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Fonti normative, strumenti finanziari
Corte di Cassazione
Sez. II Civile, 17 aprile 2009, n. 9316 –
Pres. Elefante – Rel. Piccialli.
Contratti di borsa –
Attività di sollecitazione all'investimento immobiliare – Illecito di cui agli
art. 94 e 191 del d.lgs. n. 58 del 1998 – Sussistenza – Esclusione –
Fondamento – Conseguenze.
La sollecitazione agli
acquisti immobiliari in mancanza di preventiva comunicazione alla Consob non
configura l'illecito di cui agli artt. 94 e 191 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.
58, atteso che dette norme - da interpretare alla luce della definizione di
"sollecitazione dell'investimento" contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera t),
del medesimo decreto - collegano l'applicabilità della sanzione soltanto alla
sollecitazione all'investimento in prodotti e strumenti finanziari, ai quali
gli acquisti immobiliari non sono in alcun modo assimilabili, sia per la
diversità tra le due categorie, sia in virtù dell'estraneità delle competenze
della Consob dal campo degli investimenti immobiliari; ne consegue che la
punizione di tale condotta viola il principio di legalità e tipicità
dell'illecito amministrativo. (fonte CED – Corte di Cassazione)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data
22.9.04 il Ministero dell'Economia e della Finanze, dipartimento del Tesoro,
in accoglimento della proposta formulata dalia Banca d'Italia il 2.4.04,
irrogava ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195 alla società XXX
GESTIONI S.G.R. S.p.A ed alle persone fisiche in epigrafe nominate,
responsabili a vario titolo della società, sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni della normativa, in materia di intermediazione finanziaria,
previste nel citato decreto legislativo. Il provvedimento veniva impugnato da
tutti gli interessati con comune ricorso del 24.12.04 davanti alla competente
Corte d'Appello di Milano, gradatamente deducendo vizi del procedimento
amministrativo, segnatamente per superamento dei termini regolamentari,
insussistenza degli addebiti, eccessività delle sanzioni.
Il Ministero e la Banca
d'Italia, distintamente costituitisi, resistevano all'opposizione. Con decreto
in data 23.3.05, depositato il 16.4.05, l'adita corte, in accoglimento del
preliminare motivo di opposizione, annullava il decreto impugnato e condannava
il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia al pagamento
delle spese. Riteneva la corte territoriale che il provvedimento sanzionatorio
fosse stato emesso tardivamente, rispetto al termine massimo di gg. 120, nella
specie da applicarsi in base alle tabelle allegate al D.M. Tesoro 23 marzo
1992, n. 304, regolamento attuativo della Legge generale sul procedimento
amministrativo L. n. 241 del 1990, art. 2, che l'amministrazione aveva
adottato al precipuo scopo di disciplinare le cadenze temporali e le garanzie
difensive che, in base ai principi generali fissati dal citato testo normativo
primario, si rendevano necessarie nel particolare settore in questione.
Tale terminerà cui
decorrenza ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. iniziava dalla "data di
ricevimento, da parte dell'Amministrazione del tesoro, della richiesta o della
proposta", nel caso di specie era da ritenersi superato poiché la proposta
sanzionatoria, del 2.4.04 era stata ricevuta dal ministero il successivo 20.4.
ed il decreto, irrogante le sanzioni, era stato emesso il 22.9.04, venendo
notificato agli interessati il 29.9.04. In proposito la corte riteneva non
fondata la tesi degli opposti, secondo la quale il termine di gg. 120 avrebbe
dovuto decorrere dal 28.7.04, data in cui al Ministero erano pervenuti i
"chiarimenti" richiesti (con nota del 26.3.04) alla Banca d'Italia, non
potendosi al riguardo configurare un "supplemento d'istruttoria", o un "atto
integrativo della richiesta sanzionatoria", posto che tali chiarimenti
rappresentavano solo una specificazione o conferma della precedente proposta,
non correlata ad alcuna ulteriore indagine o a fatti nuovi di sorta, attività
meramente valutativa che non avrebbe potuto risolversi nell'elusione dei
termini perentori. Nè, peraltro, risultava conferente, ad avviso della corte,
il richiamo all'art. 3, citato D.M., considerato che l'ulteriore eventuale
termine di gg. 60 era previsto solo per l'integrazione o sanatoria di domande
incomplete o irregolari, attenendo dunque a procedimenti ad iniziativa di
parte e non anche di ufficio e, comunque non riguardando la particolare
disposizione le ipotesi di richiesta di semplici chiarimenti. Contro la
suddetta decisione il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto
ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Hanno resistito, con
comune controricorso, la XXX Gestioni S.G. R.p.A., A. L., M. G., R. R., R. L.,
U. M., R. D., M. F., G. N. ed E. A.; i resistenti hanno infine depositato una
memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I controricorrenti hanno
eccepito, in via preliminare, l'inamissibilità del ricorso presentato
dall'Avvocatura Generale dello Stato, per violazione dell'art. 366 c.p.c., n.
3, per "assoluto difetto nell'esposizione dei fatti di causa", considerato che
l'atto di impugnazione, mancante di una propria premessa narrativa e
limitandosi alla mera allegazione di una copia del decreto impugnato,
"materialmente spillato al ricorso", si sarebbe sottratto all'osservanza del
principio di "autosufficienza". L'eccezione non è fondata, a termini della
prevalente giurisprudenza di questa Corte (v. tra le altre ed in particolare
Cass. n. 11195/03, n. 9100/06), secondo la quale il requisito della
"esposizione sommaria dei fatti di causa" di cui all'art. 366 c.p.p., comma 1,
n. 3, fermo restante l'inidoneità del mero rinvio per relationem, può
ritenersi assolto anche con la trascrizione, parziale o integrale, o anche
mediante l'inserimento nel corpo del ricorso, del testo della sentenza (o del
diverso provvedimento decisorio) oggetto d'impugnazione, poco o punto
rilevando le modalità grafiche di tale operazione (se attuata mediante
trascrizione o copiatura, oppure materiale interposizione tra le pagine
dell'impugnazione di una copia fotografica del provvedimento), essendo in
facoltà della parte ricorrente fare propria (accettandone i relativi rischi,
per quanto oltre si dirà) l'esposizione della vicenda offerta dal giudice di
merito, che in tale modo viene a costituire parte integrante dell'impugnazione
di legittimità. Tale indirizzo il collegio ritiene condivisibile, purché in
concreto, dal testo trascritto o inserito nell'impugnazione, sia possibile
desumere chiaramente gli estremi essenziali, di fatto e processuali, della
vertenza, ai fini di una compiuta valutazione funzionale al giudizio di
legittimità; in altri termini, una sentenza (o diverso provvedimento decisorio)
"autosufficiente" nell'esposizione dei fatti può venire utilmente impiegata ai
fini dell'osservanza del requisito formale in questione, mentre, nel diverso
caso in cui la decisione impugnata sia carente sotto tale profilo, la relativa
deficienza si riverbera negativamente sull'ammissibilità dell'impugnazione che
si sia limitata a mutuarne il testo.
Applicando i suesposti
principi alla fattispecie, deve rilevarsi che il decreto impugnato, che è
stato oggetto d'integrale inserimento testuale nel corpo del ricorso di
legittimità, contiene una sommaria, ma esauriente, premessa narrativa del
contenzioso in questione, di cui risultano esposte sia la fase amministrativa,
sia quella giudiziale, in termini più che sufficienti a consentire, nella
presente sede, una compiuta valutazione della vicenda in funzione della
disamina delle censure di legittimità. Passando all'esame di tali censure, con
le quali viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del
1998, art. 195, deve anzitutto rilevarsi che con le stesse non viene posta in
discussione la premessa in iure, sulla, quale si basa l'impianto argomentativo
della decisione impugnata, secondo la quale nei procedimenti sanzionatori
amministrativi in questione la contestazione dell'illecito debba avvenire
entro il termine perentorio di gg. 120, previsto dall'apposito regolamento di
attuazione contenuto nel Decreto Ministeriale (del Tesoro) D.M. n. 304 del
1992, emanato in ritenuta ottemperanza alla L. n. 241 del 1990, art. 2, sul
procedimento amministrativo;la ricorrente amministrazione, senza confutare il
suddetto principio, già invocato in sede di merito dalle private controparti,
ha censurato la decisione impugnata per il solo fatto di avere fatto decorrere
il suddetto termine dalla data in cui il Ministero del Tesoro aveva ricevuto
la proposta di applicazione delle sanzioni, formulata dalla Banca d'Italia,
anziché da quella, successiva, in cui da parte di quest'ultima erano pervenuti
i richiesti chiarimenti. La suesposta premessa, evidenziante la formazione del
"giudicato interno" sulla questione pregiudiziale, già dibattuta in sede di
merito e risolta positivamente dalla Corte d'Appello, dell'applicabilità e
legittimità di tale termine regolamentare, in assenza di gravami delle parti
sul punto, non può essere rimessa in discussione in questa sede, come è stato
proposto dal P.G. di udienza nelle rassegnate conclusioni (nel solco del
sopravvenuto insegnamento delle S.U. di cui alla sent. n. 9541/06 ed altre in
pari data, che hanno negato, in materia di procedimenti sanzionatori ex lege
n. 689 del 1981, l'applicabilità della L. n. 241 del 1990, artt. 2 e 3),
neppure a guisa di ius superveniens, ostandovi l'evidenziata preclusione,
intervenuta su un essenziale antecedente logico - giuridico della decisione
impugnata, in ordine al quale non si registra più contrasto tra le parti in
causa, che invece controvertono sulla concreta individuazione del dies a quo
del termine regolamentare sopra indicato.
Secondo la ricorrente
amministrazione la Corte d'Appello avrebbe errato nel disattendere la tesi
della decorrenza dalla "richiesta di chiarimenti", perché la stessa, lungi dal
perseguire finalità dilatorie, avrebbe risposto alle esigenze di acquisire una
più completa conoscenza degli elementi accusatori, ai fini di una ponderata
valutazione della proposta sanzionatoria da parte del Ministero, le cui
funzioni di organo non meramente esecutivo, ma di preminente ruolo decisionale
nel procedimento de quo, sarebbero state indebitamente sminuite dai giudici di
merito, nel non riconoscere valore interruttivo del termine in questione alla
suddetta richiesta, sostanzialmente finalizzata a sollecitare una nuova
proposta sanzionatoria alla requirente Banca d'Italia.
Le censure non meritano
accoglimento, anzitutto perché palesano il chiaro tentativo di introdurre,
nell'ambito di una tassativa disposizione (come riportata a pag. 12 del
decreto impugnato), facente inequivoco riferimento alla "data di ricevimento,
da parte dell'Amministrazione del tesoro, della richiesta o della proposta" la
possibilità di una rinnovazione di queste ultime, al di fuori di qualsiasi
previsione normativa, che si risolverebbe nella vanificazione o elusione di
quei limiti ragionevoli di tempo, previsti nell'interesse degli incolpati,
entro i quali il procedimento sanzionatorio, secondo le finalità perseguite
dalla norma, dovrebbe concludersi, nel rispetto delle previste cadenza
temporali, o con l'accoglimento o con le reiezione della proposta di
irrogazione della sanzione; ed una eventuale rettifica di quest'ultima, da
parte dell'organo requirente e su sollecitazione dei quello decidente, si
porrebbe del tutto al fuori del delineato sistema di garanzie.
Del pari impraticabile
va poi ritenuta la prospettata possibilità di ascrivere efficacia interruttiva
o sospensiva alla richiesta sopra citata, sol che si consideri la natura
decadenziale del termine in questione, che ne comporta la palese
incompatibilità con gli istituti dell'interruzione e della sospensione,
applicabili ai soli termini prescrizionali.
Nè può tacersi, infine,
della genericità delle censure, laddove solo astrattamente deducendo le
esigenze di approfondimento e chiarimenti che sarebbero state esposte dal
Ministero alla Banca d'Italia nella citata richiesta, senza specificarne i
concreti contenutasi sottraggono all'ormai consolidato principio
dell'"autosufficienza", così neppure consentendo alcuna delibazione della
serietà dei motivi che avrebbero giustificato il differimento della decorrenza
del termine, ai fini di quell'apprezzamento discrezionale che il giudice di
merito, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, è
comunque tenuto a compiere ai fini della verifica dei ragionevoli tempi entro
i quali gli organi deputati agli accertamenti ed alle contestazioni degli
illeciti in materia di intermediazione finanziaria sono tenuti a compiere gli
atti di rispettiva competenza, senza che possano venire in rilievo ritardi
derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello
svolgimento dei compiti suddetti (v. S.U n. 5395/07, Cass. n. 8692/04,
6531/00).
Il ricorso va,
conclusivamente, respinto.
Giusti motivi, infine,
tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate e dell'esito delle
eccezioni preliminari, comportano la totale compensazione delle spese del
giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il
ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il
25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2009 |
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