IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 220/2005

 

 

 

 

 

Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto

Doveri informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, nullità

 

Tribunale di Treviso – G.U. Dr. Franca Bigi – 10 ottobre 2005.

Segnalazione dell’Avv. Pietro Adami

Esperienza in strumenti finanziari – Propensione al rischio alta – Obbligo della banca di fornire informazioni specifiche – Sussistenza.

 

La dichiarata esperienza in strumenti finanziari e l’alta propensione al rischio del cliente non esimono l'intermediario dal fornire comunque un'informazione precisa sulle caratteristiche delle singole operazioni d'investimento: l’intermediario, pertanto, non può limitarsi a ricevere gli ordini di acquisto o di vendita di titoli, ma è tenuto a prestare un'attività ulteriore che consiste nell’informare l’investitore con la diligenza dell’operatore particolarmente qualificato ed informato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Intermediazione finanziaria – Obbligo di informazione dell’intermediario – Natura imperativa – Violazione – Nullità.

 

L'art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998, il quale stabilisce che gli intermediari "non possono effettuare operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate..", così ponendo un esplicito divieto alla conclusione del contratto, ha natura di norma imperativa, in quanto tutela un interesse pubblico, di ordine generale, e diritti di rango costituzionale (tutela del risparmio), ed ha carattere proibitivo, sicché il suo mancato rispetto è violazione di un divieto che determina la nullità degli ordini di acquisto dei titoli. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

omissis 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C. B. conveniva in giudizio Veneto Banca, esponendo di aver acquistato, presso la filiale di Oderzo dell'istituto, obbligazioni Cirio Finance Luxembourg e Cirio Holding Luxembourg il 2.8.2001 ed il 4.2.2002, per complessivi € 126.957,87; sosteneva che la sua propensione al rischio era nulla e che il funzionario dell'istituto di credito le aveva assicurato che l'investimento non era rischioso; premessa un'ampia disamina sulla crisi di Cirio s.p.a. e sulla conoscenza che le banche ne avevano, deduceva la violazione, da parte della convenuta, delle disposizioni del d.lgs. 58/1998 e del Regolamento Consob 11522/1998 sul dovere d'informazione e sulla sollecitazione all'investimento. Chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, pari alla somma impiegata nell'acquisto delle obbligazioni.

Si costituiva Veneto Banca, che rilevava come gli ordini di acquisto impartiti dall'attrice avevano ad oggetto vari titoli, non solo del gruppo Cirio, tutti con analogo profilo di rischio; la B. operava abitualmente nel mercato dei bonds, si era dichiarata esperta nelle informazioni rese alla banca, ed aveva ricevuto regolare documentazione; premesso che all'epoca la crisi del gruppo Cirio non era nota e che non si era verificata una sollecitazione del pubblico risparmio, ma una negoziazione individuale, chiedeva la reiezione delle domande attoree e la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Dopo lo scambio delle memorie previste dagli artt. 183 co. 5 e 184 c.p.c., assunta prova testimoniale, la causa passava in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe, per l'attrice corrispondenti a quelle di cui alla memoria ai sensi dell'art. 183 u. co. c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta dai documenti prodotti da entrambe le parti che C. B. acquistò il 2.8.2001 obbligazioni emesse da Cirio Holding per un controvalore di € 51.074,98, il 6.8.2001 obbligazioni di Cirio Finance per € 51.480, 02, il 4.2.2002 ancora obbligazioni di Cirio Holding per € 20.376,80.

L'attrice aveva dichiarato il 20.7.2000 a Veneto Banca, nella "scheda finanziaria" (doc. 5 della convenuta) contenente le notizie previste dall'art. 28 co. 1 lett. a) Reg. Consob 11522/1008, di avere una propensione al rischio "alta", definita con riferimento a "rendimento variabile soggetto ai rischi di mercato", esperienza in materia di strumenti finanziari pure "alta", con riferimento a "warrants, obbligazioni di emittenti con rating inferiore ad "A" o in divisa molto volatile", ed indicato i propri obiettivi d'investimento come "prevalenza di rivalutabilità con alto rischio di andamento dei corsi". Non corrisponde al vero, dunque, il ritratto che dell'attrice traccia la sua difesa, sostenendone le "scarse conoscenze dei mercati finanziari" e l'assenza "di qualsivoglia intento speculativo" (v. comparsa conclusionale). La B. peraltro non era certo un investitore professionale ed il funzionario di Veneto Banca, L. P., sentito come teste, ha dichiarato che la signora si era rivolta a lui per gli investimenti, precisando che nel 2001 egli le prospettò varie possibilità, ossia diversi titoli, a fronte della sua richiesta di investire in obbligazioni, ma con rendimenti elevati. Non solo le dichiarazioni del teste citato, ma anche la testimonianza della figlia dell'attrice, L. D., escludono che l'acquisto dei titoli sia conseguente ad una sollecitazione all'investimento e si applichi quindi l'art. 94 d. lgs. 58/1998, invocato dalla sua difesa.

La dichiarata esperienza e la propensione al rischio del cliente non esimono comunque l'intermediario dal fornire un'informazione Precisa sulle caratteristiche delle singole operazioni d'investimento: la banca non si può limitare a ricevere gli ordini di acquisto o di vendita di titoli, ma è tenuta a prestare un'attività ulteriore, è tenuta all’informazione, con la diligenza di un operatore che deve essere particolarmente qualificato ed informato. Ogni investitore, quale che sia la propensione al rischio manifestata, ha diritto a un'informazione completa e veridica sulla specifica operazione; l'art. 21 co. 1 lett. b), parte seconda, d. lgs. 58/1998 impone agli intermediari di operare in modo che i clienti, senza distinzione alcuna, "siano sempre adeguatamente informati", e l'art. 28 co. 2 Reg. Consob cit. vieta di "effettuare operazioni.. se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione", così da consentire di "effettuare consapevoli scelte di investimento". Queste norme si fondano, evidentemente, sulla riconosciuta differenza tra l'intermediario e l'investitore non professionale, non solo per conoscenze, ma anche per capacità di valutazione dei diversi strumenti finanziari.

Posto che non risulta che Veneto Banca abbia operato in conflitto d'interessi, determinanti per la decisione sono dunque la diligenza e la correttezza della banca nello svolgimento del servizio di investimento, imposte dell'art. 21 lett. a) d. lgs. 58 cit., e la completezza delle informazioni fornite, che dovevano essere tali da consentire alla cliente una valutazione ponderata dei rischi e delle caratteristiche dell'investimento.

Si osserva che le obbligazioni acquistate dalla B. non erano emesse da Cirio s.p.a., bensì da società lussemburghesi, cosa che l'investitore poteva ignorare, o di cui comunque poteva non comprendere il significato, mentre il nome della società italiana poteva, per notorietà, risultare rassicurante; i titoli erano privi di rating; la sproporzione tra il capitale delle emittenti, appunto s.a. lussemburghesi, e l'ammontare delle emissioni, nonché l'indebitamento del gruppo Cirio, come risultava dai bilanci e dalle notizie di stampa, erano indici di un rischio molto elevato, che investiva lo stesso capitale. La conferma della conoscibilità, quindi del dovere dell'operatore di conoscere questi elementi di valutazione, si può trarre proprio dal ritaglio di giornale prodotto dalla convenuta (doc. 7), che il 2.8.2002 riportava notizie sui dati semestrali forniti da Cirio Finanziaria s.p.a. per il primo semestre 2002, citando "una nota della società" secondo cui l'utile operativo netto era "passato da -7,5 milioni" del primo semestre 2001 ad un dato positivo, "primi risultati della profonda ristrutturazione" del gruppo Cirio: la crisi del gruppo era dunque macroscopica nel primo semestre del 2001.

Il teste indicato dalla banca, L. P., ha dichiarato che "sulle Cirio era preponderante la cedola, non abbiamo specificamente analizzato le condizioni dell'emittente per verificare qual era in quel momento la rischiosità del titolo"; ne risulta confermato il difetto di informazioni adeguate, sia sulla struttura del gruppo, sia sulle garanzie che le emittenti potevano offrire, quindi sul rischio di mancata restituzione del capitale investito, certamente superiore a quello "alto" dichiarato dalla B.

Gli ordini relativi alle operazioni in esame (docc .2-4 della convenuta) hanno poi una singolare caratteristica: all'attrice sono state fatte apporre due sottoscrizioni, la prima per gli ordini di acquisto, la seconda collocata dopo la dichiarazione, prestampata, "Prendiamo atto delle indicazioni sottoriportate e tuttavia vi autorizziamo comunque ad eseguire l'operazione", seguita da uno spazio bianco, al massimo contenente la previsione "comunicazione: lettera", che certo non costituisce indicazione relativa ai titoli. Se è naturale che il modulo contenga la stampa e lo spazio per indicazioni specifiche (prevedibilmente di inadeguatezza o di conflitto d'interessi) e per una seconda autorizzazione, non si spiega perché alla cliente sia stato chiesto di apporre una firma distinta in calce ad uno spazio bianco; ne sembra emergere l'indicazione di una ricerca, da parte della banca, di propria tutela in bianco, appunto, ossia non corrispondente ad avvertenze precise sulle operazioni.

Sulle conseguenze della violazione, da parte di Veneto Banca, del dovere d'informazione del cliente, si condivide la giurisprudenza prevalente, secondo cui la violazione delle disposizioni imperative degli artt. 21 T.U.F. e 26 ss. Reg. Consob determina la nullità dei contratti relativi alle operazioni. Le singole operazioni con cui vengono impartiti ordini specifici, di acquisto o di vendita di titoli, costituiscono altrettanti contratti, non sono, come sostiene la difesa della convenuta nella memoria di replica, "meri atti di esecuzione del contratto", ossia dell'accordo quadro, che disciplina solo in via generale lo svolgimento dei servizi d'investimento. L'art. 28 Reg. Consob stabilisce che gli intermediari "non possono effettuare operazioni", quindi le singole operazioni, "se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate..", così ponendo un esplicito divieto alla conclusione del contratto; la norma è imperativa, in quanto tutela un interesse pubblico, di ordine generale, e diritti di rango costituzionale (tutela del risparmio), ed ha carattere proibitivo, sicché il suo mancato rispetto è violazione di un divieto che determina la nullità degli ordini di acquisto dei titoli.

Ne discende l'obbligo per la banca di restituire all'attrice le somme corrispondenti a tali ordini, comprensive del capitale investito, delle commissioni e delle spese, come risultano dai documenti allegati all'atto di citazione, per complessivi € 125.957,87; sulla somma si riconoscono dovuti gli interessi legali dalle date di valuta, ossia dal 7.8.2001 per i primi due ordini, dal 7.2.2002 per l'ultimo, dovendosi escludere, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la buona fede della banca nella violazione dei propri doveri; non si risconosce la rivalutazione monetaria chiesta, essendo il debito di valuta e non avendo l'attrice provato un danno ulteriore, rispetto a quello coperto dal saggio legale degli interessi.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, il giudice così provvede:

a)     dichiara la nullità degli ordini di acquisto di obbligazioni di Cirio Hld. e di Cirio Fin. del 2 e del 6.8.2001 e del 4.2.2002;

b)     condanna Veneto Banca a restituire a C. B. € 125.957,87, oltre agli interessi legali dal 7.8.2001 su € 104.496,81, sull'intera somma dal 7.2.2002 al saldo;

c)     condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 11.094,70, di cui € 3.700,00 per diritti, € 5.495,00 per onorari.

Così deciso in Treviso il 10.10.2005














 

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