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Sezione I - Giurisprudenza

documento 2044/2010

 

 

data pubblicazione 02/03/2010

 

 

 

Tribunale di Milano, 18 gennaio 2010 – Est. Carla Romana Raineri.

 

Giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Opere pubbliche – Appalto o concessione – Controversie nascenti dall'esecuzione – Giurisdizione dell'AGO – Sussistenza – Fattispecie in tema di incameramento della cauzione.

 

Competenza per territorio – Accordo delle parti Previsione di una "competenza derogata" e non inderogabile Connessione di cause Conseguenze – Eccezione del convenuto – Onere di eccepire l’incompetenza anche con riferimento alle cause connesse – Sussistenza.

 

Garanzia – Fideiussione – Garanzia autonoma ed a prima richiesta – Exceptio doli generalis – Ammissibilità – Prova – Necessità.

 

In materia di appalti pubblici, gli artt. 6 e 7 L. n. 205 del 2000 hanno attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alla procedura di affidamento dell’appalto, mentre quelle concernenti la fase di esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, dato che concernono i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto; appartiene pertanto alla giurisdizione ordinaria, in quanto relativa alla fase di esecuzione dell’appalto, la controversia avente ad oggetto l’incameramento della cauzione sulla base di una specifica clausola contrattuale che attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di escutere la polizza prestata a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza possibilità per l’appaltatore e l’istituto assicuratore di opporre eccezioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Il foro convenzionale, ancorché pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell’art. 33 codice procedura civile, così che un soggetto convenuto presso un foro diverso da quello convenzionale, per impedire che si estenda nei propri confronti, per ragione di connessione, la competenza territoriale relativa all’altro convenuto, ha l’onere di eccepire l’insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest’ultimo in base ai criteri degli artt. 18-19 c.p.c., richiamati dall’art. 33 codice procedura civile ai fini dell’operatività della relativa ragione di modificazione della competenza (Fattispecie in tema di escussione di fideiussione a garanzia dell’esecuzione di appalto). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Anche in presenza di garanzia fideiussoria a carattere autonomo ed “a prima richiesta”, il debitore ha la facoltà di richiedere l’inibitoria della sua escussione nel caso in cui la condotta del beneficiario si appalesi come “abusiva-fraudolenta” e di tale connotato fornisca una prova adeguata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

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