IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 199/2005

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Cuneo – Dr. Silvia Casarino – 24 ottobre 2005. (199)

Segnalazione dell’Avv. Paolo Dalmartello

Procedimento sommario societario – Domanda di nullità, condanna e restituzione – Mutamento nel rito ordinario – Necessità.

 

Procedimento sommario societario – Mutamento del rito – Onere di difesa del convenuto nei termini del rito speciale – Questione di incostituzionalità Manifesta infondatezza.

 

Il procedimento ex art. 19 d. lgs. n. 5/03 non è esperibile ove la domanda abbia ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro conseguente alla declaratoria di nullità di contratti bancari, avendo il provvedimento richiesto natura costitutiva dalla quale conseguirebbe l'obbligo di restituzione ex art. 2033 c.c. e che deve avere efficacia di giudicato su tutte le domande proposte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

E’ manifestamente infondata la questione di incostituzionalità del comma 3 dell’art. 19 d. lgs. n. 5/03 nella parte in cui non consente di dichiarare inammissibile la domanda ma impone la trasformazione del rito con l’assegnazione all'attore dei termini ex art. 6, costringendo il convenuto ad articolare le propria difese nella memoria costitutiva ex art. 19 con la stessa compiutezza della comparsa di risposta ex art. 4, ma in un termine assai più breve (sino a due terzi) del rito ordinario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla scorsa udienza,

- visto il ricorso ex art. 19 d. lgs. 5/2003, con il quale P. A. s.r.l. ha chiesto, previa declaratoria di nullità di diversi contratti - contratto relativo ad operazioni su strumenti derivati; contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari con operatori qualificati; ordine per operazioni su prodotti derivati-tassi, tutti intercorsi tra la ricorrente e Cariverona -, la condanna di Unicredit Banca d'Impresa s.p.a. (succeduta nei rapporti di Cariverona) alla restituzione delle somme illegittimamente addebitatele, nonché la condanna della stessa al risarcimento dei danni non patrimoniali;

- letta la memoria della banca convenuta, la quale, preliminarmente alle difese nel merito, ha eccepito l'errata instaurazione del contenzioso con il rito sommario ex art. 19, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, 3° co., nella parte in cui prevede che il giudice, in ogni caso in cui non disponga ai sensi del comma 2bis (ossia pronunciando ordinanza immediatamente esecutiva di condanna), debba assegnare all'attore i termini di cui all'art. 6, permettendo così che l'errata introduzione del giudizio con il rito ex art, 19 anziché con il rito societario ordinario provochi una riduzione del termine di difesa per il convenuto;

- ritenuto, in prima luogo, che il procedimento ex art. 19 non sia esperibile nella fattispecie in esame, avente ad oggetto una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro conseguente alla declaratoria di nullità dei contratti bancari intercorsi tra le parti: il petitum richiesto nel presente giudizio è, in primo luogo, un provvedimento di accertamento costitutivo, dal quale, in ipotesi dì accoglimento della domanda, conseguirebbe l'obbligo di restituzione di somma di denaro ex art. 2033 c.c., ciò che non può ritenersi compreso nel concetto di "controversie di cui all'art. 1 che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di denaro", come osservato dai commenti di dottrina sul punto, anche in considerazione delle peculiarità del procedimento in esame, che porta alla pronuncia di un provvedimento costituente titolo esecutivo ma, secondo il co. 5 dell'art. 19, inidoneo al giudicato;

- osservato, infatti, che in caso – quale quello per cui è causa – di pluralità di domande, tra cui anche di accertamento o costitutive, la pronuncia (avendo l'ordinanza ex art. 19 contenuto soltanto di condanna) deve avvenire con efficacia di giudicato su tutte le domande proposte;

- vista l'eccepita incostituzionalità del comma 3 della norma in esame, poiché essa, imponendo – non essendo prevista la possibilità di dichiarare inammissibile la domanda - la trasformazione del rito con la conseguente assegnazione all'attore dei termini ex art. 6, costringerebbe il convenuto, per non incorrere, decadenze, ad articolare le propria difese nella memoria costitutiva del rito ex art. 19 con la stessa compiutezza della comparsa di risposta ex art. 4, ma in un termine assai più breve (sino a due terzi) del rito ordinario;

- ritenuto che tale interpretazione (che, in effetti, potrebbe dare adito a dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo dell'irragionevole differenza dei termini a difesa assegnati al convenuto nell'ipotesi di rito trasformato ai sensi dell'art. 19, co. 3, rispetto al caso di rito correttamente instaurato) non sia l'unica possibile, potendosi diversamente argomentare dai testo della norma;

- rilevato infatti che nel procedimento ex art. 19 non è prevista alcuna decadenza, e che il co. 3 di tale norma si limita a stabilire che il giudice debba assegnare all'attore i termini per la memoria ex art. 6;

- ritenuto pertanto – come sostenuto dai primi commentatori, i quali, rilevando la ridotta possibilità che ha avuto il convenuto di articolare le proprie difese nel rito introdotto ai sensi dell'art. 19 e la conseguente impossibilità di assimilare la memoria difensiva in sede sommaria alla comparsa di risposta ex art. 4, con particolare riferimento alle attività da compiere a pena di decadenza, sostengono che le decadenze di cui all'art. 4 debbano essere differite alla prima replica accordata ai convenuto - che dal dato testuale della norma non si ricavi che le decadenze a carico dei convenuto, non previste nel rito ex art. 19, conseguano all'avvenuta trasformazione del rito, dovendosi invece ritenere che esse intervengano a partire dalla prima memoria del convenuto secondo il rito ordinario;

- ritenuto quindi che la questione di costituzionalità della citata disposizione appaia manifestamente infondata;

- ritenuto pertanto che, ai sensi del co. 3 art. 19, occorra assegnare all'attore i termini di cui all'art. 6, mentre le decadenze per il convenuto dovranno intendersi maturate con la prima memoria prevista dal rito ordinario.

P.Q.M.

visti gli artt. 19, ce. 3 e 6 d.lgs. 5/03;

assegna a parte ricorrente termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento per le attività di cui all'art. 6 d.lgs. 5/2003.

Si comunichi integralmente.

Cuneo, 24.10.2005.














 

Nuova pagina 1
   Tutto  IL CASO.it

CODICE DELLA MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO

 

 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario

Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

 

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

In libreria

In libreria

Vendite competitive

Prossime vendite

Convegni

Prossimi convegni


 

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201

e-mail: assistenza@ilcaso.it