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Ordini di negoziazione, forma
Ordini di negoziazione, nullità
Promotore finanziario,
responsabilità dell’intermediario
Tribunale di Pescara – Pres. Dr. R. Villani, Est. Dr. E.
Carbone – 21 ottobre 2005.
Segnalazione
del Prof. Avv. Valerio Speziale
Ordini di negoziazione di strumenti
finanziari – Forma convenzionale ex art. 1352 – Nullità.
Ordini di negoziazione di strumenti
finanziari – Forma convenzionale ex art. 1352 – Requisiti di forma prescritti
dall’art. 23, c. II TUIF – Irrilevanza.
Ordine di negoziazione trasmesso da
promotore finanziario – Responsabilità della banca – Sussistenza –
Solidarietà passiva – Esclusione.
Ove il cd. contratto-quadro sottoscritto tra
investitore e intermediario preveda che gli ordini di acquisto degli
strumenti finanziari siano impartiti per iscritto e che, qualora siano
comunicati telefonicamente, debbano essere registrati su supporto magnetico o
altro supporto equivalente, si deve presumere che siano nulli ai sensi
dell’art. 1352 c.c. gli ordini comunicati senza il rispetto di tali forme convenzionali.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nell’ipotesi in cui il contratto-quadro
preveda la forma scritta o la registrazione su supporto magnetico degli
ordini di negoziazione, diviene irrilevante la soluzione del problema se, ai
sensi dell’art. 23, comma I, TUIF, la forma scritta ad substantiam
riguardi il solo contratto normativo ovvero si estenda ai singoli negozi
esecutivi.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La banca intermediaria è responsabile di
eventuali danni arrecati all’investitore anche nel caso in cui si sia limitata
a dare esecuzione ad un ordine di negoziazione comunicato da un promotore
finanziario. In tal caso, la banca non potrà invocare la solidarietà passiva
prevista dall’art. 31, comma II, TUIF al fine di essere mallevata dai danni
arrecati al cliente dal promotore e ciò in quanto, nell’ipotesi in esame, il
danno è stato arrecato dalla banca che ha dato esecuzione all’ordine di
acquisto e non dal promotore finanziario che ha trasmesso l’ordine.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
R.G. n. 886/2005
(omissis)
Premesso
che
R. L., titolare di conto corrente presso la filiale *** del convenuto
istituto bancario, lamenta l'addebito con valuta 26.4.2002 dell'importo di €
22.472,41 quale prezzo dell'acquisto di 5.000 azioni Worldcom Inc., che
assume mai autorizzato;
che
l'attore denunzia il difetto di forma scritta del contestato ordine, oltre
che la negligenza della banca nella gestione dei suoi interessi (invero
pregiudicati dalla definitiva cancellazione del titolo poche settimane dopo
l'acquisto);
che
il L. sollecita, pertanto, a titolo di ripetizione d'indebito o a titolo
risarcitorio, la condanna di Unicredit Banca al pagamento in suo favore
dell'importo addebitato;
che
l'istituto bancario considera osservata la prescrizione di forma in virtù di
sottoscrizione del contratto-quadro, ritenendo la stessa non estensibile ai
singoli ordini d'acquisto; che esso, pur credendo di aver operato con
perfetta diligenza, ha chiamato in causa E. I., già suo promotore
finanziario, presunto autore della controversa operazione, per essere da lui
mallevato in caso di soccombenza e ristorato dei danni;
che
l'I. ha rivendicato la propria totale estraneità all'operazione
d'investimento di che trattasi;
Considerato
che
il master agreement sottoscritto dall'attore e prodotto dalla convenuta,
stabilendo che «gli ordini sono impartiti alla banca di norma per iscritto» e
che «qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente [...] saranno
registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente» (art. 1,
comma III, delle condizioni generali), non lascia spazio alcuno a forme
diverse da quella scritta (assunta come regolare) e da quella telefonica
registrata (unica eccezione ammessa) ;
che,
in virtù della presunzione posta dall'art. 1352 c.c., tali forme
convenzionali andavano osservate per la validità dell'ordine, si che, essendo
pacifico che esse non siano state rispettate nel caso di specie, appare
fondata la doglianza attorea di nullità;
che
in virtù della previsione pattizia sembra, quindi, irrilevante nella
fattispecie il dubbio (da più parti agitato) se la forma ad substantiam
prescritta dall'art. 23, comma I, TUIF - come integrato dalla normativa
regolamentare CONSOB - riguardi il solo contratto normativo ovvero si estenda
ai singoli negozi esecutivi;
che
l'istituto bancario deve restituire al cliente l'importo addebitato per
l'esecuzione dell'ordine nullo, ordine che peraltro ha assegnato azioni prive
ormai di qualunque valore in seguito alle (pacifiche) circostanze del default
della società americana e del conseguente delisting dei suoi titoli;
che
l'importo deve essere maggiorato degli interessi legali dalla solutio ex art.
2033 c.c., non potendo l'istituto bancario, qualificato operatore
professionale, ignorare senza grave colpa i requisiti formali del suo agire;
che
elementari principi di auto-responsabilità impongono alla banca di dare corso
esclusivamente ad ordini regolarmente imputabili alla clientela, sì che, ove
anche il documento datato 23.4.2002 (prodotto da Unicredit Banca per
attestare di aver realmente ricevuto l'ordine di acquisto di 5.000 Worldcom)
fosse stato davvero consegnato in banca dal promotore Innamorati, l'istituto
avrebbe dovuto ricusarlo, essendo quello privo di qualunque sottoscrizione e,
quindi, assolutamente inidoneo sotto ogni profilo; ciò non avendo fatto, Unicredit
Banca deve imputare a propria grave negligenza il danno che oggi soffre,
senza pretendere di deviarne gli effetti nocivi su un proprio collaboratore;
mentre ogni richiamo alla solidarietà passiva ex art. 31, comma III, TUIF
appare improprio, venendo qui in rilievo un danno arrecato al cliente - non
dal promotore che avrebbe trasmesso l'ordine nullo, bensì - dalla banca che
gli ha dato effettivamente corso;
che,
pertanto, meritano senz'altro rigetto le domande di malleva e di risarcimento
mosse da Unicredit Banca con la chiamata del terzo;
P. Q. M.
Il
tribunale, definitivamente pronunziando:
a) condanna Unicredit Banca s.p.a. a pagare in favore di R.
L. la somma di € 22.472,41, maggiorata di interessi legali dal 26.4.2002 al
saldo;
b) respinge le domande di garanzia e di risarcimento
proposte da Unicredit Banca s.p.a. nei confronti di E.I.;
c) condanna Unicredit Banca s.p.a. a rifondere le spese
processuali sostenute da R. L. e da E.I., liquidate per il primo in € 3.200
(di cui € 200 per esborsi, € 1.200 per diritti, € 1.800 per onorario) e per
il secondo in € 2.000 (di cui € 800 per diritti, il resto per onorario),
oltre accessori di legge per entrambi.
Così
deciso e letto in Pescara, all'udienza del 21.10.2005.
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