore vi rinunci. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La valutazione in ordine
alla incapacità di far fronte con mezzi propri alle obbligazioni e quindi
l’accertamento dello stato di insolvenza presuppone l’evidenza di elementi di
immediata verificazione e ciò anche nel caso in cui appaia verosimile che
l’insolvenza, pur non essendosi già manifestata, possa emergere in un prossimo
futuro. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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