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Massimario, art. 185 l. fall.
Corte di Cassazione
Sez. I Civile, 18 giugno 2008, n. 16598 – Pres. Vitrone – Est. Salvato.
Concordato preventivo – Controversie relative
alla sussistenza, entità e rango dei crediti – Potere decisionale del giudice
delegato – Esclusione.
Dopo
l'omologazione del concordato, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti
pretesi da singoli creditori e che attengono all'esecuzione del concordato -
concernenti la sussistenza, l'entità ed il rango del credito - mancando nel
concordato preventivo la fase di formazione dello stato passivo, danno dunque
luogo a controversie sottratte al potere decisionale del Giudice delegato e
che devono costituire materia di un ordinario giudizio di cognizione (Cass. n.
23721 del 2006; n. 523 del 1999; n. 8116 del 1998; n. 6859 del 1995;n. 6083
del 1978).
omissis
Fatto
1.- La B.
s.p.a. (infra, Società), ammessa alla procedura di concordato preventivo in
data 14 marzo 1980, con istanza del 9 ottobre 2003 esponeva che, omologato il
concordato, in data 22 giugno 2002 era stato approvato il piano di riparto
finale ed il g.d., accertata l'esecuzione del concordato, con decreto del 20
febbraio 2003, aveva disposto che il liquidatore giudiziale provvedesse al
deposito della somma di Euro 98.509,93, dovute a creditori risultati
irreperibili e, infine, con decreto del 3 luglio 2003 aveva dichiarato
eseguito il concordato.
La Società
deduceva che i crediti per i quali era stato disposto il deposito della
succitata somma, dovevano ritenersi prescritti, dato che almeno dal 1990
nessuno dei creditori aveva compiuto atti interruttivi, e, quindi, chiedeva lo
svincolo e l'assegnazione della medesima.
Il g.d.,
con decreto del 16 ottobre 2003, rigettava l'istanza, affermando che il
deposito configurava un pagamento, sicchè, ai sensi dell'art. 2940 c.c., la
somma era irripetibile, poichè, anche ritenendo maturata la prescrizione, si
trattava di pagamento di debiti prescritti.
2.-
Avverso detto decreto proponeva reclamo la Società, rigettato dal Tribunale di
Reggio Emilia, con decreto del 10 febbraio 2004.
In
particolare, il decreto osservava che la L. Fall., art. 185, richiama l'art.
135 (recte, 136) della stessa legge, il quale stabilisce che le somme dovute
ai creditori irreperibili devono essere depositate, al fine di consentire che
la liquidazione sia portata a termine, finalità analoga a quella sottesa alla
L. Fall.
art. 117,
il quale stabilisce per i crediti in esame la modalità del deposito,
disponendo che il certificato di deposito vale come quietanza.
D'altronde, secondo il provvedimento, nella procedura fallimentare è pacifico
che, almeno per le somme dovute ai creditori irreperibili, il deposito
equivale sostanzialmente ad un pagamento, del quale il relativo certificato
costituisce quietanza.
In ordine
alla contestazione concernente l'applicabilità dell'art. 2940 c.c., il
Tribunale osservava che la tesi della reclamante, secondo la quale non aveva
pagato spontaneamente, in quanto era stata spossessata del patrimonio, di cui
non poteva disporre, avrebbe addirittura condotto a negare la legittimazione
ad agire, riconoscendola al solo liquidatore.
Tuttavia,
aderendo all'orientamento di questa Corte che riconosce la legittimazione
dell'imprenditore ammesso al beneficio nelle controversie concernenti la
natura concorsuale del credito, ovvero la richiesta di adempimento del
concordato, in quanto la titolarità del debito resta in capo al medesimo,
questa conclusione non era condivisibile.
Secondo il
Tribunale, poichè il concordato preventivo con cessione di beni è
riconducibile alla cessio bonorum dell'art. 1977 c.c., "e non comporta (salvo
patto contrario) il trasferimento di proprietà dei beni ceduti", "ma determina
il trasferimento in favore degli organi della procedura concordataria della
legittimazione a disporre dei beni ceduti, risolvendosi in un mandato
irrevocabile", lo stato soggettivo rilevante al momento del pagamento è quello
del liquidatore giudiziale, non dell'imprenditore, quindi è il primo colui il
quale effettua il pagamento.
Il
pagamento effettuato dal liquidatore deve ritenersi spontaneo, in quanto
eseguito di sua iniziativa e, indipendentemente dalla natura dell'incarico
allo stesso conferito, egli è tenuto a pagare i crediti, ovvero a rifiutare
l'adempimento nel caso di sussistenza di fatti impeditivi.
Pertanto,
la "condotta del liquidatore non può che qualificarsi come spontanea, ossia
posta in essere sulla base di una iniziativa autonoma, con la convinzione di
adempiere (ricorrente nell'ipotesi di pagamento di debito prescritto) e, come
tale, fonte di un pagamento non ripetibile".
3.-
Avverso detto decreto ha proposto ricorso la Società, affidato a due motivi;
non ha svolto attività difensiva l'intimato.
Diritto
1.- La
ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione della L. Fall., artt.
117, 136 e 185, e artt. 12 e 14 preleggi, deducendo l'inapplicabilità della L.
Fall., art. 117, u.c., alla procedura di concordato preventivo.
A suo
avviso, la L. Fall., art. 185, non richiamando la L. Fall., art. 117,
impedirebbe l'applicabilità dell'u.c., di questa norma, di natura eccezionale,
secondo la quale "il certificato di deposito vale quietanza", non richiamata
dalla L. Fall. art. 136, comma 2.
Il decreto
avrebbe malamente applicato per analogia detta norma, senza considerare che il
suo carattere eccezionale implica una deroga degli artt. 1176 e 1199 c.c.,
attribuendo valore di quietanza ad un atto del debitore, in difetto di un
effettivo pagamento, ovvero dell'offerta reale.
Il
Tribunale non avrebbe, inoltre, considerato che il deposito delle somme in
sede di esecuzione del concordato fallimentare adempie una funzione diversa da
quella che ha nel fallimento. Infatti, nel primo caso, ai creditori
concordatari spetta esclusivamente la percentuale concordataria, quindi non
sono titolari del diritto di accrescimento rispetto alle somme non
distribuite, le quali competono al debitore.
Pertanto,
deve risultare che il deposito è stato effettuato con somme del debitore
concordatario - già dichiarato fallito, per rendergli possibile l'esercizio
del diritto alla restituzione delle somme, restando escluso che queste possano
essere attribuite ai creditori. Il deposito non da luogo ad un pagamento, ma
costituendo mera consegna del denaro ad un terzo, affinchè esegua il
pagamento, ovvero lo detenga sino a quando il depositario ex - fallito abbia
maturato il diritto alla restituzione.
Ad avviso
della ricorrente, pertanto, il deposito della somma dovuta al creditore
irreperibile, nel caso di concordato fallimentare e di concordato preventivo,
ha caratteristiche differenti rispetto a quello ordinato ai sensi della L.
Fall., art. 117.
Infine,
neppure sussistono esigenze di carattere pratico, valorizzate dal decreto,
conseguenti dalla necessità di evitare che la procedura rimanga aperta al solo
scopo di "attendere la effettiva riscossione del credito da parte degli aventi
diritto non reperibili".
Infatti,
il deposito permette proprio di consentire la chiusura della procedura,
attribuendo ad un soggetto terzo gli eventuali adempimenti successivi.
La
ricorrente, con il secondo motivo, denuncia violazione di norme di diritto e
dell'art. 2940 c.c., nonchè erronea, insufficiente e contraddittoria
motivazione, deducendo, che una volta escluso che nella specie sia stato
effettuato un pagamento, sarebbe applicabile l'art. 2940 c.c..
Il
Tribunale, dopo avere ritenuto che il concordato preventivo comporta
l'attribuzione agli organi della procedura della legittimazione a disporre dei
beni, ha affermato che deve aversi riguardo allo stato soggettivo del
liquidatore, il quale ha eseguito un pagamento spontaneo, quindi, non
ripetibile ex art. 2940 c.c..
La ratio
della norma, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sono richiamate alcune
sentenze), è quella di garantire la certezza dei rapporti giuridici, evitando
che l'obbligato, dopo avere pagato spontaneamente, possa chiedere la
restituzione della somma versata.
Tuttavia,
il liquidatore non è "debitore", quindi non adempie un debito e, comunque,
l'irripetibilità potrebbe valere soltanto per lui, non essendo egli neppure un
rappresentante del debitore.
Erroneo
sarebbe anche l'analogia, ritenuta dal Tribunale, con il pagamento eseguito
dai liquidatori della società, che esprimono la volontà dell'ente, mentre il
liquidatore del concordato preventivo non rappresenta il debitore, che
conserva l'amministrazione dei suoi beni.
Nella
specie, le somme sono state depositate in favore dei creditori irreperibili,
per debiti pacificamente prescritti e tanto sarebbe sufficiente a fondare il
diritto della Società alla restituzione.
In ogni
caso, anche ritenendo che il deposito equivalga a pagamento, nulla impedirebbe
la ripetizione della somma, poichè gli atti del liquidatore non potrebbero
essere opposti ad un soggetto terzo, quale sarebbe il debitore.
2.- In
linea preliminare, va osservato che non incide sulla decisione del ricorso il
contrasto rilevato da questa Sezione con l'ordinanza n. 19946 del 2007, della
cui composizione sono state investite le Sezioni Unite civili. La questione
oggetto di detta ordinanza, la cui trattazione è stata fissata per l'udienza
pubblica del 24 giugno 2008 (ricorso n. 29944/03), concerne, infatti,
esclusivamente e specificamente, l'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi
dell'art. 111 Cost., comma 7, dei decreti pronunciati dal tribunale, in sede
di reclamo avverso i provvedimenti adottati dal Giudice delegato in materia di
liquidazione dei cespiti immobiliari costituenti l'attivo concordatario, dopo
l'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni.
Nel caso
in esame, la questione posta dal ricorso ha, invece, ad oggetto la
proponibilità del ricorso per cassazione, ai sensi della citata norma della
Costituzione, avverso un provvedimento che, successivamente all'omologazione
ed all'esecuzione del concordato, abbia provveduto ad accertare la
prescrizione di un credito vantato nei confronti dell'imprenditore ammesso al
concordato preventivo con cessione dei beni.
2.1.-
Posta questa premessa, va ribadito che, secondo il consolidato orientamento di
questa Corte, i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla
sentenza sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi
dell'art. 111, Cost. comma 7, soltanto quando presentino, per la loro
disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della
decisorietà.
Il
carattere della definitività sussiste quando il provvedimento decisivo di - o
incidente su - diritti o status non è assoggettabile ad alcun mezzo di riesame
(che non deve consistere necessariamente in un mezzo di impugnazione, ma può
anche identificarsi nella possibilità che la materia del contendere
costituisca oggetto di un'azione giurisdizionale), quindi da luogo a giudicato
in senso formale (art. 324 c.p.c.) e "fa stato", nel senso di cui all'art.
2909 c.c., su situazioni soggettive aventi natura sostanziale (Cass. S.U. n.
11026 del 2003).
Il
carattere della decisorietà ricorre nel caso in cui il provvedimento decide
una controversia su diritti soggettivi o status, incidendo su situazioni
soggettive aventi natura sostanziale ed è suscettibile di comportare per le
parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile (Cass. S.U. n. 4915 del 2006;
n. 11026 del 2003; n. 1245 del 2004).
Entrambi i
caratteri devono coesistere, affinchè il provvedimento sia ricorribile, ai
sensi dell'art. 111 Cost., comma 7.
La
decisorietà è, infatti, irrilevante, qualora il provvedimento sia modificabile
e revocabile per una nuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti,
ovvero per il sopravvenire di nuove circostanze, oppure per motivi di
legittimità (art. 742 c.p.c.), poichè in queste ipotesi manca una statuizione
definitiva ed un pregiudizio irreparabile ai diritti che vi sono coinvolti
(Cass. S.U. n. 11026 del 2003; n. 6220 del 1986).
2.2.-
Nella specie, siffatti principi vanno applicati alla luce delle regole che
governano la procedura di concordato preventivo, in riferimento alla
disciplina qui rilevante ratione temporis, limitatamente a quelle di
interesse, quali costantemente ribadite dalla giurisprudenza di questa Corte.
La
procedura di concordato preventivo è caratterizzata dalla circostanza che
l'imprenditore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio
dell'impresa; al Giudice delegato ed al commissario giudiziale sono,
rispettivamente, riservate la direzione e la vigilanza su tali attività; al
tribunale - diversamente da quanto accade nel caso di fallimento - non è
attribuita una competenza generale sulla procedura e sugli atti relativi,
essendo competenze e funzioni del medesimo quelle sole attribuitegli dalla L.
Fall., artt. 160 e 186, (ex plurimis, Cass. n. 7661 del 2005; n. 6859 del
1995).
I processi
di cognizione che riguardano i beni compresi nella massa ed i debiti
dell'imprenditore devono, conseguentemente, svolgersi secondo gli ordinari
criteri di competenza e nell'osservanza della disciplina del giudizio
ordinario di cognizione.
Nel
procedimento di concordato preventivo manca, infatti, un procedimento di
verifica dei crediti di natura giurisdizionale, quale è previsto nel
fallimento.
La L. Fall.,
art. 181, dispone che il giudizio di omologazione è destinato ad accertare le
condizioni di ammissibilità e di convenienza della proposta formulata da un
debitore che ne appaia meritevole in relazione alle cause del dissesto. Il
controllo in ordine alla "regolarità della procedura" previsto da detta norma
concerne il fatto che, se la proposta di concordato non raggiunge nei termini
stabiliti le maggioranze richieste negli L. Fall. artt. 177 e 178, il Giudice
delegato deve promuovere immediatamente la dichiarazione del fallimento ( L.
Fall., art. 179), mentre il giudizio di omologazione può aprirsi solo se le
maggioranze sono raggiunte ( L. Fall., art. 180).
La
verifica dell'entità e del rango dei crediti ammessi al voto, da effettuare
per accertare se le maggioranze prescritte siano state raggiunte - e se, di
conseguenza, il giudizio di omologazione è stato validamente instaurato - va
svolto esclusivamente a questo scopo.
La
verifica in ordine all'entità ed alla natura dei crediti ammessi è strumentale
al solo fine del calcolo delle maggioranze, quindi, ha natura meramente
delibativa e non preclude l'instaurazione di un successivo ordinario giudizio
di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento dell'importo e del rango,
privilegiato o chirografario, del credito (Cass. n. 2104 del 2002; n. 12545
del 2000; n. 6859 del 1995; n. 2560 del 1987). La L. Fall., art. 176 comma 1,
dispone, infatti, che il Giudice delegato ammette provvisoriamente i crediti
contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze; a questi
stessi fini di regolarità della procedura di voto la decisione del Giudice
delegato può essere rivista dal tribunale nel giudizio di omologazione (Cass.
n. 1792 del 1969).
Successivamente alla pronuncia della sentenza di omologazione del concordato,
nella fase esecutiva che segue alla medesima, il commissario giudiziale deve
sorvegliare l'adempimento del concordato, secondo le modalità stabilite in
detta sentenza ( L. Fall., art. 185) e, se del caso, adottare le iniziative
necessarie per provocare l'intervento del tribunale ai fini dei provvedimenti
di cui alla L. Fall. artt. 137 e 138, (risoluzione ed annullamento del
concordato), richiamati dalla L. Fall. art. 186; al Giudice delegato spetta
solo di determinare le modalità di versamento delle somme dovute alle
scadenze, in esecuzione del concordato, se tale funzione gli è stata affidata
nella sentenza di omologazione.
Nel
concordato preventivo con cessione dei beni viene poi meno il potere di
gestione del commissario, spettando al liquidatore, nell'ambito del suo
mandato ( L. Fall. art. 182), il potere di procedere alla liquidazione, da
ritenersi limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione
delle operazioni di liquidazione (Cass. n. 7661 del 2005; n. 9643 del 2004; n.
10738 del 2000).
Dopo
l'omologazione del concordato, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti
pretesi da singoli creditori e che attengono all'esecuzione del concordato -
concernenti la sussistenza, l'entità ed il rango del credito - mancando nel
concordato preventivo la fase di formazione dello stato passivo, danno dunque
luogo a controversie sottratte al potere decisionale del Giudice delegato e
che devono costituire materia di un ordinario giudizio di cognizione (Cass. n.
23721 del 2006; n. 523 del 1999; n. 8116 del 1998; n. 6859 del 1995;
n. 6083
del 1978).
Pertanto,
il decreto con il quale il Giudice delegato, dopo la sentenza di omologazione,
accerta l'esistenza o l'inesistenza di un credito anteriore alla procedura va
considerato emesso in carenza assoluta del relativo potere, con la conseguenza
che avverso il decreto del tribunale, pronunciato in sede di reclamo, non è
ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge, potendo
l'interessato far valere in ogni tempo l'actio nullitatis (Cass. n. 523 del
1999).
Siffatto
potere, a fortiori, non sussiste in riferimento all'accertamento di un
credito, una volta che il concordato sia stato eseguito e sia stato adottato
il decreto di chiusura del concordato, che, nella prassi, è spesso emanato,
benchè manchi la sua espressa previsione nelle norme che disciplinano il
concordato preventivo. Un tale provvedimento, per quanto qui interessa, avendo
natura di atto esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, neppure
incide sui diritti soggettivi delle parti e non ha efficacia preclusiva
rispetto all'azionabilità in sede di ordinario giudizio di cognizione delle
questioni aventi ad oggetto i diritti dei creditori, sicchè è privo dei
connotati della decisorietà e della definitività.
In tal
senso si è ripetutamente pronunciata questa Corte, negando che sia
ricorribile, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7: il decreto con cui il
tribunale autorizza la chiusura della procedura di concordato preventivo, che
non incide sui diritti soggettivi delle parti e non ha efficacia preclusiva
rispetto all'azionabilità in sede di ordinario giudizio di cognizione delle
questioni aventi ad oggetto i diritti dei creditori (Cass. n. 23272 del 2006);
detto decreto, qualora sia escluso l'accantonamento di somme a favore di
alcuni creditori proposta dal commissario (Cass. n. 16729 del 2004);
il decreto
con il quale il Giudice delegato, accertata la completa esecuzione del
concordato, ordina lo svincolo della cauzione e la cancellazione delle
ipoteche (Cass. n. 5242 del 1997); il decreto del tribunale, di rigetto del
reclamo avverso il provvedimento con cui il Giudice delegato del concordato
preventivo respinge la domanda del commissario preposto a quest'ultima, volta
ad ottenere lo svincolo delle somme depositate dal debitore per il pagamento
delle spese del concordato (Cass. n. 2272 del 1984).
2.3.-
Nella specie, il provvedimento impugnato da atto che la ricorrente è stata
ammessa alla procedura di concordato preventivo in data 14 marzo 1980 ed
indica che il concordato è stato omologato ed allo stesso è stata data
esecuzione.
Il ricorso
precisa, altresì, che il 22 giugno 2002 è stato approvato il piano finale di
riparto; il g.d., con decreto del 20 febbraio 2003, ha disposto il deposito
delle somme dovute ai creditori irreperibili - effettuato dal liquidatore il
31 marzo 2003 - e che il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto del 3 luglio
2003, ha dichiarato l'avvenuta esecuzione del concordato.
Il decreto
qui impugnato è stato pronunciato successivamente, in data 10 febbraio 2004,
sul reclamo proposto dalla ricorrente avverso il decreto del Giudice delegato
del 16 ottobre 2003, con il quale era stata rigettata l'istanza della Beta
s.p.a., diretta ad ottenere la restituzione delle somme accantonate in favore
dei creditori irreperibili, sull'assunto della prescrizione dei crediti,
stante il mancato compimento di atti interruttivi, a far data dall'anno 1990.
Questo
essendo il contenuto del provvedimento impugnato e le vicende rilevanti in
questa sede, nel quadro dei principi sopra richiamati, risulta chiara
l'inammissibilità del ricorso.
La
questione posta dalla Beta s.p.a. (neppure sollevata in relazione al decreto
del g.d. che aveva ordinato il deposito delle somme del 20 febbraio 2003)
concerne, infatti, un credito del quale neanche è stato contestato
l'inserimento tra quelli computati nella fase di omologazione e, comunque,
concerne l'esistenza del diritto dei creditori ad ottenerne il pagamento.
Si tratta,
come è palese, di questione che esula da quelle riservate agli organi della
procedura concorsuale, concernendo il diritto del creditore dell'imprenditore
ad essere soddisfatto e che è perciò suscettibile di costituire oggetto di
risoluzione esclusivamente nell'ambito ed all'esito di un ordinario giudizio
di cognizione, da svolgere tra le parti a tanto legittimate, (in tal senso, di
recente, implicitamente, Cass. n. 17060 del 2007, che ha appunto avuto ad
oggetto il ricorso proposto avverso una sentenza che, all'esito di un giudizio
di cognizione ordinaria, essendo accaduto che i liquidatori avevano invitato
tutti i creditori a precisare il proprio credito e a produrre eventuali atti
interrottivi della prescrizione, aveva deciso la domanda dell'imprenditore
ammesso al concordato preventivo diretto ad ottenere l'accertamento della
prescrizione di uno di detti crediti, deducendo che il creditore non aveva
prodotto eventuali atti interrottivi).
Pertanto,
deve escludersi che il provvedimento sia assistito dai caratteri della
decisorietà e definitività e, conseguentemente, va escluso che possa essere
impugnato, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, con conseguente
inammissibilità del ricorso.
Non deve
essere resa pronuncia sulle spese di questa fase, in quanto l'intimato non ha
svolto attività difensiva.
P.Q.M
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso.
Così
deciso in Roma, il 26 maggio 2008.
Depositato
in Cancelleria il 18 giugno 2008 |
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