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Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
La
Cassazione e i rimedi
Conflitto
di interessi
Corte di Cassazione, Sez. I civ. – Pres. Losavio, Rel.
Marziale – 31 marzo/29 settembre 2005, n. 19024.
Intermediazione finanziaria –
Inosservanza degli obblighi informativi – Esecuzione del contratto – Nullità
– Esclusione.
Esecuzione
e formazione del contratto – Buona fede – Violazione – Risarcimento del
danno.
Intermediazione
finanziaria – Conflitto di interessi – Rappresentanza – Annullabilità.
La nullità del contratto per contrarietà a
norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., postula che
siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie
negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e
quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per
la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la
nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le
quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente
prevista anche in riferimento a detta ipotesi, come accade nel caso
disciplinato dal combinato disposto degli art. 1469 ter, comma 4, e 1469
quinquies, comma 1, c.c., in tema di clausole vessatorie contenute nei cd.
contratti del consumatore, oggetto di trattativa individuale. (In
applicazione di siffatto principio, la S.C. ha escluso che l'inosservanza
degli obblighi informativi stabiliti dall'art 6 della legge n. 1 del 1991,
concernente i contratti aventi ad oggetto la compravendita di valori
mobiliari, cagioni la nullità del negozio, poiché essi riguardano elementi
utili per la valutazione della convenienza dell'operazione, sicché la loro violazione
neppure dà luogo a mancanza del consenso).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La violazione
dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle
trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall'art. 1337 c.c.,
assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle
trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace,
ma anche, quale dolo incidente (art. 1440 c.c.), se il contratto concluso sia
valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del
comportamento scorretto; in siffatta ipotesi, il risarcimento del danno deve
essere commisurato al "minor vantaggio", ovvero al "maggior
aggravio economico" prodotto dal comportamento tenuto in violazione
dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori
danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto
rigorosamente consequenziale e diretto.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In
materia di contratti di compravendita di valori mobiliari, la violazione da
parte della società di intermediazione mobiliare del divieto di effettuare
operazioni con o per conto del cliente nel caso in cui abbia, direttamente o
indirettamente, un interesse conflittuale nell’operazione, a meno che non
abbia comunicato per iscritto la natura ed estensione del suo interesse
nell’operazione ed il cliente abbia preventivamente ed espressamente
acconsentito per iscritto all’operazione (art. 6, comma 1 lett. g),
applicabile nella specie ratione tenmporis), non determina la nullità del
contratto di compravendita successivamente stipulato, ma può dare luogo al
suo annullamento ai sensi degli artt. 1394 o 1395 c.c..
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Svolgimento del processo
1 - Con atto notificato il 19 gennaio 1998, il signor P. B. conveniva
in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, l'Istituto Bancario San Paolo
S.p.A. (successivamente San Paolo IMI S.p.A.), esponendo:
che, tra il 17 marzo 1993 e il 5 luglio 1995,
aveva stipulato, con la banca convenuta, numerosi contratti aventi ad
oggetto, a seconda dei casi, l'acquisto o
la vendita termine di valuta estera; che tali contratti, ad eccezione
del primo, erano da ritenersi nulli, sia perché si configuravano, per le
modalità in cui erano stati effettuati,
quali atti di negoziazione di valori mobiliari la cui stipulazione era
riservata alle società d'intermediazione mobiliare, secondo le norme in quel
momento vigenti (art. 2, legge 2 gennaio 1991, n. 1); sia perché, comunque,
la banca non si era attenuta alle prescrizioni poste a carico degli operatori
nel settore della
commercializzazione di valori mobiliari dagli artt. 5, 6 e 11 della citata legge n. 1 /91.
Tanto premesso, il B chiedeva che la convenuta fosse condannata alla
restituzione della somma di L. 796.118.500, da lui versata in dipendenza di
tali operazioni, con gli interessi dalla data della domanda al saldo.
1.1 - La banca eccepiva, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del giudice adito ed assumeva, comunque, la
totale infondatezza della domanda attrice, puntualizzando: a) che i contratti
non avevano dato luogo a negoziazione di valori mobiliari; b) che, in ogni
caso, era stata autorizzata, a suo tempo, all'esercizio di attività di
intermediazione mobiliare; c) che l'asserita violazione dei precetti dettati
dagli artt. 5, 6 e 11, l. 1/91, oltretutto affermata in termini assolutamente
generici, non trovava alcuna rispondenza nella realtà.
1-2 - L'attore aderiva all'indicazione, come
giudice competente, del Tribunale di Torino e provvedeva, quindi, alla
riassunzione della causa davanti a detto giudice, con atto notificato l'8
luglio 1998.
2 - Il Tribunale di Torino, pur affermando
(facendo riferimento al secondo comma dell'art. 1, legge 1/91) che i
contratti impugnati avevano avuto ad oggetto "valori mobiliari",
respingeva la domanda, sul rilievo: a) che la Banca era stata autorizzata
all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare e, quindi,
legittimata alla loro stipulazione; b) che nessuna prova il B. aveva
fornito delle violazioni denunziate; c) che, comunque, tali violazioni, se
sussistenti, avrebbero comportato, per la Banca, conseguenze solo sul piano
risarcitorio e sanzionatorio, senza incidere
sulla validità dei contratti posti in essere.
2.1 - Il B. proponeva appello
limitatamente alle statuizioni sopra puntualizzate alle lettere b), e c),
censurando la sentenza impugnata per non aver considerato:
A) che dai documenti prodotti (e, in
particolare dal "contratto quadro" sottoscritto il 17 marzo 1993)
risultava che la Banca:
o
non gli aveva trasmesso il
"documento informativo contenente l'indicazione e la descrizione
dell'attività svolta", prescritto dall'art. 6, lett. b;
o
non gli aveva consegnato il contratto "quadro"
(contenente l'indicazione della natura dei servizi forniti e delle loro
modalità di svolgimento, dell'entità e dei criteri di calcolo della
remunerazione e delle altre eventuali condizioni convenute), né gli aveva
fornito informazioni adeguate "sulla natura e sui rischi delle
operazioni", in violazione di quanto stabilito dalle lettere c), e)
dello stesso art. 6;
o
lo aveva, invece, consigliato esso esponente ad
effettuare (e comunque accettato di effettuare) operazioni “con frequenza
addirittura impressionante, esponendolo al rischio di perdite ben superiori
alle sue capacità finanziarie, senza aver preventivamente acquisito
informazioni sulle sue condizioni economiche, disattendendo quanto prescritto
dalla lettere d), j) dello
stesso art. 6;
o aveva
effettuato tali operazioni "in proprio", ponendosi direttamente
quale sua controparte contrattuale, senza preavvertirlo (per iscritto) di
tale circostanza e senza aver acquisito preventivamente il suo consenso, così
crome prescritto, invece, dall'art. 6, lett. g);
o
aveva disatteso il dovere di eseguire l'ordine
alle migliori condizioni, desumibile dalla lettera "a" dell'art. 6;
o
non aveva, infine, tenuto
distinte, sia per gli aspetti contabili che per l'organizzazione interna le
attività di intermediazione dalle altre attività esercitate, così come
prescritto dall'art. 16, secondo comma, della stessa l. 1/91;
B) che le norme sopra indicate erano
inderogabili e la loro osservanza era presidiata anche penalmente;
C) che, conseguentemente, i contratti posti in
essere erano nulli.
2.2 - La Banca si opponeva all'accoglimento del
gravarne.
3 - La Corte territoriale rigettava l'appello,
osservando che la nullità del contratto per
contrarietà a norme imperative postula che il contrasto attenga al suo
contenuto precettivo e non può essere, quindi, dichiarata quando la
violazione sia stata commessa nel corso delle trattative (e, quindi, prima
della conclusione del contratto), ovvero durante l'esecuzione.
3.1 – Il B. chiede la cassazione di tale
sentenza con quattro motivi di ricorso. La Banca resiste.
Motivi della decisione
4 - Con i quattro motivi di ricorso, che per la loro connessione
possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente - denunziando vizio di
motivazione, nonché violazione e falsa
applicazione:
a) dell'art. 6, lett. a, b, c, d, f, h, legge 2 gennaio 1991, n. 1, in relazione,
rispettivamente agli artt. 1325 e 1418 c.c. e agli artt. 1337, 1338, 1375 e
1418 c.c.; b) del citato art. 6, lett. g, in relazione alla lett. c, stesso
art. 6, nonché agli artt. 1325, 1326, 1343,
1350 n. 13, 1418, 1439 e 1440 - censura la sentenza
impugnata per aver escluso la nullità dei contratti impugnati, senza
considerare:
- che la stipulazione del contratto "quadro»
(retro, § 2.1) non escludeva la natura
negoziale delle singole operazioni d'investimento successivamente poste in
essere e il loro assoggettamento ai principi generali in tema di invalidità
dei contratti;
- che la mancata osservanza, da parte della Banca, dei doveri di
correttezza e degli obblighi d'informazione sanciti dalle lettere
"a" dell'art. 6, l. 1/91, aveva fatto venir meno le condizioni per
la manifestazione, da parte di esso esponente, di un consenso "libero e
consapevole” e, quindi, l'esistenza di un
requisito
(l'accordo delle parti), la cui mancanza determina la nullità del contratto;
- che nel caso di specie il contratto era stato
"concluso" e non poteva essere, quindi, chiesto il risarcimento dei
danni subiti a causa del mancato rispetto del
principio di buona fede nel
corso delle trattative, in quanto la
c.d. responsabilità precontrattuale tutela il solo interesse "negativo";
- che, non avendo dato la Banca comunicazione
"scritta" del proprio interesse conflittuale nelle
singole operazioni poste in
essere dopo
la conclusione del contratto "quadro" e non essendo stata, conseguentemente, tale situazione
accettata preventivamente "per iscritto" da essa esponente, come
stabilito dalla lettera "g" dell'art. 6, doveva escludersi che i
relativi contratti fossero stati stipulati "per iscritto", così
come stabilito dall'art. 6, lett. "c".
5 - La censura di vizio della motivazione
(sotto il profilo della sua contraddittorietà) è inammissibile. Essa attiene
infatti, come si ricava
chiaramente dalla lettura
della sentenza impugnata, alla motivazione "in diritto". La pretesa
contraddittorietà è, invero, riferita agli argomenti posti dalla Corte
territoriale a fondamento della tesi, secondo cui le prescrizioni dettate
dall'art. 6, lett. a-b, c-f, l. 1/91 sarebbero relative alla fase delle
"trattative precontrattuali"
ovvero a quella "esecutiva" e, pertanto, la
loro inosservanza sarebbe priva di incidenza sulla validità del
contratto: non vi è dubbio, quindi, che tale doglianza non possa trovare
ingresso in questa sede, essendo pacifico che il vizio prefigurato dall'art.
360, n. 5 c.p.c. concerne solo la motivazione "in fatto". (Cass. 11
aprile 2000, n. 4593; 18 aprile 2002, n. 5582; 6 agosto 2003, n. 11883).
6 - Le altre censure sopra puntualizzate al § 4 sono ammissibili, ma
infondate. L'addebito che con esse viene mosso, sotto diversi profili, alla
Corte territoriale è quello di aver escluso l'incidenza della mancata
osservanza, da parte della Banca, delle regole di comportamento sopra
descritte nel § 2.1 sulla validità dei contratti di acquisto e di vendita
"a termine" di valuta estera .
6.1 - L'assunto su cui si fonda la sentenza impugnata è che tali
regole attengono alla fase delle trattative precontrattuali e che, pertanto,
la loro inosservanza non può determinare la nullità del contratto, pur non
essendo revocabile in dubbio che esse abbiano carattere imperativo (retro, §
3).
L'affermazione è corretta. La "contrarietà» a norme
imperative, considerata dall'art. 1418, primo comma, c.c. quale "causa
di nullità" del contratto, postula, infatti, che essa attenga ad
elementi
"intrinseci" della
fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o
il contenuto del contratto (art. 1418, secondo
comma, c.c.) I comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o
durante l'esecuzione del contratto rimangono estranei alla
fattispecie negoziale e s'intende, allora, che la loro eventuale
illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può
dar luogo alla nullità del contratto (Cass. 9
gennaio 2004, n. 111; 25 settembre 2003, n. 14234); a meno che tale incidenza
non sia espressamente prevista dal legislatore (ad es., art. 1469 ter,
quarto comma, c.c., in relazione all'art.
1469, quinquies, primo comma, stesso codice).
Né potrebbe sostenersi che l'inosservanza degli
obblighi informativi sanciti dal citato art. 6, impedendo al cliente di
esprimere un consenso "libero e consapevole" avrebbe reso
il contratto nullo sotto altro profilo, per
la mancanza di uno dei requisiti "essenziali" (anzi di quello
fondamentale) previsti dall'art. 1325 c.c.. Invero, le
informazioni che debbono essere preventivamente fornite dall'intermediario, a
norma del citato art. 6, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto
del contratto, ma (soltanto) elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione
e non sono quindi idonee ad integrare l'ipotesi della mancanza di
consenso.
6.2 - Del resto, contrariamente a quel che mostra di ritenere il
ricorrente, non è affatto vero che, in caso di violazione delle nonne che
impongono alle parti comportarsi secondo buona fede nel corso delle
trattative e nella formazione del contratto, la parte danneggiata, quando il
contratto sia stato validamente concluso, non avrebbe alcuna possibilità di
ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Tale tesi, un tempo non priva di riscontri nella giurisprudenza di
questa Corte (Cass. 9 ottobre 1956, n. 3414; 12 ottobre 1970, n. 1948; 11
settembre 1989, n. 3922), poggia sull'assunto che l'ambito di rilevanza della
responsabilità contrattuale sia circoscritto alle ipotesi in cui il
comportamento non conforme a buona fede abbia impedito la conclusione del
contratto o abbia determinato la conclusione di un contratto invalido ovvero
(originariamente) inefficace. Di qui la conclusione che, dopo la stipulazione
del contratto, ogni questione relativa all'osservanza degli obblighi imposti
alle parti nel corso delle trattative sarebbe preclusa, in quanto la tutela
del contraente sarebbe affidata, a partire da quel momento, solo alle norme
in tema di invalidità e di
inefficacia del
contratto, la cui applicazione, pur essendo in alcuni casi ricollegata a comportamenti certamente non
conformi a "buona fede",
è tuttavia subordinata alla ricorrenza di presupposti ulteriori (artt.
1434-1437, 1439, 1447-1448).
Si è però ormai chiarito che l'ambito
di rilevanza della regola posta dall'art. 1337 c.c. va ben oltre l'ipotesi
della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di
una clausola
generale, il
cui contenuto
non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il
dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo
reticenti e fornendo alla controparte ogni dato
rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile
con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto.
L'esame delle norme positivamente dettate dal
legislatore pone in evidenza che la violazione di tale regola di
comportamento assume rilievo non solo nel caso di rottura ingiustificata
delle trattative (e, quindi, di mancata conclusione del contratto) o di
conclusione di un contratto invalido o comunque inefficace (artt. 1338, 1398 c.c.), ma anche quando il
contratto posto in essere sia valido, e tuttavia pregiudizievole
per la parte vittima del comportamento
scorretto (1440 c.c.).
6.3 - Si afferma comunemente che il
risarcimento, in caso di responsabilità precontrattuale, è limitato al c.d.
"interesse negativo" e deve, pertanto, essere commisurato alle spese
sostenute per le trattative rivelatesi poi inutili e alle perdite subite per
non aver usufruito
di occasioni alternative di affari, non coltivate per l'affidamento nella
positiva conclusione del contratto per il quale le trattative erano state
avviate (in tal senso, tra le altre: Cass. 30 luglio 2004, n. 14539; 14
febbraio 2000, n. 1632; 30 agosto 1995, n. 9157; 26 ottobre 1994, n. 8778; 12
marzo 1993, n. 2973). E' tuttavia evidente che, quando, come nell'ipotesi
prefigurata dall'art. 1440 c.c., il danno derivi da un contratto valido ed
efficace ma "sconveniente", il risarcimento, pur non potendo essere
commisurato al pregiudizio derivante dalla mancata esecuzione del contratto
posto in essere (il c.d. interesse positivo), non può neppure
essere determinato, come nelle ipotesi appena considerate, avendo riguardo
all'interesse della parte vittima del comportamento doloso (o,
comunque, non conforme a buona fede) a non essere coinvolta nelle trattative,
per la decisiva ragione che, in questo caso, il contratto è stato validamente
concluso, sia pure a condizioni diverse da quelle alle quali esso sarebbe
stato stipulato senza l'interferenza del comportamento scorretto.
Il risarcimento, in detta ipotesi, deve essere
ragguagliato al "minor vantaggio o al maggiore aggravio economico”
determinato dal contegno sleale di una delle parti
(Cass. 11 luglio 1976, n. 2840; 16 agosto 1990, n. 8318), salvo la prova di ulteriori
danni che risultino collegati a tale
comportamento "da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto"
(Casa. 29 marzo 1999, n. 2956).
Non vi è quindi motivo di ritenere che la
conclusione di un contratto valido ed efficace sia di ostacolo alla
proposizione di un'azione risarcitoria fondata sulla violazione della regola
posta dall'art. 1337 c.c. o di obblighi più specifici riconducibili a detta
disposizione, sempre che, s'intende, il danno trovi il suo fondamento (non
già nell'inadempimento un'obbligazione derivante dal contratto, ma) nella
violazione di obblighi relativi alla condotta delle parti nel corso delle
trattative e prima della conclusione del contratto.
7 - Resta l'ultimo rilievo, fondato sulla
(asserita) violazione dell'art. 6, lett. g), l. 1/91, in
relazione alla lett. c) dello stesso art. 6 e agli artt.
1325, 1326,
1343, 1350,
n.
13, 1418, 1439, 1440 c.c. La lett. g) del citato art. 6 poneva alle società di
intermediazione il divieto di "effettuare operazioni con o per conto
della propria clientela" se avessero "direttamente o
indirettamente" un interesse conflittuale nell'operazione, a meno che
non avessero "comunicato per iscritto al cliente la natura e l'estensione del loro
interesse nell'operazione e il cliente non avesse preventivamente ed
espressamente acconsentito per iscritto" alla sua effettuazione.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per
non aver considerato che queste prescrizioni (mantenute dalla
disciplina vigente: art. 21, primo comma,
lett. c,
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come integrato dall'art. 27,
secondo comma, Reg. Consob, 1° luglio 1998, n. 11522) erano state violate dalla
Banca, che aveva effettuato le operazioni richieste "in proprio",
invece che
come intermediario, senza preavvertirlo
in alcun modo (e tanto meno per iscritto) e senza acquisire preventivamente
il suo consenso scritto. Di qui l'assunto
che i contratti così posti in
essere sarebbero nulli, perché privi del requisito di forma inderogabilmente
stabilito dalla lettera "c" dello stesso art. 6.
E' però agevole replicare che la forma scritta
richiesta dalla lettera "g" per la segnalazione, da
parte dell'intermediario, della situazione di conflitto di interessi e per l'autorizzazione, da
parte del cliente, al compimento dell'operazione
riguarda atti che, per espressa previsione legislativa, debbono essere posti
in essere "preventivamente" e,
quindi, prima della conclusione del contratto
e non
ricadono, pertanto, nell'ambito di applicazione della lettera "c"
che prescrive la forma scritta per il contratto destinati regolati i
rapporti l'intermediario e il cliente. E' allora
evidente l'inosservanza della forma scritta per il compimento di tali
atti non poteva determinare la nullità dei, contratti successivamente
stipulati, anche a voler ritenere il requisito di forma prescritto dalla
lettera "c" riguardasse, già nel vigore della legge 1/91, non il
(solo)
contratto "quadro", ma
anche tutti i singoli contratti posti in essere tra l'intermediario e
il cliente per regolare le singole operazioni poste in essere, come è stato
successivamente chiarito in modo inequivoco dal legislatore (art. 18, primo
comma, d. lgs., n. 415/96; art. 23, d. lgs. 58/98).
Il che, naturalmente, non esclude che l'inosservanza
degli adempimenti prescritti dalla lettera "g" del citato art. 6
possa
assumere rilievo, sotto altro
profilo, alla stregua dei principi stabiliti dagli arti. 1394 e 1395
c.c., la cui applicabilità è rimasta peraltro
estranea all'oggetto del presente giudizio e non può quindi venire in
considerazione in questa sede.
8 - Il ricorso deve essere pertanto respinto in ogni sua parte. Le
spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, liquidandole in € 12.100,
00
(dodicimilacento/00), di cui 12.000,00
(dodicimila/00) per onorari, oltre accessori come per legge.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio
del 31 marzo 2005.
(Depositata in cancelleria il
29 settembre 2005).
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