IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 2047/2010

 

 

data pubblicazione 03/03/2010

 

 

Massimario, art. 2409 c.c.

 

Tribunale di Salerno, 10 novembre 2009 – Pres. Ferrara – Rel. Colucci.

 

Società di capitali – Denunzia al tribunale di gravi irregolarità – Procedimento ex art. 2409 cod. civ. – Oggetto della cognizione del giudice – Provvedimenti con autorità di giudicato – Esclusione – Pendenza di giudizi relativi ai fatti contestati – Irrilevanza.

 

Società di capitali – Procedimento ex art. 2409 cod. civ. – Legittimazione ad agire di sindaci, amministratori ed institori – Sussistenza.

 

Società di capitali – Procedimento ex art. 2409 cod. civ. – Interessi di carattere generale – Clausola compromissoria – Competenza del giudice ordinario – Sussistenza.

 

Società di capitali – Procedimento ex art. 2409 cod. civ. – Azzeramento e ricostituzione del capitale sociale – Omesso esercizio del diritto di opzione – Legittimazione del socio – Insussistenza.

 

Il Tribunale, adito con denunzia ex art. 2409 codice civile, può conoscere, ai fini della definizione del relativo procedimento, di tutte le questioni, anche di carattere preliminare, prospettate dalle parti, con provvedimenti che non hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale; è inoltre irrilevante, ai fini della ammissibilità della denuncia ex art. 2409, la pendenza di giudizi contenziosi vertenti sui fatti denunziati, così come il rigetto di precedenti denunzie ed il mancato previo esperimento della denunzia ex art. 2409 al Collegio Sindacale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

I sindaci, gli amministratori e gli insititori della società possono senz’altro partecipare - in veste di contraddittori e muniti di difesa tecnica -  al procedimento instaurato ai sensi dell’art. 2409 codice civile dai soci che rappresentano il decimo del capitale sociale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Poiché il procedimento ex art. 2409 codice civile coinvolge anche interessi di carattere generale, deve essere condivisa quella giurisprudenza di merito che ha affermato che il tribunale è competente a decidere sul ricorso ex art. 2409 anche nell'ipotesi in cui sia presente nello statuto una clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale le controversie tra soci ed amministratori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Non è legittimato a proporre il ricorso di cui all’art. 2409 codice civile il socio che a seguito di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale non abbia impugnato la relativa deliberazione e non abbia altresì provveduto ad esercitare il diritto di opzione per la sottoscrizione (che è atto di natura consensuale e recettizio) delle azioni di nuova emissione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

Il testo integrale













 

Nuova pagina 1
   Tutto  IL CASO.it

 

 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario

Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Prassi

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Convegni

Prossimi convegni

 

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

Vendite competitive

Prossime vendite

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

Mantova

Milano

Roma

Napoli

Brescia

Piacenza

Torino

Varese

In libreria

In libreria

Giurisprudenza:   Mantova   ● Milano  Roma
Napoli  ● Brescia  ● Piacenza  Torino  Varese


 

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201

e-mail: assistenza@ilcaso.it