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Massimario, art. 1227 c.c.
Massimario, art. 2059 c.c.
Corte d’Appello di
Reggio Calabria, 4 dicembre 2009 – Pres. Concettina Epifanio – Est. Iannello.
Concorso del fatto
colposo del danneggiato – Interruzione del nesso di causalità – Idoneità –
Insussistenza.
Danno morale e
sofferenze morali – Autonoma considerazione ai fini del risarcimento del danno
non patrimoniale – Necessità.
Danno morale – Dolore
fisico a base organica e sofferenza emotiva – Distinzioni.
Danno morale – Mezzi di
prova – Tipologia – Gravità del pregiudizio – Parametri di riferimento.
Danno morale –
Liquidazione – Utilizzazione delle c.d. tabelle milanesi – Limiti.
Il primo comma dell’art.
1227 codice civile pone una deroga al generale principio di equivalenza
causale sancito dagli artt. 40 e 41 codice penale per l’ipotesi in cui alla
produzione dell’evento abbia contribuito il danneggiato con la propria
condotta colposa nel senso che quest’ultima non può interpretarsi come idonea
a consentire un radicale azzeramento della responsabilità dell’autore del
fatto dannoso, posto che altrimenti verrebbe ad essere obliterato sul piano
naturalistico il legame, pur sempre esistente, fra di essa ed il comportamento
illecito laddove siffatta condotta si inserisce nella sequenza causale senza
tuttavia eliderla del tutto con la sovrapposizione di una serie nuova e
autosufficiente (fattispecie in tema di sinistro stradale in cui un
motociclista, privo di casco protettivo riportava un trauma cranico, a seguito
dell’investimento da parte di un’autovettura). (mb) (riproduzione riservata)
Anche a seguito delle
pronunce a Sezioni Unite del 2008 deve ritenersi che, in presenza di una
domanda di risarcimento per danno biologico, rimanga suscettibile di separata
considerazione, quanto meno al momento della liquidazione, quella diretta ad
ottenere il ristoro della sofferenza morale del danneggiato, dovendosi in
proposito distinguere fra danno morale quale tipo di danno non patrimoniale
discendente dalla lesione del diritto inviolabile alla dignità ed integrità
morale della persona (cfr. art. 2 Cost.) e sofferenze morali che costituiscono
possibili manifestazioni di quello come di altro tipo di danno non
patrimoniale, compreso il danno alla salute. (mb) (riproduzione riservata)
Nell’ambito del c.d.
danno morale occorre distinguere il dolore fisico a base organica causato
dalla lesione e dalle cure (c.d. dolor), suscettibile di accertamento e
valutazione ad opera della medicina legale quale componente del danno
biologico, e la sofferenza emotiva che sussiste a prescindere da una base
organica (c.d. aegritudo) che non è obiettivabile sotto un profilo
medico-legale e corrisponde allo spavento, all’indignazione, al senso
dell’offesa, all’ansia derivante per le proprie condizioni di salute, alla
perduta stima di sé, al rimpianto per il perduto benessere. (mb) (riproduzione
riservata)
Al fine di accertare la
sussistenza di un danno morale è possibile fare ricorso sia a prove dirette
che presuntive nonché alle nozioni di fatto che rientrano nella comune
esperienza mentre, al fine di determinare la gravità del pregiudizio, occorre
postulare parametri di riferimento quali l’entità oggettiva del danno, le
condizioni personali della vittima, le circostanze di fatto con cui si è
verificato l’impatto lesivo, i profili soggettivi dell’illecito. (mb)
(riproduzione riservata)
Nella liquidazione del
danno morale è possibile utilizzare le c.d. tabelle milanesi, con l’avvertenza
che le percentuali ivi indicate vanno considerate non quali indici medi ma
tendenzialmente massimi da cui è doveroso discostarsi non tanto in aumento
(tuttavia consentito) bensì in diminuzione fino all’azzeramento in relazione a
fattispecie di danno particolarmente tenui o nelle quali se ne possa presumere
l’insussistenza e ciò in quanto quei valori appaiono correlati solamente
all’entità delle lesioni. (mb) (riproduzione riservata)
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