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Doveri informativi
dell’intermediario, natura e contenuto
Doveri informativi
dell’intermediario, natura e contenuto, rating
Doveri informativi dell’intermediario,adeguatezza
dell’operazione
Doveri informativi dell’intermediario, violazione,
rimedi, nullità
Tribunale di Brindisi – Pres. Fedele, Est.
Lenoci – Sent.
dep. 4 ottobre 2005. (214)
Intermediazione finanziaria –
Obbligazioni Italtractor – Doveri informativi dell’intermediario – Violazione
– Sussistenza.
Intermediazione finanziaria – Know
your customer rule – Operazione suggerita dal cliente – Irrilevanza.
Dovere di informazione degli
intermediari finanziari – Natura di ordine pubblico della normativa – Nullità
– Sussistenza.
Si deve ritenere che l’intermediario abbia
violato i propri obblighi informativi anche sotto il profilo di essere stato
egli stesso adeguatamente informato sulla natura e tipologia dei prodotti
negoziati (know your merchandise rule), qualora, sulla base di una propria
valutazione, proponga all’investitore l’acquisto di obbligazioni prive di
rating emesse da società estera non quotata alla borsa italiana e come tale
non soggetta ai penetranti controlli delle società quotate.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’obbligo di informare il cliente della
inadeguatezza dell’operazione al suo profilo di rischio, richiede
preliminarmente e necessariamente la raccolta dal medesimo di tutte le informazioni
utili per procedere a tale valutazione, sicchè, ove l’intermediario ometta
tali comportamenti, assume scarso rilevo la circostanza se l’operazione sia
stata suggerita dal cliente o proposta dall’intermediario.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Le prescrizioni contenute negli artt. 21 d.
gs. 24 febbraio 1998, n. 58 e negli artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998
devono essere considerate norme imperative ex art. 1418 c.c. in
considerazione della natura generale degli interessi tutelati (tutela del
risparmio, diligenza degli intermediari, regolarità ed integrità dei
mercati). Ne discende che la loro violazione incide sulla fase genetica del
contratto di investimento minandone sin dall’inizio la legittimità.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
R.G. 1446/2004
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 2 d. lgs. 17
gennaio 2003, n. 5, notificato in data 29 maggio 2004, A. G. ha convenuto in
giudizio dinanzi a questo Tribunale la Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a., esponendo quanto segue:
1) ne primi giorni del mese di febbraio 2002 essa
A., in compagnia del sig. S. N., si era recata presso la filiale di ** della
Banca 121 s.p.a. (successivamente incorporata nella Banca Monte dei Paschi di
Siena), per chiedere informazioni generali in ordine ad un investimento in
titoli di Strato con relativa apertura di conto corrente bancario;
2)
in quell’occasione un funzionario della banca,
sig. O. , l’aveva dissuasa in ordine al programmato investimento,
proponendole l’acquisto di una tranche di obbligazioni che la banca era
riuscita ad intermediare nell’interesse della sua migliore clientela, emessa
dall’azienda Italtractor;
3)
l’operazione era stata prospettata come un
investimento a capitale garantito, che avrebbe assicurato non solo
l’integrale rimborso del capitale investito, ma altresì un cospicuo tasso di
rendimento;
4)
la sig.ra A., unitamente alla sorella convivente
A., non aveva alcuna esperienza finanziaria, ed aveva faticosamente
accumulato la somma di euro 59.000,00 sempre su libretto postale;
5) nonostante dunque l’attrice fosse un’anziana
pensionata, priva di qualsiasi esperienza in materia di investimenti, era
stata sollecitata a tale investimento;
6) essa attrice, confidando unicamente nella
presentazione favorevole dell’investimento, che le avrebbe consentito di
acquistare medicine per le cure necessarie, a causa del precario stato di
salute suo e di sua sorella, nonché contando sulla diligenza professionale e
sulla correttezza delle informazioni fornite dalla banca, aveva quindi
prestato il consenso all’operazione, prelevando l’intera somma depositata in
Posta per investirla totalmente nel prodotto “sicuro” propostole;
7) i titoli acquistati erano stati in un primo
momento cointestati con il sig. S. N., amico di famiglia, successivamente con
i nipoti S. T. e S. A.;
8) sta di fatto che le “obbligazioni sicure” erano
andate in default, coinvolte nel dissesto finanziario che aveva coinvolto la
società emittente, e la sig.ra A. G. aveva subito un gravissimo pregiudizio
economico, non essendole stato rimborsato, alla scadenza (febbraio 2004) il
capitale investito nella sottoscrizione del titolo;
9)
la somma investita rappresentava l’intera disponibilità
dell’attrice, i risparmi di una vita intera, che la sig.ra A., pensionata di
77 anni ed in precarie condizioni di salute, aveva inteso vincolare, al fine
di far fronte alle ingenti spese mediche e di assistenza sanitaria necessarie
per fronteggiare le esigenze di entrambe le sorelle;
10)
in particolare, la sig.ra A. A. era deceduta in
data 7 marzo 2004, in quanto affetta da una grave forma tumorale, senza poter
disporre del proprio capitale accumulato per le necessità di continue e
dispendiose cure, mentre essa attrice A. G. era affetta da gravi patologie;
11)
l’improvvisa presa di coscienza della perdita
economica subita aveva provocato nell’attrice un comprensibile turbamento
emotivo, sfociato in un grave stato ansioso-depressivo, che aveva peggiorato
la già precaria situazione generale;
12) le condizioni finanziarie della sig.ra A. non le
consentivano di soddisfare le più elementari esigenze di vita quotidiana, ed
in particolare di sostenere le ingenti spese mediche per le cure delle quali
necessitava;
13)
l’operazione di investimento effettuata su
consiglio della Banca Monte dei Paschi di Siena era del tutto inadeguata in
relazione al profilo di investitore della sig.ra A., non avendo questa alcuna
esperienza in materia finanziaria, tenuto conto del fatto che i titoli
proposti in acquisto non erano neanche quotati su mercati regolamentati;
14)
ancora, la banca convenuta non si era comportata
secondo correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative
contrattuali, ragion per cui sussisteva una sua responsabilità
precontrattuale;
15) la Banca convenuta aveva inoltre violato i doveri
di diligenza, correttezza e trasparenza, sanciti dall’art. 21 del T.U.F.: in
particolare, la sig.ra A. non aveva mai ricevuto informazioni corrette e
complete circa la natura dell’investimento e i rischi dello stesso, e quindi
non aveva potuto effettuare un investimento consapevole.
Sulla scorta di tali motivi, pertanto, A. G. ha concluso, chiedendo
che, accertata l’illegittimità della condotta della banca convenuta, fosse
dichiarata l’inesistenza e/o la nullità e/o l’inefficacia e/o l’annullabilità
del contratto di investimento, con conseguente condanna della Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a. al pagamento in suo favore della somma di euro
59.000,00, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di euro 10.000,00 a
titolo di risarcimento del danno morale, biologico ed esistenziale,
conseguente alla sofferenza psico-fisica causata dalla condotta della
convenuta; il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con
ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa depositato in data 5 luglio 2004
A. G. ha chiesto che in via d’urgenza fosse ordinato alla Banca Monte dei
Paschi di Siena di pagare la somma di euro 59.000,00, oltre ad euro 10.000,00
per risarcimento dei danni morale, biologico ed esistenziale, ma il G.D., con
provvedimento in data 16 luglio 2004, rigettava il ricorso suddetto.
Con
comparsa depositata il 30 luglio 2004 si è costituita nel giudizio di merito
la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., deducendo quanto segue: 1)
cessazione della materia del contendere, stante la ristrutturazione in corso
del debito di cui alle obbligazioni Italtractor, che prevedeva il
riscadenzamento del debito con incremento del tasso di interesse; tale
ristrutturazione era stata accettata dalla stragrande maggioranza dei
possessori delle obbligazioni in questione; 2) pieno rispetto, da parte della
Banca convenuta, degli obblighi di informazione e trasparenza di cui al
T.U.F.: in particolare, rilevava la Banca che all’attrice era stato consegnato
il “documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti
finanziari”, di cui all’art. 28, comma 1, reg. Consob n. 11522 del 1° luglio
1998; 3) l’attrice aveva disposto l’acquisto delle obbligazioni suddette
sottoscrivendo un apposito ordine di acquisto, con il quale aveva dichiarato
di essere stata preventivamente informata sulla natura, sui rischi e sulle
implicazioni dell’operazione riportata; 4) nel caso di specie, non vi era
stata neppure una sollecitazione all’investimento del pubblico risparmio,
ragion per cui non vi era l’obbligo di consegnare il prospetto informativo
relativo al prestito obbligazionario; 5) in ogni caso, l’operazione
effettuata era senz’altro adeguata al profilo della investitrice, in quanto
le obbligazioni Italtractor, fino a quel momento, avevano sempre garantito il
rimborso del capitale alla scadenza, e ciò le rendeva assimilabili ad un
ordinario BTP; inoltre, il tasso di interesse corrisposto all’atto
dell’acquisto, in quanto significativamente superiore a quello offerto dai
titoli di Stato, evidenziava un certo margine di rischio, e tuttavia la crisi
finanziaria che aveva colpito il gruppo non era certo facile da prevedere,
anche in ragione della solidità industriale del gruppo stesso; 6) infine, la
banca aveva in ogni caso agito in perfetta buona fede, fornendo alla cliente
tutte le informazioni necessarie.
Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, la Banca Monte dei
Paschi di Siena ha concluso, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria
di spese e competenze di lite.
All’esito dello scambio delle ulteriori comparse e memorie di replica,
l’attrice in data 19 novembre 2004 ha notificato istanza di fissazione di
udienza, depositata in cancelleria il 22 novembre successivo.
Il
23 novembre 2004 la Banca Monte dei Paschi di Siena ha depositato la propria
nota di precisazione delle conclusioni.
Il
G.R., con decreto in data 7 gennaio 2005, ha ammesso i mezzi istruttori
richiesti dall’attrice ed i documenti depositati da entrambe le parti, fissando
l’udienza collegiale per il giorno 8 febbraio 2005.
All’esito di detta udienza, il Tribunale confermava il decreto di
fissazione di udienza, delegando il G.R. per l’escussione dei testi ammessi.
Espletata tale incombenza istruttoria, all’udienza collegiale del 17
maggio 2005 il Tribunale si è riservato di emettere sentenza, ai sensi
dell’art. 16, 5° comma, d. lgs. n. 5/2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che la domanda proposta da A. G. sia fondata, e meriti
pertanto accoglimento, per quanto di ragione.
Sul punto, va innanzitutto esaminata l’eccezione preliminare di
intervenuta cessazione della materia del contendere, sollevata dalla difesa
della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in sede di comparsa di
costituzione e risposta.
Tale eccezione è destituita di fondamento, in quanto il piano di
ristrutturazione e “riscadenzamento” del debito obbligazionario del gruppo
Italtractor non obbliga certo tutti i titolari delle obbligazioni in oggetto
ad aderire a tale piano (tanto è vero che non tutti i titolari di tali
obbligazioni vi hanno aderito). Allo stato, pertanto, vi sono delle obbligazioni scadute e non
pagate alla scadenza pattuita, e tale situazione pone comunque il problema di
verificare il rispetto, da parte della Banca convenuta, delle disposizioni in
tema di intermediazione finanziaria, accertamento, questo, in ordine al quale
l’attrice ha certamente interesse ad agire - essendo interesse della sig.ra
A., utente del servizio di prestazione finanziaria, verificare il rispetto
della normativa in materia - e sul quale il Tribunale può intervenire
d’ufficio, stante la natura imperativa (come si vedrà in seguito) delle norme
in materia, la cui violazione determina la nullità del contratto di investimento.
Né, peraltro, può escludersi la sussistenza di un interesse ad agire in capo
alla sig.ra A., sol perché, a seguito del riscadenzamento del debito
Italtractor, le obbligazioni in possesso dell’attrice avrebbero acquisito di
nuovo valore nell’ambito dei mercati finanziari, e farebbero conseguire degli
interessi ancora più elevati: la sig.ra A., invero, è persona in età avanzata
(77 anni) e con gravi problemi di salute, e la stessa può giustamente non
avere interesse alcuno a prolungare la scadenza del debito obbligazionario
dalla scadenza (febbraio 2004) all’anno 2008 (non a caso, l’investimento
iniziale era a soli due anni), ben potendo, invece, il suo interesse essere
quello di rientrare immediatamente nel possesso della somma investita (anche,
eventualmente, al netto importi percepiti quali “cedole” dell’investimento),
soprattutto ove tale investimento non sia andato a buon fine alla scadenza
inizialmente pattuita per violazioni della normativa in materia di
intermediazione finanziaria.
Sussiste quindi senz’altro l’interesse ad agire dell’attrice, ragion
per cui deve passarsi ad esaminare il merito della domanda.
A tal proposito, va rilevato che, nel caso di
specie, la Banca Monte dei Paschi di Siena (incorporante la Banca 121 s.p.a.)
ha agito quale intermediario nella prestazione di servizi finanziari.
Ora, in linea generale,
l’elemento rischio è certamente connaturale al
mercato finanziario: invero, se non ci fosse il rischio, non vi sarebbero i
profitti attesi da coloro che investono in quel mercato.
Gli intermediari finanziari, in
qualunque modo intervengano nelle operazioni di emissione, non assumono, nei
confronti dei risparmiatori, una obbligazione avente ad oggetto i risultati
economici promessi dai titoli intermediati: in altri termini, l’intermediario
che vende un titolo obbligazionario ad un risparmiatore non può ritenersi
inadempiente (e responsabile) per il semplice fatto che questi non è poi
riuscito ad ottenere il pagamento degli interessi promessi e/o il rimborso
del capitale investito.
In realtà, il contenuto degli
obblighi dell’intermediario attiene ad altro: attiene, in particolare, alla
prestazione di una corretta informazione all’investitore circa la natura dei
titoli acquistati e la solvibilità dell’emittente: in pratica,
l’intermediario deve consentire non un investimento “sicuro”, bensì un
investimento “consapevole”.
Proprio su tali obblighi informativi è costruita la
normativa generale in tema di obblighi degli intermediari finanziari:
infatti, l’art. 21, 1° comma, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, d’ora
innanzi T.U.F.), prevede che <<nella prestazione dei servizi di
investimento e accessori, i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare
in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in
modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in
situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti
trasparenza ed equo trattamento; d) disporre di risorse e procedure, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure
idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati>>.
La disposizione in esame prevede una serie di obblighi,
per così dire, generici; la norma, peraltro, ha indubbiamente un contenuto
immediatamente precettivo, anche se poi le regole in questione hanno trovato
una specificazione nella Regolamento Consob 1° luglio 1998, n. 11522,
adottato ai sensi degli articoli 6, 2° comma, 19, 3° comma, 23, 1° comma, 27,
3° e 4° comma, 28, 3° comma, 30, 2° e 5° comma, 31, 6° comma, lettere d), f),
g) e h), 32, 2° comma e 201, 8° comma, del T.U.F.
In particolare, l’art. 28 del regolamento prevede la c.d.
know your customer rule, disponendo che <<1. Prima di iniziare la
prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono:
a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di
investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi
obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio.
L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal
contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione
sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento
sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui
all'Allegato n. 3. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare
operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito
all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle
implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia
necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o
disinvestimento. 3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per
iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati da lui
disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una
perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi
costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle
operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in
occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso
di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente
comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque
comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito. 4. Gli
intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore
ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per
effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30%
del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di
ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto
conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere
effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%
di tale controvalore. 5. Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente
a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le
registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese
effettivamente sostenute>>.
L’art. 29 di tale regolamento, dal
canto suo, prevede la c.d. suitability rule, disponendo che gli intermediari
non devono effettuare operazioni <<non adeguate>> agli
investitori per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, dovendo informare
l’investitore dell’inadeguatezza dell’operazione nei casi in cui ricevano disposizioni
in tal senso.
Infine, l’art. 26, 1° comma, lett. e), del regolamento
Consob prevede la c.d. know you merchandise rule, imponendo agli operatori di
acquisire una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei
prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi
stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire.
Ora, venendo ad esaminare più
specificamente i singoli obblighi imposti a carico dell’interemediario
finanziario, va rilevato che, per quel che riguarda gli obblighi informativi,
questi costituiscono espressione dei principi di correttezza e buona fede in
materia contrattuale, di cui agli artt. 1175, 1337, 1338, 1375 c.c.
Gli obblighi informativi cui la banca
è tenuta a conformarsi si concretano in due momenti fondamentali: il primo,
che può definirsi “attivo”, concerne l’adeguata illustrazione della natura
del servizio e dei rischi ad esso connessi; il secondo, che può essere
definito “passivo”, riguarda l’ascolto del cliente, e la raccolta delle
informazioni necessarie per valutare l’adeguatezza dell’operazione al singolo
cliente. L’intermediario, in particolare, non solo deve adeguatamente
informare il cliente sulla natura dell’investimento, sulla tipologia dei
titoli, sul loro grado di rischio, ma deve essa stessa essere adeguatamente
informata, prima di collocare il titolo.
Nel caso di specie, tali obblighi
informativi sono stati senz’altro violati.
Dalla scarna documentazione acquisita si evince che la
sig.ra A., al momento del perfezionamento dell’investimento, ha sottoscritto
soltanto un documento denominato “conferimento di ordine di negoziazione di
strumenti finanziari”, nel quale, all’interno della casella denominata
“descrizione degli strumenti finanziari” è contenuta la dicitura “Italtractor
04 6,5”; risulta inoltre depositata dalla difesa della Banca convenuta copia
dell’attestazione di consegna del c.d. documento sui rischi generali degli
investimenti.
Orbene, a tal proposito, va rilevato che non è
certo sufficiente, ai fini dell’osservanza dell’obbligo di informare, una
mera informazione generica, quale risultante, solitamente, dal c.d. documento
sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, previsto
dall’art. 28, 1° comma, lett. b) reg. Consob 11522/1998, utilizzabile per
qualsiasi investimento - a prescindere dalla tipologia di titoli acquistati –
e con una generica indicazione della tipologia di investitore, qualificato
sulla base della propensione al rischio.
Invero, il documento in questione dovrebbe mettere l’investitore nelle
condizioni di comprendere la natura ed il grado di esposizione al rischio
delle operazioni di strumenti finanziari, e, per raggiungere tale obiettivo,
la Consob, nel predisporre il documento, cerca di sintetizzare concetti
complessi e sofisticati, apparentemente strumentali ad una migliore
comprensione della dinamica delle operazioni sul mercato finanziario.
Tuttavia, il semplice assolvimento dell’obbligo di
consegna di tale documento informativo non può certo, di per sé, ritenersi
esaustivo del rispetto dei doveri di informazione, stante la natura generale
e standardizzata delle indicazioni in esso contenute, laddove invece
l’operatore deve fornire precise indicazioni circa la pericolosità di quello
specifico investimento; né la consegna del documento informativo può
ritenersi idonea a determinare una presunzione di conoscenza dei rischi
dell’investimento in capo a risparmiatori non professionali (Trib. Mantova,
sent. 5 aprile 2005, in <www.ilcaso.it>).
Il
corretto assolvimento degli obblighi di informazione, invece, deve mettere
l’investitore nelle condizioni di comprendere esattamente la tipologia dei
titoli acquistati, la natura ed il grado di esposizione al rischio delle
operazioni in strumenti finanziari, l’esistenza di un rischio per il capitale
investito, dovendo garantire, l’intermediario, la propria assistenza
all’investitore, e la propria
guida nella scelta delle operazioni da compiere, anche al di là delle
asettiche e standardizzate informazioni riportate nel documento sui rischi
generali. Deve trattarsi, quindi, di informazioni <<adeguate>> al
cliente, in relazione al suo grado d’istruzione, alla sua qualifica
professionale, alla sua propensione al rischio, alla sua situazione
personale.
Nulla nel caso di specie è stato fatto: non risulta, infatti, che alla
sig.ra A. sia stata rappresentata la natura dei titoli acquistati,
l’esistenza di un rischio per il capitale investito, e comunque, in via
generale, la rischiosità dell’operazione (derivante dal fatto che trattavasi
di titoli emessi da una società di diritto lussemburghese, non quotata nella
Borsa italiana, privi di rating e quindi di indice di valutazione), anzi,
all’attrice venne erroneamente rappresentato che trattavasi di titoli
“sicuri, in quanto relativi a società come la Fiat” (v. deposizione del teste
S. N., udienza del 2 marzo 2005), circostanza, questa, assolutamente non
veritiera, tanto è vero che è stata smentita dal successivo mancato
pagamento, alla scadenza, del capitale investito. Peraltro, proprio l’elevato tasso di interesse promesso
(6,50%) avrebbe dovuto far ritenere il titolo altamente rischioso. Né,
d’altronde, è a all’uopo sufficiente la clausola prestampata – contenuta, di
solito, nella modulistica bancaria – con la quale il risparmiatore dichiara di
essere stato preventivamente informato sulla natura, sui rischi e sulle
implicazioni dell’operazione, trattandosi di mera clausola di stile, tale da
non esonerare l’istituto dall’onere di fornire la prova positiva del tipo di
informazione concretamente dato (cfr., in tal senso, Trib. Taranto, 22
novembre 2004, in www.ilcaso.it, dove si dice, tra l’altro, che tale clausola
è anche inefficace, ai sensi dell’art. 1469-bis, 3° comma, n. 18, c.c.).
D’altronde, la stessa Banca convenuta non era perfettamente consapevole
della rischiosità dei titoli, tanto è vero che l’allora direttore della
filiale di ** della ex Banca 121,
O. Luigi, sentito come testimone all’udienza del 2 marzo 2005, ha
dichiarato che, se era stato proposto questo investimento, era perché la Banca,
in sede centrale, aveva effettuato una valutazione preliminare sulla
affidabilità dei titoli: valutazione certamente errata, come è dimostrato
dalle successive difficoltà finanziarie del gruppo Itraltactor, e peraltro
sicuramente non fondata, posto che trattavasi di titolo di società estera, le
cui obbligazioni erano prive di indice di valutazione, non quotata nella
Borsa italiana e quindi non soggetta ai penetranti controlli delle società
quotate. Sotto questo aspetto, la Banca convenuta ha violato i propri
obblighi informativi anche sotto il profilo di essere stata essa stessa non
adeguatamente informata sulla natura e tipologia dei titoli intermediati.
La
rischiosità del titolo, inoltre, porta a ritenere che nel caso di specie
siano state violate anche le regole che impongono all’intermediario di
fornire prestazione <<adeguate>> al profilo di investitore
rivestito dall’attrice.
A
tal proposito, deve osservarsi che è obbligo dell’intermediario valutare
l’adeguatezza dell’operazione tenendo presenti l’età, la professione, la
presumibile propensione al rischio anche alla luce della pregressa ed
abituale operatività, la situazione del mercato, di talché l’operatore deve
comunque astenersi dal compiere per conto degli investitori operazioni non
adeguate
Nel
caso di specie, l’attrice aveva una propensione al rischio senz’altro bassa,
e di ciò la Banca era perfettamente consapevole, tanto è vero che, nella
“scheda per l’individuazione del profilo del cliente prodotta agli atti”,
depositata agli atti, è indicato che la sig.ra A. aveva una “scarsa”
esperienza finanziaria, ed una propensione al rischio, per l’appunto, “bassa”
(va ricordato, a tal proposito, che fino ad allora l’unica forma di risparmio
della sig.ra A. era stata quella del libretto postale). Proprio tali
circostanze avrebbero dovuto suggerire alla banca di astenersi dal “piazzare”
titoli privi di rating, emessi da una società straniera, e quindi altamente
rischiosi e “volatili”, e di consigliare un investimento, se non proprio in
titoli di Stato, quanto meno in obbligazioni di società conosciute, quotate
in borsa, munite di rating da parte delle agenzie internazionali di settore,
anche se, eventualmente, meno remunerative.
Peraltro, del tutto irrilevante, ai fini della
responsabilità dell’intermediario, è la circostanza che l’ordine di acquisto
di determinati titoli sia stato richiesto espressamente dal cliente. Infatti
gli obblighi sanciti dal legislatore a carico dell’istituto bancario fanno sì
che il suo compito non è circoscritto a quello di una supina mera ricezione
degli ordini, ma a un’attività molto diversa e ulteriore, attività che si
sostanzia in quella che si può definire una consulenza.
Basti richiamare il terzo comma dell’art. 29 del
regolamento della Consob, laddove è previsto che gli intermediari
autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una
operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per
cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione.
D’altronde l’obbligo di indicare che l’operazione non è
adeguata per il cliente richiede necessariamente e preliminarmente la
raccolta dal medesimo di tutte le informazioni utili per procedere a tale
valutazione, sicché in difetto di tali comportamenti da parte dei funzionari
bancari rimane ben poco rilevante la circostanza che l’operazione sia stata
suggerita dal cliente o proposta dall’intermediario (in questo senso, v.
Trib. Firenze 18.2.2005, in <www.ilcaso.it>).
Nulla nel caso di specie è stato fatto: in particolare,
non è stato fatto presente alla sig.ra A. che l’operazione non era adeguata
al suo profilo di investitore; non risultano raccolte tutte le informazioni
necessarie (titolo di studio, età, professione); non risulta effettuata una
valutazione di rischio dei titoli proposti, in relazione al profilo
dell’investitrice.
In sostanza, quindi, trattavasi senz’altro di una
operazione inadeguata per la sig.ra A., che la banca avrebbe dovuto non
effettuare.
Consegue, quindi, nella fattispecie in esame la violazione
pacifica dell’art. 21 del T.U.F. e degli artt. 28 e 29 del reg. Consob n.
11522/1998, che impongono, tra l’altro, all’intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse
dei clienti e per
l'integrità dei mercati, di
acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi
siano sempre adeguatamente informati.
Ora, il rapporto intercorso tra la sig.ra A. e
la Banca 121 (ora Banca Monte dei Paschi di Siena) deve essere qualificato di
natura contrattuale, in quanto tra le parti suddette è stato concluso un
negozio avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento e la
relativa consulenza.
Trattasi di negozio che ben può essere definito come
contratto di investimento, contratto che, stante le violazioni evidenziate,
va ritenuto senza dubbio nullo: le prescrizioni di cui agli artt. 21 d. lgs.
24 febbraio 1998, n. 58, e 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998 sono infatti da
considerarsi come norme imperative ex art. 1418 c.c., in considerazione della
natura generale degli interessi tutelati (tutela del risparmio, diligenza
degli intermediari, regolarità ed integrità dei mercati), giusta quanto
disposto dall’art. 47 Cost., dagli artt. 5 – riguardante le finalità dei
poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d’Italia ed alla Consob – e 190 –
che prevede sanzioni amministrative per la violazione dell’art. 21 del t.u.f.
– del d. lgs. n. 58/1998, nonché dalla direttiva 93-22 CE del 10 maggio 1993,
ora sostituita da quella n. 2004-39 CE (v., in questo senso, Trib. Mantova,
12.11.2004, in
www.ilcaso.it; per l’affermazione di tale principio
con riferimento all’analoga disciplina contenuta nella legge 2 gennaio 1991,
n. 1, recante la disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e
disposizioni sui mercati mobiliari, v. Cass. 7 marzo 2001, n. 3272; Cass. 5
aprile 2001, n. 5052).
La violazione di tali norme, pertanto, incide sul momento
genetico del contratto di investimento, minandone sin dall’inizio la sua
legittimità.
Ne discende, pertanto, che, stante l’evidenziata nullità,
la Banca convenuta deve essere condannata a restituire la somma investita
dalla sig.ra A., pari ad euro 59.000,00, secondo i principi dell’indebito oggettivo;
da tale somma, tuttavia, va detratta la somma di euro 11.394,00, pari alle
“cedole” incassate dall’investitrice, secondo quanto indicato dalla difesa
della Banca convenuta, e non contestato dall’attrice. La somma finale che la
Banca Monte dei Paschi di Siena deve quindi restituire all’attrice è pari ad
euro 47.606,00, e su tale somma decorreranno gli interessi legali a far data
dalla domanda (art. 2033 c.c.), non risultando la mala fede della Banca (non
emerge infatti che l’investimento sia stato proposto in esecuzione un
progetto truffaldino). Va inoltre dichiarato che le obbligazioni Itraltactor
già di proprietà dell’attrice ed a tutt’oggi scadute devono essere restituite
alla Banca convenuta.
Non risulta fondata invece la domanda ulteriore proposta
dalla sig.ra A., con la quale si chiede il risarcimento di eventuali danni
derivanti dal comportamento della Banca: invero, l’attrice non ha fornito alcuna prova di tali
presunti danni (ulteriori rispetto a quelli consistenti nella perdita del
capitale investito), né sotto il profilo del danno patrimoniale, né sotto
quello del danno non patrimoniale. In particolare, non risulta in alcun modo
che i problemi di salute della sig.ra A. siano derivati dalla paura di
perdere il capitale investito, tenuto conto del fatto che tali problemi risalgono
ad epoca anteriore all’investimento effettuato. Consegue il rigetto di tale
domanda.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di giudizio seguono la sostanziale
soccombenza della Banca convenuta, in relazione alla richiesta principale dell’attrice,
secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P. Q.
M.
Il
Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella
causa civile n. 1446/2004 R.G. sulla domanda proposta da A. G. nei confronti
della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, così provvede:
1)
in accoglimento della domanda principale,
dichiara la nullità del contratto di investimento concluso tra A. G. e la
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in data 5 febbraio 2002, indicato con
i seguenti dati: dossier titoli n. 100657 e conto di regolamento n. 11800;
2) per l’effetto, condanna la Banca Monte dei Paschi
di Siena s.p.a. a pagare, in favore di A. G., la somma di euro 47.606,00,
pari alla differenza tra il capitale investito (euro 59.000,00) e quanto
percepito dall’attrice in esecuzione del contratto nullo (euro 11.394,00),
oltre interessi a far data dalla domanda;
3) dichiara che A. G. è tenuta a restituire alla
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. le obbligazioni Itraltactor ITM S.A.
di cui al contratto di investimento suindicato;
4)
rigetta la domanda di risarcimento dei danni
proposta da A. G.;
5) condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. alla rifusione, in favore di A. G., delle spese del presente giudizio,
che si liquidano in complessivi euro 6.504,31, di cui euro 504,31 per esborsi, euro 2.000,00 per
diritti ed euro 4.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso spese
generali.
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