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Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Sollecitazione
al pubblico risparmio
Profili processuali,
litisconsorzio facoltativo
Tribunale di Padova – Pres. M.
Farini, Rel. D. Bruni – 22 settembre – 13 gennaio 2006.
Segnalazione
dell’Avv. Lorenza Bergamo
Intermediazione
finanziaria – Cd. “mini class action” – Litisconsorzio facoltativo – Mancanza
di connessione – Inapplicabilità.
Litisconsorzio
facoltativo – Mancanza di connessione tra le domande – Inammissibilità –
Insussistenza.
Intermediazione
finanziaria – Violazione dei doveri informativi – Nullità e annullabilità
degli ordini di negoziazione – Contestazioni relative alla esecuzione
dell’ordine ex art. 16 Raccolta Usi Unificati di Borsa – Inapplicabilità.
Intermediazione
finanziaria – Titoli destinati ad investitori istituzionali – Offering
circular – Negoziazione sul mercato secondario – Ammissibilità.
Intermediazione
finanziaria – Violazione dei doveri di comportamento dell’intermediario –
Nullità – Insussistenza – Risarcimento del danno.
Non vi è rapporto di connessione tale da
giustificare il processo litisconsortile tra le domande avanzate da più
investitori contro lo stesso intermediario ove l’apparente identità del petitum
muova da titoli distinti, diversi essendo i singoli atti di acquisto nonché
il contratto di negoziazione sottostante; né vi è necessaria coincidenza
delle questioni da risolvere per il fatto che il contenzioso attinga alla
medesima materia della intermediazione immobiliare.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La violazione della norma di cui all’art. 103 c.p.c., dovuta a
mancanza di connessione tra le domande, non comporta la inammissibilità delle
stesse ma solo la necessità di una distinta pronuncia sul merito di ciascuna
di esse.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non è fondata l’eccezione di
decadenza ex art. 16 della Raccolta degli usi unificabili di borsa -la quale
dispone che le contestazioni relative all'esecuzione di ordini devono essere
proposte prima dell'inizio della riunione di Borsa successiva al giorno in
cui l'avviso di esecuzione, o di mancata esecuzione, giunge all'indirizzo del committente- qualora
l’investitore deduca la nullità, l’annullabilità ovvero l’inefficacia degli
ordini dovuta alla violazione delle norme sui doveri di informazione.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’assenza di prospetto
informativo di titoli riservati ai soli investitori istituzionali impedisce
agli intermediari autorizzati di sollecitare il pubblico all’acquisto dei
titoli ma non di negoziarli ai propri clienti sul mercato secondario nella
fase successiva al loro collocamento.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
E’ indubbia la natura
collettiva degli interessi sottesi alle previsioni degli artt. 21 del T.U.F e
26, 28 e 29 del reg. Consob n.
11522/98. All’interprete non è tuttavia consentito generalizzare la sanzione della nullità espressamente
prevista dal legislatore solo per ragioni di forma ed in presenza
dell’espresso riferimento dell’art. 23 T.U.F. ai "giudizi di
risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi dì
investimento", espressione questa che rivela l'intento di colpire non il
contratto, ma la condotta dell'intermediario.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione come sopra notificato T. L.,
unitamente a C. S., G. M., S. M. C., F. N. e F. F., premesso di essere
contestatario, unitamente al fratello, del e/e n. 2834N e del conto deposito
titoli n. 443969 presso Banca Antoniana Popolare Veneta, la conveniva in giudizio per sentire
dichiarare la nullità, l'inefficacia ovvero l'annullabilità degli acquisti di
obbligazioni Cirio effettuati, il primo in data 7 agosto 2001 per l'importo
di eu. 36.607,19 ed il secondo in data 14 novembre 2001 per l'importo di eu.
15.901,89. Rappresentava che gli investimenti gli erano stati proposti da
funzionari della convenuta, i quali avevano sottolineato l'alto tasso di
interesse e la serietà dell'emittente, ma che non gli era stato rilasciato
alcun prospetto informativo o fornite comunque informazioni sul titolo e sul profilo di rischio: il
successivo 18 febbraio 2003 gli era stato comunicato il mancato pagamento
delle cedole ed in data 1 aprile 2004 egli aveva presentato un esposto presso
la locale Procura.
Premesso
quanto sopra e premessa altresì una ricostruzione della vicenda del Gruppo
Cirio, veniva lamentato che le obbligazioni compravendute facevano parte di
un prestito obbligazionario privo di rating,
emesso in Lussemburgo e riservato ad investitori istituzionali e
pertanto con divieto di vendita al pubblico: tanto era stato taciuto
all'attore con conseguente violazione dell'art. 94 T.U.I.F. cioè degli
obblighi gravanti sugli emittenti che effettuano una sollecitazione
all'investimento. Veniva inoltre dedotta la nullità, e l'obbligo di
risarcimento del danno per violazione di numerose norme imperative in specie
degli articoli 21 e 28 TUIF, da cui emergeva l'obbligo degli intermediari di
agire con diligenza, correttezza e trasparenza ed in particolare dì un
obbligo di informazione in duplice senso: prestare ai clienti un'informazione
sugli strumenti finanziari, sui servizi nonché sui prodotti offerti, adeguata
al tipo di prestazione da fornire sia acquisire dall'investitore notizie
circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la
sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua
propensione al rischio facendo risultare dal contratto o da apposita
sottoscrizione dell'investitore l'eventuale rifiuto di fornire le notizie
richieste. Si sottolineava altresì che ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob gli
intermediari avevano l'obbligo di astenersi dall'effettuare, con o per conto
degli investitori, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza
e dimensione sicché l'ordine dell'investitore di dar comunque corso all'ordine
richiedeva la forma scritta.
Veniva poi dedotto che la convenuta aveva operato
in spregio dell'art. 27 del reg. Consob e precisamente in conflitto di
interessi con il cliente, perché collocando i titoli Cirio aveva contribuito
a ridurre il debito complessivo di quest'ultimo verso le Banche e che inoltre
il comportamento tenuto dalla Banca era inficiato da dolo perché la
conclusione del contratto era stata favorita da omissioni e da utilizzo di
espressioni che facevano apparire l'offerta come sicura e vantaggiosa. Da
ultimo veniva dedotta una responsabilità precontrattuale della Banca che
aveva violato l'obbligo di diligenza e di buona fede nelle trattative
omettendo di dare tutte le indicazioni necessarie a consentire una
determinazione consapevole ed informata del cliente.
Si
costituiva la Banca Antoniana Popolare Veneta contestando anzitutto la
ricostruzione in fatto dell'attore: in particolare rilevava che
l'investimento in obbligazioni Cirio non era stato consigliato, ma era stato
richiesto dallo stesso T. al quale erano state fornite tutte le informazioni
sulla natura del titolo, sulle sue caratteristiche nonché sui rischi
dell'operazione che peraltro era in linea con la sua precedente operatività
in titoli. Veniva sottolineato altresì che l'attore non aveva inteso
rilasciare alcuna informazione sulla sua situazione finanziaria né in
occasione della firma del contratto di negoziazione
in valori mobiliari né successivamente, e che tra le avvertenze degli
ordini di acquisto sottoscritti figurava l'avviso "obiettivi dì
investimento non dichiarati"; si segnalava altresì che l'attore si
recava regolarmente in Agenzia per seguire l'andamento dei propri
investimenti sui quali veniva puntualmente aggiornato e che, ciò nonostante,
non aveva ritenuto di disinvestire.
Ciò premesso, e premesso altresì di essere stata
convenuta in giudizio da sei diversi attori sulla base di quattro rapporti
diversi perché facenti riferimento a distinti contratti di negoziazione
titoli e correlativi ordini di acquisto, veniva eccepito che non sussistevano
i presupposti del processo con pluralità di parti ai sensi dell'art. 103
c.p.c. e chiedeva la declaratoria di inammissibilità di ogni domanda attorea
perché intesa ad instaurare un processo litisconsortile in assenza di connessione
tra le cause. Sempre in via preliminare veniva eccepita la decadenza delle
domande attore sia ai sensi dell'art. 16 della Raccolta degli usi unificabili di Borsa, la quale
dispone che le contestazioni relative all'esecuzione di ordini devono essere
proposte prima dell'inizio della riunione di Borsa successiva al giorno in
cui l'avviso di esecuzione, o di mancata esecuzione, era giunto all'indirizzo
del committente, sia ai sensi
dell'art. 13 dei contratti
sottoscritti dagli attori il quale stabiliva che la documentazione
relativa alle singole operazioni eseguite si intende "tacitamente
approvata dal cliente in mancanza di reclamo scritto, che dovrà essere
trasmesso alla Banca entro quarantacinque giorni dalla data di spedizione
della documentazione stessa". In terzo luogo veniva rilevato che nella
specie non vi era stata alcuna sollecitazione all'investimento, ma semplice
negoziazione dì valori mobiliari per conto terzi, poiché la prima consisteva
nell'offerta al pubblico cioè in incertam
personam e si caratterizzava per la presenza di molteplici proposte
contrattuali, svolte nell'ambito di una campagna promozionale ed aventi un
contenuto uniforme e standardizzato senza possibilità di un contatto diretto
tra offerente e investitore: conseguentemente non vi era alcun obbligo di
predispone il prospetto informativo di cui all'art. 94 TUIF.
Nel
merito la Banca sosteneva di avere correttamente adempiuto a tutti gli
obblighi discendenti dalla normativa in materia perché il T. aveva
sottoscritto sia il contratto sia gli ordini di cui era stata rilasciata
attestazione cartacea con descrizione della natura e dei rischi
dell'operazione, era stata data anche conferma dell'esecuzione, inviati gli
estratti conto ed accreditate le cedole. Veniva quindi radicalmente contestato
che ogni e qualsiasi violazione delle nonne del TUIF fosse sanzionata di
nullità trattandosi invece di regole di condotta il cui mancato rispetto
integrava semmai inadempimento.
Veniva
indi radicalmente negata l'esistenza dì un conflitto di interessi sia ai
sensi degli articoli 1394 e 1395 cc. richiamati dagli attori, sia ai sensi
dell'art . 21 TUIF, pertinente alla fattispecie, osservando che la Banca non
era proprietaria dei titoli che aveva provveduto ad acquistare da terzi
sicché aveva operato da mero tramite tra il mercato ed i singoli clienti .
Veniva altresì contestata la pretesa annullabilità per dolo rilevando che non
vi era stata alcuna condotta maliziosa o ingannatoria della Banca, i
funzionari avevano operato con trasparenza e l'attore era consapevole
del rischio connesso all'investimento in un titolo con uno spread
superiore di tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse
garantito da titoli di Stato, giusta le avvertenze di cui al Documento sui
rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, sicché
l'investimento era stato determinato proprio dall'obiettivo speculativo di
conseguire un rendimento doppio.
La banca respingeva altresì la pretesa
responsabilità extracontrattuale rimarcando ancora che la fase delle
trattative si era svolta correttamente e che l'investimento non era mai stato
presentato come "riservato, sicuro e vantaggioso" Per il caso di
declaratoria di nullità o di annullamento e di conseguente restituzione di
quanto versato, la Banca opponeva in compensazione l'importo delle cedole
mentre in caso di condanna al risarcimento del danno chiedeva che il danno
fosse quantificato tenuto conto del concorso degli attori che non avevano,
pur potendolo, proceduto alla liquidazione dei titoli con quanto già
percepito dagli attori a titolo di interessi sul prestito obbligazionario
nonché il valore attuale dei titoli stessi.
Parte attrice replicava contestando le difese
della convenuta che replicava con memoria ex art. 7 DLG. N. 5/2003;
infine su istanza degli attori, veniva fissata l'udienza collegiale del 22
settembre 2005 in cui gli attori illustravano le proprie difese come
riepilogate nelle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente
va ricordato che la Banca era stata convenuta in giudizio sia dal T. sia da altri soggetti e che aveva eccepito
l'irritualità del processo litisconsortile così instaurato per mancanza di
connessione tra le domande attoree in quanto fondate su rapporti distinti. In
effetti l'art. 103 c.p.c. postula la connessione tra le domande attore o per
oggetto o per titolo, laddove nella specie l'apparente identità del petitum muove da titoli distinti,
diversi essendo i singoli atti di acquisto nonché il contratto di
negoziazione sottostante, né vi è necessaria coincidenza delle questioni da
risolvere per il fatto che il contenzioso attinga alla medesima materia della
intermediazione mobiliare. Comunque dalla violazione della norma non discende
alcuna inammissibilità, ma solo la necessità di una distinta pronuncia nel
merito. Per l'effetto all'udienza del 22 settembre, il collegio preso atto
che il contenzioso con i consorti G. e C. è stato estinto giusta reciproca
rinuncia agli atti e correlativa accettazione, ha disposto la separazione
delle domande introdotte da T. rispetto a quelle delle altre parti (consorti
F. e C. M. C.).
Ciò posto, va rilevato che con comparsa
conclusionale la Banca convenuta ha eccepito la illegittimità costituzionale
sia del decreto delegato per eccesso rispetto alla legge delega, laddove ha
delineato un nuovo rito a cognizione piena mentre era abilitato solo a
concentrare il procedimento e a ridurre i termini processuali e a prevedere
la trattazione collegiale delle controversie sia la illegittimità
costituzionale dell'articolo 12 della legge delega (n. 366/01) per assoluta
mancanza di specificità e indeterminatezza dei principi e criteri direttivi
proposti al legislatore delegato. Il collegio osserva che non emerge la
rilevanza della questione proposta giacché la convenuta l'ha svolta in
conclusionale senza specificare quale menomazione processuale le sia derivata
dalla trattazione con il rito societario. Non risultando svolta alcuna
lamentela né in ordine al leale e corretto svolgimento del contraddittorio o
allo spiegamento di singoli poteri processuali, sul piano delle allegazioni o
su quello istruttorio, e dovendosi invece constatare
che ciascuna parte ha potuto esporre le sue difese,
produrre documenti e proporre prove costituende, non è possibile individuare
uno specifico pregiudizio. Ancor meno esso è ravvisabile, in assenza di
indicazioni, nella fase della decisione della causa perché le prescrizioni di
rito dettate nella specie - deposito di comparse conclusionali e discussione
orale avanti al collegio - sono pressoché sovrapponibili a ipotesi decisorie considerate
dal rito ordinario (per es. art . 281 quinquies, 2 c. c.p.c.).
L'eccezione di decadenza svolta dalla Banca
convenuta è infondata perchè sia l'art. 16 della Raccolta degli usi di borsa
sia l'art. 13 del contratto di negoziazione riguardano l'esecuzione degli
ordini di acquisto mentre parte attrice ne contesta la validità assumendone
la nullità, l'annullabilità ovvero l'inefficacia. Non è possibile dunque
applicare una normativa che presuppone la preventiva definizione ed
esclusione di ogni profilo attinente alla validità degli ordini.
Per converso non è fondato neppure l'assunto di
parte attrice secondo cui la Banca avrebbe violato la disciplina del TUIF
relativa alla sollecitazione all'investimento. Va considerato anzitutto che la
sollecitazione all'investimento, che è definita dall'art. 1, comma 1 lett. t)
TUIF come ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla
sottoscrizione di prodotti finanziari, ha come destinatario un pubblico
indiscriminato di soggetti a cui la banca offre il prodotto finanziario che
sta collocando. Deve però escludersi che nel caso di specie debbano
applicarsi le norme pertinenti alla sollecitazione, di cui all'art. 1, comma
1, lett. t) e 94 TUIF, ricorrendo invece uno dei casi di esenzione come
previsto dagli articoli 30, secondo comma e 100, 1 comma lett. a) dello
stesso Testo Unico. Va considerato infatti, come risulta dal Bollettino
Economico della Banca d'Italia n. 41 del novembre 2000, che le procedure di
emissione e collocamento dei Bond Cirio sono conformi a quelle adottate
"per la maggior parte dei prestiti internazionali emessi dai gruppi
italiani nel corso degli ultimi anni"; in concreto si applica la disciplina
della direttiva CEE n. 89:929 e gli eurobond sono stati collocati presso la
Borsa valori del Lussemburgo o altri mercati OTC (over the counter, cioè
telematici) da un consorzio o sindacato di collocamento. Nella specie la fase
di prima emissione fu curata da un consorzio internazionale di collocamento
di cui Banca Antonveneta non faceva parte (circostanza noncontestata) così come risulta
documentato (sub. 15 convenuta) che la Banca ha acquistato sul mercato i
titoli richiesti dall'attore. Infatti mentre i titoli proposti
sull'euromercato sono riservati a soli investitori istituzionali, proprio
perché accompagnati da un documento informativo semplificato (c.d. offering
circular), l'assenza di prospetto informativo impedisce agli intermediari di
sollecitare il pubblico a comprare i titoli, ma non di venderli ai clienti
dopo che siano stati già collocati nel mercato secondario: ivi infatti la
circolazione delle obbligazioni è pur sempre regolata dalle norme che
governano la compravendita di titoli già emessi ed i servizi di investimento
sicchè l'investitore retail non è per ciò stesso privo di tutela.
All'intermediario è consentito sia di negoziare i titoli per conto terzi,
acquistandoli in borsa o in mercati organizzati, oppure per conto proprio
come accade per i titoli di frequente richiesta, ma non quotati, di cui
l'intermediario preferisce tenerne una scorta e negoziarli direttamente con i
clienti. Tale ultima modalità è regolata dalla Consob che ha imposto
l'organizzazione di un sistema di scambi organizzati con cui il pubblico
viene informato dei titoli disponibili e dei relativi prezzi.
Nel caso di specie il comportamento della Banca,
che ha acquistato i titoli da terzi per rivenderli al T., non rivela alcuna
violazione delle norme sulla "sollecitazione all'investimento", ma
va invece verificato in rapporto alla normativa applicabile ai servizi di
investimento. Ciò posto, e venendo in particolare al difetto di informazione
lamentato, la previsione dell'art. 21 lett. b) TUIL, che impone ai soggetti
abilitati di "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare
in modo che siano sempre adeguatamente in-formati" è stata integrata
dall'art. 28 del reg. Consob n. 1152211998 il quale dispone `Prima della stipulazione
del contratto
di gestione e di consulenza
in materia di
investimenti prima dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari
autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in
materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua
situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché
circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto
di fornire le notizie richieste deve risultare dal con-tratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta
dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui
rischi generali degli investimenti
in strumenti finanziari di cui all1lllegato n. 3.
Tali
obblighi sono rinforzati dal comma 2 “Gli intermediari autorizzati non
possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di
gestione se non dopo aver fornito
all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle
implicazioni della specifica operazione
o del servizio, la cui conoscenza
sia necessaria per effettuare
consapevoli scelte di
investimento o disinvestimento.
L'art.
29 del regolamento in esame
integra la tutela imponendo agli intermediari l'obbligo di astenersi
"dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non
adeguate per tipologia, frequenza, dimensione"; a tal fine essi devono
tener "conto delle informazioni " di cui all'art. 28, (acquisite
con la consegna del documento sui rischi generali) sia di ogni altra informazione
disponibile". Il terzo comma dell'art. 29 prosegue prescrivendo “Gli intermediari autorizzati,
quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano
di tale circostanza e delle ragioni por cui non opportuno procedere
alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda
comunque dare corso
all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro
magnetico o su altro supporto
equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle
avvertenze ricevute.
La
Consob, con comunicazione n. D1/73030396 dei 21 aprile 2000, ha precisato
che gli intermediari non sono esonerati dall'obbligo di valutare
l'adeguatezza della obbligazione disposta dal cliente neppure nel caso in cui
egli abbia rifiutato di fornire informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e finanziaria sugli obiettivi di investimento e sulla
propensione al rischio e che nel caso la valutazione andrà condotta tenendo
conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso (età,
professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce della
pregressa ed abituale operatività,situazione di mercato).
Venendo al caso concreto va considerato che il
contratto di negoziazione risulta sottoscritto in epoca imprecisata; dalla
scheda allegata al contratto emerge che gli obiettivi di investimento non
sono stati raccolti; non risulta consegnato il documento sui rischi generali
di investimento; gli ordini di acquisto del 2001 dimessi recano l'avvertenza
"obiettivi di investimento non rilasciati". Deve considerarsi non
contestato quanto altresì precisato dalla difesa dell'attore: il sig, T. è
pensionato, nel 2001 aveva un patrimonio mobiliare di eu. 110.000, frutto dei
risparmi della sua vita lavorativa; i titoli Cirio rappresentano la metà
della somma totale. Risultano pertanto violate le norme di settore: sia per
la mancata consegna dei documento sui rischi generali, sia per il difetto di
informazione circa la inadeguatezza dell'operazione rispetto alla situazione
dell'investitore, sia infine per la mancanza di specifica autorizzazione
all'operazione intrapresa. Va considerato infatti che la mancata
comunicazione degli obiettivi di investimento doveva indurre la banca a
particolare prudenza attribuendo al cliente un profilo di rischio basso e
soprattutto a farsi specificatamente autorizzare rispetto ad una operazione
altamente rischiosa solo a considerare la quota proporzionale del patrimonio
investito. Le prove orali della Banca sono sia irrilevanti poiché non
affrontano neppure tale ultimo profilo sia superflue tenuto conto che la
mancata risposta del T. sugli obiettivi di investimento risulta già
documentalmente.
Ciò posto, deve escludersi che le violazioni in
esame integrino ulteriori ipotesi di nullità "virtuale", come
ritenuto da altra giurisprudenza di merito.
Ed infatti se la natura collettiva degli
interessi sottesi alle previsioni dell'art. 21 T.U.F nonché degli articoli
26, 28 e 29 del regolamento Consob
n. 11522/98, è indubbia, va ricordato che però non è consentito
all'interprete generalizzare la sanzione della nullità quando il legislatore
l'ha introdotta espressamente solo per ragioni formali (mancanza forma
scritta) e che lo stesso art. 23 che la prevede, fa riferimento ai
"giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello
svolgimento dei servizi dì investimento" sicché l'espressione rivela
l'intento di colpire non il contratto, ma la condotta dell'intermediario
all'art. 23 T.U.F. Inoltre, considerato che non vi è alcun nesso necessario
tra la conclusione del contratto di investimento ed il canone di
comportamento dell'intermediario (potendo esservi gestione prudente ed
assennata rispetto ad un contratto non rispettoso delle nonne
sull'intermediazione finanziaria), il collegio ritiene di condividere la tesi
che la sanzione per la violazione degli obblighi di correttezza debba essere
apprezzata sul piano risarcitorio.
Ciò posto, va accolta la domanda dell'attore di
restituzione del capitale investito oltre interessi legali dal 18 febbraio
2003, data in cui gli era stato comunicato il mancato pagamento delle cedole
all'effettivo pagamento. Pur trattandosi di debito di valore non risulta
dovuto il risarcimento del danno sotto il profilo richiesto per svalutazione
monetaria secondo indici ISTAT, perché la misura del tasso in vigore fino al
31 dicembre 1996 era obiettivamente idonea a coprire sia il danno da perdita
del potere di acquisto sia il mancato lucro per l'interesse attivo
riconosciuto su depositi bancari di importo consimile. Con l'art. 2, comma
185°, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (c.d. finanziaria per il 1997), è
stato modificato l'art. 1284 c.c. (reintroducendo dal 1° gennaio 1997 il tasso
del 5%) ed è stato previsto il costante adeguamento del saggio legale a mezzo
decreto del Ministero del Tesoro «tenuto conto del tasso di inflazione
registrato nell'anno» (infatti con decreto ministeriale del 10 dicembre il
saggio legale è stato ancora abbassato al 2,5% a decorrere dal 1° gennaio
1999). Il tenore del citato articolo induce a a ritenere che la
misura dell'interesse legale, così come via via adeguata dal Governo, copra
il tasso di inflazione registrato nell'anno. Non risulta neppure un danno per
diverso investimento, poiché ritenuto congruo al profilo del T. l'acquisto di
obbligazioni di Stato, il rendimento dei buoni del Tesoro si attesta su
valori moderati sostanzialmente assimilabili a quelli del saggio legale di
interessi dacché esso è fissato in misura variabile (Trib. Palermo, 16 marzo
2005). Da tale importo va però detratto il valore dei titoli quale risultante
alla data della pubblicazione della presente sentenza nonché l'importo degli
accessori già, corrisposti agli attori.
Le spese seguono la soccombenza.
omissis
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