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Massimario, art. 2495 c.c.
Corte di Cassazione Sez. Unite Civili,
22 febbraio 2010, n. 4060 – Pres. Vittoria –
Rel. Forte.
Società –
Di persone fisiche – Società in nome collettivo – Scioglimento – Liquidazione
– Liquidatori – Cancellazione della società – Art. 2495 cod. civ., come
modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003 – Cancellazione dal registro
delle imprese – Effetti – Estinzione immediata della società – Applicabilità
alle società commerciali di persone – Sussistenza – Conseguenze – Società
cancellate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003 –
Estinzione – Decorrenza dal 1° gennaio 2004 – Fattispecie in tema di
esecuzione forzata.
Società –
Di capitali – Società per azioni – Scioglimento – Liquidazione – Liquidatori –
Cancellazione della società – In genere – Art. 2495 cod. civ., come modificato
dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003 – Cancellazione dal registro delle
imprese – Effetti - Estinzione immediata della società – Configurabilità –
Efficacia retroattiva – Esclusione – Conseguenze – Società cancellate
anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003 – Estinzione –
Decorrenza dal 1° gennaio 2004.
In tema di
società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, secondo
comma, cod. civ., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.
6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese
l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della
disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la
cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir
meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui
analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai
terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa
sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del
2003, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo
in data anteriore. (In applicazione di tale principio, le S.U. hanno
confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida, ai fini
dell'esecuzione forzata, la notificazione del titolo esecutivo e del precetto
eseguita, in data anteriore al 1° gennaio 2004, ad istanza di una società in
nome collettivo precedentemente cancellata dal registro delle imprese, nonché
la notificazione dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore
nei confronti della medesima società, anch'essa in data anteriore all'entrata
in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003). (fonte CED – Corte di Cassazione)
In tema di
società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina
l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei
rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale
adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore
dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495,
secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla
cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura
interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa
previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia
retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli
effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo,
per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l'estinzione
opera solo a partire dalla predetta data. (fonte CED – Corte di Cassazione)
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Il Tribunale di
Sassari, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato la opposizione agli
atti esecutivi di S. P. C., proposta con atto notificato l'8 marzo 2001 ed ha
dichiarato il diritto della S. S. e N. A. s.n.c. di procedere all'esecuzione
per il pagamento di una somma di danaro dovuta a causa di sentenza del giudice
di pace di Alghero, condannando l'opponente alle spese di causa.
Ritenuta irrilevante
la nullità della notificazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza
sopra richiamata e del precetto, notifica nella cui relata non si era dato
atto della irreperibilità o del rifiuto del destinatario di ricevere l'atto,
perché l'opposizione agli atti esecutivi proposta negli otto giorni successivi
comunque evidenziava il raggiungimento dello scopo dell'atto, il Tribunale,
con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies, ha ritenuto infondata la
tesi dell'opponente della avvenuta estinzione della società opposta, a seguito
dell'atto di scioglimento della stessa per notar L. in Sassari del 22 dicembre
1992, che l'aveva posta in liquidazione, e per effetto dell'approvazione del
bilancio liquidatorio in data 26 luglio 1993, cui era seguito il provvedimento
del giudice delegato che aveva disposto la cancellazione della società dal
registro delle imprese, depositato nella cancelleria del Tribunale in data 21
febbraio 1994, ai sensi dell'art. 2312 c.c..
Ad avviso
dell'opposta, invece, la cancellazione non aveva prodotto l'effetto estintivo
della società e il Tribunale ha accolto tale deduzione, richiamando la unanime
giurisprudenza di legittimità, per la quale la cancellazione della società dal
registro delle imprese non determina la estinzione di essa, quando siano
ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali (in sentenza si
citano Cass. 24.9.2003 n. 14147, Cass. 28.5.2004 n. 10314), ne' fa venir meno
la legittimazione processuale della società (Cass. 1.7.2000 n. 8842),
permanendo la rappresentanza sostanziale e processuale di essa, per i rapporti
in sospeso e non definiti, a mezzo degli stessi organi che la rappresentavano
prima della cancellazione (Cass. 12.6.2000 n. 7972) .
Ritenuta sussistente
la capacità giuridica e la legittimazione processuale della società opposta,
si è quindi respinta la connessa eccezione di nullità della procura come
effetto dell'estinzione della società, in realtà non ancora avvenuta, per non
essersi dedotto che essa non era stata conferita per la fase di esecuzione ma
solo che era venuta meno per l'estinzione denegata della società commerciale.
Per la cassazione di
tale sentenza, del 17 febbraio 2005, notificata al difensore domiciliatario
della società in data 1 giugno 2005, lo S. P. C. ha proposto ricorso
straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., articolato in tre motivi e
notificato il 1 luglio 2005, e la società in nome collettivo opposta non s'è
difesa in questa sede.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
1.1. Il primo motivo
di ricorso dello S. P. C. denuncia violazione degli artt. 140, 156 e 160
c.p.c., per avere il tribunale erroneamente ritenuto nulla, invece che
inesistente, la notificazione in cui non era stato dato atto della
irreperibilità del destinatario o del rifiuto di questo di ricevere la copia
del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 145/00 del giudice di pace
di Alghero, e del precetto, ne' s'era dato atto del compimento delle formalità
di cui al citato art. 140 c.p.c..
Erronea è stata
quindi anche l'affermazione che l'opposizione agli atti esecutivi intervenuta
solo otto giorni dopo la predetta notifica provasse il raggiungimento dello
scopo della stessa con effetti sananti, non essendo legittima la sanatoria di
atti inesistenti: la relata di notificazione non contiene il motivo per cui
s'è proceduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non essendosi dato atto della
irreperibilità o del rifiuto di ricevere la copia del titolo e del precetto,
ne' dell'affissione dell'avviso di notifica sulla porta del destinatario ne'
del deposito dell'atto presso la casa comunale e dell'avviso di deposito con
lettera raccomandata.
Data l'inesistenza
della notificazione, la costituzione dello S. P. C. non poteva avere effetti
sananti; in ogni caso erroneamente si afferma in sentenza che l'opposizione è
stata notificata entro otto giorni dalla notifica del titolo e del precetto
del 3 marzo 2001, essendosi avuta in data 8 marzo 2001, cioè entro cinque
giorni dalla notificazione.
1.2. Con il secondo
motivo lo S. P. C. lamenta violazione dell'art. 83 c.p.c., per avere il
Tribunale respinto l'eccezione sulla nullità e mancanza di procura
sull'assunto che l'opponente non aveva eccepito che la procura non era stata
conferita per la fase di esecuzione. Il giudice di merito avrebbe dovuto
dichiarare la mancanza della procura ad intimare il precetto perché l'opposta
non ha prodotto l'atto di citazione del 24 novembre 1992, pur prevedendo
l'art. 83 c.p.c., che la procura stessa sia conferita in calce o a margine di
quest'ultimo o con atto pubblico o scrittura privata autenticata ad
substantiam.
1.3. Si deduce infine
violazione degli artt. 2272, 2274, 2275, 2278, 2310 e 2312 cod. civ., e artt.
83 e 480 c.p.c., perché il tribunale ha rigettato l'opposizione affermando che
la società in nome collettivo S. S. e N. A. aveva conservato capacità
processuale e giuridica dopo la iscrizione nel registro delle imprese della
sua cancellazione, conservando quindi la legittimazione processuale nella
presente causa e che la rappresentanza sostanziale e processuale di essa
permanesse nei rapporti pendenti e non definiti per gli stessi organi che la
rappresentavano prima della cancellazione.
Il giudice avrebbe
dovuto accogliere l'opposizione perché con atto per notar L. del 22 dicembre
1992, registrato l'8 gennaio 1993, i due soci avevano deliberato lo
scioglimento e la messa in liquidazione della società, che, dopo
l'approvazione del bilancio della gestione liquidatoria in data 26 luglio 1993
e il riparto del patrimonio e degli utili e delle perdite tra i soci, era
stata cancellata dal registro delle imprese con provvedimento del giudice
delegato allo stesso del Tribunale di Sassari del 21 febbraio 1994. Con la
cancellazione si era determinata la estinzione della società ed erano venute
meno la capacità processuale e giuridica di essa;
sin dalla fase di
liquidazione, non vi era più la rappresentanza dei suoi organi ordinari,
potendo solo il liquidatore nominato S. S. esercitare i poteri di questi
ultimi, mentre nel caso il precetto del 26 febbraio 2001 con notifica presunta
del 3 marzo 2001, è stato notificato in base alla procura conferita il 24
novembre 1992 dagli organi della società prima dello stato di liquidazione per
la causa svoltasi dinanzi al giudice di pace, che aveva emesso la sentenza del
14 dicembre 2000 fonte dell'obbligo di pagamento dello S. P. C.. Alla data
della notifica del precetto (3 marzo 2001) pertanto, solo il liquidatore
avrebbe potuto rappresentare la società stessa e per effetto dell'estinzione
doveva ritenersi venuto meno ogni potere conferito all'avv. D. nel 1992.
Anche ad affermare l'ultrattività
della procura, questa non poteva comunque avere effetto dopo la sentenza del
2000 sopra citata e la mancata notifica del precetto a cura del liquidatore,
cui non si fa cenno nell'atto notificato così come nell'atto di costituzione
nella presente causa nella quale il S. S. si è costituito come socio
amministratore e liquidatore.
2. Su detto ricorso,
la terza sezione civile di questa Corte, con ordinanza n. 8665 del 5 febbraio
- 9 aprile 2009, premesse le circostanze di fatto sopra richiamate, ha
rilevato l'esistente contrasto di giurisprudenza.
Infatti, "secondo un
indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, l'atto formale di cancellazione
di una società dal registro delle imprese, così come il suo scioglimento, con
l'instaurazione della fase di liquidazione, non determina l'estinzione della
società ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo
a seguito della procedura di liquidazione, ovvero non siano definite tutte le
controversie giudiziarie in corso con i terzi, e non determina,
conseguentemente, in relazione a detti rapporti rimasti in sospeso e non
definiti la perdita della legittimazione processuale della società e un
mutamento nella rappresentanza sostanziale e processuale della stessa, che
permane in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della
cancellazione (Cass. 15 gennaio 2007 n. 646, 23 maggio 2006 n. 12114, 12
giugno 2000 n. 7972, 2 aprile 1999 n. 3221)".
È quindi riportato il
diverso indirizzo giurisprudenziale per il quale "a seguito della modifica
apportata all'art. 2945 c.c., comma 2, dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art.
4, entrato in vigore il primo gennaio 2004, la cancellazione dal registro
delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile
della società, anche in presenza di rapporti non definiti ed anche se è
intervenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina,
ed ha riguardato una società di persone con conseguente perdita della capacità
processuale della società e passaggio della rappresentanza dagli organi che la
rappresentavano prima della cancellazione (Cass. 15 ottobre 2008 n. 25192, 18
settembre 2007 n. 19347, 28 agosto 2006 n. 18618)".
Su tale contrasto gli
atti sono stati rimessi al primo presidente per assegnare alla sezioni unite
la risoluzione dello stesso, per il quale anche la 1^ sezione civile con
ordinanza del 15 settembre 2009 n. 19804, ha chiesto di assegnare altra causa
a questa Corte a sezioni unite.
3. Il terzo motivo di
ricorso dello S. P. C., che censura la decisione di merito che ha adottato la
prima delle due indicate soluzioni, chiedendo di applicare il nuovo
orientamento favorevole all'efficacia estintiva anche delle società di persone
il cui atto costitutivo sia stato depositato nella cancelleria del tribunale
ai sensi dell'art. 2296 c.c., oggi ufficio del registro delle imprese
istituito con la L. n. 580 del 1993, va trattato per primo, perché logicamente
preliminare agli altri.
3.1. Come si è detto,
fino alla riforma organica della disciplina delle società di capitali e
cooperative di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, era stata unanime la
scelta ermeneutica dei giudici di legittimità di ritenere la cancellazione dal
registro delle imprese della iscrizione di una società commerciale, di persone
o di capitali, mera pubblicità dichiarativa, che non produceva l'estinzione
della società stessa, in difetto dell'esaurimento di tutti i rapporti
giuridici pendenti facenti capo ad essa, per cui permaneva la legittimazione
processuale di essa e il processo già iniziato proseguiva nei confronti o su
iniziativa delle persone che già la rappresentavano in giudizio o dei soci,
anche con riferimento alle fasi di impugnazione (con le già citate Cass. n.
646/07, 12114/06, 7972/00, 3221/99, cfr. pure Cass. 21 agosto 2004 n. 16500,
28 maggio 2004 n. 10324, 20 ottobre 2003 n. 15691, 2 agosto 2001 n. 10555, 1
luglio 2000 n. 8842, 15 giugno 1999 n. 5941, 20 ottobre 1998 n. 10380, 16
novembre 1996 n. 10065, tra altre) ovvero negli eventuali procedimenti di
esecuzione, relativi ai medesimi rapporti accertati con sentenza costituente
titolo esecutivo a base dei crediti da esigere (Cass. 8 agosto 1964 n. 2273).
Dal punto di vista
formale, la Relazione al libro del lavoro del codice civile, sul neo istituito
registro delle imprese (n.ri 98 e ss.), afferma che lo stesso (art. 2188 c.c.,
e segg., modificati dalla citata L. 29 dicembre 1993, n. 580 istitutiva del
registro di cui sopra presso le Camere di commercio, sotto la vigilanza del
giudice delegato) ha avuto lo scopo "dì attuare un sistema completo ed
organico di pubblicità legale, idoneo a portare a conoscenza del pubblico
l'organizzazione dell'impresa, le sue vicende e le sue trasformazioni" (n.
99).
Chiarisce la
relazione che l'"iscrizione ha normalmente efficacia dichiarativa.
Eccezionalmente, e solo in quanto la legge espressamente lo dichiari, come
avviene ad. es. per la costituzione delle società per azioni, delle società in
accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle
cooperative, la iscrizione ha efficacia costitutiva" (n. 100)", e "crea la
presunzione juris et de jure "che i fatti iscritti siano noti a tutti" (n.
100).
Il rilievo di regola
solo dichiarativo della pubblicità attuata con l'iscrizione nel registro delle
imprese è riaffermato nell'art. 2193 c.c., per il quale le iscrizioni delle
vicende societarie rendono opponibili le stesse ai terzi; il regime speciale
di pubblicità vuole tutelare la esigenza dei terzi, in specie dei creditori
sociali, di conoscere le vicende dell'impresa collettiva e accertare da esse
sia la capienza del patrimonio sociale per la responsabilità della società per
i debiti di essa che la eventuale estensione di essa ai soci, con riferimento
alle società che svolgono attività di impresa e si qualificano in genere
commerciali, di cui ai capi 3^ e ss. del Titolo 5^ del Libro 5^ del c.c..
(art. 2200 c.c.), siano esse di persone e prive di personalità giuridica
(s.n.c. e s.a.s.) o persone giuridiche (s.p.a., società in accomandita p.a. e
cooperative ex art. 2325 c.c., art. 2518 c.c., e segg.). Le iscrizioni nel
citato registro riguardano vicende della impresa collettiva, dalla nascita
alla cessazione delle sue attività d'impresa che determina l'estinzione della
società, fino alla quale è esclusa ogni responsabilità dei soci per le società
persone giuridiche, il cui patrimonio è totalmente autonomo rispetto a quelli
dei soci, costituendo la personalità il limite e la misura della capacità di
essere titolare e di gestire i beni conferiti all'impresa collettiva,
sussistendo comunque per essi una capacità giuridica delle società iscritte
ritenute "soggetti" di diritto, diversi e distinti dai soci, anche quando non
vi sia la personalità giuridica.
Iscritta la
cancellazione dell'iscrizione delle società (art. 2191 e 2192 c.c.), su
istanza dei liquidatori o di uffici, viene comunque meno la opponibilità delle
vicende dell'impresa collettiva ai terzi, anche se questa può conservare una
soggettività ancora più limitata e per singoli atti, non diversa da quella
delle società semplici o di fatto (art. 2297 c.c.). In tale contesto normativo
anteriore alla riforma del 2003 delle società di capitali e cooperative,
pienamente giustificato era l'indirizzo ermeneutico giurisprudenziale,
sostanzialmente unanime in sede di legittimità, favorevole alla prosecuzione
della capacità giuridica e della soggettività delle società commerciali, anche
dopo la cancellazione della iscrizione nel registro delle imprese e dopo il
loro scioglimento e la liquidazione del patrimonio sociale. Tale posizione,
oltre a rispettare la natura dichiarativa della pubblicità, garantiva il ceto
creditorio con l'affermazione del permanere di una soggettività attenuata e di
una limitata prosecuzione della capacità processuale della società la cui
iscrizione era stata cancellata (su tale tipo di soggettività cfr., in
particolare, Cass. 15 giugno 1999 n. 5941 e 13 luglio 1995 n. 7650),
consentendosi l'assoggettamento di tale società alla procedura fallimentare
anche successivamente all'anno dalla c.d. "formalità" della cancellazione
dell'iscrizione a sua volta iscritta, delle società commerciali di persone
(art. 2312 c.c.) e di quelle per azioni (art. 2456 c.c.), così semplificando
il recupero dei crediti, senza costringere i loro titolari ad agire contro una
pluralità di soci, con le incertezze conseguenti, già in rapporto alla loro
individuazione, pur a riconoscere loro una posizione poziore rispetto a quella
dei creditori particolari dei soci. Mentre di regola i creditori della
società, per il principio di responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.),
possono rifarsi sul patrimonio di essa finché è in vita, essi, dopo
l'estinzione, non possono che soddisfarsi sui singoli soci, con prelazione sui
creditori personali dei soci stessi (art. 2280 c.c., applicabile ai sensi del
previgente art. 2452 c.c., comma 1, anche alle società di capitali e per
l'art. 2297 c.c., a quelle commerciali di persone, per le quali è prevista la
previa escussione del patrimonio sociale ex art. 2268 c.c.), essendo comunque
meno garantiti per la soddisfazione dei loro diritti.
La posizione
giurisprudenziale esposta, costituente jus receptum. era stata criticata da
quasi tutta la dottrina, in base alla lettera del combinato disposto dei già
vigenti artt. 2312, 2324 e 2456 cod. civ., norme per le quali, "dopo la
cancellazione" delle iscrizioni, sia delle società di persone che di quelle di
capitali, "i creditori sociali possono far valere i loro crediti nei confronti
dei soci" delle società in nome collettivo e di quelli accomandatari delle
s.a.s., illimitatamente, e nei confronti dei soci delle persone giuridiche in
proporzione alla rispettiva quota di riparto per questa parte come con
l'attuale art. 2495 c.c. (giacché la novella del del 2003 per le società con
personalità giuridica ha lasciato in sostanza immutata la precedente
disciplina).
Peraltro la mancata
espressa previsione, nella previgente normativa, di una estinzione della
società con personalità giuridica e di una perdita della capacità giuridica e
della soggettività delle società commerciali di persone, quale effetto della
cancellazione della iscrizione della società, e la previsione dell'azione dei
creditori sociali anche contro i liquidatori se vi è loro colpa
nell'inadempimento e non quali successori dell'impresa collettiva estinta ma
per responsabilità extracontrattuale, sono state circostanze che, in diritto,
hanno concorso a formare il richiamato indirizzo ermeneutico dei giudici di
legittimità, che, in rapporto al previgente art. 2456 c.c., per la natura
dichiarativa della pubblicità anche in ordine agli atti di scioglimento e di
messa in liquidazione della società, affermavano correttamente che, nella
scansione degli eventi relativi alla vita della società resi pubblici, non la
cancellazione ma solo la cessazione di ogni attività imprenditoriale (art.
2195 c.c.) ne determinava la estinzione. Quest'ultima non era una vicenda resa
opponibile ai terzi con la pubblicità della cancellazione, da sola inidonea a
produrre l'effetto estintivo, per cui, in caso di sopravvenienze attive o
passive della società stessa e di pendenza sussistente di processi nei quali
essa era parte, alla stessa doveva riconoscersi una limitata soggettività e
capacità come società semplice o di fatto (art. 2268 c.c.) per proseguire la
causa.
3.2. La Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 319 del 21 luglio 2000, ha rilevato come la
lettura delle norme sugli effetti della pubblicità della cancellazione delle
società espressione dell'allora diritto vivente comportasse una chiara
disparità di trattamento tra imprese individuali e imprese collettive ai fini
della dichiarazione di fallimento, in quanto per l'imprenditore persona fisica
la stessa era consentita entro un anno dalla cancellazione mentre per le
imprese collettive, rimaneva sempre incerto il momento della loro fine o
estinzione, da cui far decorrere il termine di un anno entro cui, ai sensi
dell'art. 10 previgente della Legge Fallimentare poteva essere dichiarato il
loro stato di insolvenza.
Per i giudici della
legge l'approccio ermeneutico della Corte di cassazione era irrazionale,
perché poteva escludere in fatto la stessa possibilità dello stato
d'insolvenza dell'imprenditore collettivo, da accertare in rapporto ad un
soggetto non operativo per il quale quindi non potevano sussistere la
pluralità di inadempienze che da luogo a detto stato; così come per
l'imprenditore individuale la cancellazione costituiva il momento finale
dell'attività d'impresa e quello di decorrenza del termine di un anno di cui
all'art. 10 allora vigente del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, anche per le
società commerciali, con o senza personalità giuridica, la stessa vicenda
doveva determinare l'inizio del termine di decadenza, non potendo avere
rilevanza le sopravvenienze attive e passive e la pendenza di processi per
escludere ai fini del fallimento la loro estinzione.
La sentenza della
Corte costituzionale da leggere in collegamento - con la precedente decisione
n. 66 del 12 marzo 1999, che aveva invano sollecitato i giudici di legittimità
a dare una interpretazione del sistema normativo di riferimento
costituzionalmente orientata, fissando per ogni impresa una data certa, cioè
quella della cancellazione dell'iscrizione della società dal registro delle
imprese, quale dies a quo di decorrenza del termine annuale per dichiarare il
fallimento della citata L. Fall., art. 10, oggi sostituito dall'art. 9 della
riforma delle procedure concorsuali (D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5). Proprio il
permanere
dell'interpretazione
prevalente di cui sopra ha determinato la Corte costituzionale a dichiarare
illegittimo, perché in contrasto con l'art. 3 della carta fondamentale e con
il principio della certezza dei rapporti giuridici, l'art. 10 sopra citato,
"nella parte in cui prevede(va) che il termine di un anno dalla cessazione
dell'impresa, entro il quale può intervenire la dichiarazione di fallimento,
decorra, per l'impresa collettiva, dalla liquidazione effettiva dei rapporti
facenti capo alla società invece che dalla cancellazione della società stessa
dal registro delle imprese".
Affermare la
irrilevanza di tale pronuncia sulla questione, così come sembra dirsi
nell'ordinanza interlocutoria citata n. 8665/2009 della prima sezione civile,
per essere essa relativa solo alla disparità di trattamento dell'impresa
individuale rispetto a quella collettiva in ordine ai tempi per dichiararne il
fallimento, non è condivisibile, se si tiene conto del citato dispositivo
della sentenza del giudice delle leggi, da cui appare chiaro il rilievo che
per essa ha la disciplina della cancellazione della società, da equiparare
alla liquidazione di tutti i rapporti facenti capo alla stessa, alla fine
della sua capacità giuridica e alla estinzione della sua soggettività o
personalità, così equiparando impresa individuale e collettiva ai fini del
loro fallimento dopo la cancellazione. Per la Corte costituzionale, nel
sistema, così come la cessazione dell'impresa commerciale individuale si
presume assolutamente per l'iscrizione della cancellazione di essa dal
registro delle imprese (art. 2196 c.c.), per non lasciare indefinito il
termine entro cui chiedere il fallimento dell'imprenditore collettivo con ogni
conseguenza in rapporto ai singoli soci, è indispensabile individuare
l'identico dies a quo del termine annuale di cui alla L. Fall., art. 10 per
dichiarare il fallimento, facendolo decorrere dalla cancellazione della
iscrizione della società nel registro delle imprese, al fine di garantire la
certezza dei rapporti e la tutela dell'affidamento dei terzi e riconoscendo la
rilevanza di tale pubblicità ai fini dell'estinzione non riconosciuta invece
in sede giurisdizionale, in caso di permanenza delle attività d'impresa.
Pur potendo il
legislatore regolare diversamente l'impresa collettiva e quella individuale,
per la eguaglianza dei terzi creditori nelle due fattispecie, la Corte
costituzionale è quindi intervenuta sul previgente L. Fall., art. 10, per il
quale la cessazione dell'impresa consentiva di dichiarare il fallimento entro
un anno da essa solamente "se la insolvenza si è manifestata anteriormente
alla medesima o entro l'anno successivo", rilevando che, come per
l'imprenditore individuale, la norma comporta che il termine di cui sopra
decorra dalla iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese che
rende nota ai terzi la cessazione dell'attività, altrettanto è a dirsi per le
società commerciali, per le quali la cancellazione deve produrre il medesimo
effetto.
Il giudice delle
leggi, pur non qualificando la iscrizione della cancellazione delle società
costitutiva della estinzione, ha chiarito che, ai fini del fallimento, la
qualifica di impresa dei soggetti operanti in forma societaria, deve
presumersi venuta meno con la cancellazione, la quale, per le imprese
collettive, comportava anche la fine della loro personalità o soggettività
coincidente con la misura della capacità giuridica delle società non persone
giuridiche, per cui, solo entro un anno da tale pubblicità, anche sussistendo
rapporti pendenti, della società poteva dichiararsi lo stato di insolvenza.
3.3. L'anno
successivo alla detta sentenza della Corte Costituzionale c'è stata la legge
di delega per la riforma del diritto societario n. 366 del 2001, che all'art.
8, relativo allo scioglimento e alla liquidazione della società, al comma 1,
lett. a, prevede che la legge delegata semplifichi le procedure di
accertamento delle cause di scioglimento e dei procedimenti di nomina dei
liquidatori, dando mandato al legislatore delegato di provvedere a
"disciplinare gli effetti della cancellazione della società dal registro delle
imprese".
All'art. 9 della
stessa legge relativo alla "cancellazione" della iscrizione della società dal
registro delle imprese, si dispone che il futuro decreto legislativo
semplifichi e precisi le circostanze in presenza delle quali devono
cancellarsi le società di capitali dal registro delle imprese, prevedendo pure
"forme di pubblicità della cancellazione dal registro" che, nella legge di
delega, è considerata vicenda societaria da iscrivere nel registro, con gli
effetti sostanziali e processuali di cui all'art. 2495 c.c., tra i quali, per
la prima volta, espressamente si prevede la estinzione della personalità delle
società di capitali e di quelle cooperative.
La riforma delle
società di capitali e cooperative di cui al D.Lgs, 17 gennaio 2003 n. 6, entra
in vigore il 1 gennaio 2004 e in essa vi è l'art. 2495 c.c., novellato con il
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 e sostitutivo del previgente art. 2456
c.c., il cui contenuto è rimasto immutato nella previsione del comma 1 delle
condizioni e presupposti della cancellazione, costituiti dallo scioglimento
della società e dalla procedura di liquidazione, essendosi modificato il solo
secondo comma, con l'inserimento in esso dell'inciso preliminare "ferma
restando l'estinzione della società" dopo la cancellazione e la nuova
previsione della notifica, entro un anno da detto effetto estintivo, presso la
sede della società estinta, delle domande dei creditori sociali nei confronti
dei soci di essa, che risponderanno di tali debiti nei limiti della parte di
capitale a ciascuno di loro ripartito o dei liquidatori in colpa per
l'inadempimento, con disciplina analoga a quella della notificazione dell'atto
riassuntivo della causa ai successori, in caso di morte della parte del
processo. La riforma introdotta tiene conto della cancellazione della
iscrizione della società come istituto sostanziale da pubblicizzare, di cui
alla legge di delega, e prevede che resta "ferma ... la estinzione della
società, dopo la cancellazione", considerando quindi la prima effetto della
seconda, secondo la lettera della legge, che è in palese contrasto con il
diritto vivente elaborato da questa Corte, ritenuto emendabile dal giudice
delle leggi, con una lettura costituzionalmente orientata della previgente L.
Fall., art. 10, denegata in assenza di una norma che prevedesse la natura
estintiva della cancellazione sulla società.
Nessun eccesso vi è
stato dai limiti della delega della riforma societaria per la quale erano da
disciplinare, come detto, "gli effetti della cancellazione della società dal
registro delle imprese", non precisandosi se l'evento indicato da
pubblicizzare dovesse essersi avuta prima o dopo l'entrata in vigore della
legge delegata che, per i dati testuali dell'art. 2495 c.c., è ultrattiva e
produce i suoi effetti, tra cui quello estintivo della società per
cancellazione, solo dal 1 gennaio 2004, data d'entrata in vigore della novella
(in tal senso sembra pure l'art.
223 bis disp. att. c.c.).
Non può non rilevarsi
che, ai sensi dell'art. 2193 c.c., e della richiamata relazione al codice
civile in materia di pubblicità nel registro delle imprese, soltanto la
previsione "espressa" per legge può provocare l'effetto estintivo, cioè
costitutivo, della cancellazione dell'iscrizione delle società di capitali e
cooperative, e tale previsione si è avuta per la prima volta con l'art. 2495
novellato; ciò comporta che l'estinzione può aversi, -, per le cancellazioni
precedenti alla data di entrata in vigore del 1 gennaio 2004, del D.Lgs. n. 6
del 2003, solo a detta data, dovendosi ritenere contestuale per l'avvenire con
ciascuna cancellazione successiva, per il principio di ultrattività delle
norme, di cui agli artt. 10 e 11 preleggi e dall'art. 73 Cost., che consentono
deroghe espresse a tale regola per cui ogni legge e anche l'art. 2495 c.c.,
opera solo per l'avvenire, salvo a volere riconoscere una natura
"interpretativa" che non sembra giustificarsi sulla base della lettera della
delega e del dato normativo novellato, che, anzi, con l'art. 218 c.c. e art.
223 bis disp. att. c.c., u.c., di cui alla novella, conferma l'ultrattività
della disciplina non contestabile per i profili processuali dell'articolo,
regolati dal principio "tempus reqit actum".
Resta dunque
l'interrogativo se - fermo restando che anche le società cancellate prima di
tale data, a partire dal 1 gennaio 2004 debbono considerarsi estinte a causa
dell'entrata in vigore della nuova legge - gli effetti di tale estinzione
debbano essere fatti risalire a tale data o a quella della precedente
cancellazione. In quest'ultimo senso appare orientata la sentenza n. 18618 del
2006 che, per la prima volta, da rilevanza ermeneutica generale, nella
disciplina dei rapporti tra creditori e società, alla previsione dell'art.
2495 c.c., in rapporto alla pubblicità delle cancellazioni precedenti e anche
ai fini del fallimento delle imprese collettive, cui avevano fatto riferimento
le sentenze citate della Corte Costituzionale, per rilevare l'incidenza della
nuova disciplina della pubblicità nel registro con effetti su altri tipi di
società aia pure su un piano meramente processuale. Si afferma infatti, in
tale sentenza, che, nell'applicare la L. Fall., art. 10, in rapporto ad una
società di fatto venuta meno con il trasferimento dell'azienda di questa ad
una società di capitali, operato con atto notarile avente data certa e
pubblicizzato nel registro delle imprese in cui era iscritta detta società, il
termine annuale per la dichiarazione di insolvenza della società di fatto, non
poteva che decorrere da tale richiamata pubblicità, pur essa estintiva della
limitata soggettività della società dante causa, a garanzia delle esigenze di
certezza nei rapporti con i terzi sottostanti la disciplina legale, cui si era
dato rilievo con la sentenza della Corte costituzionale n. 319/2000, tenuto
pure conto delle sentenze della stessa Consulta n. 361 del 7 novembre 2001 e
131 dell'11 aprile 2002. Tali interventi del giudice delle leggi avevano dato
identico rilievo alla pubblicità della cessazione della attività delle imprese
individuali e di quelle collettive, più che alla prosecuzione di questa in
fatto, per escludere la violazione di norme costituzionali e del principio di
eguaglianza tra i loro creditori e quelli delle società, dopo la riforma del
registro delle imprese di cui alla L. n. 580 del 1993.
Per la prima volta si
afferma dalla Corte di legittimità che il carattere dichiarativo della
pubblicità non comporta che la cessazione di fatto dell'attività di impresa
possa prevalere sulla cancellazione iscritta nel registro, che rende certa e
opponibile ai terzi la diversa data di detta cessazione dell'attività
d'impresa, producendo l'opponibilità del venir meno della capacità giuridica
della società, anche ai fini della decorrenza del termine annuale per la
declaratoria di insolvenza, facendo presumere detto adempimento pubblicitario
la conclusione dell'attività imprenditoriale, a garanzia dei terzi che, dalle
iscrizioni degli eventi relativi alle imprese, hanno conoscenza "legale" di
essi, con ogni riflesso anche processuale di tale affermazione. 3.4. Tuttavia
la citata sentenza del 2006 della Cassazione afferma che il nuovo art. 2495
c.c. "non disciplinando le condizioni per la cancellazione ma gli effetti
della stessa, cioè la estinzione della società cancellata, si applica anche
alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore alla sua entrata in vigore",
senza nulla osservare in ordine alla retroattività o ultrattività degli
effetti della legge.
Appare evidente
l'incidenza sui giudici di questa Corte della legge di delega che tali effetti
aveva espressamente chiesto di disciplinare, senza precisare se gli stessi
potessero retroagire, ma non escludendo che la legge delegata potesse
riferirsi anche a cancellazioni già avvenute, con la conseguenza che, per le
cancellazioni anteriori all'entrata in vigore della riforma, l'effetto
dell'estinzione non poteva che riconoscersi e "restare fermo" alla data del 1
gennaio 2004.
Lo stesso novello
art. 2495 c.c., è scritto in modo da regolare i soli effetti estintivi a
decorrere dall'entrata in vigore della riforma del diritto societario anche in
rapporto alle cancellazioni precedenti, avendo carattere di jus superveniens
ultrattivo e produttivo di effetti estintivi nuovi, anche per le pregresse
cancellazioni, in rapporto a quanto previsto nelle preleggi e in Costituzione
(cfr. sul tema Cass. 5 marzo 2007 n. 5048) e non emergendo, dal suo contenuto
letterale della norma, una pretesa natura meramente interpretativa e
ricognitiva di essa, che ne avrebbe comportato la retroattività e il
superamento per il passato del diritto vivente superato dalla novella.
Non può quindi
configurarsi l'art. 2495 c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4,
che ha sostituito il previgente art. 2456 c.c., come norma interpretativa
della pregressa disciplina e retroattiva, espressione di una lettura in
consapevole contrasto con il precedente ius receptum, che negava natura
costitutiva alla cancellazione della iscrizione della società dal registro
delle imprese, come afferma invece la citata sentenza di questa Corte n. 25192
del 2008, per la quale la novella costituirebbe solo una lettura orientata
costituzionalmente del sistema normativo precedente.
Anche la tutela
dell'affidamento dei cittadini in rapporto agli effetti della loro conoscenza
dell'iscrizione della cancellazione che, all'epoca in cui la stessa avvenne,
non poteva escludere la continuazione dell'esistenza in vita della società e
l'effetto estintivo previsto poi dalla novella, induce a ritenere, la
irretroattività delle norme, non prevista testualmente dalla legge nei sensi
indicati, in conformità alle preleggi e alle norme costituzionali.
La citata pronuncia
del 2008 deve invece condividersi per la parte in cui afferma che, se per le
società con personalità giuridica si riconosce dalla nuova norma la erroneità
del pregresso indirizzo giurisprudenziale prevalente, nel sistema è logico
riconoscere al novellato art. 2495 c.c., un effetto espansivo che impone un
ripensamento della pregressa giurisprudenza anche per le società commerciali
di persone, in adesione ad una lettura costituzionale della norma. Le società
in nome collettivo e in accomandita semplice non hanno personalità giuridica
ma solo una limitata capacità per singoli atti di impresa e, con la
cancellazione della loro iscrizione dal registro, come si estingue per l'art.
2495 c.c., la misura massima di detta capacità, cioè la personalità delle
società che di essa sono dotate, deve logicamente presumersi che venga meno
anche detta ridotta capacità delle società di persone, rendendola opponibile
ai terzi con una pubblicità solo dichiarativa della fine della vita di essa,
della stessa natura cioè di quella della loro iscrizione nel registro a
decorrere dal 1 gennaio 2004 e per l'avvenire, come sopra già precisato.
Pertanto, anche per
le società di persone, può presumersi, che la cancellazione della loro
iscrizione nel registro delle imprese comporti la fine della loro capacità e
soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce
per le società di capitali e le cooperative, anche se in precedenza per esse
si era esattamente negata la estinzione della società e della capacità
giuridica e di agire di essa, fino al momento della liquidazione totale dei
rapporti facenti ad essa capo, in difetto di una espressa previsione
dell'effetto estintivo per le società di capitali della pubblicità della
cancellazione.
Tale soluzione
ermeneutica, oltre che nelle indicate ragioni logiche e sistematiche che
inducono a uniformare la disciplina dei diversi tipi di società, trova
giustificazione anche nella L. Fall., art. 10, come novellato con il citato
D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 9, il cui primo comma consente, per gli
imprenditori individuali e collettivi, come già detto, la dichiarazione di
fallimento "entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se
la insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno
successivo", con chiaro identico rilievo dell'iscrizione della cancellazione
per ogni tipo di società commerciale, sia di persone che di capitali. Non si
viola in tal modo l'art. 2193 c.c., ne' il rigido formalismo della relazione
al codice sul carattere assoluto della presunzione di conoscenza delle vicende
societarie iscritte nel registro, facendo salvo il comma 2 del citato L. Fall.,
art. 10, la facoltà di dimostrare "il momento dell'effettiva cessazione
dell'attività" imprenditoriale, "da cui decorre il termine del primo comma"
per la declaratoria del fallimento, per entrambi i tipi di società, solo nel
caso la cancellazione sia stata ordinata di ufficio e non sia quindi dovuta a
richiesta dei liquidatori, potendo le società, in tale condizione peculiare,
considerarsi cessate ed estinte anche in un momento diverso dalla
cancellazione stessa se si dimostri che il provvedimento si fondava su dati di
fatto errati.
Il riconoscimento
alla cancellazione delle società di persone di un effetto solo dichiarativo
della estinzione della stesse da riconoscere al primo gennaio 2004 o
successivamente, resta confermato dalla disciplina delle azioni dei creditori
sociali nei confronti dei soci per debiti della società di persone,
riconosciuta dall'art. 2312 c.c., come accade per quelle con personalità
giuridica cancellate ed era già previsto dal previgente art. 2456 c.c. e
risulta confermato dall'attuale art. 2495 c.c., con una chiara differenza
delle due discipline delle azioni nei due casi, connessa alla natura dei due
tipi societari. Differenti sono infatti i limiti della responsabilità dei
soci, nelle società di persone di regola illimitata, dopo l'escussione del
capitale sociale, ai sensi dell'art. 2304 e 2324 c.c. (cfr. pure artt. 2267 e
2268 c.c., per le società semplici), e invece, in quelle di capitali e nelle
cooperative, coerentemente con il sistema, limitata fino alla concorrenza di
quanto riscosso nel riparto del capitale sociale, dal socio chiamato a
rispondere dei crediti sociali, in ragione dell'accentuata e totale autonomia
del patrimonio delle società aventi personalità giuridica, che non consente
una soddisfazione che superi quanto di esso è stato ripartito tra i soci e
resta comunque destinato a soddisfare i creditori della società, nei limiti
della sua capienza anche dopo la ripartizione.
Consegue quindi che
l'inciso "ferma restando la estinzione della società", che la novella ha
inserito con riferimento espresso alle società di capitali e alle cooperative,
integra comunque il presupposto logico, nel sistema, per una lettura della
cancellazione delle iscrizioni di società di persone dichiarativa della
cessazione della loro attività dal momento dell'entrata in vigore della legge,
anche per le cancellazioni precedenti e dalla data della cancellazione
dell'iscrizione per quelle successive al 1 gennaio 2004, consentendo quella
interpretazione costituzionalmente orientata delle norme da sempre sollecitata
dal giudice delle leggi e favorevole ad un identico trattamento di tutti i
creditori delle imprese individuali e collettive di qualsiasi tipo, oggi
possibile in ragione della riforma del 2003. Infatti il venir meno della
società costituisce il medesimo presupposto della analoga disciplina delle
azioni dei creditori delle società contro i soci di cui all'art. 2312 c.c.,
comma 2, e dell'art. 2324 c.c., soggetti che rispondono per l'eventuale
inadempimento, in solido e illimitatamente, previa escussione del patrimonio
sociale, ove sia cessata la vita della società.
Per le società di
persone, sembra logico ritenere che l'espressa disciplina della responsabilità
dei soci subentrati alla società verso i creditori sociali per effetto della
cancellazione ha come presupposto, il venir meno della soggettività e della
capacità giuridica limitata di esse, parallelo all'effetto
costitutivo-estintivo della cancellazione dell'iscrizione delle società di
capitali di cui all'art. 2495 c.c. (così le cit. Cass. n. 19347/07, relativa a
società consorziate e 29242/08), riaffermandosi, per le società commerciali
senza personalità giuridica, la natura dichiarativa dell'effetto al 1 gennaio
2004 per le cancellazioni precedenti l'entrata in vigore della novella e
quella contestuale alla pubblicità per quelle future.
3.5. Deve quindi
affermarsi il seguente principio di diritto: "L'art. 2495 c.c., comma 2, come
modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, è norma innovativa e
ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti
delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative
intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004),
prevedendo a tale data la loro estinzione in conseguenza dell'indicata
pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per
l'avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali
nei confronti dei soci dopo l'entrata in vigore della norma, con le novità
previste agli effetti processuali per le notifiche intrannuali delle
citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 preleggi e dell'art.
73 Cost., u.c..
Il citato articolo, incidendo nel sistema, impone
una modifica del diverso e unanime pregresso orientamento della giurisprudenza
di legittimità, fondato sulla natura all'epoca non costitutiva della
iscrizione della cancellazione che, invece, dal 1 gennaio 2004 estingue le
società di capitali nei sensi indicati.
Dalla stessa data,
per le società di persone, esclusa l'efficacia costitutiva della cancellazione
iscritta nel registro impossibile in difetto di analoga efficacia della loro
iscrizione, per ragioni logiche e di sistema, può affermarsi la efficacia
dichiarativa della pubblicità della cessazione dell'attività dell'impresa
collettiva, opponibile dal 1 gennaio 2004 ai creditori che agiscano contro i
soci ai sensi degli artt. 2312 e 2324 c.c., in base ai quali si giunge alla
presunzione del venir meno della capacità e legittimazione di esse operante
negli stessi limiti temporali già indicati, anche se perdurino rapporti o
azioni in cui le esse sono parti, in attuazione di una lettura
costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società, da
leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle
società di capitali per la novella.
La natura costitutiva
riconosciuta per legge, a decorrere dal 1 gennaio 2004, degli effetti delle
cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali e le
cooperative, che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di
persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di
entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la loro
estinzione contestuale alla pubblicità, che resta dichiarativa degli effetti
da desumere dall'insieme delle norme pregresse e di quelle novellate che, per
analogia juris determinano una interpretazione nuova della disciplina
pregressa. Per le società di persone, come la loro iscrizione nel registro
delle imprese ha natura dichiarativa, anche la fine della loro legittimazione
e capacità è soggetta a pubblicità della stessa natura, desumendosi
l'estinzione di esse dagli effetti della novella dell'art. 2495 c.c.,
sull'intero titolo 5^ del Libro quinto del codice civile dopo la riforma
parziale di esso, ed è evento sostanziale che la cancellazione rende
opponibile ai terzi (art. 2193 c.c.) negli stessi limiti temporali indicati
per la perdita della personalità delle società oggetto di riforma".
L'enunciato principio
relativo agli effetti della cancellazione dell'iscrizione del registro
dell'impresa delle società garantisce una soluzione unitaria al problema degli
effetti della iscrizione della cancellazione di tutti i tipi di società o
imprese collettive ed è coerente anche con la L. Fall., art. 10 novellata,
facendo comunque decorrere dalla data della iscrizione della cancellazione
stessa, l'anno per la dichiarazione di fallimento ed evitando incertezze su
tale punto.
4. Fissato il punto
che, per effetto della sua cancellazione avvenuta in data anteriore al 1
gennaio 2004, la società convenuta è da considerare estinta da tale data, La
Corte sarebbe chiamata ad affrontare il problema, se sia valida la notifica
che del ricorso per cassazione le è stata fatta, presso il difensore
costituito nel giudizio di appello, indirizzandola a Salvatore S., già
amministratore e poi liquidatore della società, ma anche suo socio. E questo
sotto l'aspetto del poterle essere la notifica eseguita presso il difensore e
non presso il socio personalmente, una volta cessata l'esistenza della società
nel corso del giudizio di merito, senza che il difensore l'avesse dichiarato.
Ritengono peraltro
queste sezioni unite di poter prescindere da tale esame, perché, anche alla
stregua dei principi di diritto prima enunciati, i motivi di ricorso si
rilevano infondati. Il terzo motivo di ricorso è infatti infondato per il
principio enunciato per la risoluzione del contrasto e la riconosciuta
estensione dell'effetto estintivo della società intimata in conseguenza della
pubblicità data alla cancellazione solo a decorrere da 1 gennaio 2004, per cui
fino a tale data le vicende processuali si erano regolarmente svolte nei
confronti dalla società ancora in vita.
Pertanto la s.n.c. S.
S. e N. A., sciolta con atto per notar L. di Sassari del 22 dicembre 1992 e
posta in liquidazione con tale atto, a seguito dell'approvazione del bilancio
liquidatorio del 26 luglio 1993, era stata cancellata con provvedimento del
giudice delegato al registro del 21 febbraio 1994 e, a causa di tale
cancellazione, era da ritenere estinta solo in data 1 gennaio 2004, dopo che
la sentenza costituente il titolo e il precetto a base della procedura
esecutiva, erano state depositate il 26 febbraio 2001 e che, in data 8 marzo
2001, era stata notificata l'opposizione del ricorrente in questa sede a detta
società ritenuta correttamente ancora non estinta, in base alla previgente
disciplina e al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
che consentiva il permanere della legittimazione di ogni società anche dopo la
cancellazione della iscrizione stessa della società. 5. Anche il primo motivo
di ricorso è infondato, perché la notificazione del precetto contenente mere
omissioni formali nella relata, in quanto nel caso non era specificato se la
mancata consegna dell'atto fosse dovuta alla irreperibilità o al rifiuto di
esso da parte del destinatario, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., determina
comunque che la notificazione sia ritenuta affetta da nullità sanabile e non
da inesistenza, che si avrebbe allorché la notifica non fosse riconoscibile
come tale ne' potesse raggiungere il suo scopo (Cass. 24 ottobre 2008 n. 2573,
16 aprile 2008 n. 9988, 12 febbraio 2003 n. 2079, e 3 agosto 1988 n. 4806).
Il secondo motivo di
ricorso è inammissibile perché, deducendo violazione dell'art. 83 c.p.c., per
la prima volta denuncia, in sede di legittimità, la mancata produzione nel
merito dell'atto contenente la procura valevole anche per l'azione esecutiva,
nella citazione introduttiva del giudizio concluso dalla sentenza costituente
il titolo esecutivo a base del presente procedimento, con conseguente
inammissibilità della questione nuova prospettata in questa sede per la prima
volta della mancata produzione in atti di detto atto, essendosi invece nel
merito dedotta solo la nullità della procura e non l'inadempimento da parte
della società di persone intimata in questa sede, dell'onere di depositare il
detto documento contenente il conferimento dei poteri al difensore,
denunciando solo una pretesa invalidità e nullità della procura nella
fattispecie.
In conclusione, il
ricorso deve essere rigettato e non essendosi la s.n.c. intimata difesa in
questa sede, le spese di questa fase di legittimità devono porsi a carico
della ricorrente che le ha anticipate, in difetto di ogni difesa
dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il
ricorso.
Così deciso in Roma,
nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di
Cassazione, il 12 gennaio 2010.
Depositato
in Cancelleria il 22 febbraio 2010 |
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