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Tribunale
di Cuneo –
G.U. Dr. Gian Paolo Macagno – 2 novembre 2005. (210)
Segnalazione
dell’Avv. Domenico Mirante
Revocatoria fallimentare Nuova disciplina – Applicazione ratione
temporis – Questione di costituzionalitą – Manifesta infondatezza.
E’ manifestamente infondata la
questione di legittimitą costituzionale (per violazione degli artt. 3, 24 e
41 Cost.) dell’art. 2, comma 2° del D.L. 14 febbraio 2005, n. 35 nella parte
in cui stabilisce che la nuova disciplina in materia di azioni revocatorie
fallimentari si applica alle azioni promosse nell’ambito di procedure iniziate
dopo l’entrata in vigore del decreto.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
R.G. n.
2794/2004
A scioglimento della riserva assunta in data 27.10.2005,
sulla eccezione di illegittimitą. costituzionale
dell'art. 2, comma 2 del DL 14.2.2005 n. 35, che detta la disciplina
transitoria per l'applicazione delle
nuove disposizioni in materia di
azioni revocatorie fallimentari, statuendo che "Le disposizioni del
comma 1, lettere a) [sostitutiva dell'intero articolo 67 L. Fall.] e b), si
applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto" sollevata da
parte convenuta;
rilevato che la convenuta lamenta la "palese
violazione degli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione" ed in
particolare l'evidente "contrasto con il principio sancito dall'art. 3
della Carta Costituzionale e la "vistosa discriminazione tra soggetti
convenuti con azione revocatoria, a seconda che l'azione sia proposta
nell'ambito di procedura iniziate prima o dopo la data di entrata in vigore del
decreto legge citato," discriminazione invocata anche con riferimento
agli artt. 41 e 24 della Carta;
ritenuta la rilevanza della. questione per la decisione
della presente controversia;
evidenziandosi - in via generale - il libero esercizio
della scelta del legislatore di emanare una disciplina transitoria nel caso
di successione di leggi che disciplinano diversamente il medesimo istituto;
rilevandosi - nel caso di specie - la opportunitą della
scelta operata, non solo non sospettabile di illegittimitą costituzionale in
relazione ai profili allegati dalla convenuta, ma anzi rispondente ad un
criterio di ragionevolezza, rispettoso del principio di eguaglianza;
rilevandosi che, come affermato da autorevole dottrina
gią in sede di prima lettura della norma incriminata, una situazione di
obiettivo allarme costituzionale si sarebbe creata nel caso di scelta
opposta, in quanto l'immediata applicabilitą della nuova disciplina,
all'interno della medesima procedura, alle azioni promosse dopo la sua
entrata in vigore, avrebbe determinato tra creditori e parti contraenti di un
medesimo debitore, in dipendenza di una identica situazione di insolvenza, un
diverso regime di revocabilitą degli atti e dei pagamenti unicamente dovuto
al pił. o meno solerte esercizio dell'azione da parte del curatore o
commissario;
che, per quanto attiene alla disciplina in esame, la
differenza di trattamento investe soggetti che partecipano a differenti
procedure, e pertanto attiene a situazioni oggettivamente diverse;
P.Q.M.
dichiara manifestamente infondata la questione sollevata
e,
preso atto della richiesta delle parti,
rinvia, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., all'udienza del
12.1.2006 ore 9 ss. concede alle parti termine fino al 5.12.2005 per produrre :documenti ed indicare nuovi mezzi di prova, e termine fino al
5.1.2006 per l'eventuale indicazione di prova contraria.
Autorizza il ritiro atti. Si comunichi.
Cuneo, 2,11.2005
Il
Giudice e Istruttore Dott. Gian Paolo MACAGNO
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