|
Contratti,
forma
Profili processuali, rito
sommario societario
Tribunale
di Pavia – G.U. Dr. Marcella Frangipani –21 ottobre 2005. (218)
Segnalazione del Prof. Avv. Daniele Maffeis
Processo
societario – Rito sommario – Accertamento della
validità del contratto – Ammissibilità.
Intermediazione mobiliare
–
Nullità del cd. contratto-quadro – Forma scritta – Necessità. Processo
societario – Rito sommario – Ammissibilità.
Intermediazione mobiliare –
Difetto di forma scritta del cd. contratto-quadro – Conferma degli ordini
telefonici – Sanatoria – Esclusione.
Deve ritenersi applicabile il rito sommario
previsto dall’art. 19 del d. lgs. n. 5/03 qualora l’accertamento della
validità del contratto costituisca un mero presupposto della richiesta di
condanna al pagamento di una somma di denaro.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il rito sommario è applicabile nell’ipotesi in cui
l’investitore chieda la condanna dell’intermediario alla restituzione delle
somme versate deducendo la nullità del cd. contratto-quadro per mancanza
della forma prevista dall’art. 23 del d. lgs. n. 58/1998.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il difetto di forma del contratto-quadro
sanzionato dall’art. 23 del d. lgs. n. 58/1998 con la nullità non può essere
sanato dalle conferme degli ordini telefonici e ciò in quanto le stesse
recepiscono solo alcuni degli elementi del contratto che deve, invece,
contenere una regolamentazione complessiva del rapporto.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Il
giudice, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 3 ottobre
2005, osserva quante segue.
Non
possono essere condivise le argomentazioni di parte convenuta sull'asserita
inammissibilità dei rito sommario prescelto dall'attore.
Deve Infatti escludersi la possibilità di seguire li
rito sommario previsto dall'art. 19 del D. L.vo n. 5/2003 laddove il petitum
è costituito da una pronuncia di accertamento ma non, come nel caso che ci
occupa, qualora l'accertamento sulla validità del contratto costituisca un
mero presupposto della richiesta di condanna; del resto qualunque condanna
presuppone un accertamento. A sostegno della tesi che qui si preferisce
milita anche la circostanza che il legislatore ha ritenuto di escludere
espressamente la possibilità di seguire il rito sommario per condanne
derivanti dalle azioni di responsabilità (v. incipit della norma): per
pronunciare condanna in
tali azioni è
indispensabile il preventivo accertamento dell'esistenza degli estremi della
responsabilità e pertanto se l'interpretazione sostenuta da parte convenuta
fosse corretta, non vi sarebbe stata alcuna necessità di prevedere l'espressa
esclusione operata dal legislatore.
Inoltre non pare corretto il parallelismo operato da
parte convenuta tra l'ordinanza prevista dall'art. 19 in esame e la procedura monitoria
poiché quest'ultima procedura prevede un contraddittorio posticipato, solo in
caso di opposizione, mentre l'ordinanza
disciplinata dall'art. 19 deve essere pronunciata dopo l'udienza dl
comparizione delle parti, tenendo conto delle argomentazioni e delle prove
offerte da ognuna di esse.
Ne' può sostenersi che qualora si
ravvedesse la possibilità della pronuncia dell'ordinanza richiesta,
nonostante la necessità di accertare preliminarmente la asserita invalidità
del rapporto contrattuale tra le parti, si
verrebbe a svuotare di contenuti il rito ordinario previsto per le
controversie in materia, societaria. Invero l'art. 19 prevede, oltre
alla citata eccezione per le azioni di responsabilità anche; al terzo comma, la conversione del rito qualora
"l'oggetto della
causa e le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non
sommaria”: tale
previsione consente di distinguere, caso per caso, le ipotesi in cui la
cognizione sommaria è sufficiente per una corretta pronuncia sulle domande
proposte e le ipotesi in cui, per adempimenti istruttori complessi o per
la natura delle questioni
trattate, è necessaria la cognizione secondo il rito ordinario.
Infine
va osservato che il rito sommario non risulta comprimere alcun diritto di
difesa delle parti, essendo previsto il contraddittorio tra le medesime secondo tempi adeguai per
sottoporre al giudice tutte le questioni rilevanti: qualora le difese della
parte convenuta rivestano particolare complessità
e necessitino di adempimenti istruttori incompatibili con le sommarietà dei
rito, dovrà essere seguito il rito ordinario. Ne deriva che non può ravvedersi nessuna compromissione del diritto di
difesa nè alcuna disparità tra le
posizioni delle due parti.
Nei caso che
ci occupa ritiene questo giudice che la cognizione sommaria sia sufficiente,
posto che parte
ricorrente sostiene la nullità del rapporto contrattuale con la convenuta per
difetto della forma prevista dall'art. 23 del D. L.vo n. 58/1998 e che
l'accertamento sul rispetto o meno della forma necessaria risulta di assoluta
semplicità.
Parte convenuta ha ritenuto di
non depositare alcun contratto-quadro che sia stato sottoscritto dall’attrice
sostenendo di non volersi piegare alla scelta del rito sommario operata dalla
controparte, non ritenendo praticabile tale rito. Il fatto che non sia stato
prodotto alcun contratto-quadro che, ove esistente, sarebbe nella disponibilità
dell'istituto di credito e avrebbe potuto essere agevolmente depositato in
giudizio, impone dl ritenere "manifestamente infondata" la
contestazione, da parte della convenuta, dei fatti
posti dall'attrice a
sostegno della propria domanda. Del resto l'istituto dl credito,
contraddicendo i propri intenti dichiarati, ha depositato le conferme dei
contratti telefonici di swap e del recesso dal primo dei due contratti e pertanto l'omissione del deposito del contratto-quadro
non può che ritenersi come sostanziale ammissione dell'inesistenza di alcun
contratto scritto.
Il difetto di forma è sanzionato dal citato art. 23 con
la nullità; la circostanza che siano stati sottoscritti i documenti depositati
da parte convenuta e sopra richiamati non può essere ritenuta sufficiente a
superare la mancanza della forma prevista: infatti le conferme degli ordini
telefonici recepiscono salo alcuni degli elementi contrattuali mentre il
rapporto tra le parti avrebbe dovuto essere integralmente disciplinato, in
forma scritta, sulla base di un contratto-quadro o comunque di una
regolamentazione complessiva.
Per le
regioni che precedono ritiene questo giudice che sia dimostrata l'inesistenza
di un valido vincolo contrattuale posto a base degli addebiti per i quali è lite.
Ai
sensi dell'art. 2033 c.c. l'Istituto di credito convenuto dovrà
dunque essere condannato a restituire
le somme già addebbìtate che, sulla
base delle contabili e degli
estratti conto depositati dall'attrice (docc. 8/24, 27, 29 e 30, non
contestati dalla convenuta), risultano pari a € 80.519,11.
La
restituzione dovrà avvenire con interessi legali dalla domanda al saldo
poiché non sono stati prospettati elementi sufficienti per ritenere
sussistente la mala fede della banca, tant'è che la stessa parte attrice
lamenta una colpa grave (v. pag. 14 ricorso) e non lo stato soggettivo
richiesto dall'att. 2033 per il decorso degli interessi dal momento dei
pagamenti.
Per
i motivi che precedono il Giudice Unico condanna Unicredit Banca a pagare a G. S.r.l. la somma di E 80.519 66, con interessi legali
dalla domanda al saldo.
Condanna parte convenuta a
rifondere a parte attrice le spese della presente procedure, che liquida in
€.2.100,00
omissis
|