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Tribunale di Cuneo – Dr. Silvia Casarino – 24 ottobre 2005.
(199)
Segnalazione dell’Avv. Paolo
Dalmartello
Procedimento
sommario societario – Domanda di nullità, condanna e restituzione – Mutamento
nel rito ordinario – Necessità.
Procedimento sommario societario
– Mutamento del rito – Onere di difesa del convenuto nei termini del rito
speciale – Questione di incostituzionalità – Manifesta infondatezza.
Il
procedimento ex art. 19 d. lgs. n. 5/03 non è esperibile ove la domanda abbia
ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro conseguente alla
declaratoria di nullità di contratti bancari, avendo il provvedimento
richiesto natura costitutiva dalla quale conseguirebbe l'obbligo di
restituzione ex art. 2033 c.c. e che deve avere efficacia di giudicato su
tutte le domande proposte.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
E’ manifestamente infondata la
questione di incostituzionalità del comma 3 dell’art. 19 d. lgs. n. 5/03
nella parte in cui non consente di dichiarare inammissibile la domanda ma
impone la trasformazione del rito con l’assegnazione all'attore dei termini ex
art. 6, costringendo il convenuto ad articolare le propria difese nella
memoria costitutiva ex art. 19 con la stessa compiutezza della comparsa di
risposta ex art. 4, ma in un termine assai più breve (sino a due terzi) del
rito ordinario.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il
Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla scorsa udienza,
- visto il ricorso ex art. 19 d. lgs. 5/2003, con il quale
P. A. s.r.l. ha chiesto, previa declaratoria di nullità di diversi contratti
- contratto relativo ad operazioni su strumenti derivati; contratto per la
negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti
finanziari con operatori qualificati; ordine per operazioni su prodotti
derivati-tassi, tutti intercorsi tra la ricorrente e Cariverona -, la
condanna di Unicredit Banca d'Impresa s.p.a. (succeduta nei rapporti di
Cariverona) alla restituzione delle somme illegittimamente addebitatele,
nonché la condanna della stessa al risarcimento dei danni non patrimoniali;
- letta la memoria della banca convenuta, la quale,
preliminarmente alle difese nel merito, ha eccepito l'errata instaurazione
del contenzioso con il rito sommario ex art. 19, nonché l'illegittimità
costituzionale dell'art. 19, 3° co., nella parte in cui prevede che il
giudice, in ogni caso in cui non disponga ai sensi del comma 2bis (ossia
pronunciando ordinanza immediatamente esecutiva di condanna), debba assegnare
all'attore i termini di cui all'art. 6, permettendo così che l'errata
introduzione del giudizio con il rito ex art, 19 anziché con il rito
societario ordinario provochi una riduzione del termine di difesa per il
convenuto;
-
ritenuto, in prima luogo, che il procedimento ex art. 19 non sia esperibile
nella fattispecie in esame, avente ad oggetto una domanda di condanna al
pagamento di una somma di denaro conseguente alla declaratoria di nullità dei
contratti bancari intercorsi tra le parti: il petitum richiesto nel presente
giudizio è, in primo luogo, un provvedimento di accertamento costitutivo, dal
quale, in ipotesi dì accoglimento della domanda, conseguirebbe l'obbligo di
restituzione di somma di denaro ex art. 2033 c.c., ciò che non può ritenersi
compreso nel concetto di "controversie di cui all'art. 1 che abbiano ad
oggetto il pagamento di una somma di denaro", come osservato dai
commenti di dottrina sul punto, anche in considerazione delle peculiarità del
procedimento in esame, che porta alla pronuncia di un provvedimento
costituente titolo esecutivo ma, secondo il co. 5 dell'art. 19,
inidoneo al giudicato;
- osservato, infatti, che in caso – quale quello per cui è
causa – di pluralità di domande, tra cui anche di accertamento o costitutive,
la pronuncia (avendo l'ordinanza ex art. 19 contenuto soltanto di condanna)
deve avvenire con efficacia di giudicato su tutte le domande proposte;
-
vista l'eccepita incostituzionalità del comma 3 della norma in esame, poiché
essa, imponendo – non essendo prevista la possibilità di dichiarare
inammissibile la domanda - la trasformazione del rito con la conseguente
assegnazione all'attore dei termini ex art. 6, costringerebbe il convenuto,
per non incorrere, decadenze, ad articolare le propria difese nella memoria
costitutiva del rito ex art. 19 con la stessa compiutezza della comparsa di
risposta ex art. 4, ma in un termine assai più breve (sino a due terzi) del
rito ordinario;
-
ritenuto che tale interpretazione (che, in effetti, potrebbe dare adito a
dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo dell'irragionevole
differenza dei termini a difesa assegnati al convenuto nell'ipotesi di rito
trasformato ai sensi dell'art. 19, co. 3, rispetto al caso di rito
correttamente instaurato) non sia l'unica possibile, potendosi diversamente
argomentare dai testo della norma;
-
rilevato infatti che nel procedimento ex art. 19 non è prevista alcuna
decadenza, e che il co. 3 di tale norma si limita a stabilire che il giudice
debba assegnare all'attore i termini per la memoria ex art. 6;
-
ritenuto pertanto – come sostenuto dai primi commentatori, i quali, rilevando
la ridotta possibilità che ha avuto il convenuto di articolare le proprie
difese nel rito introdotto ai sensi dell'art. 19 e la conseguente
impossibilità di assimilare la memoria difensiva in sede sommaria alla
comparsa di risposta ex art. 4, con particolare riferimento alle attività da
compiere a pena di decadenza, sostengono che le decadenze di cui all'art. 4
debbano essere differite alla prima replica accordata ai convenuto - che dal
dato testuale della norma non si ricavi che le decadenze a carico dei
convenuto, non previste nel rito ex art. 19, conseguano all'avvenuta
trasformazione del rito, dovendosi invece ritenere che esse intervengano a
partire dalla prima memoria del convenuto secondo il rito ordinario;
-
ritenuto quindi che la questione di costituzionalità della citata
disposizione appaia manifestamente infondata;
- ritenuto pertanto che, ai sensi del co. 3 art. 19,
occorra assegnare all'attore i termini di cui all'art. 6, mentre le decadenze
per il convenuto dovranno intendersi maturate con la prima memoria prevista
dal rito ordinario.
P.Q.M.
visti
gli artt. 19, ce. 3 e 6 d.lgs. 5/03;
assegna
a parte ricorrente termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente
provvedimento per le attività di cui all'art. 6 d.lgs. 5/2003.
Si
comunichi integralmente.
Cuneo,
24.10.2005.
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