IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 2095/2010

 

 

data pubblicazione 31/03/2010

 

 

Massimario, art. 115 c.p.c.

 

Tribunale di Mondovì, 12 marzo 2010 – Est. Paolo Giovanni Demarchi.

 

Processo civile – Principio della non contestazione – Ratio – Principio di economia processuale – Conseguenze della non contestazione – Presunzione iuris et de iure – Indagine sul significato concreto e del reale atteggiamento della parte.

 

Il principio di contestazione impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non contestati in modo specifico dalla controparte sulla considerazione che: a) le parti hanno l'onere di collaborare attivamente a circoscrivere la materia controversa; b) l’art. 88 c.p.c. impone alle parti di comportarsi con lealtà e probità; c) il principio di economia processuale impone al giudice di evitare l’assunzione di prove superflue. Mentre i primi due principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità incidono sul dovere di comportamento processuale delle parti, imponendo loro di evitare contestazioni pretestuose (oggi “sanzionabili” anche attraverso il nuovo comma IV dell’art. 96 c.p.c.), il principio di economia processuale (che trova il suo fondamento nella ragionevole durata del processo, sancita dall’art. 111 Cost.) è la vera ragione sottesa all’onere di contestazione. La legge, imponendo un onere di contestazione a carico delle parti, consente di dare un’interpretazione giuridicamente rilevante al silenzio, sul presupposto che ove la parte non ottemperi al suddetto onere, manifesta una sostanziale acquiescenza alle allegazioni in fatto della controparte. Tenuto conto del principio dispositivo, che informa il nostro diritto processuale civile, ne consegue la formazione, tra le parti, di un tacito accordo sul fatto. Ad evitare che il principio di non contestazione, introdotto per diminuire i costi e i tempi del processo, possa avere conseguenze opposte, una volta che la non contestazione si è perfezionata, non si può più tornare indietro, né è ammessa la prova che la parte non intendeva prestare acquiescenza alle allegazioni avversarie. La presunzione di non contestazione, cioè, è una presunzione iuris et de iure, che non ammette prova contraria, una volta che si è perfezionata attraverso la mancata specifica contestazione dei fatti allegati dalla controparte processuale. Ciò non significa, peraltro, che il principio di non contestazione debba avere solo un sostrato formale (o formalistico), in quanto è necessario che la presunzione di non contestazione corrisponda ad un concreto atteggiamento della parte e, dunque, all’assenza di contrasto tra l’allegazione in fatto di una parte e le allegazioni dell’altra.

 

 

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