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Massimario, art. 326 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. Unite Civili, 30 marzo
2010, n. 7607 – Pres. Carbone – Rel. Fioretti.
Procedimento civile – Notificazione – A mezzo posta – Principi contenuti nella
sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale – Ricorso per cassazione
spedito a mezzo posta – Tempestività – Condizioni – Errore nell'indicazione
dell'esatto indirizzo – Consegna all'ufficiale giudiziario – Rilevanza –
Esclusione – Fondamento.
A seguito
della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui la
notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante,
al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario - la
tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la
consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga
effettuata nel termine perentorio di legge e che l'eventuale tardività della
notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia
dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del
notificante; pertanto, la data di consegna all'ufficiale giudiziario non può
assumere rilievo ove l'atto in questione sia "ab origine" viziato da errore
nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario, poiché tale
indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante.
(fonte CED – Corte di Cassazione)
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con domanda del
28.6.2001 la H. s.p.a., con sede in Bolzano, essendosi verificate
infiltrazioni di acqua di falda in corrispondenza del terzo piano interrato
del complesso *, costruito da detta società nella zona di rispetto C della
falda di Bolzano, chiedeva alla Provincia Autonoma di Bolzano, cui aveva
venduto tale complesso, e dopo avere installato in detto locale quattro pompe
per il pompaggio dell'acqua, l'autorizzazione in sanatoria per procedere, in
caso di eccezionale innalzamento, al pompaggio dell'acqua al fine di ottenere
l'abbassamento della falda acquifera.
L'Ufficio provinciale
gestione risorse idriche e l'Ufficio provinciale tutela acque, con
provvedimento congiunto del 28.9.2001, prot. N. 5583, esprimevano parere
negativo a tale tipo di intervento, perché ne sarebbe derivato un abbassamento
della falda acquifera della città di Bolzano, che avrebbe comportato, in
contrasto con le norme di tutela previste per la zona di rispetto, un
depauperamento della falda sotto l'aspetto quantitativo ed un danno per la
qualità dell'acqua. Tale parere veniva comunicato con nota del 31.10. 2001,
con la quale veniva prescritta anche la rimozione delle quattro pompe già
installate per il pompaggio dell'acqua. Avverso tale parere ed avverso il
successivo provvedimento del 31.10.2001 la H. s.p.a. proponeva ricorso
gerarchico alla Giunta provinciale di Bolzano, che con Delib. 4 marzo 2002, n.
714, rigettava il ricorso.
Tale deliberazione
veniva impugnata da detta società dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche, che con sentenza n. 132/2005 accoglieva il ricorso. A seguito di
tale sentenza la H. s.p.a. diffidava la Provincia Autonoma di Bolzano a dare
seguito al procedimento amministrativo avviato con la domanda di
autorizzazione al pompaggio del 27.6.2001, intimandole di tener conto degli
accertamenti e delle statuizioni contenuti in detta sentenza. Con
determinazione in data 7 giugno 2006 l'ufficio gestione risorse idriche e
l'Ufficio edilizia est esprimevano nuovamente parere negativo al progetto di
abbassamento della falda in occasione di eventi eccezionali, invitando
contestualmente la H. s.p.a. a presentare, entro 90 giorni dalla notifica di
detto parere, un progetto più dettagliato di impermeabilizzazione del terzo
piano interrato rispetto a quello presentato in data 6.2.2002, con
l'avvertimento che in mancanza l'Amministrazione avrebbe provveduto d'ufficio
alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori necessari e che, in tal caso,
le spese, oneri e quant'altro sarebbero stati detratti dall'importo di Euro
630.000,00, già riscossi dalla Provincia dalla fideiussione versata da detta
società a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita
stipulato con la Provincia di Bolzano.
Contro tale nuovo
provvedimento negativo la H. proponeva ulteriore ricorso al Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche, che veniva respinto con sentenza n. 26 del
2009.
Avverso detta
sentenza la H. s.p.a. ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c.. La Provincia
Autonoma di Bolzano ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con un motivo,
articolato in più censure, la ricorrente denuncia violazione di legge (art.
132 c.p.c., n. 4, e art. 111 Cost.) per motivazione inesistente ovvero
soltanto apparente, per intrinseca inidoneità della sentenza a consentire il
controllo delle ragioni che stanno a base della decisione.
Secondo la ricorrente
sarebbe inappropriato il richiamo, fatto nella sentenza impugnata, alla L.P.
n. 7 del 2002 (recte L.P. n. 8 del 2002), non avendo questa aggiunto alcun
elemento di novità rispetto alla precedente disciplina applicabile alla
fattispecie in esame. Non verrebbero per nulla indicate in detta sentenza le
ragioni per cui la richiesta di abbassamento della falda acquifera si porrebbe
in contrasto con la L. P. n. 8 del 2002 e ciò in pieno contrasto con l'art.
111 Cost., secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
Erroneamente il
giudice a quo avrebbe affermato che la sentenza n. 132/05 del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche non avrebbe mai preso in considerazione la
L.P. n. 5922 del 1983, cosa che invece aveva fatto, escludendo che potesse
esservi un pregiudizio qualitativo o quantitativo dell'acqua in conseguenza
del suo pompaggio, e, quindi, che tale operazione si ponesse in contrasto con
la disciplina sulla tutela della falda acquifera dettata dalla Delib. Giunta
Provinciale n. 5922 del 1983.
Ancora, dinanzi alla
censura di sviamento di potere il Tribunale non si sarebbe dovuto limitare a
dichiararne la infondatezza con un mero rinvio al contenuto dell'atto
impugnato.
Infine sarebbe stata
omessa la motivazione in ordine a vari motivi di impugnazione e precisamente
ai motivi 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14,1.15 del ricorso.
Con il controricorso
la resistente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per tardività nonché
la sua inammissibilità poiché volto ad ottenere l'accertamento immediato, da
parte del giudice, della fondatezza di una pretesa sostanziale.
Preliminarmente deve
essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso perché tardivo.
L'eccezione è
fondata.
La società ricorrente
contesta la eccezione di tardività del ricorso, sostenendo nella memoria
depositata ex art. 378 c.p.c., che qualora la notifica della copia integrale
del dispositivo della sentenza, di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art.
183 (T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici), non sia stata preceduta
dalla registrazione della sentenza (come avvenuto nel caso di specie), detta
notifica, non essendo effettuata a norma del citato art. 183, non sarebbe
idonea a far decorrere il termine breve (di quarantacinque giorni) per
l'impugnazione (ex art. 202 del citato T.U.).
In tal caso, secondo
la ricorrente, sarebbe applicabile il termine annuale di decadenza, di cui al
l'art. 327 c.p., per cui il ricorso di detta società andrebbe ritenuto
tempestivo, perché notificato entro l'anno dal deposito della sentenza del
Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
Tale tesi non appare
condivisibile.
Il citato R.D. n.
1775 del 1933, art. 183, dispone, al comma 3 e 4:
"il cancelliere
annota in apposito registro il deposito (della sentenza) ed entro tre giorni
da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all'ufficio del registro e
ne da avviso alle parti perché provvedano alla registrazione.
Restituiti la
sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il cancelliere entro cinque
giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna integrale del
dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di
citazione.". Gli artt. 200 e 201 stabiliscono rispettivamente che contro le
decisioni del Tribunale Superiore delle acque pubbliche pronunciate in grado
di appello (avverso le sentenze definitive dei Tribunali Regionali delle acque
pubbliche) e contro le decisioni nelle materie contemplate nell'art. 143 (che
appartengono alla cognizione diretta di detto Tribunale Superiore) è ammesso
il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione.
L'art. 202, u.c., del
citato T.U. disciplina il termine per proporre tale ricorso, disponendo: I
termini indicati nell'art. 518 c.p.c. (il codice di procedura civile vigente
all'epoca prevedeva il termine di 90 giorni) sono ridotti alla metà e
decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma
dell'art. 183.". La soluzione del problema che questa Suprema Corte è chiamata
a risolvere: se la notifica della copia integrale del dispositivo della
sentenza comporti, comunque, indipendentemente dalla sua registrazione, la
decorrenza del termine breve per impugnare la decisione del Tribunale
Superiore delle acque pubbliche, impone di prendere le mosse da questa
preliminare considerazione: il T.U. sulle acque ed impianti elettrici del 1933
fu emanato nella vigenza della legge di registro, approvata con il R.D. 30
dicembre 1923, n. 3269. Il R.D. n. 3269 del 1923, art. 68 prevedeva che tutte
le sentenze erano soggette a registrazione (Le sentenze sono soggette a tassa
fissa, graduale o proporzionale, giusta la parte seconda della tariffa).
Il successivo art. 73
stabiliva che la registrazione doveva essere eseguita presso gli uffici del
registro, sulla presentazione degli atti originali (primo comma); che sugli
atti originali dovevano essere riportati gli estremi della eseguita
registrazione (terzo comma); che gli originali degli atti presentati per
essere registrati, dopo eseguita la registrazione, erano restituiti al
richiedente la formalità (comma 4).
L'art. 80 stabiliva
che l'obbligo di richiedere la registrazione delle sentenze e di provvedere al
pagamento (in solido con le parti istanti e quelle che dovevano far uso delle
sentenze) della tassa di registro (art. 93) incombeva ai cancellieri;
L'art. 99 prevedeva
una sanzione pecuniaria per i cancellieri che non avessero provveduto, entro
il termine stabilito, alla registrazione della sentenza.
L'art. 117 faceva
divieto ai cancellieri, pena una sanzione pecuniaria, di rilasciare per
qualunque scopo "per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto
alla registrazione, se esso non è stato prima registrato".
L'art. 120 faceva
obbligo ai cancellieri di fare specifica menzione nelle copie e negli estratti
degli atti giudiziali della avvenuta registrazione.
Dal su riportato
quadro normativo si evince che, nella vigenza del citato R.D. in materia di
registro, il cancelliere era tenuto ad inviare l'originale della sentenza
all'ufficio del registro per la registrazione e che solo dopo la sua
registrazione e la sua restituzione da parte di detto ufficio avrebbe potuto
rilasciarne copia agli interessati;
conseguentemente
finché la sentenza non fosse stata restituita al cancelliere le parti non
avevano alcuna possibilità di prenderne cognizione e, quindi, di valutare la
opportunità di impugnarla. In siffatta situazione la eventuale notifica della
copia integrale del dispositivo della sentenza da parte del cancelliere, prima
che questa fosse stata restituita dall'ufficio del registro, non avrebbe
potuto determinare la decorrenza del termine (breve) di impugnazione, non
perché la registrazione fosse una condizione richiesta dalla legge per la
decorrenza di tale termine, ma perché, se non si fosse provveduto alla sua
registrazione, tale mancanza era di ostacolo alla eventuale impugnazione per
la impossibilità di disporre di copia della stessa.
Com'è agevole
constatare dall'esame comparato della normativa su riportata, l'art. 183,
comma 3, impone al cancelliere gli stessi obblighi previsti dalla legge di
registro, dal che si evince che, con riferimento agli adempimenti previsti per
la registrazione, tale disposizione risulta dettata, dal legislatore
dell'epoca, a tutela dell'interesse generale alla riscossione dei tributi
(vitale per la comunità, perché rende possibile il regolare funzionamento dei
servizi statali). Gli obblighi e le proibizioni contenute in detta norma,
analoghi a quelli previsti dalla legge di registro (del 1923) avevano la
funzione, all'epoca della entrata in vigore del T.U. sulle acque pubbliche di
stimolare l'adempimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di registro
(come prevista dalla legge del 1923). È norma, quindi, per quanto riguarda gli
obblighi e le proibizioni suindicati, di rilevanza fiscale.
La parte della norma
che rileva ai fini processuali è là ove prevede la notifica della copia
integrale del dispositivo della sentenza (che va effettuata nelle forma
stabilita per la notifica degli atti di citazione), atteso che soltanto dalla
data di tale notifica decorre il termine di trenta giorni per impugnare le
sentenze dei Tribunali Regionali delle acque pubbliche dinanzi al Tribunale
superiore delle acque pubbliche (art. 189 del T.U.) ed il termine di
quarantacinque giorni per impugnare le sentenze del Tribunale Superiore delle
acque pubbliche dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione (artt.
200, 201 e 202 del T.U.); ciò che ha esclusiva rilevanza processuale, giova
ribadirlo, è la data della notifica della copia integrale del dispositivo
della sentenza. Il quadro normativo in tema di imposta di registro, con
riferimento al quale va letto l'art. 183 del T.U. al fine di coglierne la
esatta funzione e portata normativa, ha subito una prima modifica a seguito
della emanazione della sentenza n. 80 del 1966 della Corte Costituzionale.
Con tale sentenza la
Corte Costituzionale ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale del
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 117, modificato con il R.D. 13 gennaio
1936, n. 2313, art. 1 "nella parte in cui vieta ai funzionari delle
cancellerie giudiziarie di rilasciare, prima che sia avvenuta la loro
registrazione, copie o estratti di sentenze in cui deposito in giudizio sia
condizione essenziale per la procedibilità dell'impugnativa, ai sensi
dell'art. 348 c.p.c., "Detto quadro ha subito ulteriori modifiche con
l'entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (che ha introdotto una
nuova disciplina della imposta di registro, disponendo l'abrogazione - R.D. n.
3269 del 1923, art. 80 -) e con l'entrata in vigore del nuovo testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131, che ha sostituito il D.P.R. n. 634 del 1972.
L'art. 10, lett. c),
di detto ultimo D.P.R. (previsione peraltro contenuta anche nel precedente
D.P.R. del 1972) impone ai cancellieri di richiedere (entro cinque giorni dal
deposito - art. 13) la registrazione delle sentenze, ma soltanto di quelle che
rientrano tra gli atti soggetti al pagamento dell'imposta di registro e per i
quali vi è, quindi, obbligo di registrazione; tali sono quelle indicate nella
parte prima, art. 8 della tariffa allegata al citato d.P.R., che prevede
aliquote diversificate a seconda dell'oggetto del provvedimento
giurisdizionale.
L'art. 8 della
tariffa, in particolare, stabilisce che gli atti dell'autorità giudiziaria
ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche
parzialmente il giudizio, sono soggette all'imposta di registro se: a) recanti
trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da
diporto ovvero su altri beni e diritti (scontano le stesse imposte stabilite
per i corrispondenti atti); b) recanti condanna al pagamento di somme o
valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura (la
Corte Costituzionale, con sentenza n. 202 dell'11 giugno 2003, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questa lettera, nella parte in cui non
esenta dall'imposta ivi prevista provvedimenti emessi in applicazione
dell'art. 148 c.c., nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli) (aliquota
del 3%); c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (aliquota
dell'1%);
d) non recanti
trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale
(Euro 168,00); e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un
atto, ancorché portanti condanna alla restituzione in denaro o beni (Euro
168,00); f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al
pagamento di assegni o attribuzioni di beni personali già facenti parte di
comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni (Euro
168,00); g) di omologazione (euro 168,00); art. 1 bis Atti del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche
parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano
condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali.
L'art. 2 della
tabella allegata a detto D.P.R., relativa agli atti per i quali non vi è
obbligo di chiedere la registrazione, prevede che non vi è obbligo di chiedere
la registrazione per gli "atti, diversi da quelli espressamente contemplati
nella parte prima della tariffa, dell'autorità giudiziaria in sede civile e
penale, della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei
Conti, dei Tribunali Amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e
degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti ...".
Il citato D.P.R. del
1986, art. 37, relativo agli atti dell'autorità giudiziaria, stabilisce che
"Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversia civili che
definiscono anche parzialmente il giudizio ... sono soggetti all'imposta anche
se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora
impugnabili, salvo conguaglio ... in base a successiva sentenza passata in
giudicato ...".
Appare opportuno
porre in rilievo, che il principio generale che si ricava dalla norma
summenzionata, è quello dell'obbligo della registrazione e dell'assolvimento
del tributo anche se l'atto è impugnato o impugnabile, salvo conguaglio in
base a sentenza successiva sentenza passata in giudicato. Ne deriva che
l'imposta applicata al momento della registrazione è "provvisoria", essendo la
sua definitività subordinata alle risultanze dell'eventuale sentenza emessa in
sede di impugnazione e passata in giudicato. Ne deriva, altresì, che non tutte
le sentenze che intervengono nei vari gradi di giudizio debbono essere
registrate, ma soltanto la sentenza che rientra tra i casi previsti dall'art.
8 della tariffa, che potrebbe restare l'unica soggetta a registrazione se non
intervengono ulteriori sentenze che, per essere più favorevoli, impongono il
versamento di un conguaglio che deve essere corrisposto soltanto con il
passaggio in giudicato della sentenza.
Il D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, art. 66 (relativo al divieto di rilascio di documenti ed atti
non registrati) stabilisce (al comma 1) che i soggetti indicati nell'art. 10,
lett. b) e c) (tra i quali figurano i cancellieri) possono rilasciare
originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine
fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati
registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare
dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta; al comma 2) che:
"La disposizione di cui al comma 1, non si applica: a) agli originali, copie
ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti
formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per
la prosecuzione del giudizio. Rispetto alla originaria Legge di Registro del
1923 il quadro normativo, com'è agevole constatare, è notevolmente mutato,
atteso che mentre in base a detta legge tutte le sentenze andavano registrate
ed era fatto divieto al cancelliere di rilasciarne copia prima della loro
registrazione, attualmente vi sono sentenze che vanno registrate e sentenze
che non vanno registrate ed anche per quelle che vanno registrate il
cancelliere è tenuto a rilasciarne copia prima della registrazione se ciò è
necessario per la prosecuzione del giudizio.
Alla luce della
illustrata evoluzione normativa in tema di imposta di registro si deve
fondatamente escludere che la preventiva registrazione della sentenza,
prevista dall'art. 183 del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici possa
essere ritenuta "condizione essenziale" per la decorrenza del termine breve di
impugnazione derivante dalla notifica della copia dell'estratto integrale
della sentenza.
Tale conclusione si
impone per il fatto che attualmente non tutte le sentenze devono essere
registrate (tra le quali, tenendo conto della normativa summenzionata, possono
essere sicuramente incluse quelle emesse dal Tribunale Superiore delle acque
pubbliche, qualora non importino conguaglio della imposta pagata a seguito
della registrazione (eventuale) delle sentenze del Tribunale Regionale), e per
il fatto che non sussiste più il divieto per il cancelliere del rilascio di
copia della sentenza prima della sua registrazione (e questo già a partire
dalla sentenza n. 80 del 1966 della Corte Costituzionale).
Se si dovesse seguire
la tesi della ricorrente, si dovrebbe ritenere che soltanto se la sentenza è
soggetta a registrazione potrebbe decorrere il termine breve per
l'impugnazione, mentre dovrebbe ritenersi applicabile il termine lungo di cui
all'art. 327 c.p.c., se la sentenza non rientra tra quelle per le quali è
previsto l'obbligo della registrazione, anche se è intervenuta, prima della
registrazione, notificata da parte del cancelliere di copia integrale del
dispositivo della sentenza; soluzione questa che, oltre non essere plausibile
per tutte le ragioni suddette, si presenta del tutto irragionevole
(determinando una situazione di ingiustificata disparità di trattamento) e per
altro in contrasto con l'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti
dell'uomo e con l'art. 111 Cost., volti ad assicurare la ragionevole durata
del processo. Conseguentemente deve affermarsi il principio secondo cui,
avvenuta la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza (certamente
questo inidoneo, ancorché contenente il dispositivo della stessa, a far
decorrere il termine breve di 45 giorni, di cui al R.D. n. 1775 del 1993, art.
202) la successiva notifica della copia integrale del dispositivo della
sentenza stessa, fa decorrere, comunque, indipendentemente dalla registrazione
della sentenza, il termine breve per la sua impugnazione, rilevando la
effettuazione della sua registrazione esclusivamente ai fini fiscali.
Nel caso che ne
occupa, la sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche non è stata
inviata dalla cancelleria alla Agenzia delle Entrate per la registrazione,
verosimilmente perché non rientra, per il suo oggetto, tra le sentenze
previste dall'art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.
Conseguentemente la
cancelleria ha provveduto alla notifica alla H., in data 6 febbraio 2009,
dell'avviso di deposito della sentenza del Tribunale Superiore delle acque
pubbliche, con invito al ritiro degli atti prodotti in giudizio dalla stessa,
ed in data 20 febbraio 2009 le ha notificato la copia integrale del
dispositivo della sentenza, senza alcuna indicazione, ovviamente perché non
effettuata, della sua registrazione.
Con la comunicazione
dell'avviso di deposito della sentenza e l'invito al ritiro degli atti la
parte veniva indirettamente edotta della omessa registrazione della stessa.
Avendo la possibilità
di ottenere l'immediato rilascio della sentenza impugnata, devesi fondatamente
ritenere che con la notifica del 20 febbraio 2009 della copia integrale del
dispositivo è iniziato a decorrere il termine breve di 45 giorni, previsto dal
R.D. n. 1775 del 1993, art. 2002, il cui comma ultimo, dispone che i termini
indicati nell'art. 518 c.p.c. (all'epoca vigente)sono ridotti alla metà e
decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma
dell'art. 183.
Nel caso che ne
occupa, la copia del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche è stata consegnata all'Ufficio Postale di
Bolzano Centro, per la spedizione in piego raccomandato con avviso di
ricevimento, il 6 aprile 2009, quindi nel termine di quarantacinque giorni
previsto dalla legge, decorrente dal 20 febbraio 2009.
Quale destinatario
della notifica, dal difensore richiedente avv. P. P., è stata indicata la
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro tempore della
Giunta provinciale nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. M. C. in
Roma, via Xxx n. x.
Nel controricorso
proposto dalla Provincia Autonoma di Bolzano a seguito del ricorso al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche della H. s.p.a. e nella intestazione
della sentenza di detto Tribunale è indicato quale domicilio eletto lo studio
dell'avv. M. C. in 00195 Roma, via Yyy n. y. L'avviso di ricevimento del piego
raccomandato, spedito in data 6.4.2009 all'avv.to M. C. in Roma, via Xxx n. x,
è tornato al mittente con la indicazione della mancata consegna del piego per
irreperibilità del destinatario, perché a quell'indirizzo sconosciuto.
L'avvocato della H.
ha provveduto, allora, ad effettuare una nuova notifica del ricorso a mezzo
posta, questa volta indicando quale indirizzo del domiciliatario avv.to M. C.,
Roma, via Yyy n. y.
La copia del ricorso
in piego raccomandato è stata consegnata all'Ufficio Postale di Bolzano Centro
in data 20 aprile 2009, e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni
previsto per la proposizione del ricorso. Questa volta la notifica ha avuto
esito positivo, atteso che dall'avviso di ricevimento depositato dalla
ricorrente risulta che la copia del ricorso in piego raccomandato è stata
consegnata al destinatario avv.to M. C., all'indirizzo di via Yyy n. y in data
24 aprile 2009.
Ritiene il collegio
che al fine di verificare la tempestività della proposizione del ricorso per
Cassazione della H. s.p.a. non può essere presa in considerazione la data del
6 aprile 2009, in cui la copia del ricorso in piego raccomandato è stata
consegnata per la prima volta all'Ufficio Postale di Bolzano Centro.
In tema di
notificazioni a mezzo del servizio postale questa Suprema Corte di Cassazione,
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, ha
affermato il principio secondo cui la notificazione di un atto processuale per
il notificante si intende perfezionata al momento della consegna dell'atto da
notificare all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva,
quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del
termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata, essendo la
successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto
l'agente postale per le notificazioni di atti a mezzo posta) sottratta in toto
al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo, fermo
restando per il destinatario il principio del perfezionamento della
notificazione alla data di ricezione dell'atto, attestata, per le notifiche a
mezzo posta, dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da
quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. (cfr.
per tutte cass. n. 1025 del 2005).
La tempestività della
proposizione del ricorso per Cassazione, alla luce di tale principio, esige
che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga
effettuata all'ufficiale giudiziario nel termine perentorio previsto dalla
legge e che la tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente
ad errori od all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari e non
alla omissione od alla erroneità di adempimenti spettanti al notificante,
atteso che la tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario rileva
al fine di evitare la decadenza della impugnazione soltanto se la mancata
effettuazione della notifica sia addebitarle ad errori o al mancato
adempimento di formalità spettanti all'ufficiale giudiziario o ai suoi
ausiliari trattandosi di eventi che sfuggono al controllo ed alla
disponibilità del notificante. Nel caso che ne occupa la notifica a mezzo
posta del ricorso per cassazione della H., richiesta all'ufficiale giudiziario
in data 6 aprile 2009, quindi entro il termine di quarantacinque giorni, non è
andata a buon fine, non per un errore dell'ufficiale giudiziario nella
compilazione sulla busta dell'indirizzo del destinatario, ma per un errore del
notificante che non ha fornito all'ufficiale giudiziario l'indirizzo effettivo
del domiciliatario, ma un indirizzo presso il quale questo non era più
reperibile. Pertanto non può venire in rilievo la data della consegna
all'ufficiale giudiziario di un atto processuale che ab origine non avrebbe
potuto essere notificato al destinatario per errore nella indicazione del suo
indirizzo, atteso che la indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario è
formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante, ma che rientra
nel suo ambito di controllo.
Quale data di
consegna all'ufficiale giudiziario in base alla quale verificare la
tempestività della proposizione del ricorso va, pertanto, esclusivamente
considerata quella del 20 aprile 2009; a tale data il termine perentorio di
quarantacinque giorni per proporre l'impugnazione era ormai spirato, per cui
il ricorso della H. devesi ritenere tardivo e, come tale, deve essere
dichiarato inammissibile.
La complessità delle
questioni dibattute nel presente processo ed il mutamento del precedente
orientamento giurisprudenziale in tema di decorrenza del termine breve per
l'impugnazione delle sentenze del Tribunale Superiore delle acque
costituiscono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese del
giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara
inammissibile il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del
giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma,
il 16 marzo 2010.
Depositato
in Cancelleria il 30 marzo 2010 |
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