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Corte Appello Brescia, Sez. I° civ. – Pres. Rel. Dr. Paolo Oldi – 9 febbraio 2005. (207)
Fallimento – Amministrazione controllata –
Compensazione – Applicazione delle norme di diritto comune – Ammissibilità.
Devono ritenersi applicabili le norme in tema di
compensazione di cui agli artt. 1241 e segg. c.c. –e non la speciale
normativa prevista dall’art. 56 della legge fallimentare- al credito vantato da un soggetto in bonis nei confronti di
altro soggetto in amministrazione controllata che vanti nei confronti del
primo un credito sorto durante la procedura. L’effetto estintivo delle
reciproche posizioni non è, infatti, impedito dal fatto che, in tempi
successivi, il soggetto in bonis venga ammesso alla procedura di concordato
preventivo e quello in amministrazione controllata sottoposto a fallimento e
ciò in forza del principio di cui all’art. 1242 c.c., secondo il quale “la
compensazione estingue i due debiti dal momento della loro coesistenza”.
Poiché, inoltre, la compensazione in esame
non opera d’ufficio ma su istanza di parte, ogni contestazione relativa alla
esistenza e alla entità delle ragioni di credito opposte in compensazione
deve essere necessariamente rimessa al momento in cui, avanzata da una delle
parti reciprocamente obbligate la pretesa verso l’adempimento, sorga
nell’altra l’interesse ad eccepire la compensazione, situazione questa che
può verificarsi allorchè una delle parti insinui il proprio credito al
passivo del fallimento dell’altra.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con ricorso al
giudice delegato del Tribunale di Mantova, depositato in cancelleria il 25
novembre 1999, la società ALfa s.r.l., in liquidazione e in concordato
preventivo, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della
Belleli S.p.A., esponendo: di avere tempestivamente insinuato nella procedura
un proprio credito derivante da rapporti commerciali intercorsi, chiedendone
la collocazione in prededuzione per la somma di lire 1.388.585.592 ed al
rango chirografario per la somma di lire 323.210.985; di essersi vista escludere
dallo stato passivo, con motivazione secondo la quale il credito insinuato
sarebbe compensato sino a/concorrenza dei erediti vantati dalla società
fallita verso l'istante. Tanto premesso, ed esposte le ragioni per le quali
riteneva che non potesse farsi luogo alla compensazione, chiedeva che il
proprio credito fosse ammesso al passivo fallimentare come richiesto.
Il curatore,
comparso dapprima personalmente all'udienza, si costituiva poi a mezzo di
difensore e ribadiva, nella relativa comparsa, l'eccezione di compensazione
fra gli opposti crediti già sollevata in sede di verifica, invocando
l'applicazione degli artt. 56 legge fall. e 1241 c.c.. Concludeva per il
rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa il
Tribunale, in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c., con
sentenza in data 11 luglio/4 settembre 2002 così giudicava;
"In parziale
accoglimento dell'opposizione ammette la società ALfa s.r.l . in liquidazione ed in
concordato preventivo al passivo del fallimento Belleli S.p.A. in
liquidazione per l’importo di euro 166.924,54 in via chirografaria ed ordina
la conseguente modificazione dello stato passivo;
condanna l'opponente
a rifondere al fallimento opposto le spese di lite, compensandole nella
misura di un quinto e, per l'effetto, liquidandole in complessivi E 7.552,56
di cui E 303,70 per spese, E 2.038.86 per diritti ed E 5.210,00 per onorari,
oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A.
e contributo previdenziale come per legge".
La motivazione
prendeva le mosse dal rilevare la sequenza temporale dei fatti succedutisi a
partire dall'ammissione della Belleli S.p.A. all'amministrazione controllata
con decreto del 2 novembre 1995, proseguendo con l'istanza dì ammissione al
concordato preventivo presentata il 26 settembre 1997, seguita da decreto in
data 11 ottobre 1997 e da sentenza di omologazione del concordato del 27
gennaio 1998, fino alla sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata il
19 novembre 1998.
Di seguito
considerava quel collegio che nel procedimento di concordato preventivo non
esiste una fase di verifica dei crediti, che possono sempre essere accertati
attraverso un ordinario giudizio di cognizione: sicché, ove segua il
fallimento, nulla vieta che i crediti delle parti , vengano accertati
nell'ambito della verifica fallimentare.
Venendo allo
specifico tema della compensazione invocata dalla curatela, osservava il
Tribunale che nel caso in esame doveva farsi applicazione non tanto dell'
art. 56 legge fall. (dettato a regolare la diversa ipotesi in cui la
compensazione sia invocata dal creditore), quanto la disciplina ordinaria di
cui agli artt. 1241 e segg. c.c.. In tale ottica, mentre non poteva attuarsi
la compensazione relativamente all'importo di lire 323.210.985, per essersi il
relativo credito cristallizzato con l'apertura della prima procedura
concorsuale, di contro la parte del credito sorta durante la procedura di
amministrazione controllata andava soggetta a compensazione col maggior
credito sorto a favore della Belleli nello stesso periodo.
Essendosi verificata
la coesistenza degli opposti crediti anteriormente all'ammissione della
ALfa s.r.l. al concordato
preventivo, la reciproca estinzione operava sui crediti stessi considerati
nella loro interezza, senza che dovesse tenersi conto della falcidia
concordataria. Ne derivava il rigetto dell'istanza di ammissione al passivo
per la parte riguardante il credito di lire 1.388.585.592.
Avverso tale
sentenza interponeva appello a questa Corte la società ALfa s.r.l, in liquidazione e in
concordato preventivo, affidandolo a tre motivi. Il fallimento appellato si
costituiva per resistere al gravame, di cui deduceva l'infondatezza.
Precisate le
conclusioni come in epigrafe, all'udienza del 17 novembre 2004 la Corte
assegnava termine alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e
delle repliche, riservandosi la decisione.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Col primo motivo di
gravarne l'appellante si duole che il Tribunale, dopo avere riconosciuto
l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 56 legge fall., abbia poi dato
applicazione alla disciplina di cui all'art. 1241 c.c. omettendo di
considerare che la specialità della normativa fallimentare rendeva inoperante
quella ordinaria. Secondo la società deducente, essendo pacifico in atti che
l'omologazione del concordato preventivo proposto dalla Alfa s.r.l. era intervenuta con sentenza
del 12 ottobre 1999, mentre lo stato passivo del fallimento della Belleli
S.p.A. era stato reso esecutivo il 10 novembre 1999, si sarebbe dovuto
dichiarare applicabile alla fattispecie soltanto il disposto dell'art. 56
legge fall., ma solamente nella procedura di concordato preventivo. Tale
facoltà non essendo stata esercitata dal curatore fallimentare, si era ormai
reso impossibile far valere la compensazione dei reciproci crediti.
La doglianza è priva
di fondamento e va disattesa.
Con l'art. 56 della
legge fallimentare il legislatore non ha inteso introdurre nell'ordinamento
una nuova forma di estinzione dei crediti per compensazione, ma ha soltanto
inteso estendere all'ambito della procedura fallimentare i principi che, nel
diritto comune, regolano la compensazione legale e giudiziale. Il fatto che
la norma fallimentare attribuisca specificamente ai creditori il diritto di
far valere la compensazione si ricollega, ovviamente, alla tutela del maggior
interesse di costoro, i quali sarebbero altrimenti tenuti ad estinguere
integralmente i propri debiti verso il creditore poi fallito, ricevendo
invece il pagamento dei propri crediti in moneta fallimentare. La speciale
previsione di cui all'art. 56 legge fall. non impinge, comunque, nella piena
operatività degli artt. 1241 e segg. c.c., che rendono invocabile la
compensazione anche da parte del curatore.
Orbene, alla stregua
del regime normativo da ultimo indicato, "la compensazione estingue i
due debiti dal giorno della loro coesistenza" (art, 1242 c.c.); sicché,
pacifico essendo - come già evidenziato nella sentenza impugnata - che i
contrapposti crediti dell'una e dell'altra società ebbero a maturare
anteriormente all'ammissione della Alfa
alla procedura di concordato preventivo, deve concludersi che ne è fin
da allora derivata la reciproca estinzione fino a concorrenza del minore
importo di lire 1.388.585.592.
Dispone, ancora, la
norma citata che la compensazione non possa essere rilevata d'ufficio, ma
operi soltanto ad istanza di parte: onde si pone il problema - sollevato,
infatti, dall'appellante - di stabilire quale sia il termine ultimo entro il
quale l'eccezione può essere fatta valere, in relazione alle decadenze
previste nell'ambito del diritto fallimentare.
Esattamente ha
osservato il Tribunale che nella procedura di concordato preventivo non
esiste una fase di verifica dei crediti, in seno alla quale possa instaurarsi
un giudizio di cognizione volto all'accertamento di essi; poiché nella fase
deliberativa il giudice delegato si limita ad un esame provvisorio e sommario
- finalizzato soltanto all'ammissione al voto dei creditori chirografari e al
calcolo delle maggioranze - che non pregiudica "le pronunzie definitive
sulla sussistenza dei crediti stessi" (art. 176 c. I legge fall.), ne
deriva che ogni contestazione relativa all'esistenza e all'entità delle
ragioni di credito opposte in compensazione deve essere necessariamente
rimessa al momento in cui, avanzata da una delle parti reciprocamente
obbligate la pretesa verso l'adempimento, sorga nell'altra parte l'interesse
a eccepire la compensazione. Ciò è quanto si è verificato nella fattispecie
qui rassegnata, in cui la curatela del fallimento della Belleli S.p.A. ha
eccepito l'estinzione per compensazione del credito della Alfa s.r.l. allorquando quest'ultima ha
inteso insinuarsi nel passivo fallimentare.
Col secondo motivo
l'appellante rimprovera al Tribunale di aver trascurato di considerare le
corrette implicazioni derivanti dalla intervenuta omologazione del concordato
preventivo della Alfa s.r.L:
poiché per effetto della sentenza di omologazione tutti i crediti si
estinguono nella parte eccedente la percentuale concordataria, il
controcredito opposto in compensazione dal fallimento della Belleli S.p.A.
non avrebbe dovuto essere computato per l'intero, ma soltanto nella misura
del 40%, vale a dire nell'importo di lire 1.268.142.944, con un'eccedenza in
favore della Alfa s.r.l. di euro
61.054,02.
L'assunto non può
essere condiviso.
Occorre premettere
che la linea argomentativa che informa la censura si pone in stridente
contraddizione con la tesi sviluppata dalla stessa Alfa s.r.l. nel terzo motivo d'appello, là
dove - come in seguito ti vedrà - essa rimprovera al Tribunale di non aver
tenuto conto della particolare forma di concordato preventivo operante nel
caso di specie, che non è quella remissoria, bensì quella con cessione dei
beni.
In effetti, nel
concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori il debitore non
offre un pagamento parziale di quanto a ciascuno di essi dovuto, di guisa che
l'omologazione determini l'estinzione dei crediti erga omnes per la parte
eccedente la percentuale concordataria (che non è necessariamente quella minima
del 40%, ma può essere anche maggiore se così prevede la proposta); egli
offre invece a pagamento dei propri debiti l'intero suo patrimonio, con
l'intesa che il ricavato della liquidazione di esso sarà destinato al
soddisfacimento dei creditori, i quali dovranno considerarsi tacitati
indipendentemente dalla percentuale concretamente raggiunta (costituendo il
limite minimo del 40% nulla più che un parametro di valutazione
dell'ammissibilità della proposta). Ciò significa che la falcidia
concordataria non opera, in questo caso, in misura predeterminata ab origine,
ma che soltanto in esito alla liquidazione può essere verificata ex post, a
quel punto potendosi rivelare assai diversa dalla percentuale prevista in
sede di ammissione: e, se è pur vero che essa può anche avvicinarsi allo
zero, è altrettanto vero che nulla - salvo l’id quod plerumque accidit -
impedisce di ipotizzare il caso opposto, in cui raggiunga il 100%.
Tutto ciò non
influisce minimamente sul modo di operare della compensazione, la quale -- estinguendo
gli opposti crediti al momento stesso della loro coesistenza - è indifferente
a quello che sarà per rivelarsi l'esito concreto della liquidazione
concordataria.
Correttamente,
dunque, ha operato il giudice di prima istanza nel porre a raffronto i
crediti della Alfa s.r.l. e
della Belleli S.p.A. nella loro interezza, pervenendo a riconoscere operante
la compensazione fino all'importo minore, pari al credito della prima
ammontante a lire 1.388.585.592.
Col terzo motivo
l'appellante rileva che, nell'iter motivazionale della sentenza impugnata, si
coglie un passaggio nel quale il Tribunale afferma che, dopo la reciproca
estinzione degli opposti crediti fino a concorrenza della minor somma, il
residuo a favore della Belleli S.p.A. ammonta a lire 712.700.709 - pari ad
euro 368.079,20 - per effetto della falcidia concordataria. Nella
preoccupazione che tale affermazione, se non opportunamente corretta, possa
rivestire in futuro autorità di giudicato, la Alfa s.r.l. rileva che la percentuale del 40% potrà essere
concretamente raggiunta solo se il risultato pratico della liquidazione dei
beni lo consentirà: per cui il primo giudice avrebbe invece dovuto affermare
che, a seguito delle compensazioni eseguite, il credito residuo da far valere
nel concordato preventivo ammonta a lire 1.781.771.773, pari ad curo
920.208,32.
Il rilievo è,
indubbiamente, fondato; tuttavia, poiché l'affermazione che si legge nella
sentenza di primo grado costituisce nulla più che un passaggio logico interno
alla motivazione, senza venire ad espressione nel dispositivo, la rettifica
di essa non richiede una riforma della sentenza, bastando a tal fine emendare
la motivazione con l'avvertire - coerentemente con quanto si è osservato
dianzi, a margine del secondo motivo d'appello - che il residuo credito a
favore del fallimento della Belleli S.p.A., dell'ammontare di lire
1.781.751.873 (lire 3.170.337.465 - 1.388.585.592), pari ad euro 920.198,05,
dovrà essere soddisfatto nei limiti e con le modalità di cui al concordato
preventivo omologato con sentenza del Tribunale di Taranto in data 7/12
ottobre 1999.
Alla stregua delle
suesposte considerazioni, la sentenza impugnata merita integrale conferma,
pur dovendosene correggere la motivazione nei termini or ora indicati.
Le spese del
presente grado sono da porre a carico dell' appellante, risultata
soccombente, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, ogni
diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello
proposto dalla società Alfa
s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo contro il fallimento
della società Belleli S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Mantova in
data 11 luglio/4 settembre 2002;
condanna
l'appellante a rifondere al fallimento appellato le spese del presente grado
di giudizio, che liquida in euro 12.247,79, in essi compresi euro 2.573,70
per diritti di procuratore ed euro 8.000,00 per onorari di avvocato.
Così
deciso in Brescia, il 9 febbraio 2005.
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