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Doveri informativi dell’intermediario, violazione,
rimedi, vizi della volontà
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Doveri
informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di
causalità
Ordini di negoziazione, grey
market
Tribunale di Milano, Sez. VI civ. – Pres.
Alda Vanoni, Rel. Carla Romana Raineri – 9 novembre 2005. (213)
Processo
societario – Nullità dell’istanza di fissazione udienza – Acquiescenza.
Processo societario –
Immediata notifica dell’istanza di fissazione udienza – Compressione del
diritto alla difesa – Insussistenza.
Intermediazione finanziaria –
Obbligazioni Parmalat – Acquisto di prodotto diverso da quello indicato
nell’ordine – Inadempimento – Sussistenza.
Intermediazione finanziaria –
Obbligo di fornire adeguate informazioni su prodotto negoziato al “grey
market” prima dell’emissione della “offering circular”.
Intermediazione finanziaria –
Omessa informazione – Nullità – Insussistenza.
Omessa informazione sul
prodotto oggetto di negoziazione finanziaria – Nesso causale tra la condotta
dell’intermediario e ed il danno – Prova – Necessità.
Deve ritenersi che abbia
prestato acquiescenza alla istanza di fissazione dell’udienza eventualmente
viziata da nullità la parte che abbia presentato la nota contenente la
definitiva formulazione delle istanze e delle conclusioni ai sensi dell’art.
10 d. lgs. n. 3/05.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non vi è compressione del
diritto di difesa dell’attore nell’ipotesi in cui il convenuto notifichi
l’istanza di fissazione dell’udienza unitamente alla comparsa di risposta con
la quale chieda unicamente il rigetto della domanda avversaria, avendo
l’attore la possibilità di replicare alle avverse difese nella nota ex art.
10 cit. e nella memoria conclusionale.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nell’ipotesi in cui
l’intermediario proceda all’acquisto di un titolo diverso da quello oggetto
dell’ordine impartito dall’investitore, si versa in ipotesi di inadempimento
del contratto e non di vizio della volontà.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Appare poco credibile che
l’intermediario possa aver fornito adeguate informazioni su un prodotto
finanziario negoziato nel periodo del cd. “grey market” prima che
venisse pubblicata la “offering circular”, e ciò in quanto dette
informazioni, contenute nella “offering circular” destinata agli
investitori istituzionali, non erano ancora state pubblicate e non erano
quindi ancora divenute conoscibili dagli operatori finanziari.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nell’ambito dei rapporti di
intermediazione mobiliare, non può considerarsi nullo il consenso prestato al
singolo investimento ove risulti inosservato l’obbligo informativo, poiché
l’informazione non assurge a requisito dell’atto a pena di nullità.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Qualora in relazione ad un
rapporto di negoziazione di prodotti finanziari si verifichi un deficit
informativo del quale sia responsabile l’intermediario, si dovrà indagare
sull’incidenza che tale deficit ha avuto sulla scelta dell’investitore.
Questi dovrà quindi provare che il danno patito è conseguenza immediata e
diretta della condotta colposa dell’intermediario e non dell’andamento
sfavorevole del mercato; in proposito non può infatti invocarsi l’inversione
dell’onere della prova di cui all’art. 23 T.U.F. ed il Giudice dovrà
rigorosamente valutare la concreta sussistenza di un nesso eziologico fra
inadempimento dedotto e danno asseritamente patito.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
R.G. 43496/2004
OGGETTO:
Intermediazione mobiliare
I procuratori delle parti, come sopra
costituiti, così
CONCLUDEVANO
Per parte attrice (note conclusive depositate in
data 13/01/05):
A) preliminarmente: dichiarare non manifestamente
infondata la questione di incostituzionalità delle norme di cui agli artt. 4.
2° c., ed 8, 2° c., del D. Lgv n. 5/03 in relazione all’art. 10, 2° c.,
stesso Decreto, per violazione degli artt. 3, 24-2° c.- e 111-2°c.- della
Carta Costituzionale, e per l’effetto sospendere il presente procedimento
rimettendo parti e causa innanzi alla Corte Costituzionale.
B) Nel merito, gradatamente, ogni contraria istanza
disattesa:
·
Accertare e dichiarare che la vendita dei titoli
di cui è causa è viziata quanto meno ex art. 1440 c.c. e, per l’effetto,
condannare la Banca convenuta a rimborsare agli esponenti l’importo di €
9.936,060 versate per l’acquisto; nonché condannare la banca all’ulteriore
risarcimento del danno consistente negli interessi 5.875% sul capitale
investito che gli esponenti avrebbero lucrato dal 21.12.2001 al pagamento;
·
Previo accertamento di tutte le omissioni,
violazione di legge e dei regolamenti – meglio descritte in narrativa – di
cui si è resa responsabile la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza,
ritenere e dichiarare nullo e/o annullare il contratto di cessione dei titoli
di cui è causa, emettendo le medesime statuizioni di cui ai punti che precedono
a titolo restitutorio e/o risarcitorio.
Spese rifuse.
(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alla Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza in data 16 giugno 2004 gli attori, sollevate contestazioni in merito
alla negoziazione di obbligazioni Parmalat acquistate in data 17 dicembre
2001, chiedevano al Tribunale di “accertare e dichiarare che la vendita dei
titoli di cui è causa è viziata quanto meno ex art. 1440 c.c. e, per
l’effetto, condannare la Banca convenuta a rimborsare agli esponenti
l’importo di Euro 9.936,060 versate per l’acquisto; nonché condannare la
banca all’ulteriore risarcimento del danno consistente negli interessi
5,875%v sul capitale che gli attori avrebbero lucrato dal 21.12.2001 al
pagamento” e “previo accertamento di tutte le omissioni, violazioni di legge
e dei regolamenti- meglio descritte in narrativa – di cui si è resa
responsabile la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, ritenere e dichiarare
nullo e/o annullare il contratto di cessione dei titoli di cui è causa,
emettendo le medesime statuizioni di natura economica di cui al punto che
precede a titolo restitutorio e risarcitorio” (cfr. atto di citazione, pag.
11).
A sostegno della domanda gli attori deducevano l’inosservanza degli
obblighi previsti dal TUF e dalle norme regolamentari disciplinanti la
materia dell’intermediazione finanziaria, ed in particolare l’omessa
informazione sulle caratteristiche del prodotto, sulla sussistenza di una
ipotesi di conflitto di interesse e di inadeguatezza della operazione.
La convenuta provvedeva a notificare agli attori in data 30
settembre 2004, nei termini di legge indicati dai medesimi (sessanta giorni
dalla notifica dell’atto di citazione), comparsa di risposta contestando lo
svolgimento dei fatti così come esposto dai sigg.ri C. e P., chiedendo il
rigetto delle relative domande e provvedendo altresì ad articolare mezzi di
prova.
Nella medesima comparsa la convenuta provvedeva altresì a formulare
istanza di fissazione d’udienza, che poi reiterava dopo la costituzione in
giudizio avvenuta in data 1° ottobre 2004.
Parte attrice, in data 11 ottobre 2004, notificava alla convenuta
“nota ex art. 10”.
Con tale atto gli
attori sollevavano
preliminarmente eccezione di legittimità costituzionale degli “artt. 4, 2°
c., 8, 2° c. del D.Lgv n. 5/03 in relazione all’art. 10, 2° c,, stesso
Decreto, per violazione degli artt. 3, 24 – 2° c. e 111 – 2° c. della Carta
Costituzionale” (cfr. nota di parte attrice, pagg. 1 e ss.), mentre nel
merito formulavano sintetiche contestazioni.
Successivamente, con decreto ex art. 12 D.lgs
5/2003, il Giudice Relatore, fissata la udienza collegiale per il 19 gennaio
2005, non ammetteva “i capitoli di prova dedotti da parte attrice in atto di
citazione ed i capitoli di prova dedotti da parte convenuta in comparsa di
risposta in quanto (ritenuti)
irrilevanti ai fini della decisione”; riservava “al collegio la decisione in
ordine alla non manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità
sollevata dalla difesa attrice ed alla rilevanza della questione medesima con
riferimento al giudizio in oggetto”; invitava inoltre “le parti a comparire
personalmente all’udienza collegiale per rendere l’interrogatorio libero e
per il tentativo di conciliazione” e fissava in cinque giorni anteriori alla
data della predetta udienza il termine perentorio per il deposito delle
memorie conclusionali.
Successivamente, sciolta la riserva assunta all’esito della
richiamata udienza collegiale,
il Collegio, in parziale revoca del decreto di fissazione d’udienza “
riservata, unitamente al merito, la decisione sulla questione di
illegittimità costituzionale”, ammetteva “il cap. 2) di prova orale dedotto
dagli attori con la teste indicata, nonché i capp. 13) e 14) di prova orale
dedotti dalla difesa convenuta, con i testi indicati ”, delegando il Giudice
relatore all’espletamento della prova.
Esaurita l’istruttoria alla
predetta udienza, il Giudice relatore
rimetteva la causa davanti al Collegio che fissava l’udienza ex art.
16 D.Lgs. n. 5/2003 al 29 giugno 2005, poi differendola al successivo 9
novembre 2005, al cui esito la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa la eccezione di
illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa attrice in quanto priva
di concreta rilevanza ai fini
della decisione della controversia in esame.
Ed invero, giova anzitutto osservare sul punto
che gli attori non hanno formulato opposizione alla istanza di fissazione di
udienza proposta dalla difesa convenuta, nè hanno chiesto la rimessione in
termini ex art. 13 V co. D. Lgs n. 5/03 , ma hanno presentato la “nota
contenente la definitiva formulazione” delle istanze e conclusioni ai sensi
dell’art. 10 del cit. D.Lgs i cui effetti e contenuto sono ben determinati ,
così mostrando di prestare acquiescienza all’istanza di fissazione di udienza
con le conseguenti preclusioni che ne derivano per le parti.
Infatti, la “nota di precisazione delle conclusioni” ex art. 10 D. Lgs n.
5/03 è l’atto con il quale la parte destinataria dell’istanza di fissazione
di udienza precisa in via definitiva le proprie conclusioni, così
contribuendo a determinare l’oggetto del giudizio nel passaggio alla
successiva fase apud judicem
mediante il deposito di un atto ( la nota ex art. 10 D. Lgs 5/03 appunto), le
cui conseguenze preclusive sono predeterminate dalla norma stessa.
Inoltre gli attori non possono comunque dolersi
di una compressione del loro diritto di difesa, avendo la parte convenuta
concluso unicamente pr il rigetto della
avversaria domanda, avendo essi attori dedotto nell’atto introduttivo
del giudizio capitoli di prova orale ammessi dal Collegio, avendo avuto modo di replicare alle
avverse difese nella nota ex art. 10 D. Lgs cit. e nella memoria
conclusionale.
In realtà la difesa attrice ha cercato di
integrare lacune istruttorie inerenti i fatti posti fondamento della domanda
(in particolare sull’asserito dolo incidente non precedentemente assistito da
specificazione alcuna in ordine alle sue componenti).
La ritenuta irrilevanza della questione di
legittimità costituzionale rende superfluo l’ulteriore esame della sua
fondatezza.
Passando ora all’esame del merito della
controversia va in limine osservato che gli attori deducono di
aver manifestato l’intenzione di acquisire obbligazioni Parmalat SpA ovvero
Parmalat Finanziaria SpA, essendo tali azioni in linea con il loro
portafoglio “formato da obbligazioni
corporate di primarie società industriali o di società finanziarie
direttamente emanazione delle prime” ( cfr. , da ultimo note conclusive,
pag. 3) .
In effetti risulta per tabulas che l’ordine conferito in data 17/12/2001 reca la
dicitura “Parmalat 18/1/2007 5,875
e così pure il fissato bollato ( All. 3 di parte attrice).
Purtuttavia risulta incontestato come la Banca abbia
in realtà venduto agli attori un titolo denominato “Parmalat Finance
Corporate BV” emesso sul mercato olandese (cfr. All. 4 di parte attrice).
Al di là della simile denominazione, non può
sottacersi che trattasi di un titolo diverso da quello reso oggetto
dell’ordine conferito dagli attori e risultante dal successivo fissato
bollato.
Ma proprio in ragione di tali condivisibili
premesse, che costituiscono la preliminare doglianza degli attori, risulta
inconferente il richiamo all’art. 1440 c.c. ed alle norme in tema di vizi del
consenso.
Tali rimedi presuppongono
infatti che il consenso ci sia stato , seppur viziato da dolo incidente o da
errore, con riferimento alla
compravendita di cui si chiede l’annullamento.
Nella fattispecie in esame, al contrario, risulta
dedotto dalla difesa attrice - e
comprovato dalla documentazione versata in atti - che il consenso all’acquisto venne dato da entrambe le
parti per un titolo diverso da quello in realtà negoziato.
E l’incontro delle volontà può dirsi certamente avvenuto, attesa
la corrispondenza fra quanto indicato nell’ordine e quanto contenuto nel
successivo fissato bollato inviato alla Banca.
Solo la esecuzione del contratto è stata difforme
dal contenuto dell’accordo, con conseguente inapplicabilità delle norme
invocate dalla difesa attrice in tema di vizi del consenso.
Ciò premesso occorre ora domandarsi quid juris in tale ipotesi.
La difesa attrice ha invero dedotto l’aliud pro alio (tale prospettazione può stimarsi
contenuta (rectius
desumibile) nelle argomentazioni dell’atto introduttivo, ma ha ricollegato a tale causa petendi le domande di
annullamento per dolo incidente ed errore, del tutto inconferenti come sopra
evindenziato.
Non ha invece mai proposto la domanda di
risoluzione del contratto (quale
corretta conseguenza di tale causa petendi): non nell’atto introduttivo, non
nelle successive conclusioni.
Dunque in ossequio all’indefettibile principio
della corrispondenza fra chiesto ed il pronunciato, che trova quale unica
mitigazione la possibilità di
interpretare la domanda, ma
non certo di integrarla oltre i limiti del dedotto, la pronuncia di risoluzione non può essere accordata.
Restano da esaminare le ulteriori doglianze in
relazione alle azioni di nullità/ risarcimento parimenti proposte.
Ritiene il Collegio che plurimi ed incontestabili
siano gli inadempimenti posti in essere dalla Banca convenuta.
In primo luogo è inequivocabilmente emerso che è
stata data difforme esecuzione all’ordine impartito dal cliente.
Inoltre non può dirsi assolto l’obbligo di
informazione previsto dagli arrt. 21 T.U.F. e 28 Reg. Consob n. 11522/98.
Sul punto basti considerare che il titolo è stato
negoziato nel periodo del cd. “grey
market” e prima ancora che
venisse pubblicata la “offering
circular”
Appare dunque poco credibile sostenere che si
potessero dare informazioni adeguate sul prodotto finanziario quando tali
informazioni, contenute nella “offering
circular” destinata agli investitori istituzionali, non erano state
ancora pubblicate e dunque non erano divenute ancora conoscibili dagli
operatori finanziari.
In ogni caso la assoluta insufficienza, o peggio
la incostistenza delle informazioni rese all’atto dell’acquisto, è confermata
dal contenuto della deposizione della teste escussa nel corso
dell’istruttoria.
Infine
non è stato segnalato il conflitto di interesse per vendita in
contropartita diretta che compare per la prima volta nel tabulato stampato
oltre due anni dopo l’avvenuta negoziazione ( cfr. all. 4).
Ma seppure gli inadempimenti sopra esposti
possono stimarsi accertati, le residue
domande proposte (
restitutorie e risarcitorie) non
possono essere accolte.
Giova in proposito premettere che questo
Tribunale si è già in precedenza espresso sulla ritenuta inapplicabilità del
regime delle nullità nelle ipotesi di violazione delle regole di condotta
contenute nel T.U.F e nei regolamenti attuativi ( segnatamente il Reg. Consob
n. 11522/98).
É stato infiatti osservato come “la voluta distinzione fra adempimenti prescritti a pena di nullità ed
altri obblighi di comportamento pure posti a carico dell’intermediario
impedisce una generalizzata qualificazione di tutta la disciplina
dell’intermediazione mobiliare come di ordine pubblico e, ultimamente, presidiata
dalla cd. nullità virtuale di cui all’art. 1418 c.c. “ ( così sentenza
n. 555/05 Pres. Est. dr.ssa Vanoni) e come “al diverso
inquadramento della fattispecie soccorra anche l’argomento letterale
desumibile dal comma 6 dell’art. 23 del T.U.F. laddove l’inversione
dell’onere probatorio viene riferito ai “giudizi di risarcimento dei danni
cagionati ai clienti nello svolgimento dei servizi” : rimedio
risarcitorio che “non appartiene
alla categoria elle nullità che prevedono, invero, effetti restitutori” (
così Trib. Milano, sentenza n. 8671/05 Rel. dr.ssa Raineri).
E’ stato poi osservato come in ossequio all’indefettibile principio di
legalità ( e, non di meno, di certezza del diritto) non appaia lecito il
ricorso indiscriminato alla sanzione della nullità - che costituisce, invero,
il più severo rimedio civilistico- nei casi di violazione di norme
comportamentali generali che, in quanto prive di specificità, non risultano
idonee ad individuare precise regole di comportamento cui uniformare la
condotta dell’agente.
Ed anche la migliore dottrina ha recentemente
osservato sull’argomento che non si fa buon governo delle categorie
allorquando si confondono regole che riguardano il comportamento dei
consociati. - la cui violazione è senza dubbio fonte di responsabilità- e
regole che attengono invece ai requisiti degli atti giuridici posti
nell’interesse generale, ove la conseguenza, in caso di inosservanza, è la
invalidità degli stessi.
Giudizio “di fatto su comportamenti” in un caso,
“giuridico su atti” nell’altro.
Con la conseguenza che non può “fulminarsi” di nullità il consenso
prestato al singolo investimento ove risulti inosservato l’obbligo
informativo perchè l’informazione non assurge ( o almeno così non sembra
desumibile dall’mpianto della nomativa speciale) a requisito dell’atto a pena
di nullità.
Dunque occorrerà accertare in fatto in che cosa è
consistito il deficit
informativo nella singola fattispecie e, soprattutto, indagare l’incidenza
causale che ha avuto sulla scelta dell’investitore.
Ed è questo un giudizio ben diverso da quello che
coinvolge la nullità di un atto quale esito della comparazione fra lo schema
imposto dalla norma di legge e quello in concreto praticato.
Ne varrebbe obiettare, seguendo tale prospettiva,
che l’inadempimento sarebbe riferito non già alle prestazioni nascenti da un
contratto validamente concluso, ma con riferimento agli obblighi di
informazione che devono precedere l’incontro delle volontà.
Nessun ostacolo si pone, infatti, a considerare
l’inadempimento in riferimento agli obblighi assunti dall’intermediario
finanziario nel contratto di negoziazione ( cd. contratto quadro) quale fonte
regolatrice dei successivi rapporti.
In tale diversa prospettiva
l’investitore dovrà provare che il danno patito è conseguenza immediata e
diretta della condotta colposa
del’intermediario ( ad es. dell’obbligo informativo che si assume violato) e
non dell’andamento sfavorevole del mercato, poichè non può invocarsi in
proposito l’inversione dell’onere probatorio di cui all’art. 23 T.U.F.
ed il Giudice dovrà
rigorosamente valutare la concreta sussistenza di un nesso eziologico fra
inadempimento dedotto e danno asseritamente patito ( che di solito si assume
essere pari alla perdita valore dei titoli oggetto di negoziazione)
In ogni caso il Giudice, nel valutare
l’importanza dell’inadempimento dell’intermediario, potrà addivenire anche ad
una pronuncia di risoluzione del
contratto quando le violazioni commesse risulteranno di gravità tale da
compromettere del tutto l’equilibrio del rapporto negoziale, ovvero quando,
pur prescindendo dal singolo rapporto obbligatorio con l’investitore teso al
soddisfacimento del suo interesse individuale, ledono il prioritario
principio della integrità del mercato: risoluzione che, quoad effectum, si risolverà, al
pari della pronuncia di nullità, per la sua efficacia retroattiva,
nell’obbligo restitutorio.
La Corte di legittimità ha significativamente
rammentato come l’art. 1455 c.c. riconduca la sanzione di scioglimento del
vincolo contrattuale ad una “regola
di proporzionalità in virtù della quale la risoluzione del vincolo
contrattuale è legislativamente collegata all’inadempimento di obbligazioni
che abbiano notevole rilevanza nella economia del rapporto, avuto riguardo
sia all’esigenza di mantenere l’equilibrio fra prestazioni di uguale
importanza nei contratti con prestazioni corrispettive, sia nell’interesse
dell’altra parte che non deve essere tanto inteso in senso subbiettivo, in
relazione alla stima che il creditore abbia potuto fare del proprio interesse
violato, quanto in senso obiettivo, in relazione all’attitudine
dell’inadempimento a turbare l’equilibrio contrattuale e a reagire sulla
causa del contratto e perciò sul comune intento negoziale” (ex plurimis, Cass. n. 5277/85).
Tutto ciò premesso, disattesa per
le ragioni sopra esposte la declaratoria di nullità richiesta dalla difesa
attrice e considerato che nessuna domanda di risoluzione è stata proposta, il
Tribunale, quanto alla residua domanda risarcitoria, ritiene che non possa
ravvisarsi nella specie alcun nesso eziologico fra il danno dedotto (perdita
di valore dei titoli a seguito
di default) e gli
inadempimenti accertati.
Ed invero, l’avere di fatto acquisito un prodotto
diverso da quello voluto ed in presenza di un deficit informativo ( sulle caratteristiche del prodotto in
concreto compravenduto e sulla esistenza di un conflitto di interessi da
vendita in contropartita diretta) può configurare un danno solo se il pregiudizio sarebbe stato altrimenti
evitabile ( in presenza di corrette ed adeguate informazioni).
Ma gli attori stessi deducono a più riprese nei
loro atti, come peraltro in
limine
premesso con riferimento alla
inconferenza del richiamo alle ipotesi di vizio del consenso, che in realtà avevano dato il loro
consenso all’acquisizione di
obbligazioni Parmalat SpA o Parmalat Finanziaria Spa perchè ritenute “in linea con i loro obiettivi di
investimento”.
Poichè
tuttavia costituisce fatto notorio, incontestato e comunque oggetto di
verbalizzazione alla udienza di discussione, che non diversa sorte hanno avuto i titoli altrimenti
voluti, non si vede come
l’inadempimento dell’intermediario abbia potuto nella specie influire nella determinazione
del pregiudizio sofferto.
Anche la domanda risarcitoria va conclusivamente
disattesa.
La natura della lite, la qualità delle parti e la
ritenuta sussistenza di giusti motivi consigliano la integrale compensazione
delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e
istanza disattesa, respinge la eccezione di illegittimità costituzionale
proposta dalla difesa attrice ;
respinge le domande proposte dagli attori;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Milano, il 9/11/2005
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