IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 2219/2010

 

 

data pubblicazione 03/06/2010

 

 

Massimario, art. 21 l. fall.

 

Corte di Cassazione Sez. Terza Civile, 17 aprile 2008, n. 10099 – Pres. Proto – Rel. Panzani.

 

Revoca del fallimento – Spese – Imposizione a carico dell'erario – Attività difensiva svolta in favore della procedura – Richiesta di liquidazione degli onorari rivolta agli organi fallimentari – Inammissibilità – Azione ordinaria o procedimento speciale nei confronti dell'Amministrazione dello Stato – Necessità.

 

In caso d'intervenuta sentenza di revoca del fallimento, in assenza di colpa del creditore istante e di imposizione a carico dell'erario delle spese della procedura, nella vigenza dell'art. 21, secondo comma, legge fall., attualmente abrogato dall'art. 18 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, l'avvocato che abbia svolto prestazioni professionali in favore della procedura stessa non può richiedere la liquidazione degli onorari agli organi preposti al fallimento, ma deve proporre un'azione ordinaria o avvalersi di rimedi procedimentali speciali previsti dall'ordinamento, per richiedere il pagamento delle proprie spettanze all'Amministrazione dello Stato, tenuta al rimborso. (fonte CED – Corte di Cassazione)

 

 

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21 luglio 1995 il Tribunale di Lamezia Terme revocò la dichiarazione di fallimento di D. C. perché l'esercizio della impresa era cessato da oltre un anno. La sentenza venne confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza del 29 settembre 1998, eccezion fatta per le spese della procedura concorsuale, che pose a carico dell'erario, e per quelle del giudizio di opposizione, interamente gravate sul creditore istante. Con istanza 30 agosto 1995, l'avv. S. C. chiese al giudice delegato al fallimento la liquidazione degli onorari relativi alle prestazioni professionali svolte in diverse cause civili a favore della procedura concorsuale. Con provvedimento del 15 settembre 1995, il giudice delegato disattese l'istanza per non essere ancora passata in giudicato la sentenza che aveva revocato quella dichiarativa di fallimento. Il legale reiterò, infruttuosamente, l'istanza il 30 novembre 1999. Il 3 dicembre successivo il curatore depositò il rendiconto. La procedura subì ulteriore arresto per la morte del curatore. In data 15 febbraio 2003 l'avv. S. C. avanzò ennesima richiesta di liquidazione cui il giudice delegato rispose sfavorevolmente con decreto del 16 aprile successivo, considerata la chiusura della procedura susseguente all'approvazione (il 13 novembre 2000) del rendiconto. Avverso detto decreto il S. C. propose reclamo "perché erano stati omessi i provvedimenti di cui alla L. Fall. art. 21".

Con Decreto del 3 novembre 2003 il Tribunale rigettò il reclamo rilevando che: il contraddittorio era stato erroneamente instaurato nei confronti del curatore del fallimento anziché dell'ex fallito, ormai tornato in bonis; la liquidazione del compenso ai sensi dell'invocato art. 21 L. Fall. doveva essere adottata dal Tribunale, sicché il provvedimento erratamente adottato dal giudice delegato era immediatamente ricorribile ex art. 111 Cost.; la suddetta disposizione della legge fallimentare prevede, in caso di revoca del fallimento, il pagamento non degli onorari del difensore ma solo del compenso del curatore, soggetto che ha esplicato un munus pubblico, ponendolo a carico del creditore istante ove ritenuto responsabile per la iniziativa adottata o dell'Amministrazione dello Stato. Avverso tale decreto il S. C. ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., per vizi di violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, notificandolo al curatore del fallimento di D. C., Domenico che non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deduce il ricorrente che, pure a fallimento chiuso, competeva al giudice delegato procedere alla liquidazione degli onorari degli avvocati e ausiliari che avevano prestato la loro opera nella procedura, onerando del relativo pagamento la parte su cui la sentenza di revoca aveva fatto ricadere la responsabilità della dichiarazione di fallimento (fallito, creditore istante o erario). Pur se la revoca importa ipso iure la chiusura della procedura vi è, però, un'ultrattività degli organi fallimentari e, in particolare, del curatore al limitato fine di porre in essere gli adempimenti conclusivi successivi, sicché egli è legittimato passivo quando uno di questi incombenti sia stato omesso. In ordine alle obbligazioni sorte durante la procedura, va esclusa la legittimazione passiva del fallito e dei creditori istanti. Come il compenso al curatore, che non sia possibile porre a carico del fallito o del creditore istante, anche gli onorari dell'avvocato devono in questo caso porsi a carico dell'erario. Il giudice delegato avrebbe potuto ricorrere al gratuito patrocinio D.P.R. n. 118 del 2002, ex art. 144, anche successivamente alla revoca del fallimento e all'inizio della causa, non essendo specificato il momento in cui l'ammissione al beneficio sia preclusa. Non può ammettersi che il difensore, non rivestendo un munus pubblico, sopporti il rischio della insolvibilità sopravvenuta del suo cliente.

Il ricorso non può trovare ingresso.

Secondo la ricostruzione della vicenda concorsuale operata dallo stesso ricorrente, la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 29 settembre 1998, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva revocato il fallimento di D. C., pose le spese della procedura concorsuale a carico dell'erario. Se così è, risulta anzitutto evidente la frustraneità di tutte le deduzioni del ricorrente tendenti alla individuazione, nel quadro normativo vigente in materia, del soggetto titolare dal punto di vista passivo delle situazioni onerose connesse all'attività svolta dagli avvocati difensori del curatore fallimentare in caso di revoca del fallimento in assenza di colpa, o dirette in alternativa a evidenziare una carenza legislativa in ordine al regolamento degli onorari spettanti ai professionisti incaricati dalla procedura concorsuale poi revocata.

D'altro canto, non par dubbio che nella situazione data l'avv. S. C. ha inutilmente rivolto le sue istanze al giudice delegato; semmai, avrebbe potuto chiedere la liquidazione degli onorari al Tribunale fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 21, comma 2, ancora vigente, pur se la norma nella sua formulazione originaria (ovverosia prima dell'abrogazione del terzo comma ad opera del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 299, comma 1, a decorrere dal 1 luglio 2002) sembrava implicare (anche per esigenze di rispetto del contraddittorio) la condanna ai danni del creditore istante per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa.

Ma tant'è, di fronte a una procedura fallimentare non più in corso, essendo intervenuta la revoca della dichiarazione di fallimento, e all'ineludibile circostanza per cui il tribunale già preposto alla procedura, al pari del giudice delegato, functus erat munere suo, l'odierno ricorrente non poteva nuovamente compulsare i predetti organi fallimentari, ma, semmai, avvalersi dei rimedi procedimentali previsti dall'ordinamento per la liquidazione degli onorari o comunque avviare un'azione ordinaria al fine di chiederne il rimborso all'Amministrazione dello Stato, a carico della quale erano state poste le spese della procedura concorsuale.

Atteso quanto precede, a prescindere dai rilievi formulati dal Tribunale in sede di reclamo e integratane per quanto occorra la motivazione ex art. 384 c.p.c. con le superiori considerazioni, appare inoppugnabile la pronuncia adottata dal giudice delegato con il decreto reclamato. La domanda dell'odierno ricorrente non poteva essere proposta in ambito fallimentare, ma eventualmente instaurando un processo contenzioso nei confronti del soggetto individuato come tenuto definitivamente al pagamento delle spese della procedura fallimentare.

Inconsistente è, sia detto per mera completezza di motivazione, l'altra censura, riguardante il mancato ricorso, da parte del giudice delegato, al gratuito patrocinio in quanto la situazione dedotta non è astrattamente riconducibile all'ambito di applicazione della disposizione invocata. Infatti, come è già stato ripetutamente chiarito anche in dottrina, alla previsione dell'art. 91 L. Fall. (peraltro abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 299, comma 1, con decorrenza dal 1 luglio 2002), circoscritta alle "spese giudiziali per gli atti richiesti dalla legge", è del tutto estranea la corresponsione degli onorari agli avvocati che abbiano prestato la loro opera per il fallimento.

Detti compensi professionali non rientrano inequivocamente tra le spese prenotate a debito o anticipate dall'erario a norma del D.P.R. n. 115 del 2002 cit., art. 146, anch'esso applicabile (vedi comma primo) "nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura", vale a dire durante la pendenza della procedura medesima. D'altra parte, v'è da dire che ai sensi dell'art. 147 D.P.R. citato, entrato a regime, come detto, dal 1 luglio 2002, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento. È, quindi, oggi esclusa ogni possibilità di porre dette spese a carico dell'erario. Non vi è necessità di provvedere sulle spese della presente fase dacché l'intimato curatore del fallimento revocato di D. C. Domenico non ha svolto difese di sorta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2008














 

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