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Accesso alla documentazione
Tribunale di Bologna, Sez. Dist. Porretta Terme – G.U.
Dr. C. Mistri –28 luglio 2005.
Segnalazione dell’Avv. Massimo Renzi
Trattamento dei dati personali relativi ad
operazioni finanziarie – Obbligo della banca titolare del trattamento di
fornire le informazioni al titolare richiedente – Sussistenza – Contenuto.
L'art. 7 d. lgs.vo n.ro 196/2003
riconosce all'interessato il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai propri dati personali, ed a qualunque informazione relativa alla
persona, di ottenere conferma dell'origine, dell'esistenza, delle finalità e
modalità del loro trattamento e di riceverne comunicazione in forma chiara ed
intelligibile.
Alla richiesta di accesso
corrisponde il dovere del titolare del trattamento di dare riscontro
all'interessato ai sensi dell'art. 10 d. lgs.vo n.ro 196/2003, estraendo dai
propri archivi tutte le informazioni allo stesso relative della richiesta e
comunicandole nelle forme e nei modi più idonei a renderle chiare e
perfettamente comprensibili.
L’istituto di credito, titolare
del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 d. lgs.vo n. 196/03,
ove ne sia fatta richiesta, è quindi tenuto a:
1. dare conferma dell'esistenza presso i propri
archivi dei dati personali del ricorrente afferenti operazioni di
investimento mobiliare a far data dall'inizio del rapporto;
2. comunicare al richiedente tutti i dati e le
informazioni personali che lo riguardano relative ad ogni atto, rapporto,
documento ed operazione concernenti: a) il contratto originario di
prestazione dei servizi di investimento e accessori e/o di gestione di
portafogli di investimento e deposito titoli siglati inter partes, incluse
eventuali successive modifiche e integrazioni; b) il contratto originario
regolante il rapporto di conto corrente eventualmente in essere ed ogni sua
eventuale modifica e integrazione; c) le operazioni di investimento, gli
ordini di acquisto e gli acquisti di titoli, di qualsivoglia genere, specie e
natura, compiuti dal richiedete presso o tramite ovvero con l'intermediazione
dell'istituto di credito dall'inizio del rapporto, compresi i rendiconti, i movimenti
e la composizione del deposito titoli regolati nell'anzidetto periodo.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto
ai sensi degli artt. 145 e 152 d. lgs.vo n. 196/2003 A. riferiva di aver
richiesto, con missiva del 31.01.2005 alla Banca B. la consegna di copia dei
contratti e degli ordini di acquisto di titoli emessi dalla Repubblica
Argentina e dalui sottoscritti presso la filiale di Z.
Con successive
missive a firma del legale dell'odierno ricorrente e datate 18 febbraio, 18
marzo ed 08 aprile 2005 veniva ribadita la richiesta rivolta dal A.
all'istituto di credito ed in particolare veniva invitata la Banca B., ai
sensi e per gli effetti del d.lgs. n.ro 196/2003, a dare conferma
dell'esistenza presso i propri archivi del trattamento di dati personali di
A. afferenti le operazioni di investimento sopra indicate e la sottoscrizione
di qualsivoglia atto e/o documento ad esse correlato; nonché a comunicare
l'origine dei dati richiesti ed a fornire copia integrale ed intelligibile di
ogni relativo contratto, ordine d'acquisto e/o documento.
Non avendo ricevuto
il A. riscontri concreti di sorta, egli adiva pertanto l'odierno Giudice
chiedendo volersi condannare la Banca B. in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede in *** a:
1. dare conferma
dell'esistenza o meno presso i suoi archivi dei dati personali del ricorrente
afferenti le operazioni di investimento indicate in premessa e la
sottoscrizione di qualsivoglia atto e/o documento ad esse correlato, a
comunicare al medesimo l'origine dei dati richiesti nonché a fornire copia
integrale ed intelligibile di ogni relativo contratto, ordine d'acquisto e/o
documento;
2. comunicare al ricorrente
tutti i dati e le informazioni personali che lo riguardavano, fornendogli
copia integrale ed intelligibile di ogni relativo atto, rapporto e documento,
concernenti: a) il contratto originario di prestazione dei servizi di
investimento e accessori e/o di gestione di portafogli di investimento e
deposito titoli siglati inter partes, incluse eventuali successive modifiche
e integrazioni; b) il contratto originario regolante il rapporto di conto
corrente n. 000 a
tutt'oggi in essere presso la filiale di , sue eventuali modifiche e
integrazioni; c) le operazioni di investimento, gli ordini di acquisto e gli
acquisti di titoli, di qualsivoglia genere, specie e natura, compiuti da A.
presso e tramite la banca stessa dall’inizio del rapporto al 31.12.2001,
compresi i rendiconti relativi ala composizione del deposito titoli ed ai
movimenti regolati nell’anzidetto periodo. Con vittoria delle spese di lite.
Il ricorso veniva
notificato al garante per la protezione dei dati personali ed all’istituto di
credito; entrambe le parti non si costituivano in giudizio.
La Banca, a seguito
della notifica dell'odierno ricorso, provvedeva a trasmettere al ricorrente
documentazione ritenuta incompleta e non esaustiva dall'interessato, che
evidenziava le relative omissioni e lacune alle pagine 2 e 3 della memoria
depositata in data 18 luglio 2005.
All'udienza del 28
luglio 2005 veniva svolta la discussione della causa, ad esito della quale il
Giudice decideva come da separato provvedimento, dando lettura del
dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il
Giudicante che il ricorso sia fondato e meriti quindi integrale accoglimento.
L'art. 7 d. lgs.vo
n.ro 196/2003 riconosce infatti all'interessato il diritto di accesso ai
propri dati personali rispetto al titolare del trattamento, da intendersi
come pieno ed integrale riconoscimento del diritto dell'interessato di
accedere a qualunque informazione relativa alla persona; di ottenere conferma
dell'origine, dell'esistenza, delle finalità e modalità del loro trattamento;
di riceverne comunicazione in forma chiara ed intelligibile.
Alla richiesta di
accesso corrisponde il dovere del titolare del trattamento di dare riscontro
all'interessato ai sensi dell'art. 10 d. lgs.vo n.ro 196/2003, estraendo dai
propri archivi tutte le informazioni relative all'interessato ed oggetto
della richiesta e comunicandole nelle forme e nei modi più idonei a renderle
chiare, perfettamente comprensibili.
In particolare il
riscontro all'interessato deve essere completo, ai sensi della letterale
espressione di carattere generale usata al comma I° del richiamato art. 7 d.
lgs.vo n.ro 196/2003; e gratuito, prevedendo la legge solamente un contributo
spese nei limitati casi di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 10 d. lgs.vo n.ro
196/2003.
Nel caso per cui è
processo è rimasto accertato in via documentale che il resistente istituto di
credito, titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 d. lgs.vo n.ro
196/2003, non ha compiutamente adempiuto alla richiesta di A., rimanendo
assolutamente inerte sino alla notifica dell'odierno ricorso ed omettendo
successivamente di comunicare al A.le informazioni dettagliatamente
ricapitolate dal suo difensore alle pagine 2 e 3 della memoria depositata in
data 18 luglio 2005, riconducibili ed afferenti alle operazioni di
investimento di cui alla originaria richiesta rivolta dal A. alla Banca il 31.01.2005, cui
l'interessato ha diritto di avere accesso trattandosi senza alcun dubbio di
dati personali che lo riguardano.
La contumacia in
giudizio dell'istituto di credito impedisce di apprezzare la sussistenza di
ragioni di sorta a fondamento del comportamento tenuto dalla Banca nella
presente vicenda processuale; la stessa andrà quindi condannata a consentire
l'accesso del ricorrente ai documenti di cui a dispositivo nelle forme ed
alle condizioni ivi richiamate.
Le spese del
presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
Ai sensi dell'art.
154 co. 6° d. lgs.vo n.ro 196/2003 copia della presente sentenza va trasmessa
a cura della Cancelleria al Garante per la protezione dei dati personali.
P.Q.M.
il Giudice del
Tribunale di Bologna, Sezione Distaccata di Porretta Terme ogni diversa
istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente
pronunciando sul ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e 152 d. lgs.vo
n.ro 196/2003 da A. nei confronti di Banca ** accoglie il proposto ricorso e
per l'effetto
ordina
a Banca **, in
persona del legale
rappresentante pro tempore, titolare ai sensi dell'art. 28 d. lgs.vo n.ro
196/2003 del trattamento dei dati personali in relazione ai quali ha
formulato richiesta di accesso il ricorrente, di consentire a l'accesso ai
dati personali dei quali egli ha fatto richiesta ed in particolare di
1. dare conferma
dell'esistenza presso i propri archivi dei dati personali del ricorrente
afferenti operazioni di investimento mobiliare a far data dall'inizio del
rapporto acceso da A. con l'istituto di credito resistente;
2. comunicare al ricorrente
tutti i dati e le informazioni personali che lo riguardano relative ad ogni
atto, rapporto, documento ed operazione concernenti: a) il contratto
originario di prestazione dei servizi di investimento e accessori e/o di
gestione di portafogli di investimento e deposito titoli siglati inter
partes, incluse eventuali successive modifiche e integrazioni; b) il
contratto originario regolante il rapporto di conto corrente n. 000 a
tutt'oggi in essere presso la filiale di ** ed ogni sua eventuale modifica e
integrazione; c) le operazioni di investimento, gli ordini di acquisto e gli
acquisti di titoli, di qualsivoglia genere, specie e natura, compiuti da
presso o tramite ovvero con l'intermediazione dell'istituto di credito
odierno resistente dall'inizio del rapporto al 31.12.2001, compresi i
rendiconti, i movimenti e la composizione del deposito titoli regolati
nell'anzidetto periodo; conseguentemente e per l'effetto
ordina
a
Banca ** in persona del legale rappresentante pro tempore, titolare ai sensi
dell'art. 28 d. lgs.vo n.ro 196/2003 del trattamento dei dati personali in
relazione ai quali ha formulato richiesta di accesso il ricorrente, di
estrarre dagli atti, documenti, supporti o comunque da qualunque altra forma
di catalogazione, raccolta e custodia in essere ovvero in possesso della
Banca, tutte le informazioni relative ai dati personali di A. e trattate
dall'istituto di credito e come sopra specificamente indicate e di
comunicarle all'interessato in forma intelligibile entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione del presente
provvedimento; e ciò gratuitamente e senza onere di spesa a carico
dell'odierno ricorrente, salvo quanto previsto dall'art. 10 co. 8° , seconda
parte d. lgs.vo n.ro 196/2003, fornendo a copia integrale ed intelligibile di
tutta la documentazione come sopraindicata;
condanna
Banca **, in persona del legale rappresentante pro
tempore, al pagamento delle spese processuali sostenute da A. nel presente
procedimento e liquidate in via definitiva in complessivi euro 3.506,70=,
come da nota spese depositata in atti, ritenutane la congruità, oltre IVA e
CPA dovute come per legge;
dispone
che copia della presente
sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Garante per la protezione
dei dati personali ai sensi dell'art. 154 co. 6° d. lgs.vo n.ro
196/2003.
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