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Sezione I - Giurisprudenza

documento 231/2006

 

 

 

 

 

Profili processuali, rito sommario societario

 

Tribunale di Torino, Sez. I civ. – Dr. P. Ferrero – 16 gennaio 2006.

Segnalazione dello Studio Legale Brugnatelli

Procedimento sommario societario – Domanda di nullità di rapporti di intermediazione finanziaria – Applicabilità – Esclusione.

 

Non è applicabile il rito sommario previsto dall’art. 19 d. lgs. n. 5/03 alla controversia nella quale l’attore chieda l'accertamento e la declaratoria di nullità e/o invalidità di "ogni rapporto contrattuale intercorso tra le parti” nonché la declaratoria di risoluzione dei contratti di negoziazione, commissione e servizi di intermediazione e gestione dei titoli intercorsi tra l’attore e la banca in relazione ad un determinato strumento finanziario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

R.G. 28790/2005

Il giudice,

sciogliendo fuori udienza la riserva assunta,

- letto il ricorso ex art. 19 D.lgs. n, 512003 depositato in data 18.10.2005 dai signori R. B. C., R. M. S., M. e F. i documenti allo stesso allegati;

- letta la comparsa di costituzione e risposta depositata da Banca Intesa S.p.A. in data 17.12.2005 e i documenti alla stessa allegati;

- rilevato che alla luce di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, D.lgs. n. 5/2003, il procedimento sommario di cognizione può avere ad oggetto esclusivamente controversie promosse per pagamento di una somma di danaro, anche se non liquida, ovvero la consegna di una cosa mobile determinata;

- rilevato che, nel caso di specie, la controversia promossa non ha ad oggetto esclusivamente il pagamento di una somma di denaro ma, altresì, come risulta dalla lettura delle conclusioni riportate alle pagine 14 e 15 del ricorso (in accoglimento delle quali si chiede, infatti, pronunciarsi ordinanza immediatamente esecutiva): l'accertamento e la declaratoria di nullità e/o invalidità di "ogni rapporto contrattuale intercorso tra le parti nonché la declaratoria di "risoluzione dei contratti di negoziazione, commissione e servizi di intermediazione e gestione dei titoli intercorsi tra gli attori e la Banca Intesa s.p.a. relativi alle obbligazioni Argentina 10% 07012005.." (l'unica domanda la cui formulazione é riservata, nel caso di assegnazione di termini ex art. 6 D.lgs. n. 5/2003, é la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 e ss. c.c., come si evince dalla lettura di pagina 15 del ricorso);

- ritenuto, inoltre, che l'oggetto della causa e le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria (sulla necessità di forma scritta per i singoli ordini o per il solo contratto "quadro" di negoziazione vi è contrasto giurisprudenziale; e l'art. 1 del contratto 21.1.98 non pare escludere a priori la prova testimoniale richiesta dalla convenuta);

ritenuto, pertanto, che la controversia debba proseguire secondo le regole del rito ordinario introdotto dal D.lgs. n. 5/2003;

P.Q.M.

visto l'art. 19, comma 3°, D.Lgs. n. 5/2003,

assegna ai ricorrenti termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per replica ex art. 6 D.lgs. n. 5/2003.

Si comunichi.














 

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