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Tribunale di Pescara – G.U. Dr. Luca Falco – 18
novembre 2005.
Apertura
di credito in conto corrente – Anatocismo – Determinazione del saldo iniziale
– Omessa produzione del contratto – Omessa prova dell’invio degli estratti
conto – Riconduzione a zero del saldo iniziale – Determinazione del TEG –
Modalità.
L’omessa produzione da parte
della Banca- nei termini perentori di cui all’art. 184 c.p.c.- del contratto
disciplinante la prima parte di un rapporto di apertura di credito in conto
corrente successivamente “rinegoziato” con il cliente attraverso una
pattuizione scritta regolarmente prodotta in giudizio, unitamente alla omessa
indicazione del contenuto di siffatto originario titolo contrattuale e dal
difetto di prova del fatto, contestato dal correntista, di avergli regolarmente
inviato gli estratti conto relativi al periodo di rapporto disciplinato
dall’originario contratto, non consente al Tribunale- adito dalla Banca per
il pagamento del saldo finale del rapporto di conto corrente rinegoziato in
cui sia stato conteggiato, come “saldo iniziale”, anche il saldo passivo
asseritamente maturato a debito del cliente prima della rinegoziazione - né
di vagliare la giustificazione contabile e negoziale di tale “saldo
iniziale”, contestato dal correntista, né di depurarlo dagli anatocismi
passivi illegittimi ex art. 1283 c.c. conteggiati nei relativi estratti
conto, nè di verificare la rispondenza, contestata dal cliente,
dell’originario contratto ai requisiti inderogabili, di forma e di sostanza,
di cui all’art. 117 TUB.
Ciò comporta la necessità di ricondurre processualmente a
“zero” quell’originario saldo debitore perché relativo ad una parte del
rapporto disciplinata da un titolo di forme e contenuti rimasti ignoti,
potendosi ricostruire in giudizio, depurare dall’anatocismo illegittimo e
quindi riconoscere in capo alla Banca soltanto il credito legittimamente
maturato nella parte del rapporto contestato successiva alla rinegoziazione e
del quale si sia acquisita in
giudizio idonea prova negoziale e contabile.
Ai fini del calcolo del “Tasso
Effettivo Globale” di cui alla Legge n. 108/96, si devono computare tutte le
remunerazioni di cui all’art. 2, comma I, della Legge n. 108/96 collegate
all’erogazione del credito e che siano state “pattuite” nel contratto, ancorché
in forma invalida sotto altro titolo, e prima di effettuare sul rapporto ogni
altra depurazione dei costi derivante da altre eventuali forme di invalidità
negoziali (nella specie, dall’anatocismo trimestrale passivo pattuito in
violazione dell’art. 1283 c.c.), mentre dal medesimo computo vanno esclusi
gli addebiti unilateralmente eseguiti dalla Banca al di fuori dei patti
contrattuali (nella specie, le variazioni sfavorevoli dei tassi di interesse
passivo operate dalla Banca pur in mancanza, nel contratto, di una
pattuizione di ius variandi)
e che- come tali- costituiscono l’oggetto di una unilaterale pretesa della
Banca, indebita ex art. 2033 c.c., e non anche di una convenzione
potenzialmente usuraria da esaminare ex L. n. 108/96.
(lf)
omissis
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del _____.2002, ritualmente
notificato, A proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. __/2002 con il quale il Tribunale di Pescara l’aveva condannato a
pagare, in favore della Società CASSA DI RISPARMIO DI PESCARA e LORETO
APRUTINO S.P.A., la somma complessiva di €.
106.965,16 quale importo (comprensivo di sorte capitale e di interessi
capitalizzati annualmente) dei saldi debitori di due conti correnti bancari
affidati nn. 103026 e 103964 del 1999, oltre interessi al tasso del prime
rate ABI tempo per tempo vigente calcolati dal 1.7.2001 al saldo.
A sostegno
dell’opposizione A assumeva-
per quanto qui interessa- che:
· Il recesso operato dalla BANCA dai
contratti bancari in questione era stato illegittimo sia perché non era stato
preceduto dal dovuto preavviso- che avrebbe consentito all’esponente di
“ripianare eventuali esposizioni debitorie” verso l’istituto di credito- sia
perché era stato assolutamente arbitrario in relazione al “comportamento
tenuto, per oltre un anno, dalla Banca,
incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto di recedere dal
contratto”.
· I contratti azionati dalla
controparte in sede monitoria erano inoltre affetti da nullità perché privi
della indicazione- imposta dal D.lgs. n. 385/93- del dettaglio analitico di
tutti gli oneri applicabili, della cui mancanza si sarebbe dato “più ampio
chiarimento nelle successive fasi del giudizio”.
· La “presunta obbligazione”
dell’esponente avrebbe in ogni caso potuta “considerarsi estinta essendo lo
sforzo a cui sarebbe stato tenuto il presunto debitore superiore
all’ordinaria diligenza”.
· Le clausole contrattuali relative ai
costi, alle commissioni ed agli interessi erano state “applicate in difetto
di una specifica e regolare trattativa e pattuizione scritta”.
· Dalla lettura degli estratti conto
prodotti dalla Banca in sede monitoria- estratti conto peraltro mai ricevuti
dall’esponente- poteva ricavarsi “una costante ed illegittima applicazione di
interessi superiori al tasso legale, ed inoltre priva di specifica
approvazione”, nonché l’effettuazione di “addebiti di somme non dovute ed in
parte mai autorizzate nonché omissioni di storno/registrazioni di partite a
credito nei termini di legge”.
· La capitalizzazione degli interessi
passivi era avvenuta in modo illegittimo ex art. 1283 c.c.
· Era comunque necessario un ricalcalo
a mezzo CTU contabile dei rapporti di dare ed avere tra le parti, attraverso
“l’applicazione del tasso di interesse legale e della capitalizzazione
annuale delle competenze”.
· L’intera condotta contrattuale della
Banca era stata contraria ai canoni di diligenza e buona fede negoziali.
Tanto premesso, la parte opponente concludeva chiedendo
la revoca del decreto ingiuntivo, la declaratoria della “invalidità assoluta
e/o relativa del contratto di conto corrente e di ogni altro eventuale
rapporto di credito e delle clausole predisposte senza una regolare
trattativa e pattuizione scritta”, anche per ciò che atteneva “agli interessi
legali e/o ultralegali, anatocismo, commissioni e costi vari, comunque in
contrasto con le vigenti direttive di settore e norme di legge, nonché per
tutti quegli addebiti di somme non dovuti e mai autorizzati e per ogni omessa
registrazione di partita nei termini”, la declaratoria della invalidità
assoluta e/o relativa del recesso operato dalla Banca, l’accertamento della
avvenuta applicazione da parte della Banca di un anatocismo “in contrasto con
l’art. 1283 c.c. e con la legge n. 108/96”, la conseguente condanna della
opposta alla restituzione di tutte le somme indebitamente riscosse e
addebitate, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria ed al maggior
danno ex art. 1224 c.c., ed oltre al risarcimento del danno subito per
violazione del principio di buona fede e per responsabilità extracontrattuale
per lesione della reputazione professionale e personale”. Con vittoria di
spese ed onorari di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 15.2.2001 si
costituiva in giudizio la Società BANCA
CARIPE S.P.A.- già
CASSA DI RISPARMIO DI PESCARA e LORETO APRUTINO S.P.A.- (di seguito BANCA),
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale
Rappresentante pro tempore_____,
la quale, contestando la fondatezza della proposta
opposizione e chiedendone il rigetto, insisteva nella propria pretesa
pecuniaria già accolta in sede monitoria ed assumeva la pretestuosità delle
avverse difese ed eccezioni, in particolare deducendo che:
· I due contratti di conto corrente
erano stati stipulati (l’uno in data 15.3.1999 e l’altro in data 15.7.1999)
“in regime di libero mercato e sempre nel pieno rispetto della libera volontà
contrattuale” della controparte.
· I tassi e le condizioni concordati
erano stati dalla Caripe “successivamente adeguati alle disposizioni di cui
alla legge n. 108/96”.
· Gli “adeguamenti migliorativi”
applicati al rapporto erano stati ritualmente “comunicati al correntista
ovvero debitamente pubblicizzati nelle forme di legge”, in ossequio alla
normativa vigente sulla cd. trasparenza bancaria.
· “Poco tempo dopo la stipulazione dei
due contratti in questione” la esponente- “in ossequio al D.lgs. n. 342/99 ed
alla Delibera del CICR del 9.2.2000”- da un lato aveva “inviato a tutti i
propri clienti comunicazione relativa alla nuova disciplina di modalità e
criteri per la produzione di interessi”, dall’altro aveva anche “provveduto a
pubblicizzare detta disciplina sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana al fine di ottenere la più ampia forma di pubblicità”.
·
In ogni caso, i saldi debitori dei
due conti correnti azionati in via monitoria erano stati calcolati attraverso
una capitalizzazione annuale degli interessi.
· Infine, il recesso operato dalla
esponente dai rapporti contrattuali in parola era stato del tutto legittimo
in quanto preceduto dall’invio al cliente- in data 29.5.2001- di due
raccomandate con le quali gli si comunicava la revoca degli affidamenti
concessi, per l’andamento irregolare dei rapporti.
· Risultava, infine, inammissibile
perché esplorativa la richiesta avversa di ammissione di CTU contabile.
Tanto premesso, la BANCA concludeva chiedendo il rigetto
della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti,
espletata la trattazione della causa, rinviato il processo alle udienze del
6.3.2003 e del 15.1.2004 per mancata comparizione delle parti, all’udienza
del 22.4.2004 per pendenza di trattative di bonario componimento, rigettata
la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. per le motivazioni di cui
alla relativa ordinanza, le parti- ritenendo concordemente la causa matura
per la decisione- precisavano le rispettive conclusioni all’udienza del
21.4.2005.
All’esito il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
L’opposizione proposta da A avverso
il Decreto Ingiuntivo n. __/2002 risulta fondata nella misura e per le
considerazioni che di seguito vengono esposte.
È in ogni caso doveroso premettere che la delibazione giudiziale
quivi legittimamente esperibile deve necessariamente limitarsi all’esame
delle questioni ritualmente “versate” in giudizio dalle parti entro i termini
di fissazione del thema decidendum
nonché delle ulteriori questioni che- in relazione ai titoli delle domande ed
eccezioni delle parti medesime- il Giudice possa e debba esaminare d’ufficio.
La precisazione è quanto mai opportuna nel caso di specie, posto che
l’opponente- depositando una (inusuale) comparsa conclusionale di 151 pagine-
ha con essa dedotto circostanze e pretese in parte nuove le quali -
introducendo temi d'indagine nuovi e spostando conseguentemente i termini
della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte
(cfr. in tal senso da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n.7524 del 2005; Cass.
14.2.2001, n. 2080)- sono come tali inammissibili, come in seguito si dirà.
Fatta questa necessaria premessa, è altresì opportuno sottolineare
come il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal
codice di procedura civile,
si atteggia come un procedimento
il cui oggetto non e' ristretto
alla verifica delle condizioni
di ammissibilita' e di validita' del decreto stesso, ma
si estende
all'accertamento,
con riferimento alla situazione di fatto
esistente al momento
della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. ex multis Cass. N. 5186/2003). Ne
consegue che il giudice dell'opposizione e' investito del potere-dovere di
pronunciare sulla pretesa fatta valere
con la domanda di
ingiunzione e sulle eccezioni proposte
"ex adverso" ancorche' il decreto ingiuntivo sia
stato emesso (come nella specie dedotto dall’opponente) fuori delle
condizioni stabilite dalla legge (nella specie, per asserita inesigibilità del
credito) per il
procedimento monitorio e non puo' limitarsi ad
accertare e dichiarare la
nullita' del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. ex multis Cass. N. 7188/2003).
Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione, non essendo
mera impugnazione
del decreto, volta a farne valere vizi ovvero
originarie ragioni di invalidita',
ma costituendo un
ordinario giudizio di cognizione di merito, teso
all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso
"ex" artt. 633 e 638 cod. proc. civ. (cfr. Cass. N. 6421/2003) deve
procedere alla verifica- sulla base della documentazione contabile versata in
atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata
dall’ingiungente in sede monitoria, ed ove il credito risulti fondato, deve
accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità,
sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali
l’ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento,
eventuali vizi della procedura monitoria che non importino (come nella
specie) l’insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che
possono avere rilievo unicamente- e se del caso- ai fini della disciplina
giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002).
Fatta questa premessa, necessaria in ordine alla
irrilevanza “nel merito” della
preliminare eccezione dell’opponente di illegittimità della avversa domanda
monitoria per inesigibilità del credito pecuniario ingiunto e per carenza
della documentazione contabile allegata al procedimento monitorio- si deve,
quindi, a questo punto procedere alla verifica- sulla base delle
risultanze processuali acquisite nel presente giudizio “a cognizione piena” -
della fondatezza o meno della pretesa sostanziale pecuniaria azionata dall’ingiungente
in sede monitoria.
Al riguardo è bene iniziare a sottolineare che nella predetta sede
la BANCA ha “azionato” nei confronti di A il proprio asserito credito di €.
106.965,16 ivi espressamente prospettato come comprensivo di sorte capitale e
di interessi capitalizzati annualmente e derivante dal saldo debitore di due conti correnti bancari affidati nn. 103026 e
103964 stipulati tra le parti- secondo l’espressa prospettazione della BANCA-
rispettivamente nelle date del 15.3.1999 e del 15.7.1999 e girati a
sofferenza in data 30.6.2001 (cfr. il ricorso per decreto ingiuntivo).
A questo punto appare imprescindibile una ulteriore
precisazione.
·
La BANCA- attrice sostanziale nel
presente giudizio di opposizione- ha rivendicato in giudizio il proprio credito
pecuniario espressamente assumendo che il titolo (cd. causa petendi) del medesimo sarebbe costituito dai due contratti di conto corrente
bancario nn. 103026- stipulato il 15.3.1999- e 103964- stipulato il 15.7.1999
(cfr. il ricorso per decreto ingiuntivo).
·
A sostegno di siffatta domanda
l’attrice ha quindi prodotto ritualmente in giudizio i due contratti e gli
estratti conto ad essi relativi (cfr. la documentazione in atti).
·
La stessa rivendicazione riferita ai due
contratti del 1999 è stata quindi strenuamente ribadita dalla BANCA nel
presente giudizio di opposizione (cfr. la comparsa di costituzione).
·
Tuttavia, dall’esame delle deduzioni
processuali svolte dalle parti nel presente giudizio e di altra documentazione
quivi versata è emerso all’attenzione del Giudice come in realtà uno dei due
conti correnti affidati in questione- solo apparentemente acceso nell’anno
1999- in realtà preesisteva a tale data (cfr. come il primo estratto del
conto n. 103026 allegato in atti sia del 30.6.97 ed attesti una
movimentazione sin dal 4.97; cfr. la documentazione contabile dell’andamento
in prosieguo di siffatto conto negli anni 1997-1998 e nella prima parte
dell’anno 1999 anteriore alla data di stipula del contratto del 15.3.1999
relativo al conto medesimo).
· Dall’esame sommario degli estratti
conto prodotti dalla BANCA sembra altresì emergere che quest’ultima-
nonostante abbia espressamente dedotto in sede monitoria di agire per il
saldo di due contratti “stipulati il 15.3.1999 ed il 15.7.1999”- abbia poi preteso, nella stessa sede
monitoria, anche il saldo passivo finale maturato su detto conto in data
anteriore alla stipula del contratto del 15.3.1999 ed addebitato come saldo
iniziale nella movimentazione del conto relativa al periodo successivo alla
stipula del contratto del 15.3.1999 (cfr. in particolare l’addebito del
“saldo iniziale” di £. 36.939.336 contabilizzato al 31.3.1999 sul primo
estratto conto [al 30.6.99] del c/c 103026 “stipulato” il 15.3.1999 e
riferito con evidenza saldo passivo maturato su detto conto in data anteriore
alla stipula del contratto del 15.3.1999).
· Non solo, ma è quanto mai singolare
che la BANCA medesima non abbia mai neppure dedotto- neanche nel presente
giudizio- di essere stata legata
al A dal rapporto di conto
corrente n. 103026 sin dal 1997, né ha mai neppure indicato di che tipo di
rapporto di conto si fosse trattato, quale fossero stati la data della sua
stipulazione, il suo contenuto, l’ammontare del capitale eventualmente messo
a disposizione del correntista, i tassi e gli oneri ivi concordati.
·
Nulla è dato di sapere al riguardo, posto che
nessuna delle parti ha prodotto in atti l’originario contratto di conto
corrente conto n. 103026 (a quanto pare, stipulato nell’aprile del 1997, come
“si scopre” dalla lettura della pag. 25 della comparsa conclusionale
dell’opponente nonché dalle movimentazioni di cui agli estratti conto
prodotti).
· In altri termini, mancando l’allegazione del
contratto di cui gli estratti conto del biennio aprile 1997- marzo 1999
comunque prodotti sarebbero proiezione contabile (quivi contestata
dall’opponente), non è dato di conoscere né la data della stipula del
medesimo originario contratto, né alcunché circa le condizioni (tasso di
interesse attivo, tasso di interesse passivo, anatocismo, spese, valute, CMS,
eventuale ius variandi della BANCA) ivi pattuite e circa l’ammontare della
somma capitale eventualmente affidata al correntista etc., né l’esistenza
stessa di un contratto scritto, né di conseguenza la effettiva conformità del
medesimo alle condizioni di validità di cui all’art.117 TUB, ossia proprio di
tutte quelle circostanze oggetto di fondata contestazione (limitatamente alla
parte del rapporto di conto corrente anteriore alla stipula dei due contratti
del 1999) da parte del correntista.
· È infatti noto che poiché l’efficacia
dell’estratto conto quale titolo giustificativo della pretesa dell’importo
del saldo attivo dallo stesso risultante (efficacia- secondo taluni-
derivante dall’approvazione tacita
dell’altra parte contraente ex art. 1832 c.c. quivi in ogni caso da
escludersi per difetto di prova- da parte della BANCA- del fatto, contestato
dal correntista, di avergli regolarmente inviato ex art. 119 TUB) postula
l’esistenza di un contratto di conto corrente, il contraente che- deducendo
di essere creditore di una somma di denaro a saldo risultante dai complessi
rapporti di dare ed avere, produca un estratto conto da lui stesso compilato,
nel quale sono indicate le poste dei rispettivi crediti, non soddisfa con ciò
l’onere di provare il fondamento della propria pretesa, ma semplicemente ne
precisa in forma contabile il dettaglio, senza quindi assolvere che il
relativo onore probatorio qualora la controparte abbia contestato- come nella
specie- l’esistenza o la consistenza della prestazione cui corrisponde l’esposizione contabile, senza
peraltro che a riguardo sia richiesta l’osservanza dei termini e delle
modalità previste dall’art. 1832 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4793
del 30/07/1988; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 557 del 18/02/1969).
·
In ogni caso, sulla base degli elementi di cui
sopra, sembra allora lecito ritenere che il contratto di apertura di credito
in c/c n. 103026 del 15.3.1999 costituisse solo “in apparenza” la prima fonte
negoziale del predetto rapporto di conto (cfr. il chiaro tenore testuale del
contratto: “Abbiamo ricevuto la
vostra lettera datata 15.4.1999 con la quale ci avete comunicato l’apertura
del c/c n. 103026 […]. Nell’esprimere l’accordo sull’intero contenuto della
vostra vi confermiamo che il rapporto di c/c sarà regolato dalle condizioni economiche di seguito
indicate […]”) essendo invece il medesimo una mera “rinegoziazione” di un non meglio identificato
precedente contratto avente ad oggetto il medesimo conto ed il cui saldo passivo
finale (sulla cui assoluta non verificabilità già si è detto) sarebbe stato
addebitato come saldo passivo iniziale del rapporto relativo all’apertura di
credito in c/c n. 103026 del 15.3.1999.
Orbene, proiettando siffatte risultanze sul piano della ricostruzione
processuale del rapporto bancario dedotto in atti deve a questo punto
osservarsi quanto segue.
·
È noto che la Banca che rivendichi la sussistenza
e legittimità del proprio credito pecuniario nella misura pretesa in sede
monitoria ha l’onere- quale attrice sostanziale del giudizio di opposizione-
di fornire la prova della fondatezza di siffatta pretesa, attraverso la
produzione in giudizio- nei termini perentori di cui all’art. 184 c.p.c.- del
contratto e degli estratti conto relativi all’intero rapporto di conto
corrente oggetto della sua rivendicazione e della contestazione dell’ingiunto.
·
L’omessa produzione da parte della Banca- nei
suddetti termini di cui all’art. 184 c.p.c. e, nella specie, per tutta la
durata del processo- del titolo contrattuale disciplinante la prima parte
(aprile 1997-marzo 1999) del rapporto di apertura di credito di conto
corrente intercorso (sino all’anno 2001) tra le parti, accompagnata dal
difetto di prova- da parte della BANCA- del fatto, contestato dal correntista,
di avergli regolarmente inviato i relativi estratti conto ed altresì
accompagnata dalla contestuale omessa allegazione, da parte della BANCA
medesima, di qualsivoglia indicazione dell’esistenza stessa e del contenuto
di siffatto titolo contrattuale, non consente al Tribunale adito né di
conoscere alcunché circa le pattuizioni ivi intercorse tra le parti del
rapporto controverso (si ripete che la BANCA non ha addirittura mai detto
nulla circa l’esistenza, il contenuto e la forma dell’asserito contratto stipulato
nel 1997), né di conseguenza di verificare la rispondenza (contestata
dall’opponente) di quelle pattuizioni ai requisiti inderogabili, di forma e
di sostanza, di cui all’art. 117 TUB, né la rispondenza alle medesime
pattuizioni (parimenti contestata dal cliente) degli addebiti ed accrediti
riportati negli estratti conto relativi al periodo di vigenza di siffatto
originario contratto, né di vagliare la giustificazione “contabile e
negoziale” del saldo finale (“£. 36.939.336 al 31.3.1999: saldo iniziale”)
asseritamente maturato a debito del correntista in pendenza dell’efficacia
dell’originario titolo contrattuale (non prodotto né mai indicato nei suoi
contenuti dalla BANCA) e poi
riportato come “saldo iniziale” passivo del primo estratto conto (al 30.6.1999) del rapporto di conto corrente
sviluppatosi successivamente
alla rinegoziazione di quel contratto, né di depurare quel saldo dagli
anatocismi passivi invalidamente conteggiati- ex art. 1283 c.c.- dalla Banca
anche nei primi due anni del rapporto (come dalla stessa dichiarato nella
domanda monitoria), ossia- in sintesi- non consente al Tribunale di sindacare
la effettiva sussistenza di validi “titoli costitutivi”- nella specie
contestati dal correntista- della pretesa pecuniaria della BANCA.
· Ciò comporta la necessità di ricondurre
processualmente quel primo saldo a “zero” e, conseguentemente, di rigettare
la pretesa pecuniaria monitoria relativa a quella parte del rapporto
disciplinata da un titolo di forme e contenuti rimasti ignoti, potendosi
ricostruire in giudizio e quindi riconoscere in capo alla Banca soltanto il
credito legittimamente maturato negli anni successivi del rapporto oggetto di
contestazione da parte del correntista ed in relazione a cui la stessa Banca
abbia fornito idonea prova documentale, costituita nella specie dai titoli
contrattuali del 1999, rinegozianti per il futuro le condizioni, rimaste
ignote, del pregresso rapporto, e dai relativi estratti conto.
·
La decadenza istruttoria maturata in capo alla
Banca per non avere questa prodotto nei termini perentori di cui all’art. 184
c.p.c. la predetta documentazione contrattuale non può essere aggirata
attraverso l’attribuzione al nominando CTU del potere di acquisire d’ufficio
presso gli uffici della Banca la documentazione da questa colpevolmente non
prodotta in giudizio, pena violazione della disciplina dell’onere della prova
e della perentorietà dei termini di cui all’art. 184 c.p.c..
·
Com’è noto- i termini perentori di cui all’art.
184 c.p.c. riguardano anche le prove documentali, al fine di tutelare la cd.
“concentrazione endoprocessuale” del giudizio di I grado, salva la
possibilità di produzione di nuovi documenti in appello ( cfr. Cass. n. 6383
del 01/04/2004; Cass. N. 15646/2003 anche in motivazione; da ultimo cfr.
Cass. S.U. sent. N. 8203 del 20.4.2005; per il principio per cui,
posto che “il legislatore, con legge n. 353 del 1990 di riforma
del processo civile, ha inteso segnare più nette scansioni tra la fase
processuale destinata all'individuazione del thema decidendum, quella in cui si deve definire il thema probandum ed il momento della
successiva decisione, assume particolare rilievo, in un simile contesto, la
previsione del novellato art. 184 c.p.c., che non solo prevede l'eventuale
assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prova e produrre
documenti, ma espressamente stabilisce il carattere perentorio di detto
termine (art. cit., c. 2^); il che vale a sottrarre siffatto termine alla
disponibilità delle parti, stante il disposto dell'art. 153 c.p.c., come del
resto implicitamente è confermato anche dal successivo art. 184-bis, che
contempla la possibilità di rimessione in termini, ma solo ad istanza della
parte interessata ed a condizione che questa dimostri di essere incorsa nella
decadenza per una causa ad essa non imputabile”, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 5539 del 2004).
·
Al riguardo la eventuale pretesa di parte di
procedere a CTU che ricalcolasse i rapporti di dare ed avere dell’intero
rapporto di conto corrente mediante la acquisizione della disciplina
convenzionale quivi rimasta ignota sarebbe inammissibile “in rito” sulla base
della considerazione della insanabile decadenza istruttoria (art. 184 c.p.c.)
in cui la BANCA è già incorsa nella produzione agli atti di causa di siffatta
documentazione e nella conseguente inammissibilità di un “aggiramento” della
citata sopravvenuta decadenza della parte attraverso una sorta di “delega in
bianco” al CTU alla acquisizione del materiale istruttorio necessario per la
verifica della fondatezza della domanda (ultroneo rispetto a quello
tempestivamente versato in atti dalle parti) colpevolmente non prodotto nei
termini perentori di cui all’art. 184 c.p.c. dalla parte che ne avesse avuto
interesse.
·
È
noto infatti che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire
all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che
questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche
documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (cfr. ex multis Cass.. Sez. 2, Sentenza
n. 1132 del 02/02/2000); onde il suddetto mezzo di indagine non può essere
disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume
ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con
esso- come avverrebbe nella specie- a supplire alla deficienza delle proprie
allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla
ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ( cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3343 del 07/03/2001).
·
Sul piano processuale, una tale lacuna probatoria
si riverbera nel presente grado di giudizio- ovviamente- a danno della parte
attrice che su detta documentazione aveva rivendicato il credito pecuniario
dedotto innanzi all’adito Tribunale, ossia sulla parte che era gravata ex
art. 2697 c.c. dall’onere della prova dei fatti costitutivi della propria
pretesa pecuniaria.
· Peraltro è stata la stessa BANCA- attrice
sostanziale- a prospettare come (esclusiva) causa petendi della sua pretesa pecuniaria monitoria i due
contratti bancari “stipulati” nelle date del 15.3.1999 e del 15.7.1999 (cfr.
il ricorso per decreto ingiuntivo), onde sarebbe in ogni caso inammissibile
in rito (a prescindere, quindi, dalla carenza di allegazione e di prova di
cui si è sin qui detto) l’avere ivi richiesto (petitum) anche somme che avessero trovato il proprio titolo (causa petendi) in altri non meglio
identificati ed anteriori contratti.
Orbene, ponendo attenzione esclusivamente ai rapporti scaturiti dai
due contratti summenzionati, l’esame della documentazione bancaria allegata
agli atti rileva che nei due contratti di apertura di c/c di cui è causa-
entrambi debitamente sottoscritti in duplice firma
dal correntista all’atto della stipulazione- le parti hanno
inizialmente pattuito per iscritto i tassi di interesse ( 0,15 % per tasso creditore nominale annuo;
14,75% per tasso debitore per scoperto di conto; 14,00% per tasso debitore
per apertura di credito a revoca; 14% per tasso debitore per utilizzo
S.B.F.), la periodicità di capitalizzazione (annuale per gli interessi
creditori; trimestrale per gli interessi debitori), la misura e la
periodicità della commissione di massimo scoperto, le spese fisse di chiusura
e di tenuta conto, le modalità di computo delle valute (cfr. i due contratti
bancari).
Quindi- in pendenza del
rapporto- la Banca ha modificato i tassi di interesse, come dimostrato
dall’esame degli estratti conto allegati in atti (cfr. gli estratti conto
relativi al periodo 1999-2001).
Da quanto sopra deriva, innanzitutto, che:
· La preliminare eccezione dell’opponente di
invalidità dei contratti in questione- sollevata sulla base di un non meglio
identificato difetto di specifica approvazione scritta dei contratti
medesimi- risulta infondata (cfr. la già sottolineata duplice sottoscrizione
per accettazione apposta dal correntista sui testi negoziali; cfr. la
mancanza di allegazione [entro i noti termini perentori deputati alla
fissazione del thema decidendum]
e di prova di qualsivoglia ulteriore elemento da cui inferire la invalidità
del consenso negoziale formatosi tra le parti dei predetti rapporti bancari e
consacrato nei due testi contrattuali; cfr. la conseguente palese novità
delle doglianze di errore-vizio ed errore ostativo sollevate dall’opponente
soltanto in sede di comparsa conclusionale). L’eccezione è invece fondata
limitatamente al titolo contrattuale originario relativo al conto n. 103026 ,
per le ragioni e con gli effetti (azzeramento del saldo passivo finale
maturato alla fine del rapporto di conto asseritamente disciplinato da detto
titolo contrattuale e contabilizzato come saldo iniziale del “nuovo” rapporto
disciplinato dal contratto del 15.3.1999) di cui si è già detto.
· La ulteriore eccezione dell’opponente di nullità
ex art.119 TUB dei contratti in questione- sollevata in ragione della asserita
mancata analitica indicazione, nei contratti in questione, dei costi e degli
oneri connessi all’elargizione del credito bancario- risulta parimenti
infondata, in ragione delle già esaminate esplicite pattuizioni dei costi
(tassi di interesse, CMS, valute, spese etc.) connessi al credito, ivi
esplicitate per iscritto e sulla base di paramenti numerici determinati (e
salva l’eventuale invalidità sotto altri aspetti di talune di siffatte
pattuizioni, secondo quanto di seguito si dirà). Anche tale eccezione è
invece fondata limitatamente al titolo contrattuale originario relativo al
conto n. 103026 per le ragioni e con gli effetti (azzeramento del saldo
passivo finale prima menzionato) di cui si è già detto.
· Da quanto sopra deriva, altresì, l’infondatezza
dell’ulteriore doglianza con cui il correntista ha denunziato l’illegittima
pretesa della banca di applicare costantemente “interessi superiori al tasso
legale”; è evidente infatti che la esplicita, già richiamata, previsione
contrattuale (scritta e sottoscritta) di un tasso (fisso) di interesse
corrispettivo ultralegale determinato (cfr. i due contratti di cui è causa)
soddisfa a pieno le esigenze di forma scritta e di determinatezza di cui agli
artt. 1284/1346 c.c.. Anche tale eccezione è invece fondata limitatamente al
titolo contrattuale originario relativo al conto n. 103026 per le ragioni e
con gli effetti (azzeramento del saldo passivo finale ad esso relativo) di
cui si è già detto.
·
Lo stesso dicasi in relazione alla commissione di
massimo scoperto, legittimamente concordata e determinata nei due contratti (cfr. il relativo
testo negoziale) e priva di per sè- diversamente da quanto eccepito dal
correntista (peraltro soltanto in sede di comparsa conclusionale)- di causa
illecita.
· La commissione di massimo scoperto rappresenta
infatti un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi
praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di
specifica pattuizione.
· È inoltre noto, a tale ultimo riguardo, che la
CMS- qualora, come nella specie, legittimamente pattuita ex art. 1346 c.c.-
sia un costo, legittimamente concordabile nell’ambito della autonomia privata
delle parti, connesso all’elargizione da parte della BANCA ed alla
disponibilità da parte del correntista del credito bancario oggetto del fido,
essendo oggetto di discussione soltanto se se tale commissione sia un accessorio che si aggiunge agli
interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata,
nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria
massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel
periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione
della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi –
ovvero se essa abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di
tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato
periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo - ed è questa la tesi da
ritenere preferibile anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del
primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia,
in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve
esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla
legge 7 marzo 1996 n. 108, ed allora dovrebbe esser conteggiata alla chiusura
definitiva del conto (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11772 del
06/08/2002, la quale ha poi correttamente puntualizzato che nell'un caso e
nell'altro non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché, se
la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli
interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore
all'entrata in vigore della legge 154/1992, sono nulle secondo la più recente
giurisprudenza di legittimità, come tra poco sarà evidenziato; se invece è un
corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la
disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 cod. civ. espressamente
per gli interessi scaduti).
· Quanto alle valute, deve osservarsi da un lato
come la avvenuta predeterminazione negoziale delle modalità del loro
conteggio rende anche da questo punto di vista infondata la eccezione di
nullità per indeterminatezza della clausola ad essa relativa sollevata
dall’opponente, dall’altro come gli unici profili di illegittimità nel
computo delle valute quivi verificabili sono -attraverso una verifica tecnica
a mezzo della espletanda CTU- quelli relativi ad una eventuale violazione
della norma imperativa di cui all’art. 119, I comma, TUB (“Decorrenza delle valute e modalità di
calcolo degli interessi”:1. Gli interessi sui versamenti presso una
banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni
bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il
versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il
versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento) nel quale deve
ovviamente sussumersi- ratione
temporis- il rapporto bancario in esame. Anche l’eccezione in parola è
invece fondata limitatamente al titolo contrattuale originario relativo al
conto n. 103026 per le ragioni e con gli effetti (azzeramento del saldo
passivo finale ad esso relativo) di cui si è già detto di cui si è già detto.
Passando a questo punto all’esame più dettagliato del tasso di
interesse e delle altre condizioni legittimamente applicabili ai due rapporti
bancari in questione, deve sottolinearsi che:
·
I due contratti hanno previsto un tasso di
interesse debitore determinato in misura numerica fissa (cfr. i due
contratti).
·
La BANCA- nel corso del rapporto- ha provveduto a
variare (in una misura per la cui esatta individuazione necessita il ricorso
ad una CTU contabile) il tasso di interesse (cfr. gli estratti conto relativi
alle operazioni transitate sui due conti successivamente alla data della
stipulazione negoziale e fino alla chiusura).
·
I due contratti in parola- in quanto stipulati in
data 15.3.1999 ed in data 15.7.1999- soggiacciono, come già sottolineato,
alla disciplina di cui al D.lgs. n. 385 del 1993.
· Ai
sensi dell’art. 117, V comma, del predetto D.lgs. n. 385 del 1993, “la
possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse
ed ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel
contratto con clausola approvata specificamente dal cliente”.
·
I moduli contrattuali e le condizioni di
regolamento sottoscritti dal correntista ed allegati agli atti non contengono
alcuna clausola di attribuzione alla Banca di siffatto ius variandi (cfr. in particolare
il fascicolo di parte opposta) onde eventuali variazioni- sfavorevoli al
cliente- dei tassi di interesse e degli altri costi del credito
(unilateralmente ed) eventualmente eseguite dalla BANCA in pendenza di
rapporto (qualora accertate dalla espletanda CTU) sarebbero nulle ed
inefficaci ex artt. 117/118 TUB.
·
Deve invece riconoscersi piena validità alle
variazioni di tali costi che la stessa BANCA ha espressamente dedotto di
avere operato- in pendenza del rapporto- in modo favorevole al cliente.
·
Tale diverso regime di efficacia delle variazioni bancarie in
questione è imposto non soltanto dal chiaro disposto degli artt. 6 e 118 TUB
(che sanzionano di inefficacia soltanto le variazioni “sfavorevoli” per il
cliente) e dell’art. 117 (che esige la specifica pattuizione scritta dello ius variandi della BANCA solo per
le variazioni sfavorevoli al cliente) ma anche dall’art. 127 TUB, che
sancisce (al pari del previdente art. 11 della Legge n. 154 del 1992) la derogabilità
delle disposizioni precedenti “solo in senso più favorevole al cliente”.
·
Per questo, è pacifico nella stessa
Giurisprudenza di legittimità che, in materia di contratti bancari, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 6 e 4 legge n. 154 del 1992 e 118 D.Lgs n.
385 del 1993, in ipotesi di variazioni delle condizioni contrattuali in senso
sfavorevole per il cliente, l'obbligo di comunicazione al cliente medesimo
sussiste per la banca solamente se ed in quanto essa abbia esercitato il
diritto, contrattualmente previsto, di variare unilateralmente ed in senso
sfavorevole alla controparte talune condizioni del contratto medesimo (cfr.
testualmente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16568 del 25/11/2002).
·
Ed è appena il caso di notare che la suddetta
nullità/inefficacia- “protettiva del cliente e rilevabile d’ufficio ex art.
1421 c.c. - non potrebbe essere superata dalla approvazione tacita degli
estratti del conto corrente da parte del correntista, ai sensi dell’art. 1832
c.c.. Ove infatti anche simile
approvazione fosse in concreto configurabile nonostante la mancata
dimostrazione della ricezione degli estratti (contestata- come già detto- dal
cliente: cfr. l’atto di citazione in opposizione), essa non potrebbe
riguardare minimamente (e tanto meno sanare) l’eventuale invalidità o
inefficacia delle clausole contrattuali o dei comportamenti di una delle
parti: infatti è noto che la mancata tempestiva contestazione dell’estratto
conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti soltanto sotto il profilo meramente
contabile, ma non sotto i profili della validità e dell’efficacia dei
rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano: in tal
caso, infatti, l’impugnabilità investe direttamente il titolo ed è regolata
dalle norme generali sui contratti (cfr. Cass. N. 12507/1999; Cass. N.
1978/1996; Trib. Genova sent. 5.5.2002; C.App. Lecce n. 598/2001).
·
Ne consegue che gli asseriti “adeguamenti
migliorativi” per il cliente (rispetto alle pattuizioni del 1999) operati
dalla BANCA in pendenza di rapporto (adeguamenti astrattamente riferibili a
maggiorazioni del tasso di interesse creditore, a diminuzioni del tasso di
interesse debitore, delle commissioni e delle spese, alla riduzione dello
scarto tra data e valuta per le operazioni in accreditamento o aumento dello
scarto medesimo per le operazioni di addebito etc.)- qualora effettivamente
operati- sono pienamente validi ed efficaci, mentre deve riconoscersi
l’inefficacia delle variazioni sfavorevoli al cliente.
Quanto appena detto ha rilievo anche per la verifica della
legittimità o meno della pretesa in concreto avanzata in sede monitoria dalla
banca di applicare, dal 1.7.2001 successivamente alla revoca del fido, un
tasso di interesse moratorio pari al prime rate ABI
tempo per tempo vigente calcolato dal 1.7.2001 al saldo (cfr. il
ricorso per decreto ingiuntivo).
Al riguardo è bene premettere che la Cassazione costante afferma che
“quando il contratto di conto corrente bancario prevede, sulle esposizioni debitorie
del cliente- come nella specie- la corresponsione di interessi ultralegali,
l’obbligo dei maggiori interessi contrattualmente pattuiti continua anche per
il periodo successivo al recesso della banca ed alla revoca dei fidi, in
virtù dell’art.1224, comma I, c.c. per il quale, se prima della mora sono
dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori vanno corrisposti anche
successivamente nella stessa misura convenzionalmente concordata ( cfr. Cass.
N. 5438/97; Cass. N.9791/94; Cass. N. 7571/92; Cass. N.3760/85).
Inoltre, nel caso in cui il tasso d’interesse ultralegale sia
pattuito in misura variabile, gli interessi moratori successivamente alla
revoca dei fidi vanno corrisposti anche successivamente nella stessa misura variabile,
in quanto l’art.1224 I comma c.c. si riferisce alla disciplina contrattuale
dell’obbligazione, che così si perpetua anche dopo la scadenza ( cd.principio
della “perpetuatio obligationis”
), e non al tasso di interesse ultralegale dovuto all’atto della scadenza
dell’obbligazione; ne consegue che la disciplina di cui all’art. 1224 I comma
c.c. è comprensiva delle variazioni del tasso d’interesse che, pur
sopravvenendo durante la mora
debendi, siano ricollegabili all’originario patto di quantificazione
degli interessi oltre la misura legale ( cfr. Cass. N. 5438/97; Cass.
N.9791/94; Cass. N. 7571/92; Cass. N.3760/85; Trib. Roma 20.9.1996).
Peraltro, sotto diverso profilo, si deve puntualizzare che la revoca
del fido e la chiusura del conto non vanno confuse con l’estinzione del
rapporto contrattuale, in quanto il conto corrente di corrispondenza si
estingue non già al momento della chiusura contabile del conto, con
successivo passaggio a sofferenza, ma soltanto nel momento del pagamento
delle somme utilizzate. Infatti, la chiusura del conto è un’operazione
soltanto contabile, a fronte della quale il saldo viene “girato” a
sofferenza, confluendo così in un altro conto soltanto per ragioni di gestione contabile e non già quale
effetto di estinzione del rapporto. Lo stesso recesso della banca che precede
questa operazione, se da un lato comporta il venir meno del potere di disporre dell’accreditato, non
determina l’estinzione del rapporto che avverrà, invece, soltanto a restituzione avvenuta.
Pertanto la BANCA avrà diritto a siffatto tasso di interessi
moratori (del quale non esiste in atti prova alcuna di specifica pattuizione
né in sede di stipula dei due contratti né nelle more del rapporto) soltanto
alla presenza della duplice condizione che esso sia conforme a quello
“corrispettivo” applicato in pendenza di rapporto e vigente al momento della
revoca dei fidi e che esso sia più favorevole a quello pattuito nei due
contratti del 1999 (altrimenti, essendo stato rispetto a quest’ultimo
variazione sfavorevole eseguita in difetto di prova di titolarità di un
legittimo ius variandi, la
sua applicazione sarebbe inefficace verso il correntista). Infatti, è
evidente che gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura
ultralegale degli interessi corrispettivi anteriori alla mora (cfr. l’art.
1224 c.c.) soltanto se questi ultimi fossero stati legittimamente applicati
prima della mora.
Orbene, deve a questo punto essere affrontata la diversa questione
della legittimità o meno della capitalizzazione degli interessi passivi
operata dalla banca.
Al proposito deve osservarsi innanzitutto che: a) la BANCA ha
espressamente dichiarato nel ricorso per decreto ingiuntivo che la
capitalizzazione degli interessi è stata effettuata annualmente (cfr. la
domanda monitoria); b) la documentazione contrattuale versata in atti
(evidentemente incompleta anche da tale prospettiva) non contiene alcuna
previsione di anatocismo (cfr. i due testi contrattuali ed i relativi
allegati); c) deve comunque procedersi alla depurazione dei saldi debitori da
effetti anatocistici ivi pacificamente prodottisi.
Al riguardo questo Giudice condivide l’arresto interpretativo della
costante giurisprudenza di legittimità, ormai consacrato anche dalle S.U.
della Cassazione (sentenza n. 21095 del 7.10/4.11.2004) e, quindi da
ritenersi definitivamente consolidatosi sul punto, il quale- com’è noto- ha
statuito l’illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale
degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma
imperativa di cui all’art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con
conseguente nullità ex tunc
ex artt. 1283/1284/1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi anche in relazione ai periodi anteriori
al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999 ( cfr. Cass. S.U. n.
21095/2004; Cass. N. 2593/2003; Cass. N. 17813/2002; Cass. N. 8442/2002;
Cass. N. 4490/2002; C.Cost. n. 425/2000; per la giurisprudenza di merito cfr.
Trib Torino 7.1.2003; Trib. Napoli 27.11.2002; Trib Roma 8.11.2002; Corte
App. L’Aquila 11.6.2002).
Inoltre, tale conclusione appare legittima anche con riferimento al
contratto di conto corrente bancario, non condividendosi le argomentazioni
talvolta utilizzate da una giurisprudenza minoritaria ( cfr. Trib. Roma
27.1.2003; Trib. Palermo 6.9.2002)
a sostegno dell’applicabilità a tale “tipo” negoziale dell’anatocismo cd “indiretto” ( in
quanto mediato dal meccanismo di chiusura del conto) ex art. 1831 c.c.
previsto per il conto corrente ordinario: in particolare si contesta
l’applicabilità della norma appena menzionata al conto corrente bancario, sia
per l’insuperabilità del dato testuale dell’art. 1857 c.c. ( che non richiama
tale norma per il conto corrente bancario), sia in quanto l’interpretazione
analogica non può essere richiamata in ragione della profonda diversità di
ratio tra il conto corrente ordinario-che prevede l’esigibilità a vista del
saldo ex art. 1852 c.c., e conto corrente bancario, che prevede
l’inesigibilità delle prestazioni ex art. 1823 c.c.. Per cui, se il saldo del
conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, non ha senso applicare
l’art. 1831 c.c., in quanto tale norma ha la funzione di rendere esigibile il
saldo per il conto corrente ordinario (per la indiscutibile applicazione
della disciplina di cui all’art.1283 c.c. anche ai contratti bancari in c/c
si veda la sentenza delle S.U. Cass. n. 21095/04 più volte citata; cfr. Cass. N. 6558/1997; C. App. Lecce
n. 598/2001).
Una capitalizzazione trimestrale delle “competenze” applicata di
fuori delle condizioni imperative di cui all’art. 1283 c.c ed in un rapporto
bancario nella specie non adeguatosi, come in seguito si dirà, alle possibili “rinegoziazioni
anatocistiche” di cui all’art. 120 TUB/ 2 e 7 delibera
CICR del 9.2.2000. non può che - quindi- essere dichiarata
illegittima.
Né una tale declaratoria di illegittimità è inibita -come già
anticipato in relazione alla illegittimità dello ius variandi esercitato dalla BANCA- dalla mancata contestazione da parte degli opponenti degli
estratti conto in pendenza di rapporto; infatti è noto che la mancata
tempestiva contestazione dell’estratto conto trasmesso da una banca al
cliente rende inoppugnabili gli addebiti soltanto sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto
i profili della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali
le partite inserite nel conto derivano: in tal caso, infatti, l’impugnabilità
investe direttamente il titolo ed è regolata dalle norme generali sui
contratti ( cfr. Cass. N. 12507/1999; Cass. N. 1978/1996; Trib. Genova sent.
5.5.2002; C.App. Lecce n. 598/2001).
A questo punto, va affrontata la questione relativa agli effetti
della illegittimità della capitalizzazione degli interessi: in particolare,
occorre stabilire se, al di là della sicura impossibilità di capitalizzare
gli interessi con frequenza trimestrale, debba essere esclusa qualsiasi
capitalizzazione ovvero possa individuarsi una diversa frequenza di legittima
capitalizzazione degli interessi ( a favore di entrambe le parti del
rapporto).
Al riguardo una parte della giurisprudenza di merito, seguita anche
da alcuni Giudici di questo Tribunale, si è più volte espressa in favore del
riconoscimento, pur in presenza di una clausola anatocistica nulla ex art.
1283 c.c., di una capitalizzazione annuale degli interessi comunque
ricavabile dal sistema normativo codicistico dettato per le obbligazioni
pecuniarie, nel cui alveo e nella cui disciplina sarebbero pienamente
riconducibili- secondo la tesi in discorso- anche le obbligazioni di
interessi.
In particolare, questa posizione ermeneutica, partendo dalla
premessa che “l’art.1283 c.c. non vieta il fenomeno dell’anatocismo in sé (
consentendo, pur nel concorso delle condizioni della convenzione posteriore
ovvero della domanda giudiziale, l’applicazione del meccanismo anatocistico
agli interessi maturati per almeno sei mesi) bensì vieta soltanto in assoluto
una frequenza infrasemestrale di applicazione dell’anatocismo ed in mancanza
di determinati requisiti l’anatocismo semestrale”, conclude sostenendo che la
medesima norma permetterebbe un “fenomeno anatocistico con cadenza
ultrasemestrale”. Al riguardo, si osserva che “sarebbe possibile individuare
nell’art.1284 comma I c.c. la fonte di un fenomeno legale di anatocismo
annuale ( ovvero di risarcimento forfettario, con cadenza annuale, del danno
da inadempimento dell’obbligazione pecuniaria di interessi)”.
Infatti- si
osserva- tale norma, nel
prevedere che “ il saggio degli interessi legali è determinato […] in ragione
di anno”, individuerebbe, oltre ad un criterio di determinazione del tasso
degli interessi dovuti, anche un principio generale di naturale scadenza ed
esigibilità annuale degli interessi. Da tale scadenza conseguirebbe anche
l’effetto, proprio della scadenza di ogni obbligazione, del risarcimento del
danno da inadempimento, regolato, per le obbligazioni pecuniarie come quella
di interessi, dall’art.1224 c.c.. Da tutto ciò dovrebbe quindi desumersi che “ex lege ( in mancanza di
convenzione contraria nei limiti consentiti dall’ordinamento) gli interessi
producono interessi con cadenza annuale”.
Orbene, a parere di questo Giudice una siffatta tesi non appare
condivisibile in quanto non
sembra rispettosa di due fondamentali principi di diritto: da un lato della
natura imperativa e non derogabile della disciplina codicistica dettata
dall’aret. 1283 c.c. per regolare il fenomeno dell’anatocismo, e dall’altro
della “specialità” dell’obbligazione di interessi rispetto al “genus”
delle obbligazioni pecuniarie.
Al riguardo assume assoluto rilievo quanto le stesse Sezioni Unite
della Cassazione hanno chiaramente affermato nella sentenza n. 9653 del 17.7.2001 in relazione
sia all’anatocismo sia alla natura dell’obbligazione di interessi.
In particolare le Sezioni Unite- chiamate a dirimere un contrasto
giurisprudenziale sorto sulla questione della configurabilità o meno
dell’obbligazione di interessi (anche quando sia stata adempiuta
l’obbligazione principale) come una qualsiasi obbligazione pecuniaria dalla
quale derivi quindi anche il diritto agli ulteriori interessi di mora nonché
al risarcimento del maggior danno (ex art. 1224 comma II c.c.) ovvero come
una obbligazione sui generis
soggetta soltanto alla regola dell’anatocismo, ha affermato i seguenti
principi di diritto:
- “Il debito di interessi pur concretandosi nel pagamento di una somma di denaro, non si configura come una obbligazione
pecuniaria qualsiasi, ma presenta connotati specifici, sia
per il carattere di
accessorieta' rispetto
all'obbligazione relativa
al capitale, sia per
la funzione (genericamente
remuneratoria) che gli interessi
rivestono, sia per la disciplina prevista dalla legge proprio in relazione agli
interessi scaduti.
- In contrario non varrebbe opporre che il connotato di accessorieta'
concerne il momento genetico dell'obbligazione
di pagamento degli interessi, destinata invece ad
assumere nella c.d. fase dinamica
una propria autonomia, palesata dall'apposita previsione di un termine
di prescrizione (art. 2948, n. 4, cod. civ.), dalla possibilita'
di disporre separatamente del credito per interessi rispetto a quello
di capitale, dalla possibilita' di agire in giudizio
indipendentemente dalla
proposizione della
domanda per il credito principale.
Questi rilievi sono esatti ma, non incidono sull'obbligazione de qua in guisa tale da trasformarne la natura, perche'
non alterano la gia'
segnalata funzione degli interessi
e, soprattutto, non valgono a rimuovere le implicazioni desumibili
dalla specifica disciplina degli interessi scaduti.
- E lo stesso deve dirsi in relazione all'argomento
secondo cui, quando l'obbligazione principale sia gia' estinta per adempimento da parte del debitore, l'obbligazione per interessi
dovrebbe comunque assumere carattere autonomo. Pur postulando
tale autonomia (che pero' non puo' portare a considerare irrilevante il momento genetico di quell'obbligazione), essa non e' idonea
a trasformare la causa
(funzione) dell'obbligazione medesima fino a rendere il debito per gli
interessi scaduti una obbligazione pecuniaria come tutte le altre.
- Invero gli interessi scaduti, se equiparati
in toto ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria (credito liquido ed
esigibile di una somma di denaro),
sarebbero stati automaticamente produttivi d'interessi
di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 cod.
civile.
- Tale effetto, invece, e' escluso dal successivo art. 1283 (dettato a tutela del debitore ed applicabile per ogni specie d'interessi,
quindi anche per gli interessi
moratori), alla stregua del quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre
interessi solo dal giorno della
domanda giudiziale o per
effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si
tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi
(c.d. anatocismo o interessi composti).
-
La citata disposizione non comporta soltanto un limite al principio
generale di cui all'art. 1282 cod. civ., ma vale anche a rimarcare la
particolare natura che, nel quadro delle obbligazioni pecuniarie, la legge attribuisce al debito per interessi, con la previsione
di una disciplina specifica, che
si pone come derogatoria rispetto a
quella generale in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie, stabilita dall'art. 1224 cod. civile, e che proprio per il suo carattere di specialita' deve prevalere su quest'ultima norma.
(sulla natura “eccezionale” della norma di cui all’art. 1283 c.c., cfr. ex multis anche Cass. N.
14912/2001).
- Se cosi' non fosse,
del resto, l'art. 1224 c.c. verrebbe
ad assorbire tutto il campo
applicativo
dell'art. 1283, che resterebbe circoscritto ai casi in
cui il debito per interessi e'
quantificato all'atto
della proposizione della domanda. Ma una simile limitazione
dell'ambito applicativo del citato art. 1283 cod. civ. non emerge da tale norma e viene anzi a porsi con essa in contrasto, perche' trascura la peculiare natura
del debito per interessi sopra segnalata ed elude, almeno
in parte, la finalita' di tutela per la
posizione del debitore
che la norma ha previsto stabilendo in quali casi e con quali presupposti gli
interessi scaduti possono essere produttivi di altri interessi.
- D'altro canto, non sarebbe
neppure conforme al principio di ragionevolezza un approdo
ermeneutico che, in presenza
di obbligazioni
di pagamento aventi natura e contenuto identici (interessi), rendesse applicabile al
debitore che ha gia' pagato il debito principale
l'art. 1224 cod. civ. ed al
debitore totalmente
inadempiente, e quindi convenuto per il pagamento del capitale e
degli interessi, l'art. 1283 in relazione a questi ultimi.
-
Conclusivamente,
il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una
qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli
ulteriori interessi dalla mora
nonche' al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II cod. civ., ma
resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte
le obbligazioni aventi ad
oggetto originario il pagamento
di una somma di denaro
sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura” (per
il conseguente corollario per cui gli interessi non perdono la loro natura,
ai fini della loro eventuale capitalizzazione, per effetto della loro
inclusione nei ratei di ammortamento dei mutui, cfr. ex multis Cass. N.
2593/2003).
L’attualità e l’autorità di siffatto
precedente ha orientato nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità
successiva (cfr. Cass n. 2439/2002; Cass. N. 2771/2002; Cass. N. 4133/2003).
Orbene, dai predetti chiari e generali
principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione, da
coordinarsi con gli altri definitivi arresti ermeneutici effettuati dalla
Giurisprudenza di Legittimità nella materia bancaria di cui quivi si discute
e con una debita considerazione della ratio dell’art. 1283 c.c., derivano- ad
avviso di questo Giudice e pur nella consapevolezza di discostarsi
dall’orientamento più volte accolto anche da altri Giudici di questo
Tribunale- le seguenti obbligate conclusioni:
- L’art. 1283 c.c- norma
espressamente dettata dal legislatore per disciplinare il fenomeno
dell’anatocismo- è norma imperativa e di natura eccezionale che ammette la
capitalizzazione degli interessi soltanto a determinate condizioni,
prevedendo che gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi
solo dal giorno della domanda giudiziale (purchè questa sia in modo specifico
rivolta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi scaduti, non
essendo a ciò sufficiente la domanda dei soli interessi principali: cfr. ex multis Cass. N. 22565 in
motivazione; Cass. nn. 5271/2002, 15838 e 7407/2001, 8377/2000,
5035/1999Cass. N. 2381/1994; Cass. N. 9311/1990; Cass. N. 4088/1988) o per
effetto di una convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli
stessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo
usi contrari ( per le ragioni per cui il codice vigente, con l'art. 1283,
mentre ha conservato il requisito della domanda giudiziale ha ridotto, rispetto alla disciplina del
codice civile abrogato, l'entità degli interessi scaduti- sui quali si
applicano gli interessi anatocistici- a sei mesi, si veda il rilievo risultante dalla relazione sul progetto
ministeriale per cui" il valore odierno della moneta consente di
ritenere che con l'importo di un semestre di interessi si può costituire una
somma rilevante che il creditore potrebbe utilizzare come capitale",
rilievo debitamente sottolineato da Cass. N. 9311/1990).
- Ciò- come più volte
ribadito dalla stessa Giurisprudenza di Legittimità- onde prevenire fenomeni
usurari e consentire al debitore di conoscere i maggiori costi comportati dal
suo inadempimento (onere della domanda giudiziale) e comunque di calcolare,
al momento della stipula della convenzione, l’esatto ammontare del suo
debito. Richiedendo che l’apposita convenzione sia successiva ala scadenza
degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l’accettazione
della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il
debitore deve necessariamente accettare per poter accedere al credito (così
Cass. N. 2593/2003; Corte d’Appello Milano, sent. del 28.1.2003).
- Infatti, la
disposizione limitativa di cui all'art. 1283 cod. civ. trova la propria
ragione nella natura del debito di interessi e nel particolare sfavore con
cui il legislatore- nel solco di una tradizione di avversità ad un fenomeno
percepito quale forma di esercizio dell'usura - ha inteso considerare la capitalizzazione degli interessi,
in coerenza con le altre restrizioni previste per gli interessi superiori a
quelli legali (così testualmente Cass. N. 2381/1994).
- Il tenore letterale e
la ratio dell'art. 1283 c.c.
consentono di ravvisare nella norma in esame un principio di carattere
generale, derogabile soltanto dagli usi contrari (configurati come usi
normativi) (così Cass. N. 2381/1994 in motivazione).
-
Gli usi contrari di cui
all’art. 1283 c.c. sono usi normativi, inesistenti nella specifica materia
bancaria di cui si tratta.
- In mancanza di usi
contrari e delle condizioni imperative alla cui effettiva sussistenza la
norma di cui all’art. 1283 c.c. consente l’anatocismo, la clausola
anatocistica pattuita (non per effetto di una “convenzione fra le parti
successiva alla scadenza degli interessi” ex art. 1283 c.c. ma) in via
anticipata e (non in relazione a “interessi dovuti per almeno un semestre ex
art. 1283 c.c.“ ma) prima della
scadenza di qualsivoglia interesse, va dichiarata nulla per contrasto con la
norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. (cfr. negli stessi termini Corte
d’Appello Milano, sent. del 28.1.2003 citata; cfr. Trib. Mantova sentenza
16.1.2004; cfr. App. Torino 21.1.2002).
- Atteso che la
contrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. involge-
ovviamente- l’intero contenuto della clausola (e non solo, quindi, la parte
di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione), è la pattuizione
in contratto dell’anatocismo ad essere nulla, onde secondo i principi
generali, trattasi di contratto ab
origine privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione,
trimestrale come annuale come di diversa periodicità.
- Non vi è possibilità di
sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti
capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l’anatocismo è consentito
dal sistema – con norma eccezionale e derogatoria (cfr. le citate Sezioni
Unite della Cassazione)- soltanto in presenza di deteminate condizioni
(quelle di cui all’art. 1283 c.c.), in mancanza delle quali esso rimane
giuridicamente non pattuito tra le stesse.
- Ricavare dal sistema-
pur in presenza di pattuizione di anatocismo violativa delle condizioni
imperative di cui all’art. 1283 c.c.- una capitalizzazione con periodicità
più lenta quale quella annuale “rinvenuta” nel “sistema di cui agli artt.
1282/1284/1224 c.c. vorrebbe dire sia derogare alla natura imperativa ed
inderogabile di cui all’art. 1283 c.c., norma dettata “ad hoc” per prevedere
a quali condizioni l’interesse semplice può diventare interesse composto, sia
“frustrare” la citata ratio di tutela del debitore pecuniario ad essa sottesa
(per la quale l’art. 1283 c.c. ha dettato le precise condizioni della capitalizzazione),
sia “immaginare” un anatocismo generale e “di sistema” ulteriore e “di
riserva” (residuale) rispetto
all’anatocismo “di cui all’art.
1283 c.c. (così degradato da anatocismo “esclusivo”, ossia il solo previsto
dal sistema, ad anatocismo speciale rispetto a quello “generale” annuale),
sia privare di senso e di
funzioni la stessa previsione della disciplina di cui all’art. 1283 c.c., sia
ed in definitiva assimilare in toto
l’obbligazione di interessi alla “remuneratività” delle comuni
obbligazioni pecuniarie pur
nella riferita differenza ontologica delle stesse.
- Solo in mancanza della
previsione legislativa della norma speciale di cui all’art. 1283 c.c., gli
interessi scaduti, in quanto costituenti a loro volta un credito liquido ed
esigibile di una somma di danaro avrebbero potuto ritenersi in ogni caso
produttivi automaticamente di interessi legali di pieno diritto ai sensi
dell'art. 1282 (così Cass. N. 9311/1990 in motivazione, la quale ha
affrontato per la prima volta la questione del saggio degli interessi
anatocistici).
- La disciplina dell'art.
1283 c.c. ha inciso sulla stessa natura degli interessi anatocistici: essi
non solo sono previsti dalla legge per ogni specie di interessi e quindi
anche per gli interessi moratori (sent. n. 3500/86), ma a loro volta, proprio
perché la norma esplica una funzione sostanzialmente protettiva della sfera
giuridica del debitore, essi non sono ammessi in ogni caso, ma soltanto alle
due condizioni di cui alla norma citata (cosi ancora Cass. N. 9311/1990
citata).
-
L’unica forma di
legittimo collegamento e coordinamento tra l'art. 1283 c.c. ed il successivo
art. 1284 c.c. è quella per cui sugli interessi scaduti almeno per un
semestre (art. 1283 c.c.) sono dovuti dalla domanda giudiziale gli interessi
anatocistici al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), a meno che le parti
abbiano convenuto per iscritto un saggio di interessi extralegali
posteriormente alla loro scadenza (artt. 1224/1284 c.c.) (cfr. Cass. N.
9311/1990): in altri termini, dall’art. 1284 (e dall’art.1224 c.c.) c.c. si
può ricavare soltanto il saggio degli interessi anatocistici, qualora questi
siano dovuti ex art. 1283 c.c., non anche una debenza degli stessi pur in
mancanza delle condizioni di cui all’art. 1283 c.c..
- Che questo, e questo
soltanto, sia il coordinamento tra le due norme trova piena conferma dal
raffronto tra l'art. 1283 c.c.
ed il corrispondente art. 1232 del codice abrogato
- L'art. 1232 comma 1
c.c. 1865 così statuiva: "Gli interessi scaduti possono produrre altri
interessi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di
questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione
posteriore alla scadenza dei medesimi".
- L'art. 1283 c.c.
vigente è così concepito: "In mancanza di usi contrari, gli interessi
scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o
per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si
tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".
- La Cassazione al
riguardo ha già osservato (cfr. Cass. N. 9311/1990 citata) come la ragione
per la quale il codice vigente non ha riprodotto letteralmente la locuzione
"interessi al tasso legale" del codice abrogato non risiede in una
esigenza di innovazione della disciplina anteriore, ma nella circostanza che
mentre l'art. 1232 aveva distinto gli interessi anatocistici in interessi al
tasso legale dalla domanda giudiziale o nella misura pattuita con convenzione
posteriore alla loro scadenza, il nuovo testo, nel riprodurre sostanzialmente
la precedente disciplina (con la sola riduzione da un anno, di cui al 3 comma
dell'art. 1232 a sei mesi degli interessi scaduti), non ha più fatto
riferimento al tasso degli interessi, ritenendo che questi trovassero la loro
disciplina nel successivo art. 1284.
- L'art. 1283, in realtà,
nella nuova formulazione, sintetizzando il concetto già espresso dal
corrispondente art. 1232, lungi dal voler modificare il tasso degli interessi
anatocistici, l'ha del tutto confermato secondo la disciplina anteriore. La
norma, con la nuova formulazione non poteva più fare riferimento agli
interessi anatocistici come interessi al tasso legale sugli interessi scaduti
perché nel contesto dello stesso periodo ha fatto anche riferimento agli
interessi anatocistici convenzionali per i quali non è estensibile il tasso
degli interessi legali che può valere soltanto per gli interessi anatocistici
legali (cfr. Cass. N. 9311/1990 citata),
Ne deriva quindi ed in definitiva, che in mancanza, come nella
specie, di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione, né
annuale, né semestrale, può essere riconosciuta alla BANCA, né in pendenza
(sugli interessi corrispettivi) né dopo la chiusura (sugli interessi
moratori) dei due rapporti (cfr. al riguardo anche Cass. N. 3845/1999).
Al riguardo la difesa della BANCA appare invero alquanto sterile;
essa infatti si è limitata a dedurre che “poco
tempo dopo la stipulazione dei due contratti in questione - “in ossequio al
D.lgs. n. 342/99 ed alla Delibera del CICR del 9.2.2000”- da un lato aveva
“inviato a tutti i propri clienti comunicazione relativa alla nuova
disciplina di modalità e criteri per la produzione di interessi”, dall’altro
aveva anche “provveduto a pubblicizzare detta disciplina sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana al fine di ottenere la più ampia forma di
pubblicità” (cfr. la già esaminata comparsa di risposta).
È noto infatti che:
- L’art. 25, comma III, del D.lgs. n.
342/1999, che prevedeva la validità ed efficacia retroattiva delle “clausole
relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati contenute
nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della
delibera di cui al comma II”, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo
per contrasto con l’art. 77 Cost. da Corte Costituzionale n. 425 del
17.10.2000.
- L’art. 120, comma II, TUB (comma
aggiunto dall’art. 25, comma II, del D.lgs. n. 342/1999 sopra citato,
regolante invece pro futuro
l’anatocismo bancario), statuisce che “il CICR stabilisce modalità e criteri
per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni
poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in
conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
- La relativa delibera attuativa emessa
dal CICR in data 9.2.2000 (con efficacia dal 22.4.2000), nello stabilire-
conformemente all’art. 120 TUB- che “nell’ambito di ogni singolo conto
corrente deve essere pattuita e stabilita la stessa periodicità nel conteggio
degli interessi debitori e creditori” (art. 2), ha statuito che “le
condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati (come nella specie)
anteriormente alla data di entrata in vigore” della delibera dovessero
“essere adeguate” alle disposizioni in parola entro il 30 giugno, che qualora
le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente
applicate, le banche entro la stessa data avrebbero potuto provvedere
all’adeguamento in via generale mediante pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, dovendo poi fornire di tali nuove
condizioni opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e
comunque, entro il 31.12.2000; nel caso in cui invece le nuove condizioni
contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni
precedentemente applicate, esse avrebbero dovute essere applicate dalla
clientela (cfr. l’art 7).
Per contro nel caso in esame:
- I contratti in questione sono stati
stipulati nel 1999 e quindi in data anteriore alla data di entrata in vigore
della predetta delibera CICR.
- La BANCA non ha né allegato né di
conseguenza provato che l’asserito adeguamento della disciplina
dell’anatocismo di cui ai due contratti alla delibera CICR sia stato
comunicato per iscritto al cliente.
- Una siffatta prova non sarebbe
peraltro stata idonea a legittimare la capitalizzazione pretesa in via
monitoria; infatti, posto che le nuove asserite condizioni di anatocismo
adeguate alla predetta delibera avrebbero sostituito all’anatocismo applicato
in modo illegittimo (e quindi nullo ex art. 1283 c.c.) in virtù dei contratti
del 1999, un anatocismo valido e di pari periodicità ex art. 120 TUB, si
sarebbe trattato- con evidenza- di condizioni comportanti un “peggioramento”
di quelle precedentemente applicate (passaggio da un anatocismo non dovuto
perché nullo ad un anatocismo valido ancorché di pari periodicità), e come
tali di condizioni esigenti una “approvazione” del cliente, la cui esistenza
non è stata nella specie né allegata né di conseguenza provata dalla BANCA.
Nessun adempimento spontaneo di
un’obbligazione naturale (con conseguente irrepetibilità di quanto pagato)
può infine ed ovviamente rinvenirsi nel comportamento del correntista che
abbia versato somme maggiori in pagamento di anatocismi pattuiti in
contratto, quindi in adempimento di un’obbligazione giuridica, ancorchè in
forma invalida e non già di un mero dovere \morale o sociale.
Ora è doveroso sottolineare come la ulteriore (pur tempestiva)
doglianza dell’opponente circa l’effettuazione da parte della BANCA di
“addebiti di somme non dovute ed in parte mai autorizzate nonché omissioni di
storno/registrazioni di partite a credito nei termini di legge” sia doglianza
generica e come tale processualmente irrilevante.
- È noto infatti che le risultanze dell'estratto di
conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldi
legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di
opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese
solo in presenza di circostanziate contestazioni, addebiti specifici e
circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo, non già
attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla
dovere (cfr. Cass. N. 18578/2004; Cass. Sez. I, sent. n. 12169 del
15-09-2000; Cass. Sez. I, sent. n. 14849 del 16-11-2000).
- Infatti, ove le parti abbiano adottato un regime
continuativo di contabilizzazione di complessi rapporti di dare e avere, la
allegazione in giudizio dei relativi estratti conto, pur non esaurendo
l'onere probatorio di chi si afferma creditore, tuttavia esprime la
precisazione in forma contabile dettagliata delle asserzioni ed ammissioni di
tale soggetto, dando modo all'altra parte di formulare, a sua volta, le
proprie contestazioni, ammissioni e allegazioni in ordine alle poste del
conto, con la conseguenza che l'onere probatorio del creditore risulterà
limitato a quelle poste che saranno specificamente contestate (cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 3967 del 01/04/1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 716 del
06/02/1986).
- A tal fine è irrilevante che l’estratto conto non
sia già stato reso noto stragiudizialmente al correntista, atteso che la
produzione in giudizio costituisce trasmissione ai sensi dell’art. 1832 c.c.,
onerando pertanto il correntista delle specifiche contestazioni per poter
superare l’efficacia probatoria della produzione (cfr. da ultimo Cass. N.
18578 del 15.9.2004).
- Nel caso di specie, la parziale allegazione della
illegittimità di taluni addebiti specifici su alcune delle poste a debito –
essendo avvenuta soltanto con la comparsa conclusionale e, quindi, ben al di
là del rituale contraddittorio delle parti e dei noti termini deputati alla
fissazione del thema decidendum- è inammissibile per tardività.
- Né
la espletanda CTU potrebbe legittimamente supplire- come detto- alla
deficienza delle allegazioni o offerte di prove eseguite al riguardo
dall’opponente.
La stessa identica conclusione in termini di inammissibilità per
palese tardività e “novità” di allegazione vale in ordine alle ulteriori doglianze spiegate
dall’opponente soltanto in sede di comparsa conclusionale circa la non
certezza della provenienza degli estratti di saldaconto prodotti dalla BANCA
ingiungente, circa la inesistenza/invalidità che conseguirebbe per detti
documenti, circa il difetto di legittimazione attiva di merito di quest’ultima
ad agire in giudizio quale parte dei rapporti bancari controversi, circa
finanche l’indeterminatezza della identificazione dello stesso correntista
nei due contratti in questione, circa l’errore vizio o errore ostativo in cui
l’esponente sarebbe incorso all’atto della sottoscrizione dei due moduli
contrattuali.
Quanto alle ulteriori doglianze dedotte dall’opponente, questa volta
tempestivamente, in citazione, infondate risultano sia quella relativa ad una
asserita sopravvenuta estinzione della obbligazione pecuniaria a debito per
essere “lo sforzo a cui sarebbe tenuto il debitore per adempierla superiore
alla ordinaria diligenza” (figura di estinzione di obbligazione ignota al
Giudicante), sia quella relativa al presunto maggior danno subito ex art. 1224
dalla opposta per l’inadempimento della controparte (maggior danno non
allegato né provato), sia quella relativa alla asserita responsabilità
aquiliana della banca per lesione della reputazione commerciale e personale
del correntista connessa- per quel che è dato di capire- all’avvenuto recesso della BANCA dai
rapporti di conto corrente (ma anche la riguardo nulla è stato specificamente
allegato né in alcun modo provato circa l’effetto pregiudizievole per la
propria immagine che il correntista avrebbe subito agli occhi di [non meglio
precisati] terzi).
Deve invece
riconoscersi la fondatezza della doglianza di A relativa alla illegittimità del recesso dai due contratti di
apertura di credito in conto corrente operato dalla BANCA, ancorché da
siffatto riconoscimento non possa derivare- nella specie- alcuna conseguenza
pratica favorevole al cliente ( ultronea rispetto a quella di ritenere
inesigibile il credito ingiunto al momento del deposito della domanda
monitoria, con le possibili conseguenze in tema di ripartizione delle spese
di quella fase processuale), sia per difetto di allegazione e di prova da
parte del cliente di quali danni patrimoniali e non patrimoniali lo stesso
avrebbe subito per effetto di siffatto non preavvisato recesso, sia per la
mancata proposizione da parte del medesimo di domanda di condanna generica al
risarcimento del danno, la sola che avrebbe legittimato una pronuncia
genericamente risarcitoria pur in mancanza della allegazione e della prova
predette.
Al riguardo è opportuno premettere in diritto che:
-
In tema di affidamento bancario, il termine
minimo di quindici giorni per la operatività del recesso dell'istituto di
credito ex art.1845, secondo comma, cod. civ., termine di carattere
dilatorio, è previsto dalla legge a favore del debitore accreditato, onde
metterlo in condizione di reperire la somma necessaria per ripianare la
propria esposizione verso l'istituto stesso, con la conseguenza che prima
della scadenza di detto termine il credito della banca non è esigibile, salvo
nelle ipotesi di compensazione di detto credito con debiti che, a diverso
titolo, l'istituto abbia verso l'accreditato (ipotesi comunque non ricorrente
nel caso di specie), nel qual caso viene meno la necessità del rispetto del
termine di cui si tratta, e la operazione di compensazione può essere
eseguita allorché vengano in essere le condizioni di cui agli artt. 1242,
primo comma, e 1243, primo comma, cod. civ. In tale ipotesi, è, altresì,
irrilevante, ai fini della operatività del recesso della banca, la comunicazione
dello stesso alla controparte, necessaria, invece, ove vi sia richiesta di
pagamento da parte dell'istituto in relazione alle esposizioni che verso di
esso abbia il cliente, in quanto tale richiesta deve essere subordinata alla
concessione del predetto termine minimo di quindici giorni, il quale non può
che decorrere dalla comunicazione del recesso (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
14859 del 16/11/2000; Cass. civ. I sez. 22.5.1963 n 1034; riferimenti
normativi: Cod. Civ. art. 1242,
Cod. Civ. art. 1243, Cod.
Civ. art. 1845).
- Inoltre, è noto che il recesso della banca dal
contratto di apertura di credito è atto recettizio, con la conseguenza che,
al fine della produzione degli effetti che da esso derivano, è necessaria la
prova del ricevimento della relativa dichiarazione da parte del destinatario
della stessa (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15066 del 22/11/2000: nella
specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione
dei giudici di merito, i quali avevano escluso la fondatezza della richiesta
di un istituto di credito - che aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo per
il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione, da parte della
banca stessa ad una società che fino ad allora aveva intrattenuto con essa un
rapporto di apertura di credito in conto corrente, ed al suo fideiussore, del
recesso da tale rapporto, con richiesta, non adempiuta nel termine di un
giorno, di rientro dalla relativa esposizione - per non essere stata
raggiunta la prova del ricevimento della comunicazione relativa al recesso
nel rispetto del termine in essa intimato per il rientro, non potendosi
ritenere all'uopo sufficiente, di fronte alle contestazioni della
controparte, la fornita dimostrazione della spedizione del telegramma
contenente la dichiarazione di volontà di recedere, ne' la successiva
comunicazione dell'amministrazione postale - che, pure, non aveva emesso
alcun avviso di mancato deposito di detto telegramma - concernente la
impossibilità di certificare la consegna del messaggio ai destinatari, non
essendo stata conservata, a distanza di tempo, la relativa documentazione).
-
La buona fede contrattuale, cui è vincolata anche
una BANCA nei rapporti con i propri clienti, è da intendersi, in termini
generali, come atteggiamento di cooperazione e di solidarietà che impone a
ciascuna delle parti di tenere, al di là degli specifici obblighi scaturenti
dal vincolo contrattuale e dal dovere del neminem laedere, quei comportamenti che senza comportare
apprezzabile sacrificio a suo carico risultino idonei a salvaguardare gli
interessi dell'altra parte (cfr. Cass. N. 5974/2005; Cass. N. 20399/2004;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15066 del 22/11/2000, in motivazione).
- Onde, ad esempio, deve considerarsi illegittimo
il recesso operato dalla Banca senza giusta causa, connotato
dall'imprevedibilità e dall'arbitrarietà ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13823
del 23/09/2002).
Invero nel caso di specie:
- I conti debitori dei due contratti bancari sono
stati girati a sofferenza in data 30.6.2001 (cfr. la documentazione contabile
in atti) e sono stati “azionati” monitoriamente dalla BANCA con ricorso per
decreto ingiuntivo del 14.6.2002.
- Il cliente ha ritualmente allegato (dedotto) il
fatto (negativo) di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione di recesso
(cfr. l’atto di citazione in opposizione).
- La BANCA ha “controeccepito” di avere ritualmente
inviato in data 29.5.2001, sia al cliente personalmente, sia alla ditta del
medesimo, due raccomandate di avviso di revoca, ma non ha fornito nessuna prova-
della quale era onerata ex art. 2697 c.c.- al riguardo.
- Ne consegue che il recesso in concreto operato
dalla BANCA è risultato essere- processualmente – illegittimo perché non
debitamente preavvisato.
Dall’accertamento di siffatta illegittimità non può
tuttavia farsi discendere alcun diritto risarcitorio del cliente in quanto:
-
Egli si è limitato a dedurre che un preavviso di
recesso gli avrebbe consentito di “ripianare eventuali esposizioni
debitorie” verso l’istituto di credito.
-
Nessuna prova al riguardo è stata
fornita al riguardo dall’esponente.
-
Parimenti nulla è
stato specificamente allegato né in alcun modo provato circa l’effetto
pregiudizievole per la propria immagine personale e professionale che il
correntista avrebbe subito agli occhi di (non meglio precisati) terzi per
effetto del patito recesso dal rapporto bancario.
-
Nessuna ulteriore conseguenza patrimoniale
dannosa da siffatto illegittimo recesso è stata allegata dall’opponente (cfr.
la citazione in opposizione), onde può ritenersi che da siffatto difetto di
allegazione derivi- sul piano processuale- sia l’infondatezza nel merito
della domanda (per il noto principio della risarcibilità del solo danno
effettivo che permea l’intero sistema della responsabilità civile e
contrattuale), sia ed ancor prima la stessa carenza dell’interesse concreto
della parte all’accertamento della illiceità della avversa condotta
negoziale.
- A ben vedere, manca una stessa domanda di
risarcimento di danni patrimoniali in ipotesi derivati al correntista da
siffatto illegittimo recesso (cfr. le conclusioni di cui all’atto di
citazione in opposizione).
- La mancata proposizione da parte di A di una domanda di condanna
generica della controparte al risarcimento del danno non consente di
ricorrere alla valutazione della
sussistenza del danno attraverso un apprezzamento sommario e, quanto alla
prova, di valutazione probabilistica che - come precedentemente ricordato –
si deve ritenere necessaria e sufficiente ai fini della pronuncia di una
condanna generica (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15066 del 22/11/2000, in
motivazione).
All’esito delle ampie considerazioni sopra
esposte, risulta quindi
indispensabile rimettere la causa in istruttoria- come da separata ordinanza-
per espletare una CTU contabile al fine di determinare i rapporti di dare ed
avere tra le parti sulla base dei principi quivi enunciati.
Deve inoltre procedersi alla verifica tecnica
dell’eventuale superamento o meno, da parte dei contratti bancari di cui è
processo, dei cd. “tassi soglia antiusura” di cui alla legge n. 108/96, nel
cui alveo di operatività devono- ovviamente- sussumersi entrambi i contratti
di cui è causa, in quanto stipulati (anno 1999) in data posteriore alla prima
rilevazione trimestrale ministeriale (D.M. 22.3.1997) dei predetti tassi-soglia.
Al riguardo appare opportuno sin da ora precisare che nell’alveo del
“patto” contrattuale da sottoporre al vaglio di usurarietà (e quindi al
calcolo del cd. “TEG”- Tasso Effettivo Globale- di cui all’art. 2 L. n.
108/96) dovranno essere ricondotte le “remunerazioni” come concordate nei due
contratti del 1999 e come comunque variate (rispetto alle “pattuizioni
scritte di cui ai due contratti del 1999) nel corso del rapporto in senso
“favorevole” al cliente, posto che esse- proprio in quanto favorevoli al
cliente- diventano per ciò solo
(ossia a prescindere- come prima ampiamente esposto- dall’esistenza di un
legittimo patto di ius variandi
ex art. 117 TUB e della pubblicità ex art. 118 TUB di siffatte variazioni)
“condizioni ed oggetto del contratto”.
Dovranno invece
escludersi dal vaglio di usurarietà del “rapporto” le eventuali diverse
remunerazioni variate dalla BANCA -nelle more dell’esecuzione del contratto-
in misura “peggiorativa” per il cliente: infatti, posto che- nella specie-
come detto, si tratta di variazioni da considerarsi effettuate dalla BANCA
unilateralmente ed “al di fuori”
del contratto (in ragione del rilevato difetto assoluto di prova- nel caso di
specie- della esistenza nel predetto contratto di una legittima pattuizione
attributiva alla BANCA di uno ius
variandi peggiorativo ex
art. 117 TUB), dette variazioni sfavorevoli dei “costi” del rapporto non
possono considerarsi “pattuite nel contratto”, ma- in quanto operate dalla
BANCA senza avere (dato prova del) potere negoziale- devono qualificarsi come pretese unilaterali illegittime
conteggiate dalla Banca senza titolo (senza patto) nel corso del rapporto;
esse- di conseguenza- costituiscono l’oggetto di un indebito ex art. 2033
c.c. operato dalla BANCA senza titolo (indebito già “risolto” con le
depurazioni contabili di cui ai punti a,b,c,d,e,f,g), ma non anche e
contemporaneamente oggetto di un “patto” potenzialmente usurario da esaminare
ex Legge n. 108/96, per la quale ha rilievo - civilisticamente-
esclusivamente il “pactum sceleris” e non già la mera pretesa usuraria;
trattasi- lo si ripete- di remunerazioni non previste in contratto (e proprio
per questo da escludersi dal saldo debitore del cliente) ma semplicemente
pretese, in via unilaterale ed indebita ex art. 2033 c.c., dalla Banca “al di
fuori” del contratto medesimo.
Al riguardo, è appena il caso di notare che la conferma del fatto
che ai sensi della legge sull’usura rilevi- sul piano civilistico- l’
“accordo” usurario e non anche la “pretesa unilaterale” usuraria attuata al
di fuori di qualsivoglia “convenzione usuraria”, si rinviene sia nella
lettera dell’art. 1815, comma II, c.c. (il quale fa esplicito riferimento
alla convenzione usuraria :“Se sono
convenuti interessi usurari”), sia nella lettera della legge n. 24 del
2001 di interpretazione autentica della legge n. 108/96 (la quale fa espresso
riferimento alla necessità dell’esistenza di una promessa ovvero una
convenzione usuraria, entrambi “ontologicamente” presupponenti un incontro di
volontà negoziale:“Ai sensi dell’art.
1 del D.L. 29.12.2000 n. 394 […] si intendono usurari gli interessi che
superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono
promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal
momento del loro pagamento”), sia nella lettera del novellato art. 644
c.p. (che individua la condotta del reato [consumato] di usura in
comportamenti (il “farsi dare o
promettere, come corrispettivo di una prestazione in denaro […] interessi o
altri vantaggi usurari” ovvero il “farsi dare o promettere, per procurare a taluno una somma di denaro,
un compenso usurario per la mediazione”) costituenti- con evidenza-
l’effetto di una “negoziazione” usuraria) sia e non da ultimo nella necessità
sistematica di (continuare a) poter distinguere penalisticamente tra il reato di usura consumata (che
presuppone la formazione dell’accordo usurario nelle forme appena descritte,
il solo a ledere- secondo lo spirito della legge- l’oggettività giuridica
della fattispecie penale) e reato di usura (meramente) tentata ex art. 56/644
c.p. (che –invece- presuppone una unilaterale proposta ovvero pretesa
usuraria la quale- non sfociando nell’accordo usurario- per questo “attenta”
ma non “attinge” il bene giuridico sotteso alla fattispecie).
Inoltre appare altresì opportuno precisare che dovrà procedersi al
calcolo del predetto “TEG” conteggiando tutte le remunerazioni di cui
all’art. 2, comma I, della Legge n. 108/96 che siano state “pattuite” nel
contratto- nel senso prima precisato- ancorché in forma invalida sotto altro
titolo (ex. anatocismo trimestrale o annuale passivo; valute pattuite in
violazione dell’art. 120 TUB etc.) dovendosi ovviamente operare il vaglio di
usurarietà anche su patti eventualmente invalidi ovvero inefficaci- sul piano
civilistico- per altra causa (cfr. gli artt. 1 e 2 della L. n. 108/96) e
prima di effettuare sul rapporto ogni altra depurazione derivante da altre
eventuali forme di invalidità.
Infatti, è evidente che non possono sottrarsi al “preventivo” vaglio
ed alle sanzioni di cui alla legge n. 108/96 né un tasso di interessi in
ipotesi concordato e preteso in misura oggettivamente usuraria nell’ambito di
un contratto di prestito orale,
cui generalmente ricorre- com’è noto e per intuibili ragioni -
l’usuraio (qui la mancanza di forma scritta dell’accordo sul tasso di
interessi ultralegale renderebbe
quest’ultimo inefficace ex art. 1284 c.c. con sostituzione dell’interesse
legale), né un tasso di interessi concordato in forma variabile entro una
“forbice indeterminata” (ex tra il 10 ed il 30%) e poi preteso in una misura
usuraria (ex 30%: qui l’indeterminatezza originaria del tasso ne
comporterebbe la nullità ex art. 1346 c.c. con sostituzione automatica ex
artt. 1418/1284 c.c. con il tasso legale), né un anatocismo pattuito in violazione
dell’art. 1283 c.c. (che qui andrebbe eliminato e sostituito dal mero
interesse semplice).
Diversamente opinando, si sottoporrebbe al vaglio di usurarietà- e
la specificazione appare forse superflua- non il costo “effettivo” del
rapporto bensì il costo che il medesimo avrebbe avuto in mancanza delle
clausole invalidamente pattuite sotto altro titolo.
È peraltro evidente che il vaglio di usurarietà ed il vaglio imposto
da altre forme di validità del contratto, nelle ipotesi prima richiamate a
titolo esemplificativo, operino su piani ed a tutela di interessi diversi.
Il primo tutela l’interesse del debitore pecuniario a non subire l’
“imposizione” di costi eccessivi (usurari) per l’accesso al credito, il secondo tutela il diverso interesse del medesimo
debitore di conoscere preventivamente i costi- ancorché non usurari- connessi
all’erogazione del credito e di non pagare poste patrimoniali concordate in
violazione di altre norme imperative.
Ed è indubbio che debba tutelarsi, ad esempio, l’interesse di un
debitore pecuniario che- vincolato alla debenza di un tasso di interessi
ultralegale pattuito in modo
indeterminato ovvero orale- sia perciò già “garantito” dalla sanzione di
indeterminatezza ex art. 1346 c.c. ovvero di inefficacia ex art. 1284 c.c. di
quel tasso (che già gli assicura di dover pagare in sostituzione un mero
tasso legale) ma che voglia far rilevare l’eventuale usurarietà di quel tasso
(già inefficace ad altro titolo), per poter beneficiare, ex art. 1815/L. n.
108/96, della sanzione della non debenza di alcun interesse, neanche legale.
Infine, potrà darsi rilievo alla eventualmente accertata rilevazione
del superamento del tasso soglia nella sola ipotesi in cui il tasso usurario
rilevato fosse (già) usurario al momento della pattuizione (o variazione
favorevole), ossia alla sola cd. “usurarietà originaria” del contratto, senza
quindi attribuire alcun rilievo alla eventuale usurarietà dei tassi (non
originaria ma) soltanto sopravvenuta al momento della loro pattuizione (cfr.
la Legge n. 24/01; cfr. l’art. 1815 comma II c.c.; cfr. la Corte Cost. n.
29/2002; cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
13868
del 24/09/2002; Cass. Sez.. 3, Sentenza n.
17813
del 13/12/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4380
del 25/03/2003).
In caso di
accertata usurarietà originaria dei due contratti in questione, dovrà quindi
procedersi all’applicazione- per i relativi periodi in cui si sia
accertata detta usurarietà originaria- della sanzione ex art. 1815, comma II
c.c. (“nessun interesse è dovuto”), sanzione da intendersi ovviamente
applicabile- ex art 644 c.p/ L. n. 108/96- non solo ad un contratto di mutuo
ma anche ad contratto di conto corrente
o di erogazione di credito (originariamente) usurario.
Il CTU rideterminerà il saldo dei due contratti bancari azionati
dalla BANCA in sede monitoria (contratto del 15.3.1999 e contratto del
15.7.1999), ricostruendo l’andamento dei relativi rapporti come sviluppatisi
da dette date di stipulazione sino alla loro chiusura, attraverso le seguenti
operazioni contabili:
a)
riconduzione “a zero”
del saldo iniziale, eventualmente addebitato sui conti dei due
contratti del 15.3.1999 e del 15.7.1999, ancorchè saldo relativo alla parte
del rapporto anteriore a quella regolamentata dai due predetti contratti.
b)
applicazione del tasso di interesse convenzionale come pattuito tra le parti nei
due contratti citati nella misura numerica ivi indicata, ovvero applicazione
del diverso tasso come eventualmente modificato dalla Banca nel corso del
rapporto in senso favorevole al cliente ( posto che- come ampiamente detto-
tali variazioni sono consentite senza vincoli di sorta sia dalla L. n. 154/92
sia dall’art. 118 TUB), con esclusione invece delle variazioni eventualmente
variate in modo sfavorevole al cliente (per difetto di prova della valida
pattuizione nei due contratti del relativo ius variandi).
c)
applicazione della c.m.s., come pattuita tra le parti nei due contratti citati
nella misura numerica ivi indicata, ovvero applicazione della CMS in una diversa
percentuale come eventualmente modificata dalla Banca nel corso del rapporto
in senso favorevole al cliente;
d)
esclusione di qualsiasi altra remunerazione contabilizzata a carico del correntista ma
non pattuita nei due contratti citati, ad eccezione delle imposte e tasse
come dovute ex lege;
e)
verifica del rispetto- nel calcolo delle valute come in concreto conteggiate
dalla BANCA- dell’art. 120 TUB e delle previsioni negoziali relative ad esse
e- in caso negativo- ricalcalo delle valute come dovute secondo le previsioni
contrattuali (se non violative dell’art. 120 TUB) e dell’art. 120 TUB.
f)
quanto all'anatocismo, determinazione del saldo dei due conti senza alcuna
capitalizzazione (neanche annuale) né degli interessi (cd. “interesse
semplice”), corrispettivi e moratori, nè di ogni altra remunerazione da
intendersi ai sensi dell’art. 1, IV comma, della Legge n. 108/96 e come tale
comprensiva anche della CMS.
g)
Applicazione sulla quota capitale finale dei
saldi dei due contratti, come sopra individuati, dalla data di chiusura dei
conti alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, degli interessi di mora al tasso che
risulti inferiore (e quindi più favorevole al cliente) tra quello pattuito
nei due contratti del 1999, quello applicato e vigente alla data di chiusura
dei rapporti e quello preteso dalla BANCA nel ricorso monitorio (posto che-
mancando nei due contratti una esplicita pattuizione del tasso degli
interessi moratori- esso si identifica, ex art. 1224 c.c. e secondo la già
citata cd. perpetuatio obligationis-
con il tasso degli interessi corrispettivi contrattuali vigenti prima della
mora e quest’ultimo a sua volta si identifica con il tasso pattuito nei due
contratti ovvero successivamente variato in senso favorevole al cliente).
h)
Conseguente individuazione del saldo dei due
rapporti, in ragione delle operazioni contabili di cui ai punti a, b, c, d,
e, f, g, alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Quindi, in relazione alla verifica di usurarietà dei tassi:
i)
calcolo del TEG ex L. n.108/96.
j)
conseguente determinazione del “costo” del rapporto ex L. n.108/96.
k)
nel caso di rilevazione del superamento del tasso soglia ma
nella sola ipotesi in cui il tasso usurario rilevato fosse (già) usurario al
momento della pattuizione (o variazione favorevole) [cd. “usurarietà
originaria”, senza quindi attribuire alcun rilievo alla eventuale usurarietà
dei tassi sopravvenuta al momento della loro pattuizione], applicazione- per
i relativi periodi in cui si sia accertata detta usurarietà originaria- della
sanzione ex art. 1815, comma II c.c. (“nessun interesse è dovuto”)..
l)
eventuale rideterminazione del saldo finale dei due contratti di
cui è causa di cui al precedente punto h) attraverso le eventuali depurazioni
“antiusura” di cui al punto k)
m)
nelle predette operazioni contabili il CTU si
limiti all'esame della sola produzione
documentale già acquisita agli atti con produzione di parte ai sensi
dell'art. 184 c.p.c.
Peraltro, la constatata nullità dell’anatocismo
conteggiato dalla BANCA per la quantificazione della pretesa monitoria nonché
la descritta necessità di ricondurre a zero il saldo iniziale addebitato al
conto corrente 103026 del 15.3.99, comportano sin da ora la revoca del
decreto ingiuntivo opposto, emesso per somme in parte non dovute e quindi
insuscettibile di conferma con la futura decisione definitiva.
Il regolamento delle spese deve
essere rimesso alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del Giudice Unico, non definitivamente
pronunciando nel giudizio di opposizione iscritto al R.G. N. ____/2002
promosso da A nei confronti della BANCA
CARIPE, già CASSA DI RISPARMIO DI PESCARA e LORETO APRUTINO S.P.A., con atto
di citazione del______ .2002, avverso il decreto ingiuntivo n. ___/2002
emesso dal Tribunale di Pescara, così decide :
REVOCA
Il decreto ingiuntivo impugnato, per le causali di cui in
motivazione.
RIMETTE
Le parti in fase istruttoria come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Pescara, 18.11.2005
Il Giudice
Dott.
Gianluca Falco
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