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Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere – Rel. M. Urbano – 29 novembre 2005. (209)
Segnalazione
dello Studio Legale Motti
Processo societario – Istanza
di fissazione udienza – Omesso deposito – Rinotifica dell’istanza – Decadenza
– Sussistenza.
Deve considerarsi decaduta dal
diritto di chiedere la fissazione dell’udienza la parte che notifichi la
relativa istanza ma che non provveda al deposito della stessa nei termini di
rito e ciò anche nell’ipotesi in cui provveda alla tempestiva notifica ed al
deposito di una seconda istanza di fissazione dell’udienza.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
RG 4980/04
Il Giudice relatore, letti gli atti ed a scioglimento della riserva
di cui al verbale dell’udienza del 27/10/05 osserva quanto segue.
Con istanza depositata in data 20/07/05 la Banca
Fideuram s.p.a. chiedeva a questo Giudice di revocare la propria ordinanza
del 28/06/05 avente ad oggetto la pronuncia di decadenza di essa istante dal
diritto di chiedere la fissazione dell’udienza di discussione della
controversia in epigrafe indicata. A sostegno della propria istanza deduceva
la Banca convenuta che le istanze di fissazione di udienza notificate
all’attore erano state due, una prima notificata in data 29/12/04 e mai
depositata in cancelleria, ed una seconda notificata in data 10/01/05 e
depositata tempestivamente in data 13/01/05. Questa stessa istanza veniva poi
rinotificata a mezzo ufficiale giudiziario in data 11/01/05 e depositata in
cancelleria il successivo 07/02/05. Poiché non vi era alcuna norma che, una
volta notificata una prima istanza di fissazione di udienza non depositata,
legittimasse una consumazione della relativa facoltà riconosciuta in capo al
convenuto dall’art. 8, comma 2, D LGS 5/03 e poiché la seconda istanza
risultava perfettamente rispettosa dei tempi sia di notifica che di deposito,
l’istanza di fissazione doveva ritenersi ritualmente presentata con
conseguente retrocessione del procedimento a quel momento.
La soluzione del problema come correttamente
prospettato da parte istante, passa attraverso la risposta all’interrogativo
se una volta notificata l’istanza di fissazione di udienza, in questo caso da
parte del convenuto, si esaurisca o meno la sua facoltà di chiederla
nuovamente semprechè siano rispettati i termini di cui all’art. 8, comma 2
lettera c), del d lgs 5/03.
Parte convenuta, infatti, ritiene di essere
comunque nei termini per la valida riproposizione dell’istanza di fissazione
di udienza sulla base della considerazione che non vi sarebbe nessuna norma
che prevede una decadenza della relativa facoltà.
Questo giudicante, però, non è dello stesso
avviso.
Infatti, sebbene il caso specifico non sia
espressamente contemplato dalla normativa processuale speciale, una lettura
sistematica del regime processuale introdotto dal d lgs 5/03 sembrerebbe far
propendere per la tesi della consumazione della relativa facoltà.
Ed infatti, l’articolo 8 prevede tassativamente i
tempi e le modalità con cui il convenuto può notificare alle altre parti
l’istanza di fissazione di udienza, facendo decorrere tale facoltà, nel caso
che occupa questo giudicante, dai venti giorni dalla data della propria
costituzione in giudizio ovvero dalla data di notificazione dello scritto
difensivo delle altre parti alle quali intende replicare. I successivi commi
4 e 5, poi, prevedono un regime sanzionatorio per il mancato rispetto di
dette modalità, sancendo l’estinzione del giudizio in caso di mancata
notifica dell’istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi
alla scadenza prevista nei commi precedenti, e l’inammissibilità dell’istanza
stessa laddove sia stata presentata fuori dei casi stabiliti nell’articolo
stesso.
L’articolo 9 prevede, poi, che la parte sia
tenuta al deposito in cancelleria dell’istanza di fissazione di udienza nel
termine perentorio di dieci giorni dall’ultima notificazione.
Non va poi sottaciuta la circostanza che alla
notificazione dell’istanza di fissazione di udienza conseguono una serie di
oneri e preclusioni per le parti.
Il sistema, appare, quindi, concepito in maniera
più che rigida, riducendo al minimo le attività interlocutorie, i tempi
complessivi del processo e qualificando come perentori quasi tutti i termini
processuali, anche se, al contempo, prevede alcuni momenti di sanatoria per
acquiescenza, trasformando quello che è un rilievo di ufficio in un onere di
eccezione.
Va da sé che in questo sistema non trova spazio
l’invocato principio di conservazione degli atti se non in presenza di
un’acquiescenza della controparte.
Deve, infatti rilevarsi che si versa in tema di
decadenze, per cui più che salvare gli effetti di un atto illegittimo si
dovrebbe parlare di sopravvivenza della facoltà o del diritto, laddove questa
costruzione non trova ingresso né nel più ampio sistema di diritto
processuale ordinario, dove i termini perentori sono sottratti alla
disponibilità delle parti (cfr. art. 153 c.p.c.), né nel sistema speciale
individuato dal decreto legislativo in parola che pur prevedendo alcune forme
di sanatoria le subordina, però, ad una precisa acquiescenza della
controparte.
Applicando i detti principi al caso di specie, si
sarebbe potuta avere una pronuncia di decadenza di ufficio laddove parte
convenuta avesse depositato la prima istanza di fissazione di udienza fuori
dal termine perentorio di dieci giorni di cui al comma tre dell’articolo 9,
oppure, nel caso di mancato deposito della prima istanza di fissazione e
nuova notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza intervenuta, comunque,
nei termini di cui al secondo comma dell’art. 8 e depositata nei termini di
cui al terzo comma del successivo articolo 9, si sarebbe potuti arrivare alla
stessa pronuncia questa volta, però, solo su eccezione della controparte.
Ed è quanto si è verificato nel caso di specie,
avendo l’attore eccepito la decadenza della facoltà di richiedere la
fissazione dell’udienza nei venti giorni dalla costituzione per il mancato
deposito della stessa nei dieci giorni dalla notifica dell’istanza stessa.
A nulla rileva, poi, che successivamente e nel
rispetto dei termini sia stata notificata e depositata una nuova istanza di
fissazione di udienza essendosi verificata, ormai, una decadenza senza alcuna
possibilità di sanatoria successiva, perché si finirebbe per riconoscere un
effetto ultrattivo alla relativa facoltà una volta che ne sia stata sancita
la perenzione.
Di qui il rigetto dell’istanza di modifica della
propria ordinanza del 28/06/05.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di modifica della propria
ordinanza del 28/06/05 depositata dalla Banca Fideuram in data 20/07/05.
Si comunichi.
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