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Massimario, art. 1 l. fall.
Tribunale di Brescia, 4 ottobre 2008 – Est.
Sabbadini.
Fallimento – Promotore finanziario –
Organizzazione di mezzi e fine di lucro – Investimento a nome proprio di
denaro dei clienti – Assoggettabilità a fallimento.
E’ soggetto al fallimento il promotore
finanziario che investa a nome proprio ed a fini di lucro il denaro ricevuto
dai clienti mediante organizzazione di mezzi, sia pur di non rilevanti
dimensioni, ed assumendo il rischio dell’iniziativa. (fb) (riproduzione
riservata)
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