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Massimario, art. 2409 c.c.
Tribunale di Salerno, 10 novembre 2009 – Pres.
Ferrara – Rel. Colucci.
Società di capitali – Denunzia al
tribunale di gravi irregolarità – Procedimento ex art. 2409 cod. civ. –
Oggetto della cognizione del giudice – Provvedimenti con autorità di giudicato
– Esclusione – Pendenza di giudizi relativi ai fatti contestati – Irrilevanza.
Società di capitali – Procedimento ex
art. 2409 cod. civ. – Legittimazione ad agire di sindaci, amministratori ed
institori – Sussistenza.
Società di capitali – Procedimento ex
art. 2409 cod. civ. – Interessi di carattere generale – Clausola
compromissoria – Competenza del giudice ordinario – Sussistenza.
Società di capitali – Procedimento ex
art. 2409 cod. civ. – Azzeramento e ricostituzione del capitale sociale –
Omesso esercizio del diritto di opzione – Legittimazione del socio –
Insussistenza.
Il Tribunale, adito con denunzia ex art. 2409
codice civile, può conoscere, ai fini della definizione del relativo
procedimento, di tutte le questioni, anche di carattere preliminare,
prospettate dalle parti, con provvedimenti che non hanno attitudine ad
acquistare autorità di giudicato sostanziale; è inoltre irrilevante, ai fini
della ammissibilità della denuncia ex art. 2409, la pendenza di giudizi
contenziosi vertenti sui fatti denunziati, così come il rigetto di precedenti
denunzie ed il mancato previo esperimento della denunzia ex art. 2409 al
Collegio Sindacale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
I sindaci, gli amministratori e gli
insititori della società possono senz’altro partecipare - in veste di
contraddittori e muniti di difesa tecnica - al procedimento instaurato ai
sensi dell’art. 2409 codice civile dai soci che rappresentano il decimo del
capitale sociale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Poiché il procedimento ex art. 2409 codice
civile coinvolge anche interessi di carattere generale, deve essere condivisa
quella giurisprudenza di merito che ha affermato che il tribunale è competente
a decidere sul ricorso ex art. 2409 anche nell'ipotesi in cui sia presente
nello statuto una clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale
le controversie tra soci ed amministratori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non è legittimato a
proporre il ricorso di cui all’art. 2409 codice civile il socio che a seguito
di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale non abbia impugnato la
relativa deliberazione e non abbia altresì provveduto ad esercitare il diritto
di opzione per la sottoscrizione (che è atto di natura consensuale e
recettizio) delle azioni di nuova emissione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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