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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Tribunale di Roma, sez. II – Pres. R. Misiti, Rel. G.
Buonuomo – 23 maggio 2005.
Processo societario –
Notifica degli atti a mezzo posta elettronica – Firma digitale – Nullità –
Sussistenza.
Intermediazione
mobiliare – Obblighi informativi dell’intermediario – Conoscenza ed
esperienza dell’investitore – Irrilevanza.
Processo societario – Domande nuove –
Memoria di replica dell’attore – Contento delle difese del convenuto -
Inammissibilità.
Fusione di società –
Prosecuzione nei rapporti processuali – Effetti.
E’ nulla, ai sensi dell’art.
160 c.p.c. la notificazione della memoria di replica dell’attore effettuata a
mezzo della posta elettronica senza l’osservanza delle disposizioni di cui
agli artt. 8, comma 2 e 9, comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che
prescrivono l’utilizzo della firma digitale per i documenti informatici
teletrasmessi.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’intermediario è tenuto a
rispettare gli obblighi di informazione nei confronti dell’investitore
indipendentemente dalle conoscenze e dall’esperienza (vera o presunta) del
cliente nel campo degli
investimenti in strumenti finanziari.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
E’ inammissibile, ove prescinda totalmente
dalle difese dei convenuti, la domanda di nullità dei contratti introdotta ex
novo con la memoria ex art. 6 d. lgs. n. 5/03, in quanto introduce nel
processo una nuova causa petendi che, attraverso la prospettazione di
nuove situazioni giuridiche, mai discusse con l’atto introduttivo del
giudizio, determina il mutamento radicale dei fatti costitutivi del diritto
degli attori ed in sostanza l’introduzione nel processo di un nuovo thema
decidendum.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non può essere dichiarata la
nullità dell’atto di citazione notificato a società estinta per fusione in
altra società e ciò in quanto, a norma dell’art. 2504 bis c.c., la società
che risulta dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi delle società
partecipanti proseguendo tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori
alla fusione.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il giorno 8 luglio 2004, i signori
*** e *** hanno convenuto in giudizio la Banca di credito cooperativo del
Medio Polesine s.c. a r.l. e la Commissione nazionale per le società e la
borsa (Co.N.So.B.) chiedendo al Tribunale di accogliere le conclusioni
trascritte in epigrafe.
A sostegno delle loro domande, gli attori hanno dedotto
·
che, nel 1999, attraverso la Banca di credito
cooperativo del Medio Polesine, di cui erano clienti, essi hanno acquistato,
in più riprese, titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina;
·
precisamente, il 21 giugno 1999 gli attori hanno
acquistato i titoli contraddistinti dal cod. ISIN DE 002998952 per un valore nominale
complessivo di euro 51.000,00 con tasso di rendimento del 9% e i titoli cod.
ISIN XS 009696075 per un valore nominale complessivo di euro 51.000,00 con
tasso di rendimento 10,50%, mentre il successivo 22 giugno 1999 hanno
acquistato i titoli cod. ISIN DE 00292945 per un valore nominale di euro
19.000,00 al tasso di rendimento del 9,50% ;
·
che nello svolgimento delle operazioni
finanziarie la banca ha agito in conflitto di interessi, senza il preventivo
assenso degli investitori e omettendo di fornire ai suoi clienti adeguate
informazioni sull’elevato rischio connesso con quel tipo di investimento;
·
che, in particolare, la banca convenuta ha omesso
di consegnare il prospetto informativo dell’emissione e, soprattutto, di
comunicare il rating fissato
dalle primarie banche internazionali ed ogni altra informazione relativa al
progressivo peggioramento delle condizioni economiche dell’emittente;
·
che è ormai notorio che dal 1 gennaio 2002 i
ratei di interessi non sono stati più corrisposti e che la Repubblica
Argentina ha operato una ristrutturazione del debito che prevede, per i
soggetti che aderiscono alla proposta transattiva, la restituzione di appena
il 25% del capitale investito al valore nominale;
·
che la conoscenza del progressivo peggioramento
della situazione economica dello Stato estero e del progressivo degrado del rating dei titoli avrebbe indotto
gli attori a non sottoscrivere i contratti;
·
che la CONSOB, invece, ha colposamente omesso di
esercitare i poteri di vigilanza volti ad impedire agli intermediari
finanziari di agire in situazione di conflitto di interessi con il
risparmiatore, a garantire la stabilità dei mercati e la trasparenza delle
operazioni finanziarie;
·
che pertanto i contratti sono annullabili perché
stipulati dagli attori “se non per dolo, quantomeno per errore” (pag. 7 cit.)
e i convenuti vanno condannati in solido a restituire le somme investite e a
risarcire il danno consistente nell’omesso incasso degli interessi e nel
mancato guadagno conseguente all’immobilizzazione del capitale e
nell’impossibilità di impiegare diversamente le somme in altri investimenti
remunerativi;
·
che, in via subordinata, in caso di mancato
accoglimento della prima domanda, i convenuti devono risarcire i danni
cagionati agli attori maggiorati degli interessi legali calcolati dalla
domanda sino al saldo.
Con la comparsa di risposta, la Banca di credito cooperativo del
Polesine s.c. a r.l. (BCCP) ha eccepito, in primo luogo, la nullità dell’atto
di citazione, poiché il soggetto convenuto in giudizio (Banca di credito
cooperativo del medio Polesine scarl) non era esistente al momento della
citazione, essendosi detta banca fusa con la Banca di credito cooperativo del
Polesine con atto del 28 agosto 2003 occidentale dando luogo alla Banca di
credito cooperativo del Polesine.
La convenuta ha inoltre eccepito la prescrizione dell’azione di
annullamento del contratto, poiché l’atto di citazione è stato notificato
oltre cinque anni dopo la sottoscrizione dei contratti di acquisto dei titoli
obbligazionari.
Nel merito, la BCCP ha, poi, sostenuto l’inesistenza di un errore
essenziale e riconoscibile, avendo gli attori espressamente sollecitato
l’investimento attraverso il loro figlio C. *** ed essendo soliti investire e
movimentare ingenti somme (pertanto, bene a conoscenza del rischio
d’insolvenza sempre presente in tutti i rapporti di credito).
Ancora, la convenuta ha sostenuto che, non disponendo la filiale di
Corbola della BCCP di obbligazioni della Repubblica Argentina, i titoli sono
stati acquistati presso l’ICCREA di Roma con cui la banca non intratteneva (e
non intrattiene) rapporti di gruppo (pag. 10) e che soltanto due anni dopo
l’acquisto dei titoli, nel gennaio 2002) sono “emersi” i primi segnali di
difficoltà da parte dell’emittente nell’onorare i propri debiti. Quanto
all’obbligo d’informativa, la BCCP ha sostenuto che il rapporto con gli
attori si è esaurito con l’esecuzione della disposizione di acquisto dei
titoli, senza ulteriori obblighi di gestione patrimoniale a carico della
banca (che, limitandosi ad una mera custodia dei titoli acquistati, non è,
pertanto, tenuta a fornire informazioni sull’andamento del titolo).
Infine, la banca convenuta ha osservato che il danno preteso dagli
attori non può dirsi certo prima della scadenza dei titoli, prevista per il
2006 e per il 2007.
La CONSOB, con la propria comparsa di costituzione, ha, invece,
eccepito la mancanza di interesse ad agire degli attori, non essendo giunti
ancora a scadenza i titoli acquistati, e mancando, pertanto, l’attualità del
pregiudizio di cui gli attori chiedono il ristoro.
L’Autorità convenuta ha, poi, eccepito il difetto di legittimazione
passiva dell’Autorità di vigilanza rispetto al contratto stipulato tra gli
attori e la banca, con riferimento alla domanda di annullamento dei contratti
ed ha contestato, la duplicazione delle pretese degli attori, laddove essi
pretendono un risarcimento del danno da lucro cessante unitamente al
risarcimento del danno consistente nel mancato incasso degli interessi.
Nel merito, la difesa della Commissione nazionale ha precisato che i
prospetti informativi sono previsti solo nel caso di collocamento di titoli
mediante un’attività di sollecitazione all’investimento (o nel caso di
quotazione degli stessi su un mercato regolamentato), mentre, nel caso di specie,
solo due dei prestiti obbligazionari sottoscritti dagli attori sono stati
ammessi alla quotazione in borsa in quanto già ammessi alla quotazione
ufficiale di altri Stati europei e, per essi, la CONSOB ha provveduto a far
apporre sui prospetti di quotazione opportune avvertenze per segnalare i
giudizi negativi delle agenzie di rating
e l’aggravarsi del rischio di insolvenza dell’emittente.
In conclusione, la CONSOB ha evidenziato che l’attività di vigilanza
attiene al controllo del sistema di intermediazione finanziaria e non al
controllo della correttezza dei singoli intermediari nei confronti della loro
clientela e che, nel caso di specie, nessuna segnalazione in ordine alle
lamentate violazioni delle norme regolamentari è mai pervenuta all’Autorità;
di contro, a seguito degli esposti che denunciavano presunte irregolarità
degli intermediari in relazione alla vicenda dei bond argentini, la CONSOB si è immediatamente attivata.
Con la memoria di replica ex art. 6 d. lgs. 5/03, la difesa degli attori
ha formulato – in aggiunta alle domande contenute nell’atto di citazione –
domanda di restituzione delle somme investite per nullità dei contratti, che
sarebbero stati stipulati in contrasto con le norme imperative del testo
unico sull’intermediazione finanziaria.
Ad istanza della CONSOB, il giudice designato ha fissato l’udienza
di discussione, nel corso della quale le parti hanno esposto le rispettive
ragioni ed il Collegio ha modificato il decreto di fissazione dell’udienza
respingendo tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti.
Esaurita la discussione, il Tribunale ha trattenuto in decisione la
causa riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Questioni pregiudiziali.
La Banca di credito cooperativo del Polesine scarl (BCCP) ha
richiesto al Tribunale, in primo luogo, di dichiarare la nullità dell’atto di
citazione, poiché il soggetto convenuto in giudizio dagli attori, Banca di
credito cooperativo del Medio Polesine scarl, al momento della notifica
dell’atto di citazione, si era fuso con la Banca di credito cooperativo del
Polesine Occidentale (con atto del 28 agosto 2003) dando luogo alla Banca di
credito cooperativo del Polesine.
L’eccezione è – a parere del Collegio – infondata poiché a norma
dell’art. 2504/bis cod. civ. la società che risulta dalla fusione assume
tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti proseguendo tutti i
loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
La costituzione in giudizio del successore a titolo universale, in
luogo del soggetto estinto, a norma dell’art. 164/3 c.p.c., ha pertanto
sanato il vizio della citazione, con salvezza di tutti gli effetti
sostanziali e processuali della domanda (arg. ex Cass. 16/01/2004, n. 554).
La convenuta ha inoltre eccepito la prescrizione dell’azione di
annullamento del contratto, poiché l’atto di citazione è stato notificato
oltre cinque anni dopo la sottoscrizione dei contratti di acquisto dei titoli
obbligazionari.
Anche quest’eccezione appare priva di fondamento, posto che
l’annuncio della moratoria sul debito pubblico argentino risale al dicembre
del 2001 e, quando l’annullabilità dipende da vizio del consenso, il termine
di prescrizione decorre dal giorno in cui è stato scoperto l’errore, non da
quello in cui fu stipulato il contratto.
La CONSOB ha poi eccepito il difetto d’interesse degli attori, per
assenza di un danno attuale prima della scadenza del prestito obbligazionario
(e del mancato pagamento da parte del debitore), ma anche questa eccezione
non pare fondata.
Come detto, è fatto notorio (e comunque pacifico ed incontestato tra
le parti) che dal dicembre del 2001 il Governo della Repubblica Argentina ha
annunciato la moratoria del proprio debito pubblico omettendo il pagamento
degli interessi dei prestiti obbligazionari le cui cedole scadevano nel
gennaio 2002. Il mancato pagamento degli interessi, già maturati sui titoli
acquistati, dunque, costituisce un danno certo ed attuale che, di per sé,
giustifica l’interesse ad agire degli attori.
Nel caso di specie, peraltro, una delle emissioni obbligazionarie
sottoscritte dagli attori (quella recante il cod. ISIN DE 292 945, il cui
prospetto è stato allegato sub doc. 8 fasc. CONSOB) è scaduta il 4 marzo 2004
e non è stata rimborsata.
Va infine rilevato che le organizzazioni dei possessori dei titoli
obbligazionari argentini hanno rifiutato il piano di ristrutturazione del
debito elaborato dallo Stato Argentino alla fine del 2004 (cd. piano di
Dubai) e che, allo stato, nulla lascia prevedere un rimborso anche parziale
dei titoli, con la conseguenza che le obbligazioni argentine in possesso
degli attori possono ritenersi, attualmente, di nessun valore sul mercato.
E’ invece certamente fondata, secondo il Collegio, l’eccezione di
difetto di legittimazione passiva, formulata dalla CONSOB con riferimento
alla domanda di annullamento del contratto (alla quale si connettono le
domande di restituzione del capitale e di risarcimento del danno in via
principale).
Il contratto stipulato dai coniugi *** con la BCCP è, infatti, per
l’Autorità indipendente convenuta in giudizio, res inter alios acta: non essendo parte del rapporto
negoziale, pertanto, la CONSOB non può subire gli effetti dell’annullamento
del contratto e restituire ciò che non ha mai posseduto (il capitale
investito, consegnato dagli attori alla banca per effettuare l’investimento).
La domanda principale nei confronti della Commissione nazionale,
pertanto dev’essere rigettata per evidente difetto di legittimazione passiva.
La difesa della BCCP ha rilevato, inoltre, che la memoria di replica
degli attori è stata trasmessa per posta elettronica “in maniera affatto
anonima in quanto priva della sottoscrizione” ed ha chiesto al Tribunale di
rilevare la nullità della notificazione.
L’eccezione è fondata e dev’essere accolta.
La memoria è stata trasmessa (come si rileva dalla stampa allegata
al fascicolo di parte attrice) all’indirizzo di posta elettronica dichiarato
dal procuratore della banca convenuta nella comparsa di risposta, ma, per espressa
disposizione dell’articolo 17 del d.l.vo n.5/2003 le trasmissioni degli atti
giudiziari per via telematica devono essere effettuate “…nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la
trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi”.
La norma citata richiama innanzitutto l’articolo 15/2 della legge 15
marzo 1997, n. 59 secondo cui “Gli atti, dati e documenti formati dalla
pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro
archiviazione e trasmissione con
strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono
stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici
regolamenti…”
All’epoca dei fatti, la materia era disciplinata dal d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (che aveva
recepito le norme del previgente d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 ed è stato
successivamente modificato dal decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82).
L’articolo 14 del testo unico, dunque, disponeva che “Il documento
informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al
destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
(2) La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un
documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente
testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma
4, sono opponibili ai terzi…”
Ebbene, le regole tecniche dell’articolo 8 riguardano la
generazione, l’apposizione e la verifica della firma digitale che, a norma dell’articolo
10 dello stesso t.u. (nel testo applicabile al caso di specie, oggi
sostituito dall’articolo 21/2 del d. lgv. n. 82/2005), attribuisce al
documento informatico, se munita di certificato qualificato e generata
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, “…piena prova,
fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha
sottoscritto.”
Il documento informatico, notificato con il mezzo telematico ma
privo di firma digitale, dunque, impedisce al destinatario di verificare
l’integrità e la provenienza del documento (art.1/lett.n del d.P.R. n.
445/2000 e ora art. 1 lett. s del codice dell’amministrazione digitale) ed è
inoltre privo di data certa (art. 14/2 del d.P.R. 445/2000, in vigore al
momento della notifica dell’atto).
Pertanto, ai sensi dell’articolo 160 c.p.c. dev’essere dichiarata la
nullità della notificazione della memoria di replica degli attori, con
conseguente inutilizzabilità dell’atto nel presente giudizio.
2.
Definizione dei rapporti contrattuali intercorrenti
tra gli attori e la banca convenuta, con riferimento ai servizi
d’investimento.
Con la stipulazione del contratto per la prestazione di servizi di
investimento, tra i quali rientrano la negoziazione di titoli per conto
proprio o per conto terzi, la mediazione, la gestione del portafoglio
d’investimento e la ricezione e trasmissione di ordini (art. 1/5 del Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria contenuto
nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per brevità TUIF) si
costituisce fra le parti un rapporto negoziale di durata, a prestazione
periodica, caratterizzato dalla speciale disciplina del testo unico citato e
dei tre regolamenti attuativi emanati dalla CONSOB con deliberazioni del 1
luglio 1998, concernenti la disciplina degli emittenti (del. n. 11520), dei
mercati (del. n. 11521) e degli intermediari (del. n. 11522).
Secondo le disposizioni dell’art. 30 della delibera n. 11522 sugli
intermediari, il contratto avente ad oggetto la prestazione dei servizi di
investimento regola il rapporto fra cliente e intermediario stabilendo i
servizi forniti e le loro caratteristiche, la durata del rapporto e le
modalità di rinnovo o di modifica del suo contenuto, le modalità con le quali
il cliente impartisce ordini o istruzioni all’intermediario, la frequenza, il
tipo e i contenuti della documentazione di rendiconto dell’attività svolta
dall’intermediario, la costituzione della provvista a garanzia delle
operazioni disposte e le altre condizioni per la prestazione del servizio.
L’esecuzione del contratto tende, di regola, alla conclusione di
nuovi contratti aventi ad oggetto l’acquisizione o la dismissione di
strumenti finanziari.
L’esecuzione della prestazione, da parte della banca, è
caratterizzata dalla particolare attenzione che le norme legislative e
regolamentari richiedono per l’accertamento del reale interesse del cliente
nei rapporti con l’intermediario.
Il comune investitore, che non è mosso da intenti speculativi, ma
dal principale intento di conservare nel tempo il valore dei suoi risparmi e
far fruttare il capitale con piccole rendite periodiche, si rivolge, di
norma, alla banca di cui è cliente abituale manifestando l’intenzione
generica di investire il suo capitale (chiedendo, per la scelta dei prodotti
più appropriati, la consulenza delle banca) ovvero chiedendo espressamente di
acquistare specifici prodotti finanziari.
Quale che sia la richiesta del cliente, secondo il generale dovere
di correttezza nelle trattative e di esecuzione del contratto secondo buona
fede (artt. 1337 e 1375 c.c.), di cui le norme del testo unico costituiscono
una specifica attuazione, la banca ha l’obbligo di comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza, evitando di agire in situazione di conflitto
d’interessi e di trarre un vantaggio indebito dalla propria posizione.
In particolare, l’articolo 21 del TUIF impone alla banca, prima di
concludere il contratto, di acquisire dal cliente tutte le informazioni
riguardanti la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti
finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e
la sua propensione al rischio e la obbliga a consegnare all’investitore un
documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari
(art. 28, comma 1, reg. intermediari) informandolo (prima di dar corso a
qualsiasi operazione) sull’esistenza di propri interessi che possano
configgere, anche indirettamente, con quelli del cliente (art. 27 reg.
intermediari).
La banca deve fornire informazioni adeguate sulla natura, sui rischi
e sulle implicazioni dell’operazione stessa, onde permettere al cliente di
effettuare una scelta consapevole (art. 28, comma 2, delibera CONSOB). Se il
cliente propone uno specifico investimento, l’intermediario deve astenersi
dall’eseguire l’operazione, se la ritiene non adeguata alle caratteristiche
del cliente, a meno che l’investitore, dopo essere stato correttamente
informato, manifesti espressamente e per iscritto l’intenzione di procedere
ugualmente. Allo stesso modo, ottenuto l’assenso scritto del cliente, la
banca può procedere per le operazioni in conflitto d’interessi (artt. 27/2 e
29/1.3 reg. intermediari).
E’ evidente, dal quadro normativo sopra richiamato, che gli obblighi
d’informazione incombono sull’intermediario indipendentemente dalle
conoscenze e dall’esperienza (vera o presunta) del cliente nel campo degli
investimenti in strumenti finanziari.
Va precisato, infine, che l’obbligo di fornire all’investitore il
prospetto contenente le informazioni sulle caratteristiche dei prodotti
finanziari e dei soggetti emittenti, così che l’investitore sia messo in
condizione di poter elaborare un fondato giudizio sulle capacità
economico-finanziarie e sulla solvibilità dell’emittente e sulle
caratteristiche del prodotto, è prescritto solo nel caso di sollecitazione
all’investimento (art. 94 TUIF). In questo caso, l’emittente deve comunicare
i termini dell’operazione alla CONSOB allegando il prospetto destinato alla
pubblicazione.
La disposizione, tuttavia, non si applica alle operazioni dirette ad
investitori professionali (come definiti dall’art. 30/2) tra i quali
rientrano gli operatori professionali qualificati individuati dall’art. 31/2
del reg. intermediari (art. 100 TUIF).
Nel caso di specie, (come si rileva dall’ampia produzione documentale
allegata alla comparsa di risposta della CONSOB) le obbligazioni della
Repubblica Argentina sono state collocate sul mercato italiano per lo più
attraverso private placements,
cioè senza alcuna sollecitazione all’investimento rivolta al pubblico dei risparmiatori
bensì utilizzando una catena di negoziazioni tra investitori professionali ed
i rispettivi clienti.
I titoli argentini non quotati in borsa sono stati piazzati –
pertanto – senza alcun obbligo di prospetto informativo.
Solo quindici prestiti obbligazionari (tra i quali figurano i due
prestiti sottoscritti dagli attori e contraddistinti col codice ISIN DE), già
ammessi alla quotazione presso le borse di Francoforte e Lussemburgo, sono
stati quotati presso la borsa italiana.
In questo caso, ai sensi dell’art.58 reg. intermediari, la CONSOB ha
autorizzato la pubblicazione, quale prospetto di quotazione, della traduzione
del prospetto conforme alla direttiva comunitaria approvato in uno Stato
membro dell’U.E. ed ha aggiornato detto prospetto con le note integrative
allegate alla comparsa di risposta dell’Autorità convenuta (sub doc. 8 e 9).
In conclusione, è priva di fondamento la doglianza degli attori
riferita alla mancata conoscenza di un prospetto informativo che, nel caso di
specie, la banca non aveva alcun obbligo di consegnare ai propri clienti.
Peraltro, la mancata osservanza degli obblighi di informazione,
prima di dar corso a qualsiasi operazione, integra, a parere del Collegio,
l’inadempimento contrattuale da parte della banca e produce l’obbligo di
risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile
(conformemente ad un orientamento che si va affermando nella giurisprudenza
di merito - Trib. Taranto 28 ottobre 2004, in Foro it. 2005, I, 896 – che il Tribunale condivide).
L’onere di provare di aver agito con la specifica diligenza
richiesta incombe sull’intermediario (ex art. 23/6 TUIF) e, secondo i
principi generali in tema d’inadempimento, il debitore risponde ai sensi
dell’art. 1228 c.c., anche per l’omessa e non esatta esecuzione della
prestazione imputabile ai suoi dipendenti.
3.
Nel merito.
La domanda di nullità dei contratti, introdotta ex novo con la memoria degli attori
ex art. 6 del d.lgv. 5/2003, è inammissibile perché prescinde totalmente
dalle difese dei convenuti (art. 6/2 lett.b d.lgv. 5/2003) ed introduce nel
processo una nuova causa petendi
che, attraverso la prospettazione di nuove situazioni giuridiche, mai
discusse con l’atto introduttivo del giudizio, determina il mutamento
radicale dei fatti costitutivi del diritto degli attori (e, in sostanza,
l’introduzione nel processo di un nuovo thema decidendum costituito dalla nullità del contratto per
contrarietà a norma imperative).
Com’è noto, “…nullità e annullabilità del negozio costituiscono
forme di invalidità nettamente distinte quanto a presupposti, disciplina e
conseguenze e deve escludersi che l’una azione sia compresa nell’altra (o che
le due azioni siano tra loro in rapporto di fungibilità) anche quando siano
fondate sui medesimi fatti” (così Cass. 30 luglio 1999, n. 8285).
Né può essere invocata, in un caso come quello in esame, la
rilevabilità ex officio della
nullità del contratto, poiché detto principio va necessariamente coordinato
con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato (art. 112 c.p.c.) e trova applicazione, come ha ripetutamente
affermato il S.C. (da ultimo, con sentenza 14/01/2003, n. 435) “…soltanto
quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea (ad
esempio: di esecuzione di un contratto nullo), non anche quando sia invece la
parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa
pregiudizievole, dovendo in tal caso la pronuncia del giudice essere
circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, senza
potersi fondare su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati,
giacché in tal caso l'invalidità dell'atto si pone come elemento costitutivo
della domanda attorea.”
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, gli attori hanno
chiesto l’annullamento dei contratti di acquisto dei titoli obbligazionari
per errore rilevante ed essenziale, indotto dal comportamento negligente
della banca convenuta, che avrebbe, in particolare, agito in conflitto
d’interessi.
In particolare, la banca convenuta avrebbe acquistato i titoli dalla
ICCREA Holding s.p.a. (di cui la BCCP è azionista) tacendo la circostanza ai
suoi clienti. Inoltre, la convenuta avrebbe omesso di informare gli
investitori sulle caratteristiche del titolo, sui rischi dell’operazione e
sulla inadeguatezza dell’investimento rispetto alle caratteristiche degli
investitori (comuni risparmiatori senza particolare esperienza).
Dagli atti prodotti dalla banca convenuta, tuttavia, si rileva che i
coniugi XXXXXX erano soliti investire somme di una certa rilevanza attraverso
la filiale di Corsola della Banca di credito cooperativo del Medio Polesine.
In particolare, alla data del 17 giugno 1999 la posizione titoli presso la
banca evidenziava investimenti per euro 1.120.844,10 (di cui euro 526.785,35
in titoli obbligazionari – doc.2 fasc.BCCP).
Sulla base di questi elementi, che sono indicatori di una certa
dimestichezza con le operazioni sul mercato finanziario, in mancanza di
ulteriori mezzi di prova che gli attori (sui quali incombeva il relativo
onere) non hanno fornito, riesce difficile comprendere in cosa si sostanzi
l’errore che giustificherebbe, secondo la difesa degli attori, l’annullamento
del contratto.
In altri termini, ritiene il collegio che l’errore in cui sono incorsi
gli attori non ha riguardato le qualità essenziali dell’oggetto del
contratto, cioè le caratteristiche di un titolo obbligazionario, che si
presentava ad alto rendimento proprio perché accompagnato da un alto rischio,
bensì la convenienza economica dell’operazione finanziaria che, com’è noto,
attiene alla sfera delle motivazioni che hanno spinto l’investitore a
effettuare l’investimento e non all’oggetto del contratto (tra le tante,
Cass. 3 aprile 2003, n. 5139).
Dev’essere ora esaminata la domanda subordinata, con la quale gli
attori richiedono il risarcimento dei danni che sono conseguenza del
comportamento colposamente negligente della banca in relazione agli obblighi
contrattuali di informativa e di consulenza, di fonte legale.
Gli attori lamentano, in primo luogo, l’acquisto dei titoli,
provenienti da quattro diverse emissioni, da parte della banca convenuta
presso un soggetto (l’ICCREA Hoding s.p.a.) di cui la BCCMP era azionista.
Poiché l’articolo 27 del regolamento sugli intermediari CONSOB dispone
che “Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per
conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un
interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo… a meno che non
abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e
l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia
acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione…”
sostiene, di contro, la difesa della banca che “…ciascuna BCC ha
semplicemente una partecipazione simbolica in ICCREA senza che si crei
affatto una situazione di controllo … e tanto meno, un gruppo”
Ma la doglianza degli attori è pienamente fondata.
La normazione secondaria tende ad evitare che la negoziazione per
conto proprio – che consiste nell’attività legittima di acquisto (per la
rivendita) e di vendita per conto proprio di strumenti finanziari da parte
dell’intermediario – avvenga all’insaputa del cliente, allo scopo di evitare,
in primo luogo, che chi compie l’operazione lucri sia la differenza tra i
prezzi di acquisto e quelli di vendita sia la commissione sulle operazioni
compiute per conto di terzi.
Nel caso di specie, va rilevato che i quattro documenti contabili
prodotti dagli attori (docc. 1) 2) 3) e 4) fasc. att.) recano tutti le spese
per commissioni (che sono dovute per l’acquisto dei titoli per conto di
terzi,non anche per conto proprio) e che il conflitto d’interessi sussiste,
non già per l’esistenza di rapporti “di gruppo” tra la banca e l’ICCREA,
quanto per il fatto che la banca acquirente, al momento dell’acquisto dei
titoli, era socia della società venditrice ICCREA Holding s.p.a. ed ha quindi
venduto ai suoi clienti una cosa propria, non di terzi.
La BCCMP era tenuta, pertanto, a informare preventivamente e per
iscritto i suoi clienti sulla natura “simbolica” della sua partecipazione
azionaria e sulla estensione del suo interesse nell'operazione, procurandosi,
come prevedono le norme regolamentari sopra richiamate, il consenso scritto degli
investitori prima di dar corso all’operazione.
Ma v’è di più.
La banca convenuta avrebbe dovuto, ai sensi del citato articolo 28
del regolamento Intermediari n. 11522 e prima di dare inizio a qualsiasi
prestazione dei servizi di investimento,
1.
chiedere all'investitore notizie circa la sua
esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua
situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché informazioni
sulla sua propensione al rischio;
2.
consegnare agli investitori il documento sui
rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (come previsto
dall’all. n. 3 della citata del. CONSOB 11522);
3.
non effettuare alcuna operazione se non dopo aver
fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e
sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui
conoscenza era necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o
disinvestimento.
Ebbene, solo il 14 aprile 2003, dopo quasi cinque anni dall’esecuzione
delle operazioni suddette, la BCCP s’è premurata di farsi rilasciare dai
signori
*** e *** una dichiarazione attestante la loro “alta” esperienza in
materia di investimenti in strumenti finanziari e la loro “medio-alta”
propensione al rischio (doc. 7 fasc. BCCP).
La domanda è quindi fondata e dev’essere accolta.
Il quadro normativo di riferimento evidenzia che l’intermediario
autorizzato non è un mero esecutore degli ordini di acquisto del cliente, ma
ha il preciso obbligo di informarlo delle caratteristiche specifiche
dell’operazione, del grado di affidabilità del titolo e della eventuale non
adeguatezza dell’investimento richiesto. L’art. 29, comma 1, della delibera
CONSOB 11522 pone, infatti, a carico degli intermediari l’obbligo di astenersi
“…dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate
per tipologia, frequenza o dimensione”.
Nel caso di specie la banca convenuta non ha fornito ai suoi clienti
alcuna informativa sulla tipologia dell’investimento e sull’adeguatezza
dell’operazione.
La condotta negligente della banca, dunque, se non ha inciso
sull’oggetto del contratto inducendo in errore i contraenti, è stata, invece,
determinante per la causazione del danno che consegue alla conclusione dei
contratti d’acquisto delle obbligazioni argentine.
Risulta dagli atti che sui prospetti di quotazione delle emissioni
del 18 aprile 1999 (cod. ISIN DE 292945) e del 3 maggio 1999 (cod. ISIN DE
299895) approvati dalla Deutsche Borse la CONSOB aveva fatto apporre ai sensi
dell’art. 58 del reg. 11971/1999 una nota integrativa che conteneva la
seguente avvertenza: “…Nel mese di luglio 1999 le principali agenzie di
rating hanno segnalato che le implicazioni sulla finanza pubblica argentina
della recessione economica aggravatasi negli ultimi mesi e le difficoltà di
gestione della politica economica enfatizzano i rischi dei titoli del debito
pubblico argentino già rappresentati in dici di rating negativi confermati
nel 1999 (cfr. pagg. 6 e 7 del presente prospetto di quotazione).”
La violazione dei doveri di informazione da parte della banca
convenuta, che certamente era a conoscenza delle stesse informazioni rese
pubbliche dalla CONSOB e, particolarmente, del tasso di rischio delle
obbligazioni argentine abbassato nel corso del 1999 al livello Ba3 (pari a
“prospettive:negative”) dal servizio Investitori dell’agenzia Moody’s, ha –
dunque – condizionato la scelta degli attori inducendoli ad effettuare scelte
ben più rischiose di quelle che essi erano in grado di sopportare.
In altri termini, ritiene il Tribunale che, se correttamente
informati dalla banca sulla natura, i rischi e le implicazioni
dell’investimento, gli attori non avrebbero effettuato un’operazione così ad
alto rischio.
4.
Liquidazione del danno.
Gli attori chiedono al Tribunale, in primo luogo, il risarcimento
del capitale investito e interamente perduto e il danno derivante dalla
mancata percezione degli interessi a causa della insolvenza dell’emittente.
Chiedono inoltre il risarcimento del lucro cessante “…per non aver diversamente
impiegato le relative cifre in altri investimenti remunerativi”, oltre ad
“interessi legali da computarsi dalla domanda al saldo”.
S’è detto (supra al
par. 1) che dopo tre anni dalla dichiarazione della moratoria sul debito e
con la mancata accettazione della proposta di rimborso del solo 25% del
capitale da parte dei sottoscrittori, le probabilità di un rimborso alla
scadenza delle obbligazioni acquistate dagli attori sono praticamente nulle.
Il danno da risarcire corrisponde, pertanto, alla perdita del
capitale investito, pari ad euro 172.000,00 (centosettantaduemila virgola
zero). Trattandosi di obbligazione di valore, tale importo deve essere
rivalutato, secondo l’indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati
relativo al gennaio 2002 (1,0721), momento nel quale, con il rifiuto del
debitore di adempiere, il danno può ritenersi consolidato.
In moneta attuale, dunque, la banca convenuta dovrà corrispondere
agli attori la somma di euro 184.401,00 (centoottantaquattromila
quattrocentouno virgola zero).
Su tale somma dev’essere calcolato il lucro cessante che consiste, a
parere del Collegio, nella mancata disponibilità dell’equivalente monetario
del danno, per il periodo intercorso dalla data dell’evento (2002) alla presente
decisione. Tale voce di danno viene liquidata equitativamente (Cass. sez. un.
17 febbraio 1995, n. 1712) utilizzando come base di calcolo il valore del
capitale al tempo del fatto (euro 172.000,00), rivalutato anno per anno
secondo l’indice medio ISTAT del costo della vita (sino ad euro 184.401,00)
ed applicando – in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego
maggiormente remunerativo della somma – un tasso del 2,875%, pari al
rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità
della somma. Per tale voce, dunque, va liquidato l’ulteriore importo di euro
8.685,42 (ottomilaseicentoottantacinque virgola quarantadue).
Non può essere riconosciuta, invece, la voce di danno relativa agli
interessi derivanti dall’investimento, ma non percepiti sino alla scadenza
naturale del titolo, perché la perdita del capitale ha fatto venir meno
l’obbligazione accessoria.
Quanto al diverso danno da lucro cessante, che gli attori chiedono
per non aver potuto diversamente impiegare il capitale in altri investimenti
remunerativi, va rilevato che l’affermazione è rimasta, nel corso del
processo, completamente priva di supporto probatorio.
In conclusione, la banca convenuta dev’essere condannata a
corrispondere agli attori la somma complessiva di euro 193.086,42
(centonovantatremilaottantasei virgola quarantadue) a titolo di risarcimento
del danno oltre agli interessi al saggio legale dalla data della presente
sentenza sino all’effettivo pagamento.
5.
La domanda nei confronti della CONSOB.
S’è detto (par. 1) che la domanda di risarcimento del danno, rivolta
dagli attori alla Commissione nazionale, non può trovare fondamento in un
contratto al quale l’Autorità convenuta non ha partecipato.
La violazione del dovere di vigilanza – lamentata dagli attori – si
configura pertanto come illecito extracontrattuale che, alla verifica
processuale, si è rivelato del tutto insussistente.
Per i titoli venduti attraverso private placement s’è osservato che nessun prospetto
informativo doveva essere diffuso fra i potenziali acquirenti del titolo e,
tanto meno, autorizzato dalla Commissione che, invece, per le due emissioni
ammesse alla quotazione sui mercati di Lussemburgo e Francoforte, esercitò
con attenzione i propri doveri di vigilanza richiedendo note integrative del
prospetto informativo focalizzate sulla particolare situazione economica del
Paese emittente e sui rischi dell’investimento (doc. 8 e doc. 9 fasc.
CONSOB).
Quanto alla vigilanza cd. regolamentare, basterà osservare che tutta
la normazione secondaria a cui s’è fatto riferimento nella motivazione di
questa sentenza sono state emanate dall’Autorità convenuta nell’esercizio dei
suoi poteri regolamentari.
Quanto al potere di vigilanza disciplinato dagli articoli 8, 10 e 12
del TUIF (controllo su condotte irregolari degli intermediari, ispezione e
richiesta di documenti, atti a tutela della trasparenza e della correttezza
dei comportamenti degli intermediari) va premesso che gli attori si sono
limitati a generiche allegazioni senza indicare una sola specifica omissione
in cui la CONSOB sarebbe incorsa nel caso di specie.
Va anche rilevato che il compito dell’Autorità di vigilanza, in
assenza di specifiche segnalazioni (che spettava agli attori di provare), non
può spingersi sino al controllo della correttezza di ogni singola operazione
d’investimento posta in essere dalla banca con i suoi clienti.
In altri termini, ritiene il Tribunale che in mancanza di prove
sulla conoscenza dei comportamenti illeciti degli intermediari (e
particolarmente della Banca di credito cooperativo del Medio Polesine) non è
possibile affermare la responsabilità civile dell’Autorità convenuta, posto
che le violazioni attribuite alle banche non consistono nell’aver venduto ai
loro clienti un prodotto finanziario particolarmente rischioso, ma nell’avere
omesso di prestare ottemperanza agli obblighi informativi che su di loro
incombevano in base alle disposizioni regolamentari di vigilanza.
Le spese processuali, liquidate nel dispositivo, seguono la
soccombenza in ciascuno dei rapporti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente
pronunciando, ogni diversa eccezione, deduzione o istanza disattesa, così
provvede:
1.
dichiara il difetto di
legittimazione passiva della CONSOB e, per questo motivo, respinge la domanda
principale di annullamento dei contratti e le domande accessorie di
restituzione delle somme investite e di risarcimento dei danni formulate
dagli attori nei confronti dell’Autorità amministrativa convenuta;
2.
dichiara inammissibile la domanda
di nullità dei contratti stipulati dagli attori con la Banca di credito
cooperativo del Medio Polesine nel giugno del 1999;
3.
condanna la convenuta Banca di
credito cooperativo del Polesine s.c.a r.l. al pagamento, in favore degli
attori, a titolo di risarcimento dei danni, come indicati in motivazione,
della somma complessiva di euro 193.086,42 (centonovantatremilaottantasei
virgola quarantadue) oltre agli interessi al tasso legale dalla presente
sentenza sino all’effettivo pagamento;
4.
respinge la domanda di
risarcimento del danno proposta dagli attori nei confronti della CONSOB;
5.
condanna la convenuta Banca di
credito cooperativo del Polesine s.c. a r.l. a corrispondere agli attori le
spese di giudizio, liquidate come da nota allegata, in euro 464,00 per
esborsi, euro 2358,00 per diritti ed euro 13.655,00 per onorari oltre a spese
generali ex art. 14 della vigente tariffa forense, i.v.a. e c.n.p.a. come
dovute per legge;
6.
condanna gli attori, in solido
tra loro, al pagamento, in favore della Commissione nazionale per le società
e la borsa, delle spese di giudizio liquidate, d’ufficio, in euro 310,00 per
esborsi, euro 2035,00 per diritti ed euro 12.465,00 per onorari oltre a spese
generali ex art. 14 della vigente tariffa forense, i.v.a. e c.n.p.a. come dovute
per legge.
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