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Doveri informativi dell’intermediario,
operatore qualificato
Doveri informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, nullità
Doveri informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Fattispecie negoziali particolari, contratti
derivati
Fattispecie negoziali particolari, contratti
derivati, swap
Profili processuali, altri casi
Tribunale di Vicenza, 29 gennaio 2009 – Pres.
Colasanto – Est. Limitone.
Contratti (in genere) – Intermediazione
finanziaria – Swap – Natura aleatoria – Conseguenze.
Contratti (in genere) – Intermediazione
finanziaria – Derivati – Rinegoziazione – Natura speculativa – Sussiste.
Contratti (in genere) – Intermediazione
finanziaria – Swap – Obblighi informativi – Operatore qualificato –
Dichiarazione di possesso dei requisiti – Caratteristiche.
Contratti (in genere) – Intermediazione
finanziaria – Inosservanza di obblighi informativi – Nullità – Esclusione –
Responsabilità precontrattuale – Sussiste – Risarcimento del danno –
Ammissibilità – Criteri.
Contratti (in genere) – Arbitrato –
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Clausola compromissoria –
Applicabilità agli ordini – Esclusione.
Rapporti bancari – Segnalazione alla Centrale
Rischi – Conseguenze – Recesso di altra Banca dai rapporti con il cliente –
Modalità.
Contratti in genere – Principi generali –
Buona fede e correttezza – Solidarietà – Rilievo costituzionale – Immediata
precettività.
Lo swap è uno strumento finanziario
aleatorio, che soggiace perciò alla normativa TUIF e CONSOB, obblighi
informativi ivi previsti inclusi. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
La rinegoziazione di un derivato aumenta la
esposizione al rischio del cliente e perciò, lungi dall’avere natura
assicurativa, determina la natura speculativa dello strumento finanziario. (gl)
(riproduzione riservata)
La dichiarazione resa dall’operatore che si
afferma essere qualificato deve rappresentare in maniera corretta e
corrispondente a verità il possesso di una specifica competenza ed esperienza
in materia di operazioni in strumenti finanziari, e deve fare specificamente
riferimento a fatti (non ad opinioni), effettivamente indicativi di tale
competenza ed esperienza, altrimenti risolvendosi in una mera proclamazione
autoreferenziata. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
La violazione degli obblighi informativi in
materia di intermediazione mobiliare non genera la radicale nullità del
negozio stipulato, poiché tali informazioni costituiscono elementi estrinseci
alla fattispecie negoziale, essendo utili solo per la valutazione della
convenienza dell’operazione, che non può dirsi perciò mancante del consenso.
Rimane l’obbligo risarcitorio fondato sulla responsabilità contrattuale di cui
all’art. 1337 c.c., per la perdita subita in conseguenza delle operazioni
bancarie compiute senza adeguata informazione e ragguagliato al minor
vantaggio o maggior aggravio economico causato dal contegno sleale della
parte. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
La clausola che compromette in arbitri le
liti insorgende in relazione al contratto quadro non si estende
necessariamente anche alle controversie relative agli ordini effettuati sulla
base di quel contratto, atteso che la clausola compromissoria deve essere
interpretata restrittivamente, poiché deroga alla competenza del giudice
ordinario. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
La sola segnalazione alla Centrale Rischi da
parte di un Istituto di credito non legittima di per sé un altro Istituto di
credito ad operare il recesso immediato da tutti rapporti in essere con un
imprenditore, senza avere prima verificato lo stato dei rapporti con la Banca
che ha fatto la segnalazione (che potrebbe averli ridefiniti) e la possibilità
concreta di proseguire i rapporti con il proprio cliente, preavvisandolo
formalmente del possibile recesso. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
Il principio di correttezza e di buona fede
nell’esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato
sull’art. 2 della costituzione, impone a ciascuna delle parti del rapporto
obbligatorio di agire in modo tale da preservare gli interessi dell’altra e
costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a
prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto
espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione
costituisce di per sé inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il
danno che ne sia derivato. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
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