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Sezione I - Giurisprudenza

documento 210/2005

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Cuneo – G.U. Dr. Gian Paolo Macagno – 2 novembre 2005. (210)

 Segnalazione dell’Avv. Domenico Mirante

Revocatoria fallimentare – Nuova disciplina – Applicazione ratione temporis – Questione di costituzionalitą – Manifesta infondatezza.

 

E’ manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale (per violazione degli artt. 3, 24 e 41 Cost.) dell’art. 2, comma 2° del D.L. 14 febbraio 2005, n. 35 nella parte in cui stabilisce che la nuova disciplina in materia di azioni revocatorie fallimentari si applica alle azioni promosse nell’ambito di procedure iniziate dopo l’entrata in vigore del decreto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

R.G. n. 2794/2004

A scioglimento della riserva assunta in data 27.10.2005,

sulla eccezione di illegittimitą. costituzionale dell'art. 2, comma 2 del DL 14.2.2005 n. 35, che detta la disciplina transitoria per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di azioni revocatorie fallimentari, statuendo che "Le disposizioni del comma 1, lettere a) [sostitutiva dell'intero articolo 67 L. Fall.] e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto" sollevata da parte convenuta;

rilevato che la convenuta lamenta la "palese violazione degli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione" ed in particolare l'evidente "contrasto con il principio sancito dall'art. 3 della Carta Costituzionale e la "vistosa discriminazione tra soggetti convenuti con azione revocatoria, a seconda che l'azione sia proposta nell'ambito di procedura iniziate prima o dopo la data di entrata in vigore del decreto legge citato," discriminazione invocata anche con riferimento agli artt. 41 e 24 della Carta;

ritenuta la rilevanza della. questione per la decisione della presente controversia;

evidenziandosi - in via generale - il libero esercizio della scelta del legislatore di emanare una disciplina transitoria nel caso di successione di leggi che disciplinano diversamente il medesimo istituto;

rilevandosi - nel caso di specie - la opportunitą della scelta operata, non solo non sospettabile di illegittimitą costituzionale in relazione ai profili allegati dalla convenuta, ma anzi rispondente ad un criterio di ragionevolezza, rispettoso del principio di eguaglianza;

rilevandosi che, come affermato da autorevole dottrina gią in sede di prima lettura della norma incriminata, una situazione di obiettivo allarme costituzionale si sarebbe creata nel caso di scelta opposta, in quanto l'immediata applicabilitą della nuova disciplina, all'interno della medesima procedura, alle azioni promosse dopo la sua entrata in vigore, avrebbe determinato tra creditori e parti contraenti di un medesimo debitore, in dipendenza di una identica situazione di insolvenza, un diverso regime di revocabilitą degli atti e dei pagamenti unicamente dovuto al pił. o meno solerte esercizio dell'azione da parte del curatore o commissario;

che, per quanto attiene alla disciplina in esame, la differenza di trattamento investe soggetti che partecipano a differenti procedure, e pertanto attiene a situazioni oggettivamente diverse;

P.Q.M.

dichiara manifestamente infondata la questione sollevata e,

preso atto della richiesta delle parti,

rinvia, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., all'udienza del 12.1.2006 ore 9 ss. concede alle parti termine fino al 5.12.2005 per produrre :documenti ed indicare nuovi mezzi di prova, e termine fino al 5.1.2006 per l'eventuale indicazione di prova contraria.

Autorizza il ritiro atti. Si comunichi.

Cuneo, 2,11.2005

Il Giudice e Istruttore Dott. Gian Paolo MACAGNO














 

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