|
Massimario, art. 6 l. fall.
Massimario, art. 9 l. fall.
Corte di Cassazione Sez. Unite Civili,
18 maggio 2009, n. 11398 – Pres. Carbone –
Rel. Rordorf.
Giurisdizione civile – Insolvenza transfrontaliera – Fallimento di società –
Regolamento CE n. 1346/2000 – Competenza ad aprire la procedura di insolvenza
– Giudice del centro di interessi della società – Presunzione "iuris tantum"
di coincidenza della sede legale con la sede effettiva – Trasferimento della
sede all'estero anteriormente al deposito dell'istanza di fallimento –
Carattere fittizio – Conseguenze – Giurisdizione del giudice italiano –
Sussistenza.
Ai sensi
dell'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000,
relativo alle procedure di insolvenza, competenti ad aprire la procedura di
insolvenza sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il
centro degli interessi principali del debitore, presumendosi - per le società
e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova
contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria; ove però,
anteriormente alla presentazione dell'istanza di fallimento, la società abbia
trasferito all'estero la propria sede legale, e tale trasferimento appaia
fittizio, non avendo ad esso fatto seguito l'esercizio di attività economica
nella nuova sede, né lo spostamento presso di essa del centro dell'attività
direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa, permane la
giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento. (Principio
affermato dalla S.C. in riferimento ad una fattispecie in cui la società, già
avente sede in Italia, aveva trasferito la propria sede legale in Spagna
nell'imminenza della presentazione dell'istanza di fallimento, quando la
situazione d'insolvenza era già ampiamente in atto, senza che tale
trasferimento trovasse riscontro nell'iscrizione nel registro delle imprese
dello stato estero). (fonte CED – Corte di Cassazione)
omissis
PREMESSO IN FATTO
Che:
- nella cancelleria
del Tribunale di Siena, in date comprese tra il 9 ottobre ed il 20 novembre
2007, sono state depositate cinque istanze volte a far dichiarare il
fallimento della società Longeva s.r.l.;
- detta società ha
proposto a questa corte ricorso per regolamento di giurisdizione sostenendo di
aver trasferito la propria sede in Spagna, con conseguente cancellazione in
data 22 maggio 2007 dal registro delle imprese italiano, e pertanto affermando
che la giurisdizione in ordine alle riferite istanze di fallimento compete al
giudice spagnolo e non a quello italiano;
- la MPS Gestione
Crediti Banca s.p.a. (nella duplice veste di rappresentante della MPS Capital
Services s.p.a. e della Banca Toscana s.p.a.) e la Banca Nazionale del Lavoro
s.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi, chiedendo affermarsi la
giurisdizione italiana, mentre gli altri creditori istanti per il fallimento
non hanno svolto difese in questa sede;
- il Tribunale di
Siena, non avendo sospeso il procedimento pendente dinanzi a sè, con sentenza
depositata il 4 febbraio 2008 ha frattanto dichiarato il fallimento della
società Longeva;
- il Procuratore
generale ha concluso per il rigetto del ricorso, la declaratoria di
giurisdizione del giudice italiano e la condanna della ricorrente al pagamento
della somma prevista dall'art.
385 c.p.c.;
- la Banca Nazionale
del Lavoro ha depositato memoria insistendo perché sia dichiarata la
giurisdizione del giudice italiano.
CONSIDERATO IN
DIRITTO
Che:
- la pronuncia sul
regolamento di giurisdizione non è preclusa dalla mancata sospensione del
processo pendente dinanzi al Tribunale adito per la dichiarazione di
fallimento, ne' dal fatto che il fallimento sia stato nel frattempo
dichiarato, perché tale declaratoria deve intendersi condizionata al
riconoscimento della giurisdizione da parte della Corte di cassazione (cfr.,
in argomento, Sez. un. 1 marzo 2006, n. 4508; 23 maggio 2005, n. 10703; 22
settembre 2003, n. 14070;
17 dicembre 1999, n.
905);
- l'individuazione
del giudice fornito di giurisdizione, trattandosi della dichiarazione di
fallimento di un'impresa avente sede nel territorio dell'Unione Europea, deve
essere operata alla stregua delle disposizioni dettate dal Regolamento CE 29
maggio 2000, n. 1346/2000, fatte espressamente salve dalla L. Fall., art. 9,
comma 4, (quale risultante dopo le modifiche apportate a tale legge dal D.Lgs.
9 gennaio 2006, n. 5);
- ai sensi del citato
Regolamento n. 1346/2000, art. 3, par. 1, competente ad aprire la procedura di
insolvenza (nozione che ricomprende, quanto all'Italia, anche la procedura di
fallimento) è il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il
centro degli interessi principali del debitore, dovendosi presumere, fino a
prova contraria, che l'ubicazione di siffatto centro d'interessi coincida, per
le società e le persone giuridiche, col luogo in cui si trova la loro sede
statutaria (non rileva, in questa fattispecie, l'eventualità di apertura di
procedure territoriali, o secondarie, contemplata dal par. 2 del medesimo art.
3);
- la citata
disposizione del Regolamento non enuncia in modo preciso la definizione di
centro degli interessi principali del debitore, ma, anche alla stregua di
quanto indicato nel 13 considerando, è possibile affermare che esso
corrisponde al luogo in cui il debitore medesimo gestisce i suoi interessi in
modo abituale e riconoscibile dai terzi;
- la Corte di
Giustizia delle Comunità Europee ha sottolineato il carattere autonomo della
suindicata nozione di centro d'interessi adoperata dal Regolamento, in
funzione della necessità di fornire al riguardo interpretazioni uniformi, non
influenzate dalle diverse normative nazionali, ed ha anche aggiunto che la
presunzione di corrispondenza del centro d'interessi dell'impresa con la sua
sede legale può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili
da parte di terzi consentono di determinare l'esistenza di una situazione
reale diversa da quella che appare corrispondente alla collocazione di detta
sede statutaria, come ad esempio nell'ipotesi in cui una società non svolga
alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui è ubicata formalmente
la sede (Corte di Giustizia 2 maggio 2006, n. 341/04);
- l'accertamento in
concreto del luogo ove effettivamente si trova il principale centro
d'interessi di un'impresa e dell'eventuale non coincidenza di esso con la sede
statutaria, ai fini del superamento dell'anzidetta presunzione, è ovviamente
compito del giudice nazionale di volta in volta investito da un'istanza di
apertura della procedura d'insolvenza;
- problemi
particolari possono però sorgere - come nel caso qui in esame - qualora, in
prossimità dell'apertura della procedura d'insolvenza, si sia verificato un
mutamento nell'ubicazione della sede dell'impresa debitrice, ed a tal riguardo
la Corte di Giustizia ha chiarito che l'art. 3, par. 1, del citato Regolamento
deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro nel cui
territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al
momento della proposizione della domanda di apertura della procedura
d'insolvenza resta competente ad aprire detta procedura ove il debitore
trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un
altro Stato membro successivamente alla proposizione della domanda stessa,
anche se anteriormente all'apertura della procedura (Corte di Giustizia 17
gennaio 2006, n. 1/04); - nel caso di specie, tuttavia, tale principio non
appare con certezza invocabile, in quanto le istanze di fallimento dalle quali
ha tratto origine il procedimento cui il ricorso per regolamento di
giurisdizione si riferisce appaiono essere state tutte presentate in data -
sia pur non di molto - posteriore a quella in cui è formalmente intervenuta la
deliberazione di trasferimento all'estero della sede della società Longeva
(dalla documentazione in atti non si evince la data precisa di tale
deliberazione, ma è da ritenere che essa sia anteriore all'ottobre 2007,
giacché la cancellazione della società dal registro delle imprese italiano è
stata richiesta il 13 marzo 2007 e disposta il 22 maggio successivo);
- è bensì vero che -
come si desume dalla sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Siena in
data 4 febbraio 2008 - era stata presentata a detto tribunale anche una
precedente istanza di fallimento, risalente al 21 marzo 2007, ma dal tenore
della medesima sentenza sembra doversi dedurre che tale istanza è stata poi
oggetto di rinuncia e (non essendo ormai più neppure consentito al tribunale
di pronunciare il fallimento d'ufficio) non può dunque affermarsi che il
procedimento in esame (poi sfociato nella sentenza di fallimento sopra
richiamata) tragga spunto da tale precedente istanza;
- decisivo è però il
rilievo che, ove al trasferimento all'estero della sede legale della società
non abbiano fatto seguito ne' l'effettivo esercizio di attività
imprenditoriale nella nuova sede, nè lo spostamento presso di essa del centro
dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa, la
presunzione di coincidenza della sede effettiva con la nuova indicata sede
legale è da considerarsi vinta;
- in simili casi
permane, pertanto, la giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il
fallimento della società che in Italia abbia avuto, prima del (meramente
formale trasferimento, la propria sede legale (si veda anche, in tal senso,
Sez. un., 20 maggio 2005, n. 10606), e tale è, appunto, la situazione che si
riscontra nella fattispecie in esame;
- a questa
conclusione conduce già la circostanza che il preteso trasferimento in Spagna
della sede della Longeva appare essere stato deliberato in epoca tanto
prossima alla presentazione delle menzionate istanze di fallimento (e quando
la situazione d'insolvenza di detta società era già ampiamente in atto) da far
ragionevolmente supporre che si sia trattato di un espediente posto in essere
in vista della probabile apertura della procedura d'insolvenza, piuttosto che
di una scelta reale, dettata da effettive ragioni imprenditoriali, enunciate
ma mai minimamente documentate dalla ricorrente (non essendo a tal fine in
alcun modo significativo il mero fatto che, nell'ottobre del 2006, la società
aveva affittato a terzi un ramo della propria azienda in Poggibonsi e che
l'affitto fosse stato poi risolto nel giugno del 2007);
- di quanto sopra si
trae poi conferma decisiva dal fatto che il deliberato trasferimento in
Madrid, Calle Orense 22, della sede della società Longeva non ha trovato alcun
riscontro nel registro delle imprese del luogo in cui la sede stessa sarebbe
stata trasferita (Registro Mercantil de Madrid), giacché in data 31 Agosto
2007 è stata attestata l'inesistenza di qualsiasi corrispondente iscrizione in
quel registro, mentre senza spiegazione alcuna è l'ancora diversa indicazione
della sede sociale (Murcia, Calle Ceuta n. 12, App. 2/A) che figura
nell'intestazione del ricorso, anch'essa non avvalorata dalle documentate
risultanze del registro delle imprese di quest'ultima città, riferite al 31
dicembre 2007;
- tali rilievi
persuadono che la sede sociale, a dispetto della formale deliberazione di
trasferimento adottata dalla società Longeva, non è mai stata in effetti
trasferita in Spagna, o che comunque mai ivi è stato dislocato il centro degli
interessi principali della menzionata società: donde il permanere della
giurisdizione del giudice italiano;
- la medesima società
ricorrente, attesa l'infondatezza delle tesi da essa in questa sede sostenute,
dev'essere condannata in favore delle controricorrenti al rimborso delle spese
del presente regolamento;
- tali spese vengono
liquidate: quanto alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., che ha svolto
maggiori attività defensionali, in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per
onorari e 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli
accessori di legge, quanto a ciascuna delle altre controricorrenti, in Euro
2.000,00 (duemila) per onorari e 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle
spese generali ed agli accessori di legge;
- quantunque i
rilievi dianzi svolti denotano, nel comportamento preprocessuale e processuale
della società Longeva, l'intento di sottrarsi al proprio giudice naturale e
potrebbero perciò in astratto giustificare la condanna di detta società, oltre
che al già disposto rimborso delle spese del presente regolamento in favore
delle controricorrenti, anche al pagamento della maggior somma prevista
dall'art. 385 c.p.c., comma 4, (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), non
sussistono in concreto le condizioni per una siffatta condanna;
- occorre infatti
tener conto del carattere sanzionatorio che tale condanna riveste, essendo
rapportata a comportamenti della parte connotati da mala fede o colpa grave e
potendo prescindere da un effettivo pregiudizio della controparte, ed occorre
considerare che, risultando impossibile prevedere se e quando la società
fallita potrà mai eventualmente tornare in bonis, la condanna, qualora il
conseguente debito si dovesse configurare come debito di massa, rischierebbe
di gravare unicamente sui creditori incolpevoli, con un'evidente quanto
inammissibile distorsione delle finalità per le quali la citata disposizione
dell'art. 384 c.p.c., comma 4, è stata dettata.
P.Q.M.
La corte,
pronunciando a sezioni unite sul ricorso, dichiara che la giurisdizione
compete al giudice italiano e condanna la ricorrente Longeva s.r.l. al
pagamento delle spese del regolamento, liquidate, in favore della Banca
Nazionale del Lavoro s.p.a., in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari
e 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori
di legge, ed, in favore di ciascuna delle altre controricorrenti, in Euro
2.000,00 (duemila) per onorari e 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle
spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso, in Roma,
il 12 maggio 2009.
Depositato
in Cancelleria il 18 maggio 2009 |
|