IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 204/2005

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova – Pres. A. Dell’Aringa, Est. Mauro Bernardi – 17 novembre 2005.

 

Fallimento – Imprenditore agricolo – Società in nome collettivo Oggetto sociale – Attività commerciale – Rilevanza.

 

Ai fini dell'attribuzione della qualifica di imprenditore commerciale, ciò che assume rilevanza nella società (nella specie s.n.c.) è l'oggetto sociale quale risulta dall'atto costitutivo, sicché la previsione contenuta nello stesso della possibilità di svolgere attività di natura commerciale comporta l'assoggettamento dell'ente alla disciplina sulle procedure concorsuali, anche se l'attività in concreto esercitata è agricola. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

 

 

SENTENZA

Avente per oggetto: dichiarazione di fallimento.

Letto il ricorso n. 182/05 con il quale il Curatore del fallimento Realfood s.r.l. chiede che venga dichiarato il fallimento della società Eredi L. P. di L. A., A. e A. & C. s.n.c.;  

vista la documentazione allegata e la nota informativa redatta dalla Guardia di Finanza;

rilevato che la debitrice ha negato la possibilità di essere sottoposta al fallimento ex art. 2135 c.c. in quanto avrebbe svolto unicamente attività agricola;

ritenuto che la predetta società ha come proprio oggetto sociale non solo l'esercizio dell'attività agricola ma anche "L'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la gestione di immobili in genere: civili, commerciali, industriali e rustici; in particolare potrà ricevere e dare in affitto fondi rustici anche di durata ultranovennale, stipulare contratti di locazione e di affitto anche ultranovennali come pure altri contratti agrari ed associativi" e che inoltre la medesima poteva "concedere garanzie anche reali anche a favore di terzi";

considerato che ai fini dell'attribuzione della qualifica di imprenditore ciò che assume rilevanza nella società è l'oggetto sociale, quale risulta dall'atto costitutivo, e non l'attività in concreto esercitata (cfr. Cass. 26-6-2001 n. 8694; Cass.4-11-1994 n. 9084; Cass. 10-8-1979 n. 4644; Cass. 2067/72; Cass. 1921/65) e che, nel caso di specie, l'oggetto sociale contemplava lo svolgimento anche delle attività, sopra menzionate, aventi natura commerciale sicché la resistente deve ritenersi assoggettata alla disciplina sulle procedure concorsuali;

ritenuto che l'insolvenza della società Eredi L. s.n.c. si desume dall'entità del credito azionato (€ 2.930.521,98), dall'esito negativo della esperita procedura esecutiva mobiliare, dall'esistenza di un pignoramento immobiliare nonché dall'entità complessiva del passivo (€ 6.857.550,00);

ritenuto che questo Tribunale è competente ai sensi dell’art. 9 del  R.D. 16.3.1942 n. 267  poiché  la  sede  principale  dell’impresa  della  società debitrice si trova in XXX, via YYY;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 5 e segg. del R.D. 16.3.1942 n. 267 dichiara il fal- limento della società E. L. P. di L. A., A. e A. & C. s.n.c. (C.F. 0000000000) corrente in XXX, via YYY in persona dei legali rappresentanti L. A., L. A. e L. A. nonché dei soci illimitatamente responsabili L. A. nato a….  il …, L. A. nato a … il … e L. A. nato a … il …., tutti ivi residenti in via YYY.

omissis

Così deciso in Mantova, li 17-11-2005.














 

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