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Tribunale di Mantova, Sez.
Dist. Castiglione d. Stiviere – G.U. L. Pagliuca – 2 novembre 2005.
Danno biologico –
Micropermanente - Liquidazione – Criteri.
Intervento
adesivo autonomo – Termine – Costituzione del convenuto – Inammissibilità.
Nel
caso di sinistro stradale verificatosi in data antecedente all'entrata in
vigore della legge 57/01 la liquidazione del danno biologico da c.d.
micropermanente, i criteri di quantificazione di tale legge possono
costituire un valido parametro oggettivo in quanto considerato congruo dallo
stesso legislatore.
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
E'
inammissibile l'intervento adesivo autonomo proposto oltre il termine
previsto per la costituzione del convenuto.
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata G. A. conveniva in giudizio A.
F. e la Bernese assicurazioni Spa
per sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni –
patrimoniali e non patrimoniali – patiti in conseguenza del sinistro stradale
occorsogli in Goito, il giorno 8.3.00, verso le ore 7.15.
Affermava infatti l’attore che mentre stava percorrendo la strada
provinciale 17 a bordo della autovettura Peugeot 306 sw targata BJ248MX di
sua proprietà giungeva in prossimità di altri veicoli incolonnati ed
arrestava l’autovettura sul retro di un autocarro che lo precedeva.
Sopraggiungeva quindi l’autovettura Toyota Celica targata AD607KK di
proprietà e condotta da A. F. che lo tamponava violentemente da tergo,
sospingendo la Peugeot da lui condotta contro il retro dell’autocarro che lo
precedeva.
L’attore affermava che a seguito del sinistro aveva patito danno
alla persona e che la Peugeot di sua proprietà aveva subito danni di entità
tale da renderne antieconomica la riparazione.
Pertanto, ritenendo esclusivo responsabile dell’accaduto il F.,
concludeva chiedendo la condanna di quest’ultimo e della Bernese
assicurazioni spa, società presso cui era assicurato per la RCA, al pagamento
di somma non inferiore a lire 52.000.000 a titolo di risarcimento di tutti i danni
patrimoniale, morale e biologico, patiti in conseguenza del sinistro, oltre
interessi e rivalutazione monetaria
Si costituiva in giudizio la Bernese assicurazioni spa la quale
affermava che, secondo quanto riferitole dal suo assicurato A. F., nel
momento in cui la Toyota Celica di quest’ultimo era giunta sul luogo
dell’incidente la Peugeot dell’attore aveva già da tempo tamponato
l’autocarro che la precedeva e che l’attore al momento dell’impatto era già
sceso dal suo autoveicolo.
Pertanto, i danni alla persona patiti dall’attore non potevano essere
ricondotti al tamponamento da parte del F. ed il convenuto, unitamente alla
sua assicurazione, poteva essere ritenuto responsabile solo dei danni subiti
dalla parte posteriore della Peugeot dell’attore, atteso che quelli nella
parte anteriore erano riconducibili esclusivamente al precedente scontro di
detto mezzo con l’autocarro che lo precedeva, scontro non imputabile alla
condotta di guida del F..
In ogni caso, del tamponamento tra Peugeot e Toyota doveva ritenersi
responsabile anche l’attore, il quale dopo lo scontro con l’autocarro non
aveva posizionato il triangolo di cui all’art 162 CDS e, quindi, anche in
considerazione delle condizioni di ridotta visibilità conseguenti alla nebbia
presente quel giorno, non aveva segnalato al F. la presenza della Peugeot
ferma sulla strada e, quindi , il pericolo.
In ogni caso la Bernese assicurazioni spa contestava anche il
quantum della pretesa risarcitoria attorea, ritenendolo eccessivo.
Tutto ciò premesso la convenuta concludeva chiedendo il rigetto
della domanda attorea.
Con comparsa depositata in cancelleria in data 30.9.02 interveniva
volontariamente in giudizio l’INPS ed affermava che a causa del sinistro
occorsogli l’attore si era assentato dal lavoro dall’ 8.3.00 al 22.3.00; che
per tali periodi erano state erogate a favore dell’attore dall’INPS somme per
complessive lire 633.790, a titolo di indennità di malattia; che l’INPS si
era surrogata nel diritto al risarcimento dell’attore ai sensi degli artt.
1916 c.c e 28 L. 990/69; che la responsabilità in ordine al sinistro era
ascrivibile unicamente ad A. F. e conseguentemente i convenuti erano tenuti,
in solido, a rimborsare all’INPS quanto erogato a favore dell’attore, oltre
interessi e rivalutazione monetaria.
La causa, istruita documentalmente, oralmente, nonché mediante Ctu
medica accertativa dei danni alla persona patiti da G. A., veniva trattenuta
in decisione all’udienza del 13.6.05, sulla base delle conclusioni delle
parti costituite come riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Contumacia di A. F.
La declaratoria di contumacia del convenuto A.
F., omessa nel corso dell’istruttoria, va dichiarata in questa sede.
2) Premessa
Ai sensi dell’art. 2054, c. 2 c.c. “nel caso di scontro tra veicoli
si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia
concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (e dalle
persone che vi si trovano: Cass.3415/88, in motivazione)”.
La presunzione - giustificata dalla necessità di imporre una
particolare prudenza nella circolazione veicolare e dalla difficoltà, in
molti casi, di accertare in concreto la responsabilità nella causazione di un
sinistro - è applicabile in ogni
caso di scontro tra veicoli, a prescindere dalle modalità con cui esso sia
avvenuto (Cass. 4754/04).
Essa, inoltre, attiene sia al nesso causale che alla colpevolezza
dei conducenti dei veicoli scontratisi, rispetto all’incidente. In sostanza,
una volta che sia provato lo scontro (presupposto espresso per l’applicazione
della norma), in difetto di alternativa ricostruzione, si presume che esso
sia conseguito in misura paritaria alle condotte di guida dei conducenti dei
veicoli scontratisi e che dette condotte sia entrambe colpose (Cass. 3415/88,
Cass. 4754/04)
In particolare, come la Cassazione ha avuto più volte modo di
affermare (Cass. 3415/88, Cass. 8646/03, Cass. 7020/99, Cass. 935/95) la
norma trova applicazione anche nell’ipotesi di tamponamento c.d. a catena di
veicoli in movimento, con conseguente presunzione juris tantum di colpa in
egual misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli
tamponato e tamponante, qualora non sia fornita da essi la prova liberatoria
di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La Suprema Corte ha poi precisato che la presunzione trova
applicazione solo con riguardo ai veicoli intermedi, con esclusione del primo
e dell’ultimo veicolo della colonna (Cass. 3415/88, Cass. 7020/99, Cass. 935/95).
In proposito ritiene questo giudice che la precisazione da ultimo
riportata debba essere intesa nel senso che la presunzione ex art. 2054, c. 2
c.c. non possa trovare applicazione nell’ipotesi in cui si discuta della
responsabilità per i danni patiti dal primo o dall’ultimo dei veicoli della
colonna.
Invero, nel caso di tamponamento a catena l’applicabilità della
presunzione ai veicoli intermedi è all’evidenza giustificata dal fatto che i
danni da essi patiti conseguono sia all’urto con il veicolo che li precede
che a quello con il veicolo che li segue. Invero, se rispetto ai danni nella
parte posteriore si può affermare che essi sono senz’altro imputabili a colpa
esclusiva del tamponante (atteso che il fatto stesso del tamponamento
dimostra che questi non aveva rispettato la distanza di sicurezza), rispetto
a quelli patiti nella parte anteriore può del pari affermarsi che essi siano
imputabili allo stesso danneggiato (per non avere a sua volta rispettato la
distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante).
In buona sostanza, in caso di veicolo intermedio il fatto che l’urto
sia avvenuto sia nella parte anteriore che in quella posteriore fa
ragionevolmente ritenere, sino a prova contraria, che i danni verificatisi
siano imputabili alla scorretta condotta di guida di entrambi i conducenti
dei veicoli scontratisi (in quanto entrambi non rispettosi della distanza di
sicurezza rispetto a chi li precedeva) e giustifica, quindi, l’applicabilità
della presunzione ex art. 2054, c. 2 c.c..
Nel caso del primo e dell’ultimo veicolo, invece, difetta lo
scontro, rispettivamente, nella parte anteriore ed in quella posteriore del
mezzo.
Pertanto, quanto al primo veicolo, gli unici danni patiti saranno
ovviamente quelli nella parte posteriore, i quali saranno all’evidenza
imputabili a colpa esclusiva del tamponante, per non avere rispettato la
distanza di sicurezza, mentre nessuna violazione di obblighi di rispetto di
distanze di sicurezza sarà ipotizzabile in capo al tamponato (difettando,
appunto, un veicolo antistante al suo).
Quanto, invece, all’ultimo veicolo, è ovvio che gli unici danni
patiti saranno posizionati nella parte anteriore del mezzo e saranno in
questo caso imputabili a responsabilità esclusiva dello stesso danneggiato,
in quanto conseguenti al mancato rispetto da parte sua della distanza di
sicurezza rispetto al penultimo veicolo ed in alcun modo imputabili a
responsabilità di quest’ultimo (atteso che il mancato rispetto della distanza
di sicurezza anche da parte di questi rileva all’evidenza solo rispetto ai
danni da lui stesso subiti, mentre è del tutto irrilevante rispetto ai danni
patiti dal veicolo che lo ha tamponato, ovvero dall’ultimo della fila).
Concludendo può affermarsi che in caso di tamponamento a catena la
presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, c. 2 c.c. opera tra ciascuna
coppia di tamponante e tamponato in riferimento ai danni patiti da tutti i
veicoli della colonna, ad eccezione del primo (i cui danni, posti solo sulla
parte posteriore, saranno a carico del secondo veicolo) e dell’ultimo (i cui
danni, posti nella parte anteriore, non sono imputabili al penultimo veicolo,
bensì alla condotta del conducente dello stesso veicolo danneggiato).
Pertanto, avuto specifico riguardo all’ipotesi di scontro tra il
penultimo e l’ultimo veicolo:
a) la presunzione di corresponsabilità opererà senz’altro laddove si
discuta dei danni patiti dal penultimo veicolo (e da coloro che viaggiavano
su di esso), con conseguente onere a carico del proprietario di questo che
pretenda l’intero risarcimento dei danni patiti di fornire la prova che anche
l’urto del suo mezzo con quello che lo precedeva (ossia con il terzultimo) è
imputabile all’ultimo veicolo, prova che potrà considerarsi raggiunta
essenzialmente nel caso in cui si accerti che il penultimo veicolo, prima di
esser tamponato dall’ultimo, si era già fermato dietro al terzultimo, atteso
che solo in questo caso non opererebbe a suo carico l’obbligo di rispetto
della distanza di sicurezza rispetto al mezzo antistante, che sussiste solo
in ipotesi di veicoli in movimento; in difetto di detta prova l’ultimo
veicolo (rectitus: il conducente, il proprietario e l’assicurazione
dell’ultimo veicolo) sarà tenuto al risarcimento di metà dei danni patiti dal
penultimo veicolo e da coloro che lo occupavano;
b) la presunzione di corresponsabilità non opererà laddove si
discuta dei danni patiti dall’ultimo veicolo, da ritenersi senz’altro
imputabili esclusivamente all’imprudente condotta di guida del suo conducente, per non
avere rispettato la distanza di sicurezza rispetto al penultimo veicolo, che
lo precedeva.
3) Impossibilità di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra
il veicolo dell’A. e quello del F. – operatività della presunzione ex art.
2054, c. 2 c.c.
Venendo quindi alla dinamica del sinistro per cui è causa è pacifico
che nelle circostanze di tempo e di luogo sopra riportate il veicolo Fiat 190
targato BF338DB di proprietà di M. O. e condotto da G. G. giungeva sul luogo
teatro del sinistro e si arrestava dietro ad altri veicoli rimasti coinvolti
in altro scontro poco prima avvenuto (circostanza non contestata e comunque
confermata dai testi G. - conducente del Fiat 190 - e G. – conducente della
Ford Fiesta che precedeva il Fiat 190).
E poi certo che il veicolo Fiat 190 veniva tamponato dall’auto
Peugeot 306 sw targata BI248MX di proprietà e condotta dall’attore A. G., la
quale a sua volta veniva tamponata dall’auto Toyota Celica targata AD607KK di
proprietà e condotta dal convenuto A. F. (circostanza anch’essa pacifica e
comunque confermata anche in questo caso dai testi G. e G.).
Ad essere oggetto di contestazione è la successione degli scontri
tra l’auto del convenuto e quella dell’attore e tra quest’ultima ed il
veicolo Fiat 190 dell’O..
Invero, mentre l’attore afferma che aveva già completamente
arrestato la sua marcia dietro il veicolo Fiat 190 allorchè la Toyota Celica
del convenuto sopraggiungeva e lo urtava nella parte posteriore, facendo
andare ad impattare la Peugeot 306 contro il posteriore del veicolo Fiat 190
(quindi l’attore afferma che prima era avvenuto lo scontro tra Toyota e
Peugeot e solo dopo quello tra Peugeot e Fiat 190), parte convenuta afferma
invece che l’urto tra la sua Toyota Celica e la Peugeot 306 era avvenuto solo
dopo che quest’ultima aveva già tempo prima autonomamente tamponato il
veicolo Fiat 190 (quindi la convenuta afferma che prima era avvenuto lo
scontro tra Fiat 190 e Peugeot e solo dopo quello tra Peugeot e Toyota).
L’espletata istruttoria non ha consentito di appurare l’effettiva
successione dei due tamponamenti.
In primo luogo deve osservarsi che la ricostruzione operata dai
Carabinieri intervenuti sul posto (doc. 4 di parte convenuta), i quali hanno
ritenuto che effettivamente l’auto dell’attore si fosse già arrestata dietro
il veicolo Fiat 190 prima di essere tamponata dall’auto del convenuto, non
assume certo valore dirimente, essendo ovviamente obbligo di questo giudice
sindacare il ragionamento che ha
condotto i militari a dette conclusioni, potendosene discostare nell’ipotesi
in cui non lo condivida.
E’evidente che i Carabinieri sono giunti alla citata conclusione
valorizzando la dichiarazione del F. il quale aveva affermato che, allorché
giungeva sul luogo del sinistro, la Peugeot 306 dell’attore era già ferma
sulla strada (percorrevo la SP 17 con direzione Gazzoldo D/I quando
all’altezza del civico n. 8 ho notato una Peugeot 306 grigia ferma sulla
strada, con il conducente fuori l’autovettura) .
Deve tuttavia osservarsi che la dichiarazione del F. era di
contenuto ben più ampio e che essa è risultata senz’altro complessivamente
smentita dalle risultanze istruttorie.
Ai Carabinieri il F. aveva infatti dichiarato anche che al suo
arrivo il conducente della Peugeot (ossia l’attore) era fuori dall’auto e,
soprattutto, che al momento dell’impatto dinanzi all’auto dell’attore vi era
solamente, a distanza, una Ford Fiesta e non il veicolo Fiat 190 di cui si è
detto e con cui pacificamente l’attore era andato ad impattare (preciso che
al mio arrivo notavo soltanto la presenza della vettura che ho tamponato e
più avanti una Ford Fiesta XR 2 di colore nero).
Ancor più precisamente nella dichiarazione rilasciata
all’assicurazione convenuta (doc. 1 di parte convenuta) il F. affermava che
subito dopo l’impatto era sceso dall’auto ed aveva notato che sulla Peugeot
306 non c’era nessuno e che detta auto presentava ammaccature sulla parte
anteriore sebbene dinanzi ad essa non fossero presenti altri veicoli (sono
sceso dalla macchina ho dato un occhiata, e ho notato che sulla 306 non c’era
nessuno e malgrado davanti era ammaccata non ho visto nessuna macchina e
nessun camion).
In buona sostanza, allegando l’assenza di altro veicolo dinanzi a
quello dell’attore al momento del tamponamento da parte della Toyota
Celica, il F. aveva affermato
che lo scontro tra la Peugeot ed
il veicolo Fiat 190 era già avvenuto da tempo ed indipendentemente dall’urto
da parte della vettura da lui condotta.
Ebbene, detta versione dei fatti è risultata smentita dalla
deposizione del teste M. G. (conducente della Fiesta che precedeva il veicolo
Fiat 190) il quale ha dichiarato di avere sentito in successione due botti,
l’uno dopo l’altro (non ho visto l’urto tra la Peugeot di A. e l’autocarro,
ma ho sentito un primo botto relativo a tale scontro e poi un altro botto
relativo allo scontro tra la Toyota di F. e la Peugeot. Ribadisco che non ho
visto i tamponamenti; non posso pertanto escludere che il primo botto si
riferisse allo scontro tra la Toyota e la Peugeot e che il secondo botto si
riferisse allo scontro tra la Peugeot e l’autocarro). In particolare dal
tenore della deposizione del teste, in cui non si fa alcun riferimento alla
ricorrenza di considerevoli intervalli di tempo tra uno scontro e l’altro, si
evince che essi erano avvenuti in rapida successione, e non certo a distanza
di minuti l’uno dall’altro, come presupporrebbe la versione del F. (invero
solo ipotizzando la ricorrenza di un ampio lasso di tempo tra i due scontri
si potrebbe ragionevolmente affermare che l’attore fosse sceso dalla sua auto
prima dello scontro con quella del convenuto e che nel frattempo il veicolo
Fiat 190 avesse abbandonato il luogo del sinistro).
D’altra parte anche il teste G., conducente del Fiat 190, riferisce
di due scontri avvenuti uno dopo l’altro (ho subito udito un tamponamento
della Peugeot dell’A. che a sua volta era stata colpita da dietro) ed
anch’egli non opera alcun riferimento alla ricorrenza di un ampio intervallo
di tempo tra i due scontri.
Quanto allo spostamento del Fiat 190 lo stesso teste riferisce di
averlo effettuato solo prima dell’arrivo dei Carabinieri ma non anche prima
del duplice scontro per cui è causa.
In buona sostanza, la rapida successione tra i due scontri
(evincibile dalle dichiarazioni dei testi G. e G.), esclude in radice la
veridicità della versione dei fatti riferita dal F. ai militari subito dopo
il sinistro (ossia che gli scontri erano avvenuti a distanza di tempo l’uno
dall’altro).
Pertanto, a fronte dell’accertata non verosimiglianza del tenore
complessivo di detta dichiarazione non appare corretto estrapolarne una parte
soltanto (quella in cui il F. dichiara che la Peugeot dell’attore al suo
arrivo era già ferma in mezzo alla strada), per trarne conclusioni circa la
successione degli scontri per cui è causa.
Invero, la dichiarazione del F. per essere ritenuta veritiera nella
parte valorizzata dai militari avrebbe richiesto quantomeno un riscontro
esterno, quale ad esempio la conferma da parte di qualche deposizione
testimoniale.
Sennonché sia il teste G. che il teste G. hanno dichiarato di non
avere assistito allo scontro tra la Toyota del F. e la Peugeot dell’A. e di
non essere in grado, quindi, di riferire l’esatta successione dei
tamponamenti e quindi la posizione di movimento o quiete della Peugeot prima
di essere tamponata dalla Toyota.
D’altra parte la duplicità dei botti a cui ha fatto riferimento il
teste G. è astrattamente compatibile con entrambe le successioni dei
tamponamenti allegate dalle parti e, quindi, sulla scorta di quanto
semplicemente udito dal teste non è certo possibile propendere per l’una o
l’altra ricostruzione.
In conclusione, deve escludersi che l’attore sia riuscito a fornire
la prova che la Peugeot da lui condotta, prima di essere urtata dalla Toyota
del convenuto, avesse già
arrestato la sua marcia dietro il veicolo Fiat 190.
Pertanto, non può escludersi che la Peugeot avesse autonomamente
tamponato il Fiat 190 subito prima di essere tamponata dalla Toyota ovvero
che la Peugeot fosse ancora in movimento prima di essere sospinta dalla
Toyota verso il posteriore del Fiat 190 (ipotesi, entrambe, in cui in merito
ai danni complessivamente patiti dall’attore la sua responsabilità
concorrerebbe con quella del convenuto).
Pertanto, ricorrendo un’ ipotesi di scontro tra ultimo e penultimo
veicolo e discutendosi dei danni patiti dal secondo, in difetto di prova
della effettiva successione degli scontri (e, in particolare, del fatto che
l’attore aveva arrestato la sua marcia prima di essere tamponato, unica
ipotesi in cui avrebbe avuto diritto al risarcimento dell’intero danno
patito) e sulla scorta dei principi affermati al punto sub. 2 della
motivazione, deve senz’altro ritenersi operante e non superata la presunzione
di cui all’art. 2054, c. 2 c.c.. Conseguentemente l’attore ha diritto a
vedersi risarciti dal F. (in solido con l’assicurazione convenuta) solamente
la metà dei danni patiti in conseguenza del sinistro per cui è causa.
4) Quantificazione del risarcimento dovuto all’attore
4.1 – Danno patrimoniale
A seguito del tamponamento per cui è causa la
Peugeot dell’attore aveva subito ingenti danni, rilevabili anche dalle
fotografie in atti (allegate alla consulenza prodotta dall’assicurazione
convenuta sub doc. 2).
L’antieconomicità delle riparazioni necessarie al
ripristino del veicolo è riconosciuta anche nella perizia prodotta dalla
assicurazione convenuta (doc. 2) e può, quindi, ritenersi pacifica.
L’attore ha quindi in primo luogo diritto a
vedersi riconosciuto il valore antesinistro dell’auto.
Al momento del sinistro l’auto era stata
immatricolata da soli 43 giorni e per il suo acquisto era stato pagato dall’attore l’importo di lire
31.500.000 (doc. 2B di parte attrice).
Tenuto conto della fatto che notoriamente già
solo per effetto della immatricolazione il veicolo subisce una svalutazione
non può certo essere riconosciuto all’attore l’intero corrispettivo versato
per il suo acquisto.
Tuttavia, tenuto conto che l’auto aveva poco più
di un mese di vita, appare eccessivamente riduttiva la valutazione di lire
28.000.000 operata dal perito incaricato dall’assicurazione convenuta.
Ritiene questo giudice che in via equitativa
possa attribuirsi al mezzo il valore di lire 29.750.000 (pari ad euro
15.365,00), intermedio tra quello di acquisto e quello indicato
dall’assicurazione.
Deve essere poi riconosciuto all’attore il
diritto al rimborso della somma complessiva di lire 645.000, (pari ad euro
333,00) per spese di recupero del mezzo (lire 250.000: doc. 4 di parte
attrice), di 10/12 della tassa di possesso (pari a 10/12 di lire 330.000,
quindi a lire 275.000: doc. 4 di parte attrice) e di radiazione del veicolo
dal PRA (lire 120.000: importo quantificato dal perito dell’assicurazione).
Deve infine decurtarsi la somma di lire 800.000
(pari ad euro 413,00) percepita dall’attore per la consegna del relitto
all’atto dell’acquisto del nuovo autoveicolo (doc. 3 di parte attrice).
In conclusione il danno patrimoniale
complessivamente patito dall’attore ammonta ad euro 15.285,00 (15.365,00 +
333,00 – 413,00).
Vertendosi in ipotesi di credito risarcitorio, e
quindi di valore, deve operarsi la rivalutazione all’attualità di detto
importo.
Ne deriva che ad oggi il danno ammonta ad euro
17.290,00.
4.2 – Danno non patrimoniale
La espletata ctu, le cui conclusioni sono
condivise da questo giudice in quanto conseguenti ad un attento esame di
tutta la documentazione medica
relativa al sinistro, nonché al diretto accertamento dei postumi in
sede di visita medica, ha accertato che G. A. ha riportato, in conseguenza
del sinistro, una distorsione del rachide cervicale (c.d. colpo di frusta).
Da dette lesioni sono derivati postumi permanenti comportanti un’invalidità
permanente quantificata dal ctu nella misura del 1%, con esclusione di ogni
incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Ne consegue che è risarcibile il danno biologico
connesso a detta invalidità.
Il ctu ha inoltre accertato che a causa
dell’incidente l’attrice ha dovuto patire:
a) un’invalidità temporanea totale di 5 giorni;
b) un’invalidità temporanea parziale (al 50%) di
5 giorni;
Quanto al criterio di liquidazione da adottarsi deve rilevarsi che
il sinistro per cui è causa è avvenuto in data 8.3.00, quando ancora non era
vigente la legge 57/01 che, all’art. 5, c.2, espressamente prevede la sua
applicabilità ai sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore (4.4.01);
conseguentemente non possono applicarsi in via diretta le disposizioni di
detta normativa che determinano le modalità di quantificazione del danno alla
persona nel caso in cui dal sinistro stradale sia, come nella specie, derivata una invalidità permanente
sino al 9 % (c.d. lesioni micropermanenti); tuttavia poiché quello biologico
costituisce un tipo di danno di natura non patrimoniale (atteso che secondo
la definizione coniata dalla giurisprudenza e successivamente fatta propria
dal legislatore nella leggi 70/00 e 57/01 esso consiste “nella lesione della
integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico
legale….risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di
produzione di reddito del danneggiato), la sua quantificazione, in assenza di
parametri oggettivi da prendere a riferimento (come invece avviene nel caso
di risarcimento del danno patrimoniale, ove il danno corrisponde alla
diminuzione del patrimonio, oggettivamente accertabile), non può che essere
rimessa alla discrezionalità del giudice; discrezionalità che il giudice non
può però esercitare liberamente (poiché in tal caso la valutazione
sconfinerebbe nell’arbitrio, con conseguente rischio di trattamento diseguale
di situazioni identiche), bensì facendo riferimento a parametri di
quantificazione il più possibile oggettivi ed uniformi; pertanto, ritiene
questo giudice che, pur non potendo
applicare in via diretta i criteri di quantificazione della legge
57/01, essi possano costituire un valido parametro oggettivo, considerato
congruo dallo stesso legislatore e da preferirsi alle tabelle di
quantificazione elaborate dalla giurisprudenza, a cui ancorare la propria
valutazione discrezionale del danno patito dall’attore.
Sulla scorta di tali premesse, e rilevato che nel fatto sono
integrati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di lesioni
colpose (e che, sulla scorta del più recente e condivisibile indirizzo
giurisprudenziale, il danno morale conseguente al reato può essere risarcito
sebbene la colpa sia stata accertata in via meramente presuntiva: Cass.
10482/04. Corte cost. 356/03 e 233/03), vanno riconosciuti all’attrice (che
al momento del sinistro aveva quasi 34 anni):
a) € 200,00= per danno biologico da invalidità
temporanea totale (in ragione di € 40,00= al giorno);
b) € 100,00= per danno biologico da invalidità
temporanea parziale al 50% (in ragione di € 20,00 = al giorno);
c) € 594,00= per danno biologico da invalidità
permanente;
d) € 223,50= per danno morale (infatti, in
considerazione della lieve entità dei postumi accertati, della durata del
periodo di inabilità totale e parziale, nonché della condotta, meramente
colposa, del danneggiante, appare equo liquidare detta voce di danno in
importo pari ad ¼ dell’importo complessivamente liquidato a titolo di danno
biologico ed invalidità temporanea).
Importi liquidati tutti all’attualità e che
pertanto non vanno assoggettati a rivalutazione.
In conclusione il danno non patrimoniale
complessivamente patito dall’attore ammonta a complessivi € 1.117,50=.
5) Risarcimento effettivamente spettante
all’attore
Nel sinistro per cui è causa l’attore ha quindi
patito un danno complessivo di euro 18.407,50= (euro 17.290,00 per danno
patrimoniale + euro 1.117,50 per danno non patrimoniale), liquidato
all’attualità.
Tenuto conto della decurtazione conseguente al ritenuto
concorso di colpa al 50% egli ha pertanto diritto al risarcimento della
somma, in linea capitale, di euro 9.203,75=, oltre interessi c.d.
compensativi al tasso legale (invero può ritenersi che se l’attore avesse
immediatamente conseguito il risarcimento spettategli ne avrebbe fatto un
utilizzo che gli avrebbe consentito di ottenere una remunerazione almeno pari
all’interesse legale) dalla data del sinistro (8.3.00) alla data odierna.
Ai fini della liquidazione degli interessi, in
adesione al consolidato indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass. s.u.
1712/95, detta somma (liquidata all’attualità), va devalutata, secondo
l’indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, sino alla data del sinistro (in tal modo pervenendosi alla
determinazione dell’ammontare dei danni al momento del sinistro: € 8.136,50=)
e poi rivalutata anno per anno secondo il medesimo indice, con calcolo degli
interessi, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata con cadenza annuale.
In applicazione di detto criterio gli interessi complessivamente
spettanti all’attore ammontano quindi all’importo di € 1.426,00=, da sommarsi
al capitale coma sopra determinato.
Sul complessivo importo di € 10.629,75 ( € 9.203,75 + € 1.426,00=)
l’attore ha infine diritto alla corresponsione degli interessi legali dalla
pubblicazione della presente sentenza al saldo.
6) Inammissibilità dell’intervento dell’INPS – inammissibilità della
domanda di rimborso
L'intervento dell’INPS (da qualificarsi come adesivo
autonomo ex art. 105 I co. c.p.c. avendo la parte proposto autonoma domanda
risarcitoria nei confronti dei convenuti), avvenuto con comparsa depositata
in data 30.9.02 (ben oltre il termine di costituzione dei convenuti, scaduto
il 20.9.01) deve ritenersi inammissibile in quanto il terzo, pur potendo
intervenire fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (v. art. 268
c.p.c.), è soggetto tuttavia alle stesse preclusioni previste per le altre
parti e, quindi, se intende proporre una nuova domanda, deve agire in
giudizio entro il termine previsto per la costituzione tempestiva del
convenuto ex art. 167 c.p.c., atteso che, dopo tale momento, non è più
consentita alle parti la proposizione di domande nuove (in tal senso vedasi
Trib. Mantova 17.2.04; Trib. Bergamo 14.5.2004; Trib. Mantova 28-11-2002 n.
1357; Trib. Ivrea 7.7.03; Trib. Napoli 23.7.01; Trib. Roma 30-8-2002 in Foro
It.,2003,I,1285; Trib. Monza 9-2-2001 in Giur.Merito,2002,I,29; Trib. Torino
7-6-2000 in Giur.Merito,2001,I,27; Trib. Milano 29-10-1998 in Giur.
Merito,1999,754; Trib. Monza 12-9-1998 in Giur. Merito,1999,755; Trib. Roma
17-2-1998 in Giust. Civ.,1999,I,3471).
La domanda di rimborso di somme erogate per
indennità di malattia a favore dell’attore proposta dall’INPS nei confronti
dei convenuti va quindi dichiarata inammissibile.
7) Spese
In considerazione della paritaria responsabilità
dell’A. e del F. in ordine al sinistro per cui è causa e, quindi,
all’accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria proposta sussistono
giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra l’attore e la
Bernese assicurazioni spa.
In considerazione delle ragioni, meramente di
rito, che hanno comportato il mancato accoglimento della domanda di rimborso
proposta dall’Inps sussistono giusti motivi per compensare integralmente
anche le spese di lite tra detto ente e la Bernese assicurazioni spa.
Nulla sulle spese del F., rimasto contumace.
Le spese di ctu, come liquidate dal G.I., vanno
poste a carico dell’attore e della Bernese assicurazioni spa, nella misura di
metà a testa.
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