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Tribunale di Milano, 18 gennaio 2010 – Est.
Carla Romana Raineri.
Giurisdizione
civile – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Opere pubbliche – Appalto
o concessione – Controversie nascenti dall'esecuzione – Giurisdizione dell'AGO
– Sussistenza – Fattispecie in tema di incameramento della cauzione.
Competenza per
territorio – Accordo delle parti –
Previsione di una "competenza derogata" e non inderogabile
– Connessione
di cause –
Conseguenze – Eccezione del convenuto – Onere di eccepire l’incompetenza anche
con riferimento alle cause connesse – Sussistenza.
Garanzia – Fideiussione – Garanzia autonoma
ed a prima richiesta – Exceptio doli generalis – Ammissibilità – Prova –
Necessità.
In materia di appalti pubblici, gli artt. 6 e
7 L. n. 205 del 2000 hanno attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie relative alla procedura di affidamento
dell’appalto, mentre quelle concernenti la fase di esecuzione del contratto
sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, dato che concernono i
diritti e gli obblighi derivanti dal contratto; appartiene pertanto alla
giurisdizione ordinaria, in quanto relativa alla fase di esecuzione
dell’appalto, la controversia avente ad oggetto l’incameramento della cauzione
sulla base di una specifica clausola contrattuale che attribuisce alla
stazione appaltante la facoltà di escutere la polizza prestata a garanzia
dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, senza necessità di
diffida o di provvedimento giudiziario e senza possibilità per l’appaltatore e
l’istituto assicuratore di opporre eccezioni. (fb) (riproduzione riservata)
Il foro convenzionale, ancorché pattuito come
esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi
dell’art. 33 codice procedura civile, così che un soggetto convenuto presso un
foro diverso da quello convenzionale, per impedire che si estenda nei propri
confronti, per ragione di connessione, la competenza territoriale relativa
all’altro convenuto, ha l’onere di eccepire l’insussistenza di una ragione di
competenza nei confronti di quest’ultimo in base ai criteri degli artt. 18-19
c.p.c., richiamati dall’art. 33 codice procedura civile ai fini
dell’operatività della relativa ragione di modificazione della competenza
(Fattispecie in tema di escussione di fideiussione a garanzia dell’esecuzione
di appalto). (fb) (riproduzione riservata)
Anche in presenza di
garanzia fideiussoria a carattere autonomo ed “a prima richiesta”, il debitore
ha la facoltà di richiedere l’inibitoria della sua escussione nel caso in cui
la condotta del beneficiario si appalesi come “abusiva-fraudolenta” e di tale
connotato fornisca una prova adeguata. (fb) (riproduzione riservata)
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