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Sezione I - Giurisprudenza

documento 2144/2010

 

 

data pubblicazione 27/04/2010

 

 

Massimario, art. 1460 c.c.

Massimario, art. 2545quinquies c.c.

 

Tribunale di Mantova, 19 gennaio 2010 – Pres. Gibelli – Rel. Bettini.

 

Società cooperativa – Rapporto con il socio – Oggetto – Risultato economico – Eccezione di inadempimento – Applicabilità.

 

A fronte della diversa tipologia che le cooperative possono assumere, la posizione del socio cooperatore resta distinta da quella del socio di una società di capitali: se quest’ultimo persegue un fine puramente speculativo, il primo vuole di regola un vantaggio diverso dal lucro, anche se anch’egli mira a realizzare un risultato economico ed un proprio vantaggio patrimoniale, attraverso lo svolgimento di attività d’impresa; tale risultato non è, almeno prevalentemente, la più elevata remunerazione possibile del capitale investito, piuttosto la soddisfazione di un comune preesistente bisogno economico - di lavoro, di casa, di generi di consumo, di credito - attraverso un risparmio di spesa per i beni o i servizi acquistati o realizzati dalla società o una maggiore remunerazione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti, come nelle cooperative di produzione. Se in ciò consiste l’essenza del vantaggio mutualistico, è proprio tale vantaggio che - a ben vedere - non deriva direttamente dal rapporto di società, ma è conseguito attraverso un distinto rapporto economico con la cooperativa, che è appunto un rapporto di scambio, connotato dalla corrispettività delle prestazioni, cui ben può applicarsi l’art. 1460, codice civile. D’altra parte negare tale rimedio - come tutti quelli applicabili ai rapporti di scambio - significherebbe negare tutela proprio al vantaggio mutualistico che il socio cooperatore si ripromette di trarre dalla sua partecipazione alla società, il che - ad avviso del Collegio - non può essere, essendo quella la ragione del vincolo sociale. Viceversa affermare l’applicabilità di tale eccezione non significa vanificare l’obbligo statutario dei soci di conferire il latte prodotto, ma solo accordare loro la facoltà di sospendere tale conferimento a fronte dell’accertato, e grave, inadempimento della cooperativa di pagare loro il relativo prezzo, restando fermi, in ogni caso, gli altri obblighi derivanti dal rapporto sociale ed i rimedi endosocietari alla crisi finanziaria delle cooperativa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (riproduzione riservata)

 

 

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