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Massimario, art. 56 l. fall.
Massimario, art. 169 l. fall.
Corte di Cassazione Sez.
I Civile, 7 maggio 2009, n. 10548 – Pres. Carnevale – Est. Panebianco.
Concordato
preventivo – Effetti – In genere – Compensazione – Ammissibilità – Condizioni
– Preesistenza dei crediti reciproci – Necessità – Fattispecie in tema di
mandato all'incasso.
In caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione
tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori
postula, ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare (richiamato dall'art.
169 della medesima legge), che i rispettivi crediti siano preesistenti
all'apertura della procedura concorsuale; essa, pertanto, non può operare
nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca un mandato
all'incasso di un proprio credito, attribuendole la facoltà di compensare il
relativo importo con lo scoperto di un conto corrente da lui intrattenuto con
la medesima banca; a differenza della cessione di credito, infatti, il mandato
all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del
mandatario, ma l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma
riscossa, e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma
soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che,
qualora quest'ultima debba aver luogo dopo la presentazione della domanda di
ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la
compensazione. (fonte CED – Corte di Cassazione)
Il testo integrale |
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