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Profili processuali, rito
sommario societario
Tribunale di Torino, Sez. I civ. – Dr. P. Ferrero – 16 gennaio 2006.
Segnalazione
dello Studio Legale Brugnatelli
Procedimento sommario societario –
Domanda di nullità di rapporti di intermediazione finanziaria – Applicabilità
– Esclusione.
Non è applicabile il rito sommario previsto
dall’art. 19 d. lgs. n. 5/03 alla controversia nella quale l’attore chieda l'accertamento e la declaratoria
di nullità e/o invalidità di "ogni rapporto contrattuale intercorso tra
le parti” nonché la declaratoria di risoluzione dei contratti di
negoziazione, commissione e servizi di intermediazione e gestione dei titoli
intercorsi tra l’attore e la banca in relazione ad un determinato strumento
finanziario.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
R.G. 28790/2005
Il
giudice,
sciogliendo
fuori udienza la riserva assunta,
-
letto il ricorso ex art. 19 D.lgs. n, 512003 depositato in data 18.10.2005
dai signori R. B. C., R. M. S., M. e F. i documenti allo stesso allegati;
-
letta la comparsa di costituzione e risposta depositata da Banca Intesa
S.p.A. in data 17.12.2005 e i documenti alla stessa allegati;
-
rilevato che alla luce di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, D.lgs. n.
5/2003, il procedimento sommario di cognizione può avere ad oggetto
esclusivamente controversie promosse per pagamento di una somma di danaro,
anche se non liquida, ovvero la consegna di una cosa mobile determinata;
-
rilevato che, nel caso di specie, la controversia promossa non ha ad oggetto
esclusivamente il pagamento di una somma di denaro ma, altresì, come risulta
dalla lettura delle conclusioni riportate alle pagine 14 e 15 del ricorso (in
accoglimento delle quali si chiede, infatti, pronunciarsi ordinanza
immediatamente esecutiva): l'accertamento e la declaratoria di nullità e/o
invalidità di "ogni rapporto contrattuale intercorso tra le parti nonché
la declaratoria di "risoluzione dei contratti di negoziazione,
commissione e servizi di intermediazione e gestione dei titoli intercorsi tra
gli attori e la Banca Intesa s.p.a. relativi alle obbligazioni Argentina 10%
07012005.." (l'unica domanda la cui formulazione é riservata, nel caso
di assegnazione di termini ex art. 6 D.lgs. n. 5/2003, é la domanda di
risarcimento del danno ex art. 2043 e ss. c.c., come si evince dalla lettura
di pagina 15 del ricorso);
-
ritenuto, inoltre, che l'oggetto della causa e le difese svolte dal convenuto
richiedano una cognizione non sommaria (sulla necessità di forma scritta per
i singoli ordini o per il solo contratto "quadro" di negoziazione
vi è contrasto giurisprudenziale; e l'art. 1 del contratto 21.1.98 non pare
escludere a priori la prova testimoniale richiesta dalla convenuta);
ritenuto,
pertanto, che la controversia debba proseguire secondo le regole del rito
ordinario introdotto dal D.lgs. n. 5/2003;
P.Q.M.
visto
l'art. 19, comma 3°, D.Lgs. n. 5/2003,
assegna
ai ricorrenti termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente
ordinanza per replica ex art. 6 D.lgs. n. 5/2003.
Si
comunichi.
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