IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 2056/2010

 

 

data pubblicazione 08/03/2010

 

  

Massimario, art. 1 l. fall.

 

Tribunale di Brescia, 4 ottobre 2008 – Est. Sabbadini.

 

Fallimento – Promotore finanziario – Organizzazione di mezzi e fine di lucro – Investimento a nome proprio di denaro dei clienti – Assoggettabilità a fallimento.

 

E’ soggetto al fallimento il promotore finanziario che investa a nome proprio ed a fini di lucro il denaro ricevuto dai clienti mediante organizzazione di mezzi, sia pur di non rilevanti dimensioni, ed assumendo il rischio dell’iniziativa. (fb) (riproduzione riservata)

 

 

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