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Tribunale di Bologna, 2 marzo 2010 – Est. Atzori.
Segnalazione dell’Avv. Annapaola
Tonelli
Fallimento – Riscossione di credito –
Cessione di immobile da parte del debitore per reperire i fondi necessari al
pagamento – Tutela preventiva del diritto della procedura – Atto istitutivo di
trust autodichiarato – Partecipazione del curatore alla vendita dell’immobile
– Pagamento del prezzo alla procedura.
Autorizzazione
del giudice delegato al fallimento per nomina di legale per la redazione di
trust autodichiarato
ATTO ISTITUTIVO DI TRUST AUTODICHIARATO
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladieci
il giorno ventidue del mese di marzo
22/03/2010
In *, Viale * n. *.
Davanti a me Dott. R. Z., Notaio iscritto al
Collegio Notarile di Bologna, con sede in *,
sono presenti i signori:
- B. S., nato a * il * e residente in *, Via *n.
*, Codice Fiscale dichiarato: *, il quale dichiara di essere celibe, di
seguito indicato anche come “Disponente”;
- B. C., nata a * il * e residente in *, Via *
n. *, Codice Fiscale dichiarato: *, la quale interviene al presente atto non
in proprio, ma quale curatore del fallimento della società "A. C. S.a.s di I
. B. & C." e del socio illimitatamente responsabile B. I., come meglio infra
indicato, di seguito indicata anche come "curatore fallimentare"; copia
autentica della sentenza di fallimento contenente la nomina del curatore si
allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e
sostanziale;
- T. avv. A., nata a * il *, residente in *, Via
* n. *, Codice Fiscale dichiarato: *;
comparenti della cui identità personale io
Notaio sono certo.
PREMESSO
- che in data 22 luglio 2008, con atto di
compravendita a ministero del dott. I. B., notaio in Bologna, Rep n.
35.485/7.018, registrato all'agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna 4 -
il 12 agosto 2008 al n. 9582, Serie 1T (di seguito il “Rogito”), il signor B.
T. ha acquistato dal signor I . B. (nato a * il *, residente in * Via *, C.F.
*), la quota di 1/2 (un mezzo) di comproprietà indivisa su porzione di
fabbricato urbano sito in (omissis) meglio infra descritto, di seguito l’
“Immobile”;
- che all’art. 6 del "Rogito" è stata stabilita
la data del 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci) per il pagamento del
prezzo di vendita dell’Immobile pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola
zero zero), di seguito il “Saldo Dovuto”;
- che con sentenza n. * del 19 gennaio 2010,
depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2010, Cron. n. *, Rep. n. *, come
sopra allegata al presente atto sotto la lett. "A", il Tribunale di Bologna ha
dichiarato il fallimento della società "A. C. S.a.s di I . B. & C." (con sede
in *, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Bologna: *) e del socio illimitatamente responsabile signor I . B. sopra
indicato (di seguito la “Procedura Fallimentare”), nominando giudice delegato
il dott. MAURIZIO ATZORI e Curatore la rag. C. B. sopra costituita, con studio
in Bologna, Via * n. *;
- che con raccomandata A.R. del 25 gennaio 2010
il Curatore ha diffidato il signor S. B. dall'effettuare pagamenti se non alla
Procedura Fallimentare;
- che con raccomandata in risposta del 23
febbraio 2010 il signor S. B. ha informato il Curatore della sua volontà di
procedere alla vendita dell’Immobile per poter onorare il pagamento alla
Procedura Fallimentare alla scadenza pattuita;
- che con istanza al Giudice Delegato della
Procedura Fallimentare, dott. Maurizio Atzori, in data 25 febbraio 2010, il
Curatore ha rappresentato il concreto rischio di non incassare il Saldo Dovuto
nel caso in cui il prezzo di vendita non sia rimesso a mani della curatela. Il
Curatore ha quindi prospettato al Giudice Delegato l’ipotesi di procedere al
sequestro dell’Immobile, evidenziando però come tale rimedio avrebbe di fatto
ostacolato la libera commerciabilità del bene che è invece obbiettivo primario
per la Procedura ovvero, ha suggerito l’istituzione di un trust autodichiarato
con vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. sull’Immobile, per garantire
il pagamento del Saldo Dovuto alla Procedura Fallimentare, previo necessario
consenso da parte del signor S. B., chiedendo pertanto di essere autorizzata a
proporre al signor S. B. di apporre un vincolo di destinazione per mezzo di un
trust autodichiarato e di nominare quale legale della Procedura l'avv. A. T.;
- che il Giudice Delegato, con decreto del 2
marzo 2010, ha autorizzato il Curatore a formalizzare al signor S. B. la
proposta di istituire un trust autodichiarato con vincolo di destinazione in
favore della Procedura Fallimentare, nominando a tal fine l’avv. A. T., con
studio in Bologna, Viale * n. *, quale legale della procedura per la
redazione di tale trust; copia autentica dell'istanza e della relativa
autorizzazione si allegano in unico corpo al presente atto sotto la lettera
"B", per formarne parte integrante e sostanziale;
- che il signor B. S., informato dal Curatore
sul contenuto del decreto del Giudice Delegato, ha acconsentito ad istituire
un trust autodichiarato sull’Immobile con vincolo di destinazione in favore
della Procedura Fallimentare;
- che al riconoscimento del trust istituito con
la presente Dichiarazione di Trust si applicano le disposizioni della
Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, ratificata dallo Stato italiano con
legge 16 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve
disposizioni di maggior favore;
- che ogni trascrizione immobiliare del vincolo
nascente da questo Trust e dai trasferimenti al Trustee avrà quanto meno gli
effetti di cui all’art. 2645-ter cod. civ.
Tutto ciò premesso e considerato parte
integrante e sostanziale del presente atto, il signor B. S.
ATTESTA QUANTO SEGUE
PARTE I) - DATI DI BASE
Art. 1 - “Trust”. Denominazione, irrevocabilità
A) Il termine “Trust” individua il trust inteso
quale rapporto giuridico che nasce da questo Atto.
B. Il Trust è:
1. di “Scopo”;
2. irrevocabile;
3. identificato per mezzo della denominazione
"Trust di garanzia per il Fallimento A. C. Sas".
Art. 2 - Il “Trustee”, la sua successione
A) “Trustee” del Trust è il Disponente.
B) Il Trustee può essere revocato solo dal
Curatore che provvede alla nomina contestuale del suo successore. In tale
ipotesi, fin d’ora, il signor S. B. si obbliga a trasferire la proprietà del
Fondo in Trust al trustee nominando, al quale si applicherà quanto previsto
nella Parte IV del presente atto.
Art. 3 - Il “Fondo in Trust”, i “Beni in Trust”
A. Per “Fondo in Trust” si intende:
1) l’"Immobile” vincolato dal Disponente nel
Trust per il perseguimento dello Scopo, di cui alla seguente descrizione:
(omissis)
2) ogni reddito del Fondo in Trust che il
Trustee vi accumuli.
Nessun altro bene o diritto può essere
ricompreso nel Fondo in Trust senza il consenso del Curatore.
B. Per “Beni in Trust” si intendono:
1) ogni bene e diritto incluso nel Fondo in
Trust;
2) i frutti e le utilità da essi derivate.
C. I Beni in Trust sono separati dal patrimonio
proprio del Trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non
fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio, da
convenzioni matrimoniali o altre convenzioni di sorta, non formano oggetto
della sua successione ereditaria e non fanno parte del suo eventuale
fallimento.
Art. 4 - Lo “Scopo” del Trust
A. Il Trust persegue uno scopo di garanzia in
quanto finalizzato ad assicurare alla Procedura Fallimentare l’incasso del
Saldo Dovuto.
Per conseguire lo Scopo il Disponente imprime
sul Fondo in Trust un vincolo di destinazione tale per cui l’"Immobile" - come
sopra descritto all'art. 3 - nel corso della Durata del Trust, non può essere
oggetto di nessun negozio giuridico a titolo di godimento e può invece essere
trasferito dal Trustee a terzi, con effetti reali, a qualsiasi titolo, nel
solo caso in cui la controprestazione del cessionario sia rappresentata,
almeno, dal pagamento di una somma pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola
zero zero) - al netto di qualsiasi imposta, tassa di legge o onorario
professionale - che deve essere rimessa fino a totale concorrenza, anche per
gli eventuali acconti e/o caparre "medio tempore" corrisposti, nelle sole mani
del Curatore con le modalità e termini enunciati nella Parte III di questo
Atto.
Art. 5 - Il “Guardiano”, la sua successione
A. “Guardiano” del Trust è il Curatore della
Procedura pro tempore in carica; attualmente "Guardiano" è la rag. B. C., come
sopra costituita, che accetta.
L'avv. A. T. fin da ora accetta di ricoprire
l'ufficio di Guardiano a seguito di qualsiasi evento che renda impossibile la
copertura di tale ufficio da parte del Curatore.
B. L’ufficio di Guardiano:
1. non può mai rimanere vacante durante la
vigenza del Trust a pena di nullità;
2. è gratuito;
C. Il Guardiano può essere revocato solo dal
Giudice Delegato, che provvede alla nomina contestuale del suo successore.
Art. 6 - La “Durata del Trust”
A. Per “Durata del Trust” si intende il
periodo:
1. il cui “Termine Iniziale” è la data di
sottoscrizione del presente Atto da parte del Disponente e del Guardiano;
2. il cui “Termine Finale” è:
a) il giorno in cui il Guardiano dichiari
intervenuta la cessazione del Trust per la ricorrenza di uno fra i seguenti
“Eventi”:
1. la Procedura Fallimentare ha incassato il
Saldo Dovuto;
2. lo Scopo del Trust non è più di interesse
della Procedura Fallimentare;
b) in ogni caso, il giorno della chiusura della
Procedura Fallimentare.
PARTE II) - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7 - La “Legge regolatrice”
A. Il Trust è regolato dalla Legge di Jersey,
Isole del Canale.
B. Le obbligazioni e la responsabilità del
Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge italiana e dalla Legge
regolatrice.
C. La validità, l’efficacia e l’opponibilità
degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili
siti in Italia sono regolati dalla legge italiana.
D. Qualsiasi azione contro il Trustee deve
essere regolata dalla legge italiana.
E. Per l’applicazione della legge italiana, il
Trustee è considerato quale gestore di beni che sono in sua piena ed esclusiva
proprietà dal punto di vista della titolarità del relativo diritto dominicale,
sebbene l’esercizio di tale diritto sia destinato esclusivamente a soddisfare
lo Scopo.
F. Il Guardiano può in qualsiasi momento
sostituire la legge regolatrice con altra legge rispetto alla quale siano
validi sia il Trust, sia le sue principali disposizioni. In tale circostanza
il Guardiano ha il potere di modificare conseguentemente le disposizioni di
questo Trust.
Art. 8 - Giurisdizione
A. Ogni controversia relativa al Trust, Trustee
o all’amministrazione del Fondo in Trust è obbligatoriamente ed esclusivamente
sottoposta alla magistratura italiana, Foro esclusivo di Bologna.
B. Ogni procedimento finalizzato a far
pronunciare all’Autorità Giudiziaria la nomina del trustee o ad impartire
direttive e prescrizioni è proposta esclusivamente dinanzi la magistratura
italiana, Foro esclusivo di Bologna.
Art. 9 Forma delle comunicazioni e degli atti
A. Ogni comunicazione avente titolo dal Trust
deve avere la forma scritta e recare prova dell’avvenuta ricezione, anche a
mezzo fax o E-mail.
B. La revoca del Trustee e la nomina del suo
successore possono avere la forma del plico raccomandato.
C. L’accettazione del trustee che succeda a
quello in carica deve avere la forma necessaria a consentire il contestuale
trasferimento del Fondo in Trust in suo favore.
D. Ogni modifica al Trust e la dichiarazione di
intervenuta cessazione del Trust deve avere la forma di atto pubblico o della
scrittura privata autenticata.
E. Gli atti rimessi al Giudice Delegato o
all’Autorità Giudiziaria seguono le forme di rito.
F. Le forme suddette possono sempre essere
semplificate dal Guardiano, salvo il rispetto delle forme obbligatoriamente
previste dalla legge.
Art. 10 - Modifiche del Trust
A. Il Guardiano può modificare in qualsiasi
momento le disposizioni del Trust, nel rispetto dello Scopo.
Art. 11 - Definizioni
A. I sostantivi riportati fra “…” con lettera
maiuscola sono una “Definizione” che fornisce l’interpretazione da attribuire
al relativo sostantivo ai fini del Trust.
B. Con “Terzi” si intende qualsiasi persona
fisica o giuridica diversa dal Trustee, dal Guardiano e dal Giudice Delegato.
C. Con “Avente Causa” si intende chiunque
concluda contratti con il Trustee aventi ad oggetto il trasferimento
dell’Immobile.
Art. 12 - Natura pubblica del Trust, limiti
A. Tutte le informazioni relative al Trust
reperibili nei Pubblici Registri Immobiliari o nel fascicolo della Procedura
Fallimentare depositato la presso la cancelleria del Tribunale di Bologna sono
pubbliche.
B. I Terzi possono chiedere informazioni
relative al Trust diverse da quelle suddette solo al Guardiano che decide
discrezionalmente.
PARTE III) - Il Fondo in Trust: attuazione dello
Scopo
Art. 13 - Diritti del Curatore
A. Il Trustee è obbligato a far comparire il
Curatore all’atto della sottoscrizione di qualsivoglia contratto avente ad
oggetto l’Immobile, anche se preliminare, qualora sia prevista la
corresponsione di somme da parte dell’Avente Causa. In tale caso ogni somma
deve essere obbligatoriamente rimessa dall’Avente Causa a mani del Curatore,
fino alla concorrenza dell’importo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero
zero).
B. La comparizione del Curatore ai sensi del
comma precedente è finalizzata solo a consentire l’incasso del Saldo Dovuto, o
di suoi “Acconti” e/o "Caparre", a mani del predetto sicchè l'intervento del
Curatore in tali atti deve intendersi esclusivamente a titolo di quietanza
delle somme ricevute.
Art.14 - La fase delle trattative, la
conclusione del contratto
A. Il Curatore:
1. non è parte attiva nelle trattative avente ad
oggetto l’Immobile che dovessero svolgersi fra il Trustee e il suo Avente
Causa;
2. non sottoscrive alcun contratto avente ad
oggetto l’Immobile a titolo di accettazione o conferma delle clausole a ciò
relative, rimanendo la definizione delle stesse esclusivamente rimessa alla
libera discrezione del Trustee e dell'Avente Causa.
B. Il Trustee può liberamente determinare:
1. il prezzo della cessione dell’Immobile,
purchè superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
2. le modalità da seguire per reperire il
cessionario.
C. Il Trustee deve obbligatoriamente richiedere
il consenso del Guardiano, prima di accettare qualsiasi proposta formulata dal
suo Avente Causa, se ricorrono:
1. termini di pagamento con scadenza successiva
al 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci);
2. modalità di pagamento non adeguatamente
supportate da garanzie reali o personali;
il rifiuto del Guardiano obbliga il Trustee alla
rinegoziazione o al reperimento di altro Avente causa.
Art. 15 - Responsabilità dell’Avente Causa
A. Il vincolo di destinazione che sorge per
effetto del presente trust autodichiarato è trascritto nella Conservatoria dei
Pubblici Registri Immobiliari di Bologna al fine di renderlo conoscibile e
opponibile ai Terzi che a qualsiasi titolo dovessero contrattare con il signor
S. B..
B. L’Avente Causa che consegni somme di danaro
al signor S. B. in difformità alle condizioni e termini previsti da questo
Trust diviene personalmente responsabile nei confronti della Procedura
Fallimentare alla quale sarà tenuto a restituire l’equivalente della somma
pagata per il trasferimento e non versata al Curatore.
Art. 16 - Esonero di responsabilità da parte del
signor S. B.
A. Con il presente atto non viene effettuato
alcun trasferimento di proprietà o altri diritti reali, conseguentemente il
signor B. S. è l’esclusivo proprietario dell’"Immobile" in oggetto e tale
rimane anche a seguito del presente atto istitutivo di trust autodichiarato,
sicché il medesimo signor B. S. sarà ad ogni effetto di legge il solo dante
causa dell’"Avente Causa".
B. Stante quanto sopra dichiarato alla
precedente lettera "A", il signor B. S. dichiara e riconosce per sè e propri
aventi causa che il Curatore non potrà mai in alcun modo essere ritenuto
responsabile di eventuali difformità dell’Immobile rispetto alle risultanze
dello stesso come emergenti da qualsiasi ispezione, visura, applicazione di
legge anche locale, regolamento, piano regolatore o altro che dovesse
accertare l’Avente Causa prima o dopo il perfezionamento del contratto di
trasferimento dell’Immobile da parte del signor S. B., che ne sarà unico
responsabile a tutti gli effetti.
C. In ragione di quanto al comma che precede,
il signor S. B. fin d’ora manleva la Procedura Fallimentare e il Curatore da
qualsiasi responsabilità derivante da eventuali difformità o abusi edilizi,
impianti non conformi alla normativa vigente o non funzionanti, responsabilità
per imposte e contributi erariali o comunali non pagate, arretrati per
contributi condominiali, oneri e spese necessari per il conseguimento
dell'agibilità dell'Immobile, garanzie per vizi, anche occulti, e per
evizione, garanzie sulla libera cedibilità dell'Immobile, imposte, sovrattasse
ed oneri conseguenti all'eventuale decadenza da agevolazioni fiscali e
comunque presta le più ampie garanzie di tenere indenne la Procedura
Fallimentare e il Curatore da ogni spesa o danno relativi o conseguenti alla
titolarità dell'immobile, essendo egli, come più volte indicato, l'unico ed
esclusivo attuale proprietario dell'"Immobile".
Art. 17 - Diritto residuo sul Fondo in Trust da
parte del signor S. B.
A. Il signor S. B. ha diritto di percepire la
somma che eventualmente residui dal trasferimento dell’Immobile dopo l’incasso
del Saldo Dovuto da parte del Curatore.
B. Fintanto che il signor S. B. sarà Trustee,
l’incasso del residuo di sua spettanza, sarà a sua esclusiva cura e onore non
potendo mai egli, a nessun titolo, rivalersi sulla Procedura Fallimentare o
onerare la stessa di adempimenti di sorta.
Art.18 - Diritti del signor S. B. in caso di sua
revoca dall’ufficio di Trustee
A. Il Trustee che nel corso della Durata del
Trust dovesse sostituire il signor S. B. ha il dovere di:
1) chiedere il suo consenso prima di accettare
il prezzo che ha spuntato per il trasferimento dell’Immobile;
2) nel caso in cui il signor S. B. rifiuti,
porlo in vendita al prezzo richiesto dal medesimo per un tempo non superiore
ad ulteriori 6 (sei) mesi;
3) allo spirare infruttuoso di tale termine,
rimettere la determinazione del prezzo minimo di vendita ad un Perito, scelto
a sua discrezione fra quanti iscritti nell’elenco dei Periti depositato presso
la cancelleria del Tribunale di Bologna e, conseguentemente, mettere in
vendita l’Immobile a tale prezzo minimo;
4) fare tutto quanto è necessario per
corrispondere il prima possibile al signor S. B. quanto di sua eventuale
spettanza residua.
Art. 19 - Dichiarazione di attuazione dello
Scopo
A. Incassato il Saldo Dovuto, il Guardiano
dichiara:
1) che lo Scopo del Trust è stato conseguito e
2) la cessazione del Trust.
PARTE IV) - IL TRUSTEE
Art. 20 - Posizione del Trustee rispetto ai Beni
in Trust
A. I Beni in Trust sono in piena proprietà del
Trustee affinchè egli se ne avvalga e li impieghi secondo lo Scopo del Trust.
B. Nell’esercizio di qualunque sua funzione, il
Trustee gode di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario, fermi i
limiti enunciati in questo Atto.
C. Il Trustee:
1) ha capacità processuale attiva e passiva
rispetto ai Beni in Trust, che esercita previa autorizzazione del Guardiano;
2) può comparire nella sua qualità innanzi a
notai o pubbliche autorità;
3) può rivolgersi al Guardiano in qualsiasi
momento per ottenere prescrizioni o direttive.
Art. 21 - Limiti ai poteri gestionali del
Trustee
A. Il Trustee non può concedere l’Immobile a
titolo di godimento ad alcuno, salvo le persone che lo abitano sin da prima
l’istituzione del Trust.
B. Il Trustee deve:
1) manutenere regolarmente l’Immobile a proprie
spese, che non sono mai, a nessun titolo, imputabili al Fondo in Trust o alla
Procedura Fallimentare;
2) mettere senza indugio in vendita l’Immobile,
relazionando il Guardiano ogni volta gliene facesse richiesta;
3) conformarsi a ogni veto o direttiva del
Guardiano.
Art. 22 - Segregazione, custodia, mandati
A. Il Trustee custodisce i Beni in Trust e ne
tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e il possesso.
B. Il Trustee tiene i Beni in Trust separati dai
propri e da qualunque altro bene del quale sia trustee, beneficiario o che
detenga ad altro titolo giudico e distintamente identificabili.
Inoltre:
1) cura ogni adempimento necessario per rendere
opponibile ai terzi il suo titolo di proprietà, nella sua qualità di Trustee
del Trust, sui beni mobili facenti parte del Fondo in Trust;
2) quando si tratta di beni iscritti in registri
pubblici o privati, il Trustee ne richiede l’iscrizione al proprio nome in
qualità di trustee o in ogni altro modo che palesi l’esistenza del trust e il
suo Scopo;
3) ogni conto bancario e ogni contratto
stipulato dal Trustee sono al nome del Trustee nella sua qualità di Trustee o
in altro che palesi l’esistenza del Trust e ogni somma è depositata su conti
allo stesso intestati in qualità di Trustee del trust.
C. Il Guardiano può chiedere all’Autorità
Giudiziaria di accertare che determinati beni o diritti sono inclusi fra i
Beni in Trust.
Art. 23 - Il “Libro degli Eventi”
A. Il Trustee istituisce, mantiene ed aggiorna
il Libro degli Eventi vidimato in data odierna dal medesimo notaio a ministero
del quale viene istituito il presente Trust.
B. Il Trustee annota nel Libro degli Eventi:
1) ogni avvenimento che il Trust preveda di
annotare;
2) ogni altro evento di cui ritenga opportuno
conservare memoria;
3) gli estremi e il contenuto degli atti per i
quali è prevista la forma autentica o la forma scritta e di essi il Trustee
conserva una raccolta completa.
C. Il Trustee esibisce il Libro degli Eventi al
Guardiano non appena gliene faccia richiesta e può farsi aiutare dal medesimo
per la sua tenuta.
D. Chiunque:
1) contragga con il Trustee;
2) entri in contatto con il Trustee per una
legittima ragione o titolo;
è legittimato a fare pieno affidamento sulle
risultanze del Libro degli Eventi.
Art. 24 - “Compenso del Trustee”
A. L’ufficio di Trustee è gratuito;
B. Ogni spesa sostenuta dal Trustee per
l’esercizio del suo ufficio è personalmente a suo carico e non può mai essere
imputata al Fondo in Trust o alla Procedura Fallimentare.
Art. 25 - “Rendiconto”
A. Il Trustee mantiene una contabilità accurata
e la documentazione di ogni operazione, avvalendosi del supporto esclusivo del
Guardiano.
Art. 26 - Conflitto di interessi
A. Il Trustee non può direttamente,
indirettamente, né per interposta persona ritrarre alcun vantaggio dal suo
ufficio, salve le previsioni in suo favore previste nel Trust.
B. In caso di conflitto di interessi, come
inteso dalla legge regolatrice del Trust, il Trustee può procedere
all’operazione in conflitto qualora il Guardiano lo abbia previamente
autorizzato.
Art. 27 - Responsabilità del Trustee
A. Il Trustee che venga ritenuto responsabile
per violazione del presente Trust risponde esclusivamente con il suo personale
patrimonio ai sensi dell’art. 2740 cc. sia nei confronti della Procedura
Fallimentare, sia verso i Terzi a qualunque titolo.
B. In qualunque operazione posta in essere il
Trustee deve informare l’altra parte interessata dell’esistenza del Trust e
che sta agendo quale Trustee.
C. Il Trustee non è responsabile per le azioni
che abbia intrapreso in conformità al parere reso dal Guardiano.
Art. 28 - Trasferimento dei Beni in Trust in
caso di mutamento dell’ufficio di Trustee
A. Il signor S. B., in caso di cessazione
dall’ufficio di Trustee del Trust per qualsiasi titolo, perde ogni diritto sui
Beni in Trust e deve:
1) porre in essere senza indugio ogni
comportamento necessario per consentire al nuovo Trustee di esercitare i
diritti del Trustee sui Beni in Trust, ivi compreso l'obbligo di intervenire
all'atto formale di trasferimento del Fondo al Trustee che gli succeda;
2) consegnare al nuovo Trustee i Beni in Trust,
il “Libro degli Eventi” e ogni documento riguardante il Trust;
3) fornire al nuovo Trustee ogni informazione e
ragguaglio che lo metta in grado, per quanto in suo potere, di prendere
possesso senza indugio dei Beni in Trust e di assolvere ogni obbligazione
inerente l’ufficio.
B. In caso di morte del Trustee, i suddetti
diritti e obbligazioni sono a carico del Guardiano che altresì nomina il
successore del Trustee.
C. Il Trustee che cessa dall’ufficio può fare
copia di quegli atti e documenti che gli servano unicamente nel caso di azione
proposta direttamente contro di lui.
Art. 29 - “Amministrazione del Trust”. Sede
A. Il Trustee elegge quale luogo
dell’amministrazione del Trust nonché quale sede dello stesso dove ogni
comunicazione deve essergli diretta in: *, Via * n. *, Tel. *, E-mail: *.
PARTE V) - IL GUARDIANO
Art. 30 - Poteri del Guardiano
A. I poteri del Guardiano sono fiduciari e non
personali.
B. Il Guardiano agisce secondo le norme di
correttezza, buona fede ed imparzialità.
C. Il Guardiano:
1) ha facoltà di esprimere la propria opinione
su qualsiasi attività del Trustee, anche se non richiesta dallo stesso;
2) può porre veto a qualsiasi operazione o
azione del Trustee.
Art. 31 - “Elezione di domicilio” del Guardiano
A. Il Guardiano elegge domicilio per l’ufficio
di Guardiano in *, Via * n. *, presso il proprio studio, ove deve essergli
diretta qualsiasi comunicazione, Tel. *, fax *, E-mail *.
*** *** ***
Legale per la redazione dell'atto; scelta della
Legge regolatrice
Conformemente al decreto del Giudice Delegato
del 2 marzo 2010, come sopra allegato, legale della procedura per la redazione
del presente trust è l’avv. A. T. del Foro di Bologna, che ha ritenuto la
legge di Jersey, Isole del Canale, legge idonea a regolare questo Trust.
NORME FISCALI:
Si precisa che il presente trust è a scopo di
garanzia in quanto è volto a garantire al Fallimento R.G. n. *\2010 del
Tribunale di Bologna l’incasso di una somma dovuta da parte di un debitore
della procedura. Non vi è pertanto alcun intento liberale o donativo da parte
di nessuna delle parti coinvolte, nè alcun arricchimento effettivo o
potenziale delle stesse.
In ragione di quanto sopra, si chiede la
registrazione del presente atto con l’applicazione dell'imposta di registro in
misura fissa, come recentemente riconosciuta applicabile per trust di garanzia
dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna Sezione 2, con sentenza n.
120-02-09 del 7 ottobre 2009.
Le spese del presente atto sono a carico della
Procedura Fallimentare.
Si omette la lettura degli allegati per espressa
e concorde dispensa dei comparenti.
Questo atto, scritto da persona di mia fiducia
con l'ausilio di mezzi elettronici e completato di mia mano su fogli cinque
per pagine diciotto fin qui, è stato da me letto ai comparenti,
che lo approvano
e lo sottoscrivono
con me Notaio alle ore 12 (dodici) e minuti 30 (trenta).
F.to: S. B. – C. B. –
A. T. - R. Z. NOTAIO |