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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Doveri informativi dell’intermediario, violazione,
rimedi, nullità
Tribunale di Treviso – G.U. Dr. Franca Bigi – 10 ottobre
2005.
Segnalazione dell’Avv. Pietro Adami
Esperienza in strumenti finanziari – Propensione al
rischio alta – Obbligo della banca di fornire informazioni specifiche –
Sussistenza.
La dichiarata esperienza in strumenti finanziari e
l’alta propensione al rischio del cliente non esimono l'intermediario dal
fornire comunque un'informazione precisa sulle caratteristiche delle singole operazioni
d'investimento: l’intermediario, pertanto, non può limitarsi a ricevere gli
ordini di acquisto o di vendita di titoli, ma è tenuto a prestare
un'attività ulteriore che consiste nell’informare
l’investitore con la diligenza dell’operatore particolarmente qualificato ed
informato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Intermediazione finanziaria – Obbligo di informazione
dell’intermediario – Natura imperativa – Violazione – Nullità.
L'art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998, il quale stabilisce
che gli intermediari "non possono effettuare operazioni se non dopo aver
fornito all'investitore informazioni adeguate..", così ponendo un
esplicito divieto alla conclusione del contratto, ha natura di norma
imperativa, in quanto tutela un interesse pubblico, di ordine generale, e diritti
di rango costituzionale (tutela del
risparmio), ed ha carattere proibitivo, sicché il suo mancato rispetto è
violazione di un divieto che determina la nullità degli ordini di acquisto
dei titoli. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C. B. conveniva in giudizio Veneto Banca,
esponendo di aver acquistato, presso la filiale di Oderzo dell'istituto,
obbligazioni Cirio Finance Luxembourg e Cirio Holding Luxembourg il 2.8.2001
ed il 4.2.2002, per complessivi € 126.957,87; sosteneva che la sua
propensione al rischio era nulla e che il funzionario dell'istituto di
credito le aveva assicurato che l'investimento non era rischioso; premessa
un'ampia disamina sulla crisi di Cirio s.p.a. e sulla conoscenza che le
banche ne avevano, deduceva la violazione, da parte della convenuta, delle
disposizioni del d.lgs. 58/1998 e del Regolamento Consob 11522/1998 sul
dovere d'informazione e sulla sollecitazione all'investimento. Chiedeva la
condanna della convenuta al risarcimento dei danni, pari alla somma impiegata
nell'acquisto delle obbligazioni.
Si costituiva Veneto Banca, che rilevava
come gli ordini di acquisto impartiti dall'attrice avevano ad oggetto vari titoli, non solo del gruppo Cirio, tutti con
analogo profilo di rischio; la B. operava abitualmente nel mercato dei bonds, si era dichiarata esperta
nelle informazioni rese alla banca, ed aveva ricevuto regolare documentazione;
premesso che all'epoca la crisi del gruppo Cirio non era nota e che non si
era verificata una sollecitazione del pubblico risparmio, ma una negoziazione
individuale, chiedeva la reiezione delle domande attoree e la condanna
dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Dopo lo scambio delle memorie previste dagli
artt. 183 co. 5 e 184 c.p.c., assunta prova testimoniale, la causa passava in
decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe, per l'attrice
corrispondenti a quelle di cui alla memoria ai sensi dell'art. 183 u. co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dai documenti prodotti da entrambe le parti che C. B. acquistò il 2.8.2001 obbligazioni
emesse da Cirio Holding per un controvalore di € 51.074,98, il 6.8.2001
obbligazioni di Cirio Finance per € 51.480, 02, il 4.2.2002 ancora
obbligazioni di Cirio Holding per € 20.376,80.
L'attrice aveva dichiarato il 20.7.2000 a
Veneto Banca, nella "scheda finanziaria" (doc. 5 della convenuta)
contenente le notizie previste dall'art. 28 co. 1 lett. a) Reg. Consob
11522/1008, di avere una propensione al rischio "alta", definita
con riferimento a "rendimento variabile soggetto ai rischi di mercato", esperienza in materia di
strumenti finanziari pure "alta", con riferimento a "warrants,
obbligazioni di emittenti con rating inferiore ad "A" o in divisa
molto volatile", ed indicato i propri obiettivi d'investimento come
"prevalenza di rivalutabilità con alto rischio di andamento dei
corsi". Non corrisponde al vero, dunque, il ritratto che dell'attrice
traccia la sua difesa, sostenendone le "scarse conoscenze dei mercati
finanziari" e l'assenza "di qualsivoglia intento speculativo"
(v. comparsa conclusionale). La B. peraltro non era certo un investitore professionale
ed il funzionario di Veneto Banca, L. P., sentito come teste, ha dichiarato
che la signora si era rivolta a lui per gli investimenti, precisando che nel
2001 egli le prospettò varie possibilità, ossia diversi titoli, a fronte della sua richiesta di investire in
obbligazioni, ma con rendimenti elevati. Non solo le dichiarazioni del teste
citato, ma anche la testimonianza della figlia dell'attrice, L.
D., escludono che l'acquisto dei titoli sia conseguente ad una sollecitazione
all'investimento e si applichi quindi l'art. 94 d. lgs. 58/1998, invocato
dalla sua difesa.
La dichiarata esperienza e la propensione al
rischio del cliente non esimono comunque l'intermediario dal fornire un'informazione Precisa
sulle caratteristiche delle singole operazioni d'investimento: la banca non
si può limitare a ricevere gli ordini di acquisto o di vendita di titoli,
ma è tenuta a prestare un'attività ulteriore, è tenuta all’informazione, con la diligenza di un operatore che deve
essere particolarmente qualificato ed informato. Ogni investitore, quale che
sia la propensione al rischio manifestata, ha diritto a un'informazione
completa e veridica sulla specifica
operazione; l'art. 21 co. 1 lett. b), parte seconda, d. lgs. 58/1998 impone
agli intermediari di operare in modo che i clienti, senza distinzione alcuna,
"siano sempre adeguatamente informati", e l'art. 28 co. 2 Reg.
Consob cit. vieta di "effettuare operazioni.. se non dopo aver fornito
all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni
della specifica operazione", così da consentire di "effettuare
consapevoli scelte di investimento". Queste norme si fondano,
evidentemente, sulla riconosciuta differenza tra l'intermediario e
l'investitore non professionale, non solo per conoscenze, ma anche per
capacità di valutazione dei diversi strumenti finanziari.
Posto che non risulta che Veneto Banca abbia
operato in conflitto d'interessi, determinanti per la decisione sono
dunque la diligenza e la correttezza della
banca nello svolgimento del servizio di investimento, imposte dell'art. 21
lett. a) d. lgs. 58 cit., e la completezza delle informazioni fornite, che
dovevano essere tali da consentire alla cliente una valutazione ponderata dei rischi e delle caratteristiche dell'investimento.
Si osserva che le obbligazioni acquistate
dalla B. non erano emesse da Cirio s.p.a., bensì da società lussemburghesi,
cosa che l'investitore poteva ignorare, o di cui comunque poteva non
comprendere il significato, mentre il nome della società italiana poteva, per
notorietà, risultare rassicurante; i titoli erano privi di rating; la
sproporzione tra il capitale delle emittenti, appunto s.a. lussemburghesi, e
l'ammontare delle emissioni, nonché l'indebitamento del gruppo Cirio, come
risultava dai bilanci e dalle notizie di stampa, erano indici di un rischio
molto elevato, che investiva lo stesso capitale. La conferma della
conoscibilità, quindi del dovere dell'operatore di conoscere questi elementi
di valutazione, si può trarre proprio dal ritaglio di giornale prodotto dalla
convenuta (doc. 7), che il 2.8.2002 riportava notizie sui dati semestrali
forniti da Cirio Finanziaria s.p.a. per il primo semestre 2002, citando
"una nota della società" secondo cui l'utile operativo netto era "passato
da -7,5 milioni" del primo semestre 2001 ad un dato positivo,
"primi risultati della profonda ristrutturazione" del gruppo Cirio:
la crisi del gruppo era dunque macroscopica nel primo semestre del 2001.
Il teste indicato dalla banca, L. P., ha
dichiarato che "sulle Cirio era preponderante la cedola, non abbiamo
specificamente analizzato le condizioni dell'emittente per verificare qual
era in quel
momento la rischiosità del titolo"; ne risulta confermato il difetto di informazioni adeguate, sia sulla struttura del gruppo, sia sulle garanzie
che le emittenti potevano offrire, quindi sul rischio di mancata restituzione
del capitale investito, certamente superiore a quello "alto"
dichiarato dalla B.
Gli ordini relativi alle operazioni in esame
(docc .2-4 della convenuta) hanno poi una singolare caratteristica:
all'attrice sono state fatte apporre due sottoscrizioni, la prima per gli
ordini di acquisto, la seconda collocata dopo la dichiarazione, prestampata,
"Prendiamo atto delle indicazioni sottoriportate e tuttavia vi
autorizziamo comunque ad eseguire l'operazione", seguita da uno spazio
bianco, al massimo contenente la previsione "comunicazione: lettera",
che certo non costituisce indicazione
relativa ai titoli. Se è naturale che il modulo contenga la stampa e lo spazio
per indicazioni specifiche (prevedibilmente di inadeguatezza o di conflitto
d'interessi) e per una seconda autorizzazione, non si spiega perché alla
cliente sia stato chiesto di apporre una firma distinta in calce ad uno
spazio bianco; ne sembra emergere l'indicazione di una ricerca, da parte
della banca, di propria tutela in bianco, appunto, ossia non corrispondente
ad avvertenze precise sulle operazioni.
Sulle conseguenze della violazione, da parte
di Veneto Banca, del dovere d'informazione del cliente, si condivide la
giurisprudenza prevalente, secondo cui la violazione delle disposizioni
imperative degli artt. 21 T.U.F. e 26 ss. Reg. Consob determina la nullità
dei contratti relativi alle operazioni. Le singole operazioni con cui vengono
impartiti ordini specifici, di acquisto o di vendita di titoli, costituiscono
altrettanti contratti, non sono, come sostiene la difesa della convenuta
nella memoria di replica, "meri atti di esecuzione del contratto",
ossia dell'accordo quadro, che disciplina solo in via generale lo svolgimento
dei servizi d'investimento. L'art. 28 Reg. Consob stabilisce che gli
intermediari "non possono effettuare operazioni", quindi le singole
operazioni, "se non dopo aver fornito all'investitore informazioni
adeguate..", così ponendo un esplicito divieto alla conclusione del
contratto; la norma è imperativa, in quanto tutela un interesse pubblico, di
ordine generale,
e diritti di rango costituzionale (tutela
del risparmio), ed ha carattere proibitivo, sicché il suo mancato rispetto è
violazione di un divieto che determina la nullità degli ordini di acquisto
dei titoli.
Ne discende l'obbligo per la banca di
restituire all'attrice le somme corrispondenti a tali ordini, comprensive del
capitale investito, delle commissioni e delle spese, come risultano dai
documenti allegati all'atto di citazione, per complessivi € 125.957,87; sulla somma si riconoscono dovuti gli
interessi legali dalle date di valuta, ossia dal 7.8.2001 per i primi due
ordini, dal 7.2.2002 per l'ultimo, dovendosi escludere, ai sensi dell'art.
2033 c.c., la buona fede della banca nella violazione dei propri doveri; non
si risconosce la rivalutazione monetaria chiesta, essendo il debito di valuta
e non avendo l'attrice provato un danno ulteriore, rispetto a quello coperto
dal saggio legale degli interessi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, il giudice così provvede:
a) dichiara la nullità degli ordini di acquisto di
obbligazioni di Cirio Hld. e di Cirio Fin. del 2 e del 6.8.2001 e del
4.2.2002;
b) condanna Veneto Banca a restituire a C. B. € 125.957,87,
oltre agli interessi legali dal 7.8.2001 su € 104.496,81, sull'intera somma dal 7.2.2002 al saldo;
c) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese
del giudizio, che liquida in complessivi € 11.094,70, di cui € 3.700,00 per
diritti, € 5.495,00 per onorari.
Così deciso in Treviso il 10.10.2005
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