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Tribunale di Palermo, Sez. III civ. – Dr. A
Monteleone – 15 dicembre 2005.
Segnalazione dell’Avv. Alessandro Palmigiano
Nuovo processo societario – Deduzioni del convenuto – Prospettazione
di circostanze di fatto – Eccezioni rilevabili d’ufficio – Produzione di
documenti – Deduzione di prove costituende – Immediata istanza di fissazione
udienza – Inammissibilità.
Processo societario – Intermediazione finanziaria – Domanda
subordinata di restituzione dei titoli – Immediata istanza di fissazione
udienza – Ammissibilità.
La possibilità per il convenuto di proporre istanza di fissazione
dell’udienza prima che sia spirato il termine per la prima replica
dell’attore, deve ritenersi consentita solo quando lo stesso convenuto si sia
limitato, nella comparsa di risposta, alla semplice negazione dei fatti
allegati ex adverso ed alla confutazione degli argomenti giuridici spesi
dall’attore, e non abbia invece prospettato circostanze di fatto diverse,
sollevato eccezioni rilevabili d’ufficio, prodotto documenti o chiesto prove
costituende diverse dalla c.d. controprova. Diversamente opinando, si
rischierebbe, infatti, di avallare patenti violazioni del principio del
contraddittorio, e si rischierebbe di far ridondare a danno dell’attore il
non aver potuto esercitare il suo diritto di difesa con riguardo a
circostanze e ad argomenti che assumono un concreto ed attuale rilievo solo a
seguito delle – non sempre prevedibili – deduzioni e produzioni operate dal
convenuto.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non osta
alla immediata richiesta di fissazione dell’udienza da parte del convenuto la
proposizione della domanda subordinata con la quale la banca convenuta chieda
la condanna degli attori alla restituzione dei titoli per l’ipotesi che venga
accolta la domanda principale di nullità del relativo contratto d’acquisto.
La restituzione dei titoli costituisce, infatti, una mera conseguenza della
ipotizzata nullità del contratto, sicchè, pur se l’effetto risolutorio
ricollegato alla caducazione del titolo d’acquisto soggiace al principio
della domanda, si tratta comunque di domanda che, non ampliando sotto nessun
profilo il tema dell’indagine e della decisione, non solo non può essere
qualificata come domanda riconvenzionale in senso proprio, ma non può essere
ricondotta neppure all’ambito di quelle deduzioni che immutano sostanzialmente
la prospettazione del rapporto come descritto in citazione.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
R.G. 1055/2005
Il Presidente, letti gli atti e sciolta la
riserva;
OSSERVA
Nel sistema delineato dall’art. 8 del D. Lgs.
17.1.2003, n. 5, l’iniziativa di presentare istanza di fissazione
dell’udienza e di por fine, così, allo scambio degli scritti difensivi, con
la conseguente preclusione in ordine all’esercizio delle connesse facoltà
processuali delle parti (deduzioni probatorie, produzione di documenti,
proposizione di eccezioni etc.) e con la definitiva cristallizzazione del
thema decidendum e del thema probandum, spetta d’ordinario a quella delle
parti che, ricevuta la notificazione dell’ultima memoria dell’avversario,
decida di non interloquire ulteriormente, ovvero consegue all’inutile spirare
del termine da una delle parti assegnato all’altra parte per la replica
all’ultimo suo scritto difensivo. Nel primo caso si tratterà di una
valutazione della parte interessata, che riterrà: a) di avere esaurientemente
apprestato le proprie difese; b) che l’ultimo scritto di parte avversa non
contiene alcuna deduzione (fattuale o istruttoria) cui sia necessario o utile
replicare. Nel secondo caso si tratterà semplicemente di una iniziativa
imposta dalla necessità di non fare estinguere il processo.
Unica eccezione, la facoltà riconosciuta al
convenuto di chiedere la fissazione dell’udienza subito dopo la notificazione
della comparsa di risposta e la sua costituzione, senza fissare all’attore il
termine per la replica. Tale eccezione introduce una pericolosa distorsione
nel sistema, proprio perché consente di por fine al dibattito, precludendo
ogni ulteriore arricchimento dei temi di prova e di decisione, alla parte che
ha avuto per ultima la parola. Il pericolo che ne deriva insidia l’ordinato
svolgimento della dialettica processuale e il diritto di difesa dell’attore,
tutte le volte che nella comparsa di risposta siano state svolte difese che,
lungi dal chiudere il cerchio, introducono – per così dire – valenze
processuali insature: in altri termini, tutte le volte che tali difese aprano
l’adito ad una possibilità di replica (in termini assertivi o propositivi, e
non semplicemente argomentativi) da parte dell’attore, con l’esercizio di
correlate e contrapposte facoltà processuali.
Il neo-legislatore, ben vero, ha tenuto conto dei
possibili effetti distorsivi della facoltà accordata al convenuto di
richiedere la fissazione dell’udienza subito dopo la sua costituzione, ma il
rimedio approntato, con l’esclusione di tale facoltà in caso di domanda riconvenzionale
o di eccezione non rilevabile d’ufficio, si rivela assolutamente inadeguato,
essendo intuitivamente molto più vasto il campo delle attività difensive del
convenuto il cui esercizio riapre la dialettica e implica potenzialmente un
diritto di replica dell’attore o legittima comunque quest’ultimo
all’esercizio di facoltà processuali rese necessarie dalle avverse difese.
E’ questo il caso, innanzitutto, delle facoltà
riconosciute all’attore dall’art. 6, comma 2, lett. b) e c), del citato D.
Lgs.: la proposizione di nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza –
oltre che della domanda riconvenzionale – delle difese proposte dal
convenuto; la chiamata di un terzo nel processo, se la relativa esigenza sia
sorta dalle difese del convenuto. E’ evidente, infatti, come di tali facoltà
l’attore possa essere incongruamente espropriato in dipendenza dell’immediata
richiesta di fissazione dell’udienza da parte del convenuto.
Altrettanto grave l’incongruenza in caso di
produzione di documenti suscettibili di essere “impugnati” col
disconoscimento o con la querela di falso. Giacchè delle due l’una. O si
ritiene che con l’immediata richiesta di fissazione dell’udienza resti
preclusa anche la possibilità, per l’attore, di esperire i suddetti mezzi: e
allora sarebbe evidentissima la violazione del diritto di difesa. Oppure si
ammette che disconoscimento e querela incidentale di falso possano essere
effettuate (con il corredo di istanze istruttorie che la seconda comporta)
anche dopo la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza: ma si
tratterebbe allora – oltrechè di una palese forzatura interpretativa – di una
grave disarmonia sistematica, di un vulnus alla concezione bifasica del
processo, per la quale nessuna attività assertiva e propositiva, nessuna
istanza o eccezione in senso proprio può trovar luogo nella fase successiva
alla postulazione dell’intervento del giudice. Che dire poi dell’ipotesi
inversa, nella quale il convenuto, in comparsa di risposta, abbia
disconosciuto la scrittura prodotta dall’attore ed abbia quindi instato per
la fissazione dell’udienza? Anche qui la medesima alternativa: o si ritiene
preclusa per l’attore l’istanza di verificazione, oppure se ne ammette la
proposizione (e, necessariamente, si ammette pure la produzione delle
scritture di comparazione) dopo l’istanza di fissazione dell’udienza; mentre
soffre congiuntamente delle incongruenze e delle aporie, che affliggono l’una
e l’altra delle suddette soluzioni, una terza soluzione, che pure è stata
adottata dalla giurisprudenza: quella di ammettere l’istanza di verificazione
dopo la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, ma di ritenere
inammissibile la contestuale produzione dei documenti offerti come scritture
di comparizione.
Anche la mancata considerazione, quale fattore
ostativo dell’immediata richiesta di fissazione dell’udienza, delle c.d.
eccezioni rilevabili d’ufficio che siano state sollevate dal convenuto in
comparsa di risposta, appare potenzialmente limitativa del diritto di difesa
dell’attore. Sicuramente quando il convenuto chieda di provare il fatto
costitutivo dell’eccezione, perché, in tal caso, la contestuale richiesta di
fissazione dell’udienza precluderebbe all’attore di articolare prova
contraria. Ma anche nel caso in cui, non essendo stata allegata dal convenuto
alcuna prova a sostegno dell’eccezione, l’attore intenda provare, ad esempio,
la propria legittimazione (sostanziale o processuale) negata dal convenuto.
Le prove, infine. Secondo un indirizzo non privo
di seguito in giurisprudenza, quando il convenuto abbia proposto istanze
istruttorie nella comparsa di risposta o abbia prodotto documenti,
l’impossibilità per l’attore di replicare (chiedendo prova contraria o
producendo a sua volta documenti), in dipendenza della preclusione di cui
all’art. 10 della legge processuale
societaria, non altera in alcun modo l’equilibrio processuale in suo
danno.
Questo tribunale, in alcune precedenti decisioni,
ha aderito a tale orientamento, testualmente argomentando:
“Il denunciato squilibrio processuale non
sussiste affatto. La dialettica processuale si definisce, invero, in funzione
della polarità domanda/risposta.
L’attore delimita il campo dell’indagine e della
decisione esponendo i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni
della domanda e indicando i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in
particolare i documenti che offre in comunicazione (art. 163 c.p.c.). Il
convenuto, in perfetto pendant, propone tutte le sue difese prendendo
posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, e indica i
mezzi di prova di cui a sua volta intende avvalersi e i documenti che offre
in comunicazione (art. 167 c.p.c. e 4 D. Lgs. n. 5 del 2003). Finchè il
convenuto si limita a rispondere alla pretesa avversa, difendendosi e
contestando la fondatezza di quella pretesa, il tema di indagine e di
decisione sottoposto al giudice resta invariato: in tal modo il cerchio si
chiude a la dialettica del processo si impianta con perfetta simmetria di
tesi ed antitesi. Non così se il convenuto, uscendo dal campo della mera
difesa, agisce in riconvenzione o propone eccezioni in senso proprio, perché
in tal modo si propongono nuovi temi di indagine e di decisione (anche in
dipendenza delle sole eccezioni: reus in excipiendo fit actor), alle quali
l’attore deve poter replicare. Questo e non altro è il fondamento della
disposizione contenuta nell’art. 8, comma 2, lett. a), della legge
processuale societaria, per la quale il convenuto, ove abbia proposto domande
riconvenzionali o eccezioni in senso proprio, non può cristallizzare la
dialettica processuale instando per la fissazione dell’udienza immediatamente
dopo la sua costituzione.
L’odierno attore pretende che la suddetta ratio
comprenda anche l’ipotesi in cui il convenuto, pur non avendo proposto né
domande riconvenzionali né eccezioni in senso proprio, abbia tuttavia
prodotto documenti o formulato “richieste istruttorie indirette”. Tale
opinione non può essere condivisa. Ed invero, non si comprende affatto per
quale ragione, inerente all’equilibrio della dialettica processuale, la
richiesta di prove costituende in comparsa di risposta e la produzione di
documenti da parte del convenuto all’atto della sua costituzione dovrebbe
(necessariamente) restituire l’iniziativa all’attore perché possa a sua volta produrre nuovi
documenti e formulare nuove istanze istruttorie. Si tratterà, infatti, di
(ulteriori) documenti e mezzi istruttori rilevanti ai fini della prova dei
fatti costitutivi del diritto fatto valere con la domanda. Ma allora l’attore
aveva l’onere di indicarli, tutti, nella citazione. Se non l’ha fatto, è
unicamente per una sua insindacabile – ma rischiosa – opzione tattica: quella
di dilazionare nel tempo (in dipendenza del comportamento processuale del
convenuto) la propria attività istruttoria, avvalendosi della possibilità di
depositare nuovi documenti, così come di proporre nuove istanze istruttorie,
con la memoria di replica di cui all’art. 6 del citato decreto legislativo.
Scelta rischiosa, s’è detto, proprio perché poteva essere vanificata dal
convenuto con l’istanza di fissazione di udienza ex art. 8, comma 2, lett.
c), del medesimo decreto”.
Perno di tutta l’argomentazione sopra riportata
è, dunque, l’onere imposto all’attore, in via generale, all’art. 163 c.p.c.:
di esporre compiutamente nell’atto di citazione i fatti e gli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda, e di indicare nello stesso atto
tutti i mezzi di prova, compresi i documenti, di cui intende avvalersi. Il
quale onere, nel processo societario, sarebbe solo reso più stringente, per
così dire, dalla possibilità che il convenuto si astenga dal proporre
eccezioni in senso proprio o domande riconvenzionali e chieda la fissazione
dell’udienza subito dopo la sua costituzione, determinando la
cristallizzazione del tema di indagine sottoposto al collegio: con una
iniziativa che – come pure talora s’è affermato – sarebbe conforme alla ratio
del rito speciale, che è “quella di far sì che le parti definiscano le
rispettive domande ed istanze istruttorie in termini di concentrazione e
speditezza”.
Orbene, quel che non convince nell’orientamento
in esame – e che pare anzi una pericolosa forzatura – è proprio la concezione
estremista dell’onere di cui all’art. 163 c.p.c., secondo la quale la complessiva
posizione difensiva dell’attore dovrebbe balzar fuori tutta d’un tratto, come
Minerva di tutto punto armata dalla testa di Padre Giove: di modo che la
risposta del convenuto, sol che questi eviti di proporre eccezioni in senso
proprio o domande riconvenzionali, non implichi alcuna necessità di replica
da parte dell’attore, perché tutto ciò che quest’ultimo poteva esporre e
chiedere è già contenuto nell’atto di citazione.
Ma tale concezione è fuori dalla realtà, poiché
la posizione difensiva dell’attore (così come quella del convenuto) è
qualcosa che si definisce e si completa attraverso progressivi aggiustamenti,
in funzione delle allegazioni e delle istanze di parte avversa. Sicchè solo
dopo la risposta dell’avversario ciascuna parte può discernere con piena
consapevolezza se le sue difese abbisognino o meno di una ulteriore
puntualizzazione. Quest’esigenza, di dare massimo spazio alla dialettica
processuale ed alle esigenze difensive delle parti, è pienamente rispettata
nel processo ordinario uscito dalla riforma di cui alla legge 26.11.1990, n.
353, e successive modificazioni, e non è minimamente sacrificata sull’altare
della contrapposta esigenza di massima concentrazione nella definitiva
fissazione del thema decidendi e del thema probandi (la quale, come è noto,
fu tenuta in massimo conto dal legislatore del 1990 e costituì anzi il
principale tratto distintivo di quella forma), grazie al saggio
contemperamento tra le due confliggenti istanze realizzato col sistema del
doppio termine per entrambe le parti, previsto dall’art. 183 c.p.c. (per gli
aggiustamenti del tema della decisione) e dall’art. 184 (per le istanze di
prova e la produzione di documenti).
Messo da parte il suddetto meccanismo (col
polemico plauso di tanti laudatores del nuovo corso, visibilmente ispirati da
astratti furori teorici), il nuovo sistema della sequenza di alterni scritti
difensivi scambiati tra le parti sarebbe stato immune da irrazionali
amputazioni della dialettica processuale e delle esigenze difensive delle
parti stesse, sol che si fosse rispettato senza alcuna deroga il principio
per cui l’iniziativa di chiedere la fissazione dell’udienza, e di determinare
in tal modo le preclusioni di cui all’art. 10, spetta unicamente a quella
delle parti che ritenga di non dover replicare all’ultimo scritto difensivo
dell’avversario (ovvero anche alla parte che abbia notificato per ultima il
suo scritto difensivo, quando sia vanamente spirato il termine assegnato
all’altra per la replica). Ma poiché una deroga di tal fatta è stata prevista,
col consentire al convenuto di chiedere la fissazione dell’udienza subito
dopo la notifica della comparsa di risposta ( e la sua costituzione), deve
dirsi che non appare presidio sufficiente (in vista del corretto svolgimento
della dialettica processuale e del pieno rispetto del contraddittorio)
l’unica condizione cui – secondo l’interpretazione letterale del combinato
disposto dell’art. 8, comma 2, e lett. a) e lett. c) – l’esercizio di tale
facoltà appare subordinato: la mancata proposizione da parte del convenuto di
domande riconvenzionali e di eccezioni in senso proprio.
S’è già detto di talune ipotesi in cui, ove ci si
arrestasse alla lettera delle norme in esame, si determinerebbero gravi
incongruenze e irrazionali compressioni del diritto di difesa dell’attore.
Analogo discorso deve ora farsi in tema di diritto alla prova. Giacchè, se il
convenuto produce un documento o chiede prova costituenda, mai o quasi mai si
proporrà di dimostrare semplicemente e direttamente l’inesistenza del fatto
costitutivo della pretesa attorea: non foss’altro perché una prova siffatta è comunemente ( e a buon titolo)
ritenuta impossibile). Si tratterà, piuttosto, della prova di un fatto
diverso, che il convenuto stesso ha allegato perché lo ritiene idoneo a
neutralizzare in tutto o in parte l’efficacia dei fatti addotti ex adverso, ovvero a contrastare
per via indiretta la prova offerta o fornita dall’attore. Ora, l’allegazione
di un fatto del genere non altera il tema della decisione, ma estende
certamente il campo dell’indagine, introducendo un tema affatto nuovo, sul
quale dev’essere consentita all’attore una possibilità di interlocuzione e di
replica, se si vuole evitare che la dialettica processuale ne esca sbilenca.
Si pensi al caso in cui il convenuto opponga di aver pagato il debito per cui
l’attore l’ha tratto a giudizio, e chieda di provare tale pagamento o ne
produca la prova testimoniale. Il pagamento, come è noto, secondo la costante
giurisprudenza non costituisce materia di eccezione in senso proprio, tant’è
che il giudice può rilevarlo d’ufficio (al pari di qualsiasi altra condizione
negativa dell’azione), sol che la prova relativa emerge dagli atti: il
convenuto, dunque, stando alla dizione letterale delle norme in esame, ben
potrebbe proporre immediata istanza, di fissazione dell’udienza, precludendo
all’attore perfino la possibilità allegare a sua volta ( e di provare) che il
pagamento è estintivo, non già del debito dedotto in giudizio, bensì secondo
gli ordinari criteri di imputazione
(art. 1193 c.c.), di un diverso debito del convenuto nei suoi
confronti, ugualmente scaduto.
In conclusione, la norma risultante dal combinato
disposto della lettera a) e
della lettera b) dell’art. 8, comma 2 della legge processuale societaria, se
interpretata letteralmente, porterebbe a conseguenza applicative gravemente
lesive del diritto di difesa dell’attore, e porrebbe dunque un problema di
legittimità costituzionale della norma stessa, per contrasto con l’art. 24
della Costituzione.
E’ tuttavia possibile una interpretazione
adeguatrice, con la quale, movendo dalla ratio della norma (che è quella di non consentire al convenuto
di proporre immediata istanza di fissazione dell’udienza, quando, per il
contenuto assertivo-propositivo della comparsa di risposta, non possano in
astratto ritenersi esaurite le chances
di difesa dell’attore), si estenda il suddetto divieto ad altre
ipotesi (quelle di cui s’è detto nelle considerazione sopra svolte), diverse
da quelle espressamente contemplate dalla norma (proposizione di eccezioni in senso proprio o di domande
riconvenzionali), ma che al pari di quelle implicano necessariamente, per il
rigoroso rispetto della dialettica processuale, una possibilità di replica
per l’attore.
In forza di tale interpretazione, allora,
l’istanza di fissazione dell’udienza, prima che sia spirato il termine per la
prima replica dell’attore, deve ritenersi consentita al convenuto solo quando
lo stesso si sia limitato, nella sua comparsa di risposta, alla semplice
negazione dei fatti allegati ex adverso ed alla confutazione degli argomenti
giuridici spesi dall’attore, e non abbia invece prospettato circostanze di
fatto diverse, sollevato accezioni rilevabili d’ufficio, prodotto documenti o
chiesto prove costituende diverse dalla c.d. controprova. Diversamente
opinando, si rischierebbe di avallare patenti violazioni del principio del
contraddittorio, e si rischierebbe di far ridondare a danno dell’attore il
non aver potuto esercitare il suo diritto di difesa con riguardo a
circostanze e ad argomenti che assumono un concreto ed attuale rilievo solo a
seguito delle – non sempre prevedibili – deduzioni e produzioni operate dal
convenuto.
Nel caso di specie la banca convenuta ha allegato
circostanze di fatto nuove e diverse rispetto alla prospettazione attorea, al
fine di contrastare l’efficacia dei fatti allegati in citazione, ha chiesto
su tali circostanze prova testimoniale ed ha prodotto documenti, alcuni dei
quali suscettibili di disconoscimento. Per tali ragioni, secondo le
considerazioni prima svolte, l’istanza di fissazione di udienza presentata
dalla stessa banca subito dopo la sua costituzione dev’essere dichiarata
inammissibile.
Non può ritenersi invece fattore ostativo alla
immediata richiesta di fissazione dell’udienza la domanda subordinatamente proposta
dalla banca convenuta per la condanna degli attori alla restituzione dei
titoli in caso di accoglimento della domanda degli stessi, volta alla
declaratoria di nullità del relativo contratto d’acquisto. Al riguardo,
questo tribunale ha avuto modo
di affermare, in altro giudizio, che la restituzione dei titoli costituisce
una mera conseguenza della ipotizzata nullità del contratto, sicchè, pur se
l’effetto risolutorio
ricollegato alla caducazione del titolo d’ acquisto soggiace al
principio della domanda, si tratta comunque di domanda che, non ampliando
sotto nessun profilo il tema dell’indagine e della decisione, non solo può
essere qualificata come domanda riconvenzionale in senso proprio, ma non può
essere ricondotta neppure all’ambito di quelle deduzioni che immutano
sostanzialmente la prospettazione del rapporto come descritto in citazione.
La ritenuta inammissibilità dell’istanza di
fissazione dell’udienza presentata dal Credito Siciliano comporta la
ritualità della memoria di replica che gli attori hanno comunque (e cioè nonostante quell’istanza di
fissazione dell’udienza) notificato alla banca convenuta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza di fissazione di udienza presentata
dal Credito Siciliano S.p.A. ed assegna allo stesso il termine di trenta
giorni, a far data dalla comunicazione del presente provvedimento, per la
notificazione agli attori della memoria difensiva prevista dall’art. 7, comma
1, del D. Lgs. 17.1.2003, n. 5.
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