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Massimario, art. 21 l. fall.
Corte di Cassazione Sez. Terza Civile, 17 aprile
2008, n. 10099 – Pres. Proto – Rel. Panzani.
Revoca del
fallimento – Spese – Imposizione a carico dell'erario – Attività difensiva
svolta in favore della procedura – Richiesta di liquidazione degli onorari
rivolta agli organi fallimentari – Inammissibilità – Azione ordinaria o
procedimento speciale nei confronti dell'Amministrazione dello Stato –
Necessità.
In caso
d'intervenuta sentenza di revoca del fallimento, in assenza di colpa del
creditore istante e di imposizione a carico dell'erario delle spese della
procedura, nella vigenza dell'art. 21, secondo comma, legge fall., attualmente
abrogato dall'art. 18 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, l'avvocato che abbia
svolto prestazioni professionali in favore della procedura stessa non può
richiedere la liquidazione degli onorari agli organi preposti al fallimento,
ma deve proporre un'azione ordinaria o avvalersi di rimedi procedimentali
speciali previsti dall'ordinamento, per richiedere il pagamento delle proprie
spettanze all'Amministrazione dello Stato, tenuta al rimborso. (fonte CED –
Corte di Cassazione)
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con sentenza del 21
luglio 1995 il Tribunale di Lamezia Terme revocò la dichiarazione di
fallimento di D. C. perché l'esercizio della impresa era cessato da oltre un
anno. La sentenza venne confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro con
sentenza del 29 settembre 1998, eccezion fatta per le spese della procedura
concorsuale, che pose a carico dell'erario, e per quelle del giudizio di
opposizione, interamente gravate sul creditore istante. Con istanza 30 agosto
1995, l'avv. S. C. chiese al giudice delegato al fallimento la liquidazione
degli onorari relativi alle prestazioni professionali svolte in diverse cause
civili a favore della procedura concorsuale. Con provvedimento del 15
settembre 1995, il giudice delegato disattese l'istanza per non essere ancora
passata in giudicato la sentenza che aveva revocato quella dichiarativa di
fallimento. Il legale reiterò, infruttuosamente, l'istanza il 30 novembre
1999. Il 3 dicembre successivo il curatore depositò il rendiconto. La
procedura subì ulteriore arresto per la morte del curatore. In data 15
febbraio 2003 l'avv. S. C. avanzò ennesima richiesta di liquidazione cui il
giudice delegato rispose sfavorevolmente con decreto del 16 aprile successivo,
considerata la chiusura della procedura susseguente all'approvazione (il 13
novembre 2000) del rendiconto. Avverso detto decreto il S. C. propose reclamo
"perché erano stati omessi i provvedimenti di cui alla L. Fall. art. 21".
Con Decreto del 3
novembre 2003 il Tribunale rigettò il reclamo rilevando che: il
contraddittorio era stato erroneamente instaurato nei confronti del curatore
del fallimento anziché dell'ex fallito, ormai tornato in bonis; la
liquidazione del compenso ai sensi dell'invocato art. 21 L. Fall. doveva
essere adottata dal Tribunale, sicché il provvedimento erratamente adottato
dal giudice delegato era immediatamente ricorribile ex art. 111 Cost.; la
suddetta disposizione della legge fallimentare prevede, in caso di revoca del
fallimento, il pagamento non degli onorari del difensore ma solo del compenso
del curatore, soggetto che ha esplicato un munus pubblico, ponendolo a carico
del creditore istante ove ritenuto responsabile per la iniziativa adottata o
dell'Amministrazione dello Stato. Avverso tale decreto il S. C. ha proposto
ricorso ex art. 111 Cost., per vizi di violazione di legge e contraddittorietà
della motivazione, notificandolo al curatore del fallimento di D. C., Domenico
che non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Deduce il ricorrente
che, pure a fallimento chiuso, competeva al giudice delegato procedere alla
liquidazione degli onorari degli avvocati e ausiliari che avevano prestato la
loro opera nella procedura, onerando del relativo pagamento la parte su cui la
sentenza di revoca aveva fatto ricadere la responsabilità della dichiarazione
di fallimento (fallito, creditore istante o erario). Pur se la revoca importa
ipso iure la chiusura della procedura vi è, però, un'ultrattività degli organi
fallimentari e, in particolare, del curatore al limitato fine di porre in
essere gli adempimenti conclusivi successivi, sicché egli è legittimato
passivo quando uno di questi incombenti sia stato omesso. In ordine alle
obbligazioni sorte durante la procedura, va esclusa la legittimazione passiva
del fallito e dei creditori istanti. Come il compenso al curatore, che non sia
possibile porre a carico del fallito o del creditore istante, anche gli
onorari dell'avvocato devono in questo caso porsi a carico dell'erario. Il
giudice delegato avrebbe potuto ricorrere al gratuito patrocinio D.P.R. n. 118
del 2002, ex art. 144, anche successivamente alla revoca del fallimento e
all'inizio della causa, non essendo specificato il momento in cui l'ammissione
al beneficio sia preclusa. Non può ammettersi che il difensore, non rivestendo
un munus pubblico, sopporti il rischio della insolvibilità sopravvenuta del
suo cliente.
Il ricorso non può
trovare ingresso.
Secondo la
ricostruzione della vicenda concorsuale operata dallo stesso ricorrente, la
Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 29 settembre 1998, in parziale
riforma della sentenza di primo grado che aveva revocato il fallimento di D.
C., pose le spese della procedura concorsuale a carico dell'erario. Se così è,
risulta anzitutto evidente la frustraneità di tutte le deduzioni del
ricorrente tendenti alla individuazione, nel quadro normativo vigente in
materia, del soggetto titolare dal punto di vista passivo delle situazioni
onerose connesse all'attività svolta dagli avvocati difensori del curatore
fallimentare in caso di revoca del fallimento in assenza di colpa, o dirette
in alternativa a evidenziare una carenza legislativa in ordine al regolamento
degli onorari spettanti ai professionisti incaricati dalla procedura
concorsuale poi revocata.
D'altro canto, non
par dubbio che nella situazione data l'avv. S. C. ha inutilmente rivolto le
sue istanze al giudice delegato; semmai, avrebbe potuto chiedere la
liquidazione degli onorari al Tribunale fallimentare ai sensi della L. Fall.,
art. 21, comma 2, ancora vigente, pur se la norma nella sua formulazione
originaria (ovverosia prima dell'abrogazione del terzo comma ad opera del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 299, comma 1, a decorrere dal 1 luglio
2002) sembrava implicare (anche per esigenze di rispetto del contraddittorio)
la condanna ai danni del creditore istante per avere chiesto la dichiarazione
di fallimento con colpa.
Ma tant'è, di fronte
a una procedura fallimentare non più in corso, essendo intervenuta la revoca
della dichiarazione di fallimento, e all'ineludibile circostanza per cui il
tribunale già preposto alla procedura, al pari del giudice delegato, functus
erat munere suo, l'odierno ricorrente non poteva nuovamente compulsare i
predetti organi fallimentari, ma, semmai, avvalersi dei rimedi procedimentali
previsti dall'ordinamento per la liquidazione degli onorari o comunque avviare
un'azione ordinaria al fine di chiederne il rimborso all'Amministrazione dello
Stato, a carico della quale erano state poste le spese della procedura
concorsuale.
Atteso quanto
precede, a prescindere dai rilievi formulati dal Tribunale in sede di reclamo
e integratane per quanto occorra la motivazione ex art. 384 c.p.c. con le
superiori considerazioni, appare inoppugnabile la pronuncia adottata dal
giudice delegato con il decreto reclamato. La domanda dell'odierno ricorrente
non poteva essere proposta in ambito fallimentare, ma eventualmente
instaurando un processo contenzioso nei confronti del soggetto individuato
come tenuto definitivamente al pagamento delle spese della procedura
fallimentare.
Inconsistente è, sia
detto per mera completezza di motivazione, l'altra censura, riguardante il
mancato ricorso, da parte del giudice delegato, al gratuito patrocinio in
quanto la situazione dedotta non è astrattamente riconducibile all'ambito di
applicazione della disposizione invocata. Infatti, come è già stato
ripetutamente chiarito anche in dottrina, alla previsione dell'art. 91 L. Fall.
(peraltro abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 299, comma 1, con
decorrenza dal 1 luglio 2002), circoscritta alle "spese giudiziali per gli
atti richiesti dalla legge", è del tutto estranea la corresponsione degli
onorari agli avvocati che abbiano prestato la loro opera per il fallimento.
Detti compensi
professionali non rientrano inequivocamente tra le spese prenotate a debito o
anticipate dall'erario a norma del D.P.R. n. 115 del 2002 cit., art. 146,
anch'esso applicabile (vedi comma primo) "nella procedura fallimentare, che è
la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura", vale a
dire durante la pendenza della procedura medesima. D'altra parte, v'è da dire
che ai sensi dell'art. 147 D.P.R. citato, entrato a regime, come detto, dal 1
luglio 2002, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese
della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del
creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di
fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo
comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento. È, quindi, oggi
esclusa ogni possibilità di porre dette spese a carico dell'erario. Non vi è
necessità di provvedere sulle spese della presente fase dacché l'intimato
curatore del fallimento revocato di D. C. Domenico non ha svolto difese di
sorta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il
ricorso.
Così deciso in Roma,
il 5 marzo 2008.
Depositato
in Cancelleria il 17 aprile 2008 |
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