IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 223/2005

 

 

 

 

 

Ordini di negoziazione, forma

Ordini di negoziazione, nullità

Promotore finanziario, responsabilità dell’intermediario

 

Tribunale di Pescara – Pres. Dr. R. Villani, Est. Dr. E. Carbone – 21 ottobre 2005.

Segnalazione del Prof. Avv. Valerio Speziale

Ordini di negoziazione di strumenti finanziari Forma convenzionale ex art. 1352 – Nullità.

 

Ordini di negoziazione di strumenti finanziari Forma convenzionale ex art. 1352 – Requisiti di forma prescritti dall’art. 23, c. II TUIF – Irrilevanza.

 

Ordine di negoziazione trasmesso da promotore finanziario – Responsabilità della banca – Sussistenza – Solidarietà passiva – Esclusione.

 

Ove il cd. contratto-quadro sottoscritto tra investitore e intermediario preveda che gli ordini di acquisto degli strumenti finanziari siano impartiti per iscritto e che, qualora siano comunicati telefonicamente, debbano essere registrati su supporto magnetico o altro supporto equivalente, si deve presumere che siano nulli ai sensi dell’art. 1352 c.c. gli ordini comunicati senza il rispetto di tali forme convenzionali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Nell’ipotesi in cui il contratto-quadro preveda la forma scritta o la registrazione su supporto magnetico degli ordini di negoziazione, diviene irrilevante la soluzione del problema se, ai sensi dell’art. 23, comma I, TUIF, la forma scritta ad substantiam riguardi il solo contratto normativo ovvero si estenda ai singoli negozi esecutivi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

La banca intermediaria è responsabile di eventuali danni arrecati all’investitore anche nel caso in cui si sia limitata a dare esecuzione ad un ordine di negoziazione comunicato da un promotore finanziario. In tal caso, la banca non potrà invocare la solidarietà passiva prevista dall’art. 31, comma II, TUIF al fine di essere mallevata dai danni arrecati al cliente dal promotore e ciò in quanto, nell’ipotesi in esame, il danno è stato arrecato dalla banca che ha dato esecuzione all’ordine di acquisto e non dal promotore finanziario che ha trasmesso l’ordine. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

R.G. n. 886/2005

(omissis)

Premesso

che R. L., titolare di conto corrente presso la filiale *** del convenuto istituto bancario, lamenta l'addebito con valuta 26.4.2002 dell'importo di € 22.472,41 quale prezzo dell'acquisto di 5.000 azioni Worldcom Inc., che assume mai autorizzato;

che l'attore denunzia il difetto di forma scritta del contestato ordine, oltre che la negligenza della banca nella gestione dei suoi interessi (invero pregiudicati dalla definitiva cancellazione del titolo poche settimane dopo l'acquisto);

che il L. sollecita, pertanto, a titolo di ripetizione d'indebito o a titolo risarcitorio, la condanna di Unicredit Banca al pagamento in suo favore dell'importo addebitato;

che l'istituto bancario considera osservata la prescrizione di forma in virtù di sottoscrizione del contratto-quadro, ritenendo la stessa non estensibile ai singoli ordini d'acquisto; che esso, pur credendo di aver operato con perfetta diligenza, ha chiamato in causa E. I., già suo promotore finanziario, presunto autore della controversa operazione, per essere da lui mallevato in caso di soccombenza e ristorato dei danni;

che l'I. ha rivendicato la propria totale estraneità all'operazione d'investimento di che trattasi;

Considerato

che il master agreement sottoscritto dall'attore e prodotto dalla convenuta, stabilendo che «gli ordini sono impartiti alla banca di norma per iscritto» e che «qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente [...] saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente» (art. 1, comma III, delle condizioni generali), non lascia spazio alcuno a forme diverse da quella scritta (assunta come regolare) e da quella telefonica registrata (unica eccezione ammessa) ;

che, in virtù della presunzione posta dall'art. 1352 c.c., tali forme convenzionali andavano osservate per la validità dell'ordine, si che, essendo pacifico che esse non siano state rispettate nel caso di specie, appare fondata la doglianza attorea di nullità;

che in virtù della previsione pattizia sembra, quindi, irrilevante nella fattispecie il dubbio (da più parti agitato) se la forma ad substantiam prescritta dall'art. 23, comma I, TUIF - come integrato dalla normativa regolamentare CONSOB - riguardi il solo contratto normativo ovvero si estenda ai singoli negozi esecutivi;

che l'istituto bancario deve restituire al cliente l'importo addebitato per l'esecuzione dell'ordine nullo, ordine che peraltro ha assegnato azioni prive ormai di qualunque valore in seguito alle (pacifiche) circostanze del default della società americana e del conseguente delisting dei suoi titoli;

che l'importo deve essere maggiorato degli interessi legali dalla solutio ex art. 2033 c.c., non potendo l'istituto bancario, qualificato operatore professionale, ignorare senza grave colpa i requisiti formali del suo agire;

che elementari principi di auto-responsabilità impongono alla banca di dare corso esclusivamente ad ordini regolarmente imputabili alla clientela, sì che, ove anche il documento datato 23.4.2002 (prodotto da Unicredit Banca per attestare di aver realmente ricevuto l'ordine di acquisto di 5.000 Worldcom) fosse stato davvero consegnato in banca dal promotore Innamorati, l'istituto avrebbe dovuto ricusarlo, essendo quello privo di qualunque sottoscrizione e, quindi, assolutamente inidoneo sotto ogni profilo; ciò non avendo fatto, Unicredit Banca deve imputare a propria grave negligenza il danno che oggi soffre, senza pretendere di deviarne gli effetti nocivi su un proprio collaboratore; mentre ogni richiamo alla solidarietà passiva ex art. 31, comma III, TUIF appare improprio, venendo qui in rilievo un danno arrecato al cliente - non dal promotore che avrebbe trasmesso l'ordine nullo, bensì - dalla banca che gli ha dato effettivamente corso;

che, pertanto, meritano senz'altro rigetto le domande di malleva e di risarcimento mosse da Unicredit Banca con la chiamata del terzo;

P. Q. M.

Il tribunale, definitivamente pronunziando:

a) condanna Unicredit Banca s.p.a. a pagare in favore di R. L. la somma di € 22.472,41, maggiorata di interessi legali dal 26.4.2002 al saldo;

b) respinge le domande di garanzia e di risarcimento proposte da Unicredit Banca s.p.a. nei confronti di E.I.;

c) condanna Unicredit Banca s.p.a. a rifondere le spese processuali sostenute da R. L. e da E.I., liquidate per il primo in € 3.200 (di cui € 200 per esborsi, € 1.200 per diritti, € 1.800 per onorario) e per il secondo in € 2.000 (di cui € 800 per diritti, il resto per onorario), oltre accessori di legge per entrambi.

Così deciso e letto in Pescara, all'udienza del 21.10.2005.














 

Nuova pagina 1
   Tutto  IL CASO.it

CODICE DELLA MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO

 

 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario

Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

 

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

In libreria

In libreria

Vendite competitive

Prossime vendite

Convegni

Prossimi convegni


 

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201

e-mail: assistenza@ilcaso.it