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Tribunale di Brescia, Sez. Comm. – Pres.
Cumin, Rel. G. Canali – 6 dicembre 2005.
Nuovo processo societario –
Notifica degli atti tra difensori a mezzo fax – Inesistenza.
Nuovo processo societario –
Contumacia del convenuto – Concludenza della domanda dell’attore – Effetti.
L’art. 17 D. Lgs. n. 5/03 si limita a consentire
all’ufficiale giudiziario, anche in assenza dell’autorizzazione del giudice
ai sensi dell’art. 151 c.p.c., di utilizzare il fax per la notifica dell’atto
consegnatogli dal difensore. Pertanto, l’unico soggetto legittimato a
procedere alla notifica degli atti processuali rimane l’ufficiale
giudiziario. Ne consegue che la notificazione eseguita direttamente dal
difensore con l’utilizzo del fax deve ritenersi inesistente, in quanto
proveniente da soggetto assolutamente non legittimato a procedere alla
notifica degli atti processuali.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La mancata partecipazione del
convenuto al processo societario non comporta necessariamente l’accoglimento
della domanda dell’attore ma il più limitato effetto di rendere dimostrate le
circostanze di fatto dallo stesso allegate, con la conseguenza che dovrà
essere respinta la domanda ove non siano stati allegati fatti sufficienti a
dimostrare la fondatezza della pretesa.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
R.G. 6645/2005
Premesso che F.F. ha domandato
la declaratoria di nullità della delibera assembleare assunta in data
17.12.2004, con la quale egli era stato revocato dall’incarico di
amministratore unico della società Primaria S.r.l.;
che l’attore ha dedotto che
l’assemblea si sarebbe riunita in assenza di regolare convocazione e senza la
partecipazione dell’amministratore;
che la convenuta si è costituita
ed ha rilevato che all’assemblea del 17.12.2004 era presente l’intero
capitale sociale ed era intervenuto anche il signor F.;
che l’attore ha chiesto la
fissazione dell’udienza collegiale ed ha rilevato l’inesistenza della
notifica della comparsa di risposta e quindi l’applicabilità della disciplina
dettata dall’art. 13 del D.Lgs. n. 5/03;
Premesso che con decreto ex art.
12 D.Lgs. n. 5/03 il giudice relatore ha fissato udienza collegiale,
rilevando che le prove dedotte dall’attore sarebbero state rilevanti
solamente qualora il collegio avesse ritenuto che la società convenuta avesse
validamente provveduto a notificare la comparsa di risposta;
OSSERVA
Sulla notificazione della
comparsa di risposta via fax.
L’art. 17 del D.Lgs. n. 5/03
prevede che le notificazioni alle parti costituite possano essere eseguite,
oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile,
anche con trasmissione dell’atto a mezzo fax.
Il comma 2° della norma precisa
che la notifica a mezzo fax deve essere eseguita nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione dei documenti
teletrasmessi.
I primi commentatori hanno
salutato positivamente l’introduzione della norma citata, in quanto hanno
ritenuto che il legislatore avesse attribuito al difensore il potere di
notificare e di ricevere gli atti processuali a mezzo del fax presente nel
proprio studio. Tale norma è stata quindi considerata come un elemento di
liberalizzazione e di semplificazione delle notifiche degli atti del
processo.
In realtà, l’art. 17 del D.Lgs.
n. 5/03 non attribuisce espressamente al difensore il potere di notificare
lui stesso l’atto, ma si limita ad affermare che la notifica, oltre che a
norma degli artt. 136 e seguenti del codice di rito, possa essere fatta a
mezzo fax, con trasmissione dell’atto per posta elettronica e con scambio
diretto tra difensori.
Le prime pronunce della giurisprudenza
hanno indagato sull’evenienza che si giungesse ad affermare che il difensore
potesse notificare gli atti a mezzo fax attraverso una lettura combinata
degli artt. 137 c.p.c. e 17 D.Lgs. n. 5/03.
Il Tribunale di Bari, con
ordinanza 2 giugno 2005, ha dato risposta positiva all’interrogativo ed ha
rilevato che l’art. 137 c.p.c. dispone che le notifiche siano eseguite
dall’ufficiale giudiziario solamente quando “non è disposto altrimenti”.
Il Giudice ha ritenuto che l’art
17 del D.Lgs. n. 5/03, tenuto conto che la norma “espressamente dichiara
l’intenzione di dettare una disciplina processuale altra e diversa rispetto a
quella dettata dagli artt. 136 e seg. c.p.c.”, possa essere letto come
manifestazione della volontà del legislatore di conferire al difensore, oltre
che all’ufficiale giudiziario, la possibilità di procedere alla notificazione
degli atti processuali.
La restante giurisprudenza di
merito sinora edita ha, invece, affermato che l’unico soggetto abilitato ad
eseguire le notifiche è, allo stato, l’ufficiale giudiziario, il quale, oltre
ad utilizzare il servizio postale per notificare l’atto processuale può, dopo
l’introduzione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 5/03, utilizzare anche il fax
(Trib. Mantova 27.10.2005; Trib. Aquila 25.3.2005; Trib. Monza 30.12.2004).
In particolare, il Tribunale di
Monza, che per primo si è pronunciato, ha affermato che “ è inesistente la
notifica diretta della comparsa di risposta da parte del difensore del
convenuto al difensore dell’attore mediante fax”.
I giudici di Mantova e
dell’Aquila hanno invece ritenuto che la notifica eseguita dal difensore
sarebbe nulla.
L’adesione di questo Tribunale
all’una o all’altra delle tesi esposte non può che derivare da una lettura
attenta delle norme in questione.
L’art. 137 del codice di rito
prevede che le notifiche debbano essere fatte dall’ufficiale giudiziario e,
tuttavia, dispone anche che la legge possa prevedere altrimenti.
E’ vero quindi, come ha
osservato il Tribunale di Bari, che il legislatore potrebbe disporre che
determinati atti processuali possano essere notificati da soggetti diversi
dall’ufficiale giudiziario, ma è altresì vero che perché tale evenienza possa
dirsi attuata occorre una norma che chiaramente autorizzi un certo soggetto a
procedere direttamente alla notifica dell’atto.
La norma, che, secondo la citata
giurisprudenza, autorizzerebbe l’avvocato a notificare in via diretta gli
atti alla propria controparte, sarebbe il più volte citato art. 17 del D.
Lgs. n. 5/03.
In realtà, la norma si limita,
oltre ad autorizzare lo scambio diretto degli atti, ad ammettere che la
notifica (la norma non dice effettuata da chi) sia realizzata a mezzo fax o
posta elettronica, secondo la normativa anche regolamentare vigente.
Di conseguenza, poiché la
disposizione in esame non autorizza l’avvocato a notificare direttamente
l’atto, occorre verificare se nell’ordinamento sia presente una qualche
disposizione che consenta di ritenere che il legale sia autorizzato a
procedere alla notifica diretta a mezzo fax.
L’unica normativa che si occupa
della notifica degli atti processuali a mezzo fax è la legge n. 183/93 che
disciplina la trasmissione degli atti tra difensori della stessa parte.
La legge regola solamente lo
scambio interno tra legali di una stessa parte – al fine di consentire al
dominus di inviare al domiciliatario l’atto da depositare senza doversi
allontanare dal proprio studio - e non può, quindi, trovare applicazione
qualora l’atto debba essere notificato al legale della parte avversa.
Neppure può essere utilmente
considerata la disposizione dell’art. 4 legge 21.1.1994 n. 53 che prevede che
l’avvocato, munito della necessaria autorizzazione, possa eseguire la
notifica consegnando copia dell’atto nel domicilio del destinatario “nel caso
in cui il destinatario sia un altro avvocato… che abbia la qualità di
domiciliatario di una parte e sia iscritto allo stesso albo del notificante”.
Difatti, l’art. 5 della legge
sopra richiamata prevede che il destinatario debba sottoscrivere l’originale
e la copia dell’atto notificato nonché il registro cronologico tenuto dal
difensore notificante.
La notifica a mezzo fax non
rende certamente possibile l’esecuzione delle formalità previste dall’art. 5
e, pertanto, si deve ritenere che neppure la legge n. 53/94 possa essere
invocata per affermare che il difensore possa eseguire direttamente la
notifica a mezzo fax degli atti processuali.
In conclusione, va ritenuto che
nel nostro ordinamento non sussista alcuna norma che consenta al difensore di
notificare, mediante il fax, un proprio atto al difensore dell’avversario.
La portata dell’art. 17 del
D.Lgs. n. 5/03 è quindi molto più limitata di quanto si sarebbe potuto
ritenere ad una prima e non esaustiva lettura.
La norma si limita a consentire all’ufficiale giudiziario, anche in
assenza dell’autorizzazione del giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., di
utilizzare anche il fax per la notifica dell’atto consegnatogli dal
difensore.
In altre parole, l’unico soggetto legittimato a procedere alla
notifica degli atti processuali rimane l’ufficiale giudiziario, il quale,
nell’ambito del processo societario, può ora utilizzare anche il fax per
notificare gli atti a lui consegnati.
Di conseguenza, la notificazione eseguita direttamente dal difensore
con l’utilizzo del fax deve ritenersi invalida.
Venendo ad esaminare le conseguenze della violazione della norma,
questo Tribunale ritiene che la notifica diretta della comparsa di risposta
debba ritenersi inesistente, in quanto proveniente da soggetto assolutamente
non legittimato a procedere alla notifica degli atti processuali.
Il legislatore ha consentito che il difensore potesse procedere allo
scambio con il difensore dell’altra parte (lettera c) art 17 del D.Lgs. n.
5/03 e art. 4 legge 21.1.1994 n. 53) - poiché in questo caso è possibile
documentare in modo inoppugnabile la ricezione dell’atto –, ma non ha
previsto che il legale potesse sostituire l’ufficiale giudiziario nel
procedimento di notificazione.
In applicazione di quanto sin
qui ritenuto, va affermata l’inesistenza della notifica della comparsa di
risposta e, pertanto, l’applicabilità al presente giudizio dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 5/03.
Sulla congruità delle
allegazioni dell’attore.
L’art. 13 comma 2 del decreto
legislativo n. 5 prevede che l’attore, quando il convenuto non gli abbia
notificato la propria comparsa di risposta di cui all’art. 4, possa
notificargli un’ulteriore memoria difensiva oppure depositare, previa
notifica, l’istanza di fissazione dell’udienza.
La norma prosegue affermando che
“in quest’ultimo caso i fatti affermati dall’attore, anche quando il
convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si
intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla
concludenza di questa; se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce
all’attore giuramento suppletorio”.
Dalla contumacia del convenuto, che consegue dalla mancata notifica
nei termini della comparsa di risposta e non dal mancato deposito della
stessa in cancelleria, segue la c.d. ficta confessio.
La nuova previsione normativa, introdotta dall’art. 13 comma 2, ha
portato nel nostro sistema processuale una innovazione di enorme portata.
Difatti, nel rito ordinario, la
contumacia non è vista con disfavore dal legislatore il quale, infatti, non
fa derivare da essa alcuna conseguenza in merito al criterio di ripartizione
dell’onere della prova.
Viceversa, nel rito societario la mancata notificazione della
comparsa di risposta produce degli effetti processuali notevolissimi, volta
che il giudice dovrà decidere la controversia ritenendo provati i fatti
allegati dall’attore.
La norma esprime questo concetto affermando che “il tribunale decide
sulla domanda in base alla concludenza di questa”.
Il dettato normativo sottolinea che dalla “contumacia” non segue
necessariamente l’accoglimento della domanda, poiché la mancata
partecipazione del convenuto al processo ha il più limitato effetto di
rendere dimostrate le circostanze di fatto allegate dall’attore, con la
conseguenza che, quando l’attore non avrà allegato fatti sufficienti a
dimostrare la fondatezza della pretesa, la domanda dovrà essere respinta.
Il giudice in presenza di un
convenuto contumace è quindi chiamato a valutare, dopo aver controllato con
particolare scrupolo l’esattezza della notifica, se i fatti allegati
dall’attore siano sufficienti per ritenere fondata la pretesa.
Nella fattispecie, la difesa del
F. ha dedotto che l’assemblea totalitaria della società Primaria S.r.l. si
sarebbe tenuta in data 17.12.2004, senza che l’amministratore l’avesse
convocata o avesse comunque partecipato all’assemblea.
Parte attrice ha sostenuto che
l’assenza dell’amministratore, unitamente alla mancata convocazione
dell’assemblea, comporterebbe la nullità della delibera ai sensi degli artt.
2379 e 2366 c.c. L’art. 2379 c.c. sanziona con la nullità la delibera assunta
dall’assemblea in assenza di convocazione.
L’art. 2366 c.c. prevede che,
quando è presente l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la
maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, la
delibera assembleare sia valida anche in assenza della convocazione
dell’assemblea.
E’ evidente, pertanto, che se la
fattispecie fosse regolata dalle norme richiamate dall’attore la delibera
dovrebbe ritenersi nulla, poiché l’attore ha allegato di essere l’unico
amministratore della società Primaria S.r.l., di non avere convocato
l’assemblea e di non avere partecipato all’assemblea stessa.
Tuttavia, le norme richiamate
dall’attore non possono trovare applicazione, poiché la società Primaria non
è una società per azioni, ma è una società a responsabilità limitata.
Il legislatore, nell’ambito
della specifica disciplina dettata per le s.r.l., ha disposto che “in ogni
caso la deliberazione s’intende adottata quando ad essa partecipa l’intero
capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o
informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento”
(art. 2479 bis ultimo comma c.c.).
Tale disciplina non coincide con
quella prevista dall’art. 2366 4° comma c.c., che per la validità
dell’assemblea totalitaria della spa richiede la presenza della maggioranza
del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, oltre all’intero
capitale sociale.
L’art. 2479 bis c.c. dispone,
infatti, che, nonostante gli eventuali vizi della convocazione, l’assemblea
si deve reputare regolarmente costituita quando tutti i soci siano presenti e
gli amministratori e i sindaci siano stati informati della riunione o,
addirittura, vi prendano parte e siano quindi “presenti”.
E’ evidente, pertanto, che
l’amministratore che deduca la nullità della delibera per mancata
convocazione dell’assemblea deve provare non solo di non aver partecipato
all’assemblea, ma anche di non avere avuto comunicazione dello svolgimento
della stessa.
L’attore, ritenendo erroneamente
che la fattispecie sia disciplinata dall’art. 2366 c.c. e non, invece,
dall’art. 2479 bis c.c., ha omesso di allegare di non essere stato informato
che in data 17.12.2004 si sarebbe tenuta l’assemblea della società Primaria,
sicché appare opportuno deferire a F.F. il giuramento suppletorio ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 5/03.
Il F. è chiamato a giurare sulla
seguente formula “ Affermo di non essere stato informato che in data
17.12.2004, presso la sede sociale, si sarebbe tenuta l’assemblea dei soci
della s.r.l. Primaria”.
p.q.m.
ritenuta l’inesistenza della
notificazione della comparsa di risposta e pertanto l’applicabilità della
norma di cui all’art. 13 comma 2 del D.Lgs. n. 5/03;
considerato che l’attore non ha
pienamente dimostrato la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dedotti;
che appare pertanto opportuno
deferire all’attore il giuramento suppletorio ex art. 13 ultimo comma D.Lgs.
n. 5/03;
fissa nuova udienza collegiale
in data 11 gennaio 2006 ore 11.15 per il giuramento di F.F. sulla formula
sopra riportata.
Si comunichi.
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