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Massimario, art. 115 c.p.c.
Tribunale di Mondovì, 12
marzo 2010 – Est. Paolo Giovanni Demarchi.
Processo civile –
Principio della non contestazione – Ratio – Principio di economia processuale
– Conseguenze della non contestazione – Presunzione iuris et de iure –
Indagine sul significato concreto e del reale atteggiamento della parte.
Il principio di
contestazione impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti
non contestati in modo specifico dalla controparte sulla considerazione che:
a) le parti hanno l'onere di collaborare attivamente a circoscrivere la
materia controversa; b) l’art. 88 c.p.c. impone alle parti di comportarsi con
lealtà e probità; c) il principio di economia processuale impone al giudice di
evitare l’assunzione di prove superflue. Mentre i primi due principi enunciati
dalla giurisprudenza di legittimità incidono sul dovere di comportamento
processuale delle parti, imponendo loro di evitare contestazioni pretestuose
(oggi “sanzionabili” anche attraverso il nuovo comma IV dell’art. 96 c.p.c.),
il principio di economia processuale (che trova il suo fondamento nella
ragionevole durata del processo, sancita dall’art. 111 Cost.) è la vera
ragione sottesa all’onere di contestazione. La legge, imponendo un onere di
contestazione a carico delle parti, consente di dare un’interpretazione
giuridicamente rilevante al silenzio, sul presupposto che ove la parte non
ottemperi al suddetto onere, manifesta una sostanziale acquiescenza alle
allegazioni in fatto della controparte. Tenuto conto del principio
dispositivo, che informa il nostro diritto processuale civile, ne consegue la
formazione, tra le parti, di un tacito accordo sul fatto. Ad evitare che il
principio di non contestazione, introdotto per diminuire i costi e i tempi del
processo, possa avere conseguenze opposte, una volta che la non contestazione
si è perfezionata, non si può più tornare indietro, né è ammessa la prova che
la parte non intendeva prestare acquiescenza alle allegazioni avversarie. La
presunzione di non contestazione, cioè, è una presunzione iuris et de iure,
che non ammette prova contraria, una volta che si è perfezionata attraverso la
mancata specifica contestazione dei fatti allegati dalla controparte
processuale. Ciò non significa, peraltro, che il principio di non
contestazione debba avere solo un sostrato formale (o formalistico), in quanto
è necessario che la presunzione di non contestazione corrisponda ad un
concreto atteggiamento della parte e, dunque, all’assenza di contrasto tra
l’allegazione in fatto di una parte e le allegazioni dell’altra.
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