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Massimario, art. 19 l. fall.
Massimario, art. 22 l. fall.
Massimario, art. 185 l. fall.
Massimario, art. 186 l. fall.
Tribunale di Pistoia, 31
marzo 2010 – Pres. D’Amora – Est. Patrizia Martucci.
Segnalazione del Prof.
Massimo Fabiani
Concordato preventivo – Omologazione –
Disciplina applicabile alla procedura – Procedimenti pendenti alla data di
entrata in vigore del decreto 35/2005 – Risoluzione.
Concordato preventivo –
Fase esecutiva – Risoluzione ed annullamento – Disposizioni transitorie –
Applicabilità – Tempus regit actum.
Concordato preventivo –
Fallimento – Effetti – Risoluzione – Effetti – Differenze.
Per
il principio del tempus regit actum, la procedura di concordato ancora
pendente alla data dell’entrata in vigore del decreto 35/2005, è disciplinata,
fino all’omologa, dal regime di cui al detto decreto. Di contro, la fase
risolutoria deve considerarsi disciplinata dall’art. 186 legge fallimentare
nella attuale versione di cui al d.lgs 169/2007 (cd decreto correttivo) in
vigore dal 1 gennaio 2008 e ciò per la natura processuale della norma di cui
all’art. 186 legge fallimentare e per la autonomia e indipendenza della fase
risolutoria rispetto a quella concordataria. (Giovanni
Carmellino) (riproduzione riservata)
La
fase esecutiva del concordato preventivo, per espresso dettato normativo, deve
considerarsi estranea alla procedura concordataria in senso proprio che,
appunto, si chiude con l’omologa. Ne consegue che le disposizioni transitorie
che hanno dato attuazione temporale alle intervenute Riforme attengono solo a
questa, e non anche alla fase esecutiva, regolata dalla legge vigente al
momento secondo il principio del tempus regit actum. (Giovanni
Carmellino) (riproduzione
riservata)
La
risoluzione del concordato preventivo ed il fallimento sono istituti
ontologicamente diversi: il secondo, ove trovi attuazione a seguito della
iniziativa creditoria, sortisce effetti propri, il che, ovviamente, non
consegue al mero accertamento di mancata esecuzione che limita i suoi effetti:
1) al porre fine alla fase di sorveglianza e di attività degli organi della
procedura; 2) a determinare la conseguente archiviazione della procedura
esecutiva, altrimenti destinata a restare "aperta" a tempo indeterminato
quantomeno sotto il profilo del controllo; 3) a restituire ai creditori
insoddisfatti la possibilità di agire nei confronti del soggetto debitore a
tutela del credito. (Giovanni
Carmellino) (riproduzione riservata)
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