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Doveri informativi dell’intermediario, operatore
qualificato
Fattispecie negoziali
particolari, contratti derivati, swap
Tribunale di Rimini – Giudice
designato Dr. Federico Guido - 25
marzo 2005. (200)
Segnalazione dell’Avv. Paolo Dalmartello
Contratto
di interest rate swap – Società a responsabilità limitata – Norme a tutela
del consumatore – Inapplicabilità.
Negoziazione
di strumenti finanziari – Società a responsabilità limitata – Dichiarazione
di specifica competenza in strumenti finanziari – Onere dell’intermediario di
indagare sulla effettiva competenza del cliente – Insussistenza.
Deve
preliminarmente escludersi l'applicabilità della normativa prevista dagli
artt. 1469 bis e ss c.c. alle società, posto che, secondo lo stesso tenore
letterale dell'art. 1469 bis, detta normativa non si applica nel caso in cui
controparte del professionista sia una persona giuridica (Cass. 11 ottobre
2002 n. 14651), limitazione che à stata peraltro ritenuta costituzionalmente
legittima, non apparendo censurabile la scelta del legislatore di attribuire
-in conformità al testo della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive
nei contratti stipulati con i consumatori- la qualità di consumatore alla
persona fisica, con ciò escludendo tutti quei soggetti - quali
professionisti, piccoli imprenditori e artigiani che in forma collettiva o
anche individuale agiscono per scopi comunque connessi all'attività economica
(Corte Cost. 22 novembre 2002, n. 469).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Ove il
legale rappresentante di una società a responsabilità limitata abbia
sottoscritto la dichiarazione di cui all’art. 31 Reg. Consob di possedere una
specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti
finanziari, l’intermediario è esonerato dall’effettuare ulteriori verifiche
sull’effettivo possesso delle specifiche competenze del cliente.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il Giudice Designato
A scioglimento della riserva
che precede;
Esaminati gli atti ed i
documenti di causa;
Osserva:
Il ricorso appare destituito di fondamento avuto
riguardo al necessario requisito del "fumus", in quanto nella
sommaria delibazione propria del presente giudizio non appaiono adeguatamente
provate le dedotte ipotesi di nullità e/o annullabilità dei contratti
sottoscritti dalla ricorrente con la Unicredit Banca d'Impresa spa, che
costituiscono il presupposto per l'ordine di cancellazione e l’inibitoria
chiesti ex art.700 Cpc
.
Deve preliminarmente escludersi l'applicabilità
della normativa prevista dagli artt.1469 bis e ss c.c. alle società, posto
che secondo lo stesso tenore letterale dell'art.1469 bis detta normativa non
si applica nel caso in cui controparte del professionista sia una persona
giuridica (Cass. 11 ottobre 2002 n. 14651), limitazione che à stata peraltro
ritenuta costituzionalmente legittima, non apparendo censurabile la scelta
del legislatore di attribuire -in conformità al testo della direttiva
93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori- la qualità di consumatore alla persona fisica con ciò escludendo
tutti quei soggetti - quali professionisti, piccoli imprenditori e artigiani
che in forma collettiva o anche individuale agiscono per scopi comunque
connessi all'attività economica (Corte Cost. 22 novembre 2002, n. 469).
Ciò posto sulla base della documentazione
prodotta dalla resistente non
appaiono, allo stato, adeguatamente supportate dal fumus le ipotesi di
nullità prospettate dalla Alfa S.r.l. posto che:
a) risulta sottoscritta dal legale rappresentante
della ricorrente sin dal primo contatto di interest rate swap del 20 ottobre
2000 (doc n.6 della resistente) la dichiarazione ex art. 31 Reg. Consob di
possedere una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in
strumenti finanziari: non sembra al riguardo condivisibile la valutazione di
irrilevanza della dichiarazione suddetta manifestata dall'attrice posto che
l'art. 31 .Reg. Consob espressamente prevede che vada riconosciuta la
qualifica di operatore qualificato al soggetto giuridico il quale dichiari di
possedere specifica preparazione in strumenti finanziari: tale dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante della Alfa sin dal 22 ottobre 2000,
esonera l'altro contraente dall'effettuare ulteriori verifiche sull'effettivo
possesso delle specifiche competenze del cliente.
b) deve ritenersi, sulla base delle acquisizioni
allo stato disponibili, che i contratti furono sottoscritti presso la sede
della banca in presenza di almeno un funzionario con la qualifica di
promotore finanziario ai sensi dell'art. 31 Reg. Consob;
c) del pari non adeguatamente provato appare il
dolo di Unicredit spa, non risultando provati gli artifici e raggiri
asseritamente concretizzatisi nel rappresentare alla società contraente una
situazione di rischio minimo e tassi stabili: configurare il dolo nelle
generiche circostanze su menzionate, in assenza di altri specifici elementi
relativi al comportamento dei funzionari della banca a questa imputabili ex
artt. 1228 e 2049 c.c., appare in contrasto con la citata disposizione ex
art. 31 Reg Consob: in presenza della dichiarazione di operatore qualificato
prevista dalla norma citata deve ritenersi la piena capacità per il
contraente di valutare la natura "speculativa" degli strumenti
finanziari oggetto del contratto e quindi la qualifica di contratti aleatori
dei negozi di "swaps" perfezionati.
La carenza, di fumus in ordine all'invalidità dei
contratti assorbe le ulteriori questioni sollevate dalla resistente in ordine
alla obbligatorietà della segnalazione delle posizioni "in
sofferenza" alla Centrale Rischi ex artt. 51 , 66 e 107 TUB.
Le spese seguono la soccombenza e possono
liquidarsi in complessivi 2.100,00 E., di cui, 1.100,00 E. per onorari e
750,00 E. per funzioni.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 ter, 669 septies, 700 cpc.;
Respinge il ricorso.
Condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla Unicredit Banca
d'Impresa spa le spese del presente procedimento, che liquida in complessivi
2.100,00 E.
Nella
specie, la società ricorrente chiedeva che venisse ordinato alla banca di
provvedere alla cancellazione della segnalazione in centrale rischi delle
posizioni derivanti dai contratti swap e da un contratto c.c.b. e che alla
banca venisse inibita ogni comunicazione interbancaria od “azione connessa”
alle medesime posizioni.
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