IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 2299/2010

 

 

data pubblicazione 20/07/2010

 

 

Doveri informativi dell’intermediario, operatore qualificato

Doveri informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, nullità

Doveri informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale

Fattispecie negoziali particolari, contratti derivati

Fattispecie negoziali particolari, contratti derivati, swap

Profili processuali, altri casi

 

Tribunale di Vicenza, 29 gennaio 2009 – Pres. Colasanto – Est. Limitone.

 

Contratti (in genere) – Intermediazione finanziaria – Swap – Natura aleatoria – Conseguenze.

 

Contratti (in genere) – Intermediazione finanziaria – Derivati – Rinegoziazione – Natura speculativa – Sussiste.

 

Contratti (in genere) – Intermediazione finanziaria – Swap – Obblighi informativi – Operatore qualificato – Dichiarazione di possesso dei requisiti – Caratteristiche.

 

Contratti (in genere) – Intermediazione finanziaria – Inosservanza di obblighi informativi – Nullità – Esclusione – Responsabilità precontrattuale – Sussiste – Risarcimento del danno – Ammissibilità – Criteri.

 

Contratti (in genere) – Arbitrato – Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Clausola compromissoria – Applicabilità agli ordini – Esclusione.

 

Rapporti bancari – Segnalazione alla Centrale Rischi – Conseguenze – Recesso di altra Banca dai rapporti con il cliente – Modalità.

 

Contratti in genere – Principi generali – Buona fede e correttezza – Solidarietà – Rilievo costituzionale – Immediata precettività.

 

Lo swap è uno strumento finanziario aleatorio, che soggiace perciò alla normativa TUIF e CONSOB, obblighi informativi ivi previsti inclusi. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

 

La rinegoziazione di un derivato aumenta la esposizione al rischio del cliente e perciò, lungi dall’avere natura assicurativa, determina la natura speculativa dello strumento finanziario. (gl) (riproduzione riservata)

 

La dichiarazione resa dall’operatore che si afferma essere qualificato deve rappresentare in maniera corretta e corrispondente a verità il possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, e deve fare specificamente riferimento a fatti (non ad opinioni), effettivamente indicativi di tale competenza ed esperienza, altrimenti risolvendosi in una mera proclamazione autoreferenziata. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

 

La violazione degli obblighi informativi in materia di intermediazione mobiliare non genera la radicale nullità del negozio stipulato, poiché tali informazioni costituiscono elementi estrinseci alla fattispecie negoziale, essendo utili solo per la valutazione della convenienza dell’operazione, che non può dirsi perciò mancante del consenso. Rimane l’obbligo risarcitorio fondato sulla responsabilità contrattuale di cui all’art. 1337 c.c., per la perdita subita in conseguenza delle operazioni bancarie compiute senza adeguata informazione e ragguagliato al minor vantaggio o maggior aggravio economico causato dal contegno sleale della parte. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

 

La clausola che compromette in arbitri le liti insorgende in relazione al contratto quadro non si estende necessariamente anche alle controversie relative agli ordini effettuati sulla base di quel contratto, atteso che la clausola compromissoria deve essere interpretata restrittivamente, poiché deroga alla competenza del giudice ordinario. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

 

La sola segnalazione alla Centrale Rischi da parte di un Istituto di credito non legittima di per sé un altro Istituto di credito ad operare il recesso immediato da tutti rapporti in essere con un imprenditore, senza avere prima verificato lo stato dei rapporti con la Banca che ha fatto la segnalazione (che potrebbe averli ridefiniti) e la possibilità concreta di proseguire i rapporti con il proprio cliente, preavvisandolo formalmente del possibile recesso. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

 

Il principio di correttezza e di buona fede nell’esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della costituzione, impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo tale da preservare gli interessi dell’altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

 

 

Il testo integrale














 

Nuova pagina 1
   Tutto  IL CASO.it

CODICE DELLA MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO

 

 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario

Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

 

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

In libreria

In libreria

Vendite competitive

Prossime vendite

Convegni

Prossimi convegni


 

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201

e-mail: assistenza@ilcaso.it