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Massimario, art. 160 l. fall.
Massimario, art. 182ter l. fall.
Tribunale di Monza, 7 aprile 2009 – Est. Alida
Paluchowski.
Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari
Concordato preventivo – Suddivisione in
classi – Finalità conservative o liquidatorie – Formazione delle classi –
Distinzione – Tutela del dissenso – Necessità – Funzione del tribunale.
Concordato preventivo – Approvazione dei
creditori – Voto del creditore – Effetti proporzionati alla dimensione
economica del credito – Principio di eguaglianza – Rilevanza costituzionale –
Potere del tribunale – Giustificazione.
Concordato preventivo – Transazione
fiscale – Riduzione della pretesa del fisco – Necessità – Esclusione –
Consolidamento del debito e cessazione del contenzioso – Necessità.
Qualora il concordato preventivo persegua
fini conservativi, attraverso la ristrutturazione del debito e la
soddisfazione dei creditori con modalità alternative rispetto al pagamento, la
suddivisione in classi presenta maggiore analogia con l’ipotesi del chapter
eleven, cui il legislatore si è ispirato e che nel modello statunitense pare
principalmente destinato a favorire il debitore consentendogli di superare il
dissenso di alcuni creditori. Qualora, invece, il concordato persegua fini
liquidatori, ove le finalità satisfattorie si realizzano tramite pagamento in
termini monetari, le classi sono dalla dottrina più attenta avvertite come uno
strumento anche di tutela dei creditori, che acquisiscono così informazione
piena e corretta e che possono correlare la loro situazione a quella di
creditori che si trovano in una posizione omogenea per interessi e per
collocazione giuridica, orientando il proprio consenso in modo libero e
informato; proprio questa finalità giustifica il potere del tribunale di
esaminare e censurare le suddivisioni in classi che siano finalizzate a
inertizzare comunque il volere dei creditori annegandone il dissenso
all’interno di classi composte da creditori con interessi economici non
omogenei. (fb) (riproduzione riservata)
Benché nel concordato preventivo, il
legislatore abbia fatto in modo che il dissenso di ciascun creditore influisse
sull’approvazione della proposta in proporzione alla dimensione economica del
credito, occorre tenere presente che il fenomeno dell’insolvenza continua pur
sempre a muoversi in un panorama costituzionale nell’ambito del quale l’art. 3
della Carta Fondamentale impone all’organo giudiziario – nella specie il
tribunale – una funzione tutoria e di controllo di legittimità. (fb)
(riproduzione riservata)
La transazione fiscale
non è obbligatoria al fine di ridurre la percentuale di soddisfazione del
credito del fisco ed è necessaria solo nel caso in cui il debitore intenda
avvalersi degli effetti tipici di tale istituto consistenti nella cessazione
dei contenziosi e nella cristallizzazione delle posizioni fiscali. (fb)
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