|
Massimario, art. 167 c.p.c.
Massimario, art. 269 c.p.c.
Massimario, art. 292 c.p.c.
Tribunale di Varese, 1 luglio 2010 – Est.
Buffone.
Domanda giudiziale del
convenuto contro altro convenuto – Cd. domanda trasversale – Chiamata del
terzo ex art. 269 c.p.c. – Esclusione – Mancata costituzione del convenuto
destinatario della domanda trasversale – Notifica della domanda ex art. 292
c.p.c. – Sussiste.
La domanda cd.
trasversale non richiede l’adempimento ex art. 269 codice procedura civile,
potendo il convenuto introdurla direttamente in comparsa: se, poi, il
convenuto chiamato si costituisce in giudizio, a sua richiesta il giudice
assegnerà allo stesso un termine per difendersi; se, invece, non si
costituisce, il giudice disporrà la notifica ex art. 292, comma I, codice
procedura civile. (gb) (riproduzione riservata)
Il testo integrale |