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Doveri informativi dell’intermediario,
natura e contenuto, casi
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Tribunale di Lodi – Pres. Est. Dr. Elena Giuppi – 22
febbraio 2005.
Segnalazione dell’Avv. Paolo Righini
Intermediazione finanziaria – Obbligazioni non
quotate su mercati regolamentati – Obbligo di informazione – Sussistenza.
Obblighi informativi dell’intermediario –
Violazione – Inadempimento – Risarcimento del danno – Sussistenza.
Si deve ritenere che non abbia assolto ai propri doveri
informativi l’intermediario che si sia limitato a segnalare al cliente
l’inadeguatezza dell’operazione per dimensioni e controvalore in relazione
alle disponibilità del cliente ed abbia invece omesso di riferire che lo
strumento negoziato era costituito da obbligazioni non quotate alla borsa di
Milano o comunque in borse regolamentate, che l’emissione delle stesse non
era stata autorizzata dalla Consob e che i titoli non erano negoziabili sul
mercato borsistico italiano.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La violazione dei doveri informativi dell’intermediario
non comporta vizio genetico del contratto bensì vizio funzionale inerente le
prestazioni che devono essere rese dall’intermediario in forza di negozio già
concluso. La violazione in esame deve quindi essere qualificata in termini di
inadempimento e non di nullità, con la conseguenza che l’intermediario è tenuto
al risarcimento del danno consistente nel pregiudizio subito dall’investitore
in dipendenza della impossibilità di recuperare il capitale investito.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex D. Lvo l-1
gennaio 2003 n. 5 X conveniva in giudizio la Banca Popolare di Lodi soc.
Coop, a r.l. per sentir dichiarare la nullità ed in via subordinata
l'annullamento o risoluzione del contratto di acquisto di bonds Parmalat F 6%
6.2.06 eur (ordine di acquisto in data 14 luglio 2003) per il controvalore di
anno 20.000.
A fondamento della domanda l'attore
precisava di aver proceduto all'acquisto dei. predetti titoli nell'ambito del
contratto stipulato con la convenuta in data 19 Agosto 2002 avente ad oggetto
la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini ed assumeva che la
Banca si era resa totalmente inadempiente agli obblighi di informazione su di
essa gravanti, tant’è che egli aveva totalmente ignorato al momento
dell'acquisto sia la natura dei beni acquistati (credendo di aver acquistato
obbligazioni della Parmalat Finanziaria Spa) sia l’elevato rischio
dell'operazione.
Si costituiva la Banca Popolare di Lodi
soc coop chiedendo il rigetto della domanda perché infondata. Eccepiva
intatti di aver adeguatamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi
previsti dalla legge, di aver sconsigliato al convenuto di effettuare
l'operazione e che la richiesta di ottenere dal cliente informazioni circa la
sua propensione al rischio ed all'esperienza assunta in materia di
investimenti finanziari era stata vanificata dal rifiuto opposto dall'attore.
All'esito della istanza di. fissazione
dell'udienza e della nomina da parte del Presidente del giudice relatore
della causa, il Giudice non ammetteva le prove richieste dalle parti ed
all'udienza del 22 febbraio 2005 dopo la discussione il Collegio si riservava
di pronunciare sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della causa impone la
soluzione di questioni di mero diritto poiché i fatti rilevanti non sono
oggetto di contestazione fra le parti o trovano riscontro documentale.
In punto di fatto é incontestato oltre che
documentalmente provato che:
fra le parti e stato stipulato in data 19
agosto 2002 un contratto avente ad oggetto la negoziazione, la ricezione e la
trasmissione di ordini di strumenti finanziari (doc. 3 convenuta);
che contestualmente alla sottoscrizione
del contratto l’attore aveva preso visione del documento sui rischi generali
degli investimenti in strumenti finanziari;
che egli aveva rifiutato di fornire le informazioni
richieste ex art. 28 comma 1 lett. a Reg. Consob;
che nell’ambito di tale contratto,
l’attore in data 14 luglio 2003 aveva sottoscritto l’ordine di acquisto dei
Bonds Parmalat F, titoli emessi dalla Parmalat Finale Corporation BV con sede
in Olanda;
che tale operazione era stata ritenuta
inadeguata dalla banca che ne aveva fatto segnalazione al cliente con la
seguente motivazione “l'ordine impartito, in. relazione alle informazioni.
fornite, nonchè a quelle elaborate dalla procedura informatica, è da
.ritenere non adeguato, ai sensi dell'art. 29 della delibera Consob n.
11522\98 per: dimensioni-controvalore dell'ordine superiore al 30% delle
disponibilità del cliente.
E’ altresì incontestato che nessuna
informazione, tantomeno scritta, è stata fornita dall'intermediario sulla
natura dal bene acquistato: in particolare non è stata data informazione sul
fatto che le obbligazioni offerte in acquisto erano state emesse e quotate
non alla borsa di Milano o comunque in borse regolamentate, ma alla borsa
lussemburghese e che dunque l'emissione delle obbligazioni non era stata
autorizzata dalla Consob nel rispetto di quanto prescrive la legislazione
italiana e che tali titoli non potevano essere offerti e venduti sul mercato
borsistico italiano.
Del tutto irrilevante è la conoscenza o
conoscibilità da parte della Banca di elementi tali da far dubitare, già
all'epoca dell'ordine, della solvibilità della Parmalat e delle note vicende
finanziarie che hanno coinvolto il gruppo a partite dalla metà dell'anno 2003.
L’omissione, infatti, come di seguito verrà .motivato, attiene alla
informazione sulla obbiettiva rischiosità del titolo per le sue
caratteristiche intrinseche e non per l’inaffidabilità del gruppo Parmalat.
Ritiene il Collegio, che sulla base dei fatti sopra evidenziati, sussista un
inadempimento della banca agli obblighi di informazione connessi alla
stipulazione del contratto che ne giustifica la risoluzione per
inadempimento, limitatamente all'acquisto dei bond Parmalat f e la
restituzione del capitale investito.
Il quadro normativo di riferimento é
costituito dagli art. 21 1ett.a ) e b) del d.lgs 24.2.1998 n. 58 e 28 del
regolamento Consob 1-7-1998 n. 11522 che impongono ai soggetti abilitati di
prestare i servizi di investimento con diligenza, correttezza e trasparenza
nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, e di operare in
modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati.
Altra norma fondamentale è costituita
dall'art. 23, comma 6 d. lgs. cit. il quale prevede che nei giudizi di
risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di
investimento e di quelli accessori, spetti ai soggetti abilitati l'onere
della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Nel caso in esame la banca onerata non ha
fornito la prova di aver adeguatamente informato il cliente sulla natura del
titolo acquistato e sulla rischiosità dell'operazione. Nè può dirsi che il
cliente potesse in qualche modo essere ritenuto soggetto con propensione al
rischio o comunque con buone conoscenze finanziarie giacché l'attore si era
rifiutato al momento della stipulazione del contratto di fornire alcuna
informazione.
Tale circostanza avrebbe dovuto indurre la
Banda convenuta ad un condotta maggiormente prudente proprio per l'assenza di
quelle informazioni sulla abilità e propensione al rischio da parte del
cliente.
Sul punto occorre sottolineare che
l'intermediario non à esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza
dell'operazione anche quando (come nel caso in. esame) il cliente abbia
rifiutato di fornire le informazioni di cui all’art. 28 comma I lett. a) reg.
Consob n. 11522\98. In tali casi infatti l'intermediario deve tenere conto di
tutte le informazioni comunque in suo possesso: tanto si desume sia dai
principi generali in tema di correttezza, diligenza e trasparenza dei
comportamenti negoziali imposti dalla normativa generale e speciale (art.
1175 e 1176 comma 2 cc; 21 d.lgs. 58/98) sia dal testo dell'art. 29 reg.
Consob che impone all'intermediario finanziario di astenersi dal compiere per
conto dell'investitore operazioni non adeguate e prevede che lo stesso
utilizzi ogni altra informazione disponibile anche diversa da quella fornita,
ex art. 28 reg., dal cliente autorizzandolo solo in caso di conferma scritta
dell’ordine di acquisto a darvi corretta esecuzione.
Nel caso in esame ritiene il Collegio che
l'operazione eseguita non fosse adeguata proprio in ragione della natura
rischiosa del titolo prescelto, della non negoziabilità dei titoli sul
mercato italiano, della circostanza che il cliente non era investitore
professionale. In tale contesto la banca ha omesso di fornire
quell'informazione che da sola avrebbe consentito al cliente di valutare la
convenienza dell'operazione. La Banca Popolare di Lodi, in sostanza, non ha
affatto ottemperato egli specifici e circostanziati obblighi che le
disciplina di settore le imponevano nei riguardi del cliente investitore,
lasciandolo in definitiva (si deve presumere, in mancanza di prova contraria)
nell’ignoranza circa i reali rischi che l'operazione comportava.
Quanto alle conseguenze della condotta
inadempiente della convenuta, ritiene il Collegio che nel caso ira esame non
possa parlarsi di un vizio genetico del contratto, relativo cioè alla sua
stipulazione, bensì ad un vizio funzionale, che inerisce il contratto ormai
perfezionatosi e cioè il difetto che riguarda le prestazioni, che dovevano
essere rese sulla base del negozio concluso.
In definitiva il comportamento tenuto
dalla banca va qualificato in termini di inadempimento, con la conseguenza
che la banca é tenuta al risarcimento del danno consistito nel pregiudizio
subito dall'investitore in conseguenza dell'impossibilità di recuperare il
capitale investito.
BPL, è dunque condannata a restituire
all’attore il capitale impiegato pari ad. euro 20.000.oltre interessi legali
dalla data dell'investimento al saldo.
Le spese di lite liquidate come da
dispositivo seguono la soccombenza.
(omissis)
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