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Doveri
informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di
causalità
Tribunale di Milano – Pres. A.
Vanoni, Rel. C.R. Raineri – 16 novembre 2005 /5 gennaio 2006.
Segnalazione
dello Studio Legale Brugnatelli
Intermediazione finanziaria – Violazione degli obblighi informativi –
Nesso di causalità tra condotta e danno – Prova – Necessità.
Il
danno conseguente al
default di un titolo può considerarsi eziologicamente connesso
alla omissione di un obbligo informativo solo se può dirsi accertato che la
diversa informazione non resa dall'intermediario era in concreto nella
disponibilità di quest'ultimo e che tale informazione, ove resa, avrebbe
dissuaso l'investitore dal compiere l'operazione, ovvero lo avrebbe condotto
ad una scelta di investimento diversa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 7/10/04 i sigg.ri V. M. B. e R. F.
convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Milano la Banca Intesa Spa per
sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, lamentando la violazione
dei doveri di informazione, diligenza e trasparenza previsti dal TUF e dai
regolamenti attuativi Consob relativamente alla negoziazione di bond
Argentina per il controvalore di € 21.000,00 avvenuta in data 28/1/2000.
La Banca convenuta si costituiva in giudizio contestando il
fondamento delle avverse pretese e deduzioni ed instando per il rigetto della
domanda nel favore delle spese processuali.
A seguito delle scambio degli atti e della istanza di fissazione
di udienza presentata ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 5/03 il Giudice
relatore, con decreto 16/5/05, ammetteva alcune delle prove dedotte dalla
difesa convenuta riservando al Collegio ogni altro provvedimento.
L'udienza di discussione, originariamente fissata per il giorno
12/10/05, veniva differita per ragioni d'ufficio al 16/11/05.
Il difensore di parte attrice ribadiva di non aver ricevuto
l'avviso di deposito della memoria di replica della controparte notificata ai
sensi dell'art. 140 c.p.c, né la raccomandata spedita dall'Ufficiale
giudiziario. Il difensore di parte convenuta riaffermava la ritualità della
notificazione.
Il Tribunale, all'esito della relazione del Giudice e della
discussione dei difensori, si riservava di decidere disponendo il deposito
del provvedimento nel termine di giorni 30.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le questioni in rito possono dirsi irrilevanti ai fini della
decisione atteso che, anche laddove volesse stimarsi irritualmente depositata
la memoria ex art. 5 D.Lgs n. 5/03 da parte della Banca (la notifica risulta
invero regolare, ma il difensore di parte attrice nega di aver ricevuto
entrambi gli avvisi di deposito), la domanda attrice va disattesa per le
assorbenti ragioni di seguito espresse, indipendentemente dal risultato delle
prove orali ammesse.
Gli attori deducono che l'intermediario finanziario:
a) ha omesso di
consegnare il Prospetto contenente le informazioni e pattuizioni relative
all'investimento
b) non ha fornito
alcuna informazione in ordine all'aggravarsi della situazione
economico-finanziaria della Repubblica Argentina
c) non ha provveduto,
durante il periodo di durata dell'investimento, a fornire informazioni in
ordine alla svalutazione del capitale investito
d) non ha evidenziato
che l'operazione era manifestamente in conflitto di interessi.
Su tali premesse, ritenuto che la mancata osservanza delle
prescrizioni previste dalla normativa in materia avrebbe inciso in maniera
determinante sul consenso prestato all'investimento, la difesa attrice ha
concluso:
a) per la
nullità/annullamento del contratto di compravendita di cui è causa
b) per il risarcimento
del danno "conseguente alla dichiarata nullità e/o annullamento del
contratto" in misura pari al valore dell'investimento
c) per la condanna al
risarcimento del danno, nella suindicata misura, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ciò considerato e premesso, per quanto concerne le dedotte
violazioni osserva il Tribunale che
- nessun obbligo di consegna del prospetto sussisteva in capo
all'intermediario trattandosi di una ipotesi di negoziazione e non di offerta
pubblica/sollecitazione all'investimento
- l'obbligo di informazione sull'andamento dell'investimento (e
nei casi in cui si siano determinate perdite superiori al 30%) sussiste solo
nelle ipotesi in cui il patrimonio sia stato "affidato nell’ambito di
una gestione patrimoniale" (fattispecie del tutto estranea al caso in
esame)
-
il conflitto di interesse va escluso avendo la Banca provato per
tabulas (cfr. doc. 12) che il giorno precedente l'operazione contestata era
ricorsa al mercato acquistando detto titolo da altri contributori per
soddisfare le richieste dei clienti e non essendo contestato il fatto che la
Banca abbia venduto ad un prezzo in linea con il mercato e senza applicare
commissione sulla vendita. (non senza rilevare che occorrerebbe dimostrare in
che modo il preteso conflitto avrebbe contribuito a cagionare l'asserito
danno).
Meritevole di considerazione resta dunque la sola doglianza
concernente la omessa informazione sul prodotto finanziario. Sul punto va
però osservato che seppure l'onere di provare l'assolvimento dell'obbligo
informativo grava sull'intermediario per espressa previsione di legge (art.
23 TUF), deve tuttavia rilevarsi che l'acquisto oggetto di causa è stato
effettuato agli inizi dell'anno 2000 e dunque in un periodo "non
sospetto" in quanto precedente al declassamento operato dalle agenzie
internazionali solo a decorrere dal marzo 2001.
Al momento della negoziazione la Banca convenuta non disponeva
di dati particolari dai quali desumere una rischiosità del titolo di portata
superiore a quella che di norma può assegnarsi ad obbligazioni emesse da un
paese cd. "emergente", non europeo, la cui affidabilità non poteva
essere parificata a quella degli stati occidentali ad economia avanzata, e
ciò secondo comune buon senso.
Ma considerato nondimeno l'affidamento concesso al Paese
Argentina dal Fondo Monetario Internazionale, ben può ritenersi che per gli
operatori di mercato, in quel tempo, tali obbligazioni non destassero
particolare sospetto.
In ogni caso il danno conseguente il default di tali titoli può
considerarsi eziologicamente connesso alla omissione di un obbligo
informativo solo se può dirsi accertato che la diversa informazione non resa
dall'intermediario era in concreto nella disponibilità di quest'ultimo e se
tale informazione, ove resa, avrebbe dissuasa l'investitore dal compiere
l'operazione, ovvero lo avrebbe condotto ad una scelta di investimento
diversa.
Tali presupposti non possono dirsi nella specie sussistenti e va
dunque escluso il collegamento causale fra l'obbligo che si assume
inadempiuto e il danno da default purtroppo (ma imprevedibilmente per allora)
di poi verificatosi.
Le domande, così come proposte, non possono, peraltro, trovare
accoglimento anche per ulteriori ragioni di mero diritto.
La domanda di annullamento perché nulla si è argomentato in
ordine alla "riconoscibilità" del preteso errore.
La domanda di nullità perché, come già affermato da questo
Tribunale in recenti pronunce, l'obbligo informativo non assurge a requisito
di validità dell'atto.
La domanda risarcitoria perché formulata in connessione alla
declaratoria di nullità/annullamento (rimedi che prevedono, invero, effetti
meramente restitutori).
L'azione ex art. 2043 perché fondata sui medesimi fatti che
hanno supportato l'azione contrattuale e che sono stati ritenuti
insussistenti, ovvero improduttivi di danno.
La natura della lite e la qualità delle parti consigliano la
integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge la domanda
attrice dichiarando interamente compensate fra parti le spese
processuali.
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