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Massimario, art. 18 l. fall.
Massimario, art. 323 c.p.c.
Tribunale di Napoli, 21
aprile 2010 – Pres. Di Nosse – Est. Campese – Ponticelli Luigi, opponente –
Curatela del fallimento Ponticelli Luigi, opposta –
IGPDECAUX s.p.a.,
chiamata in causa.
Segnalazione del Prof.
Massimo Fabiani
Impugnazione – Ultrattività del rito ai fini
della forma del gravame – Esattezza della qualificazione del Giudice a quo –
Certezza dei rimedi impugnatori – Irragionevolezza della duplicazione del
mezzo di impugnazione.
Impugnazione – Principio dell’apparenza –
Scelta del mezzo di impugnazione in base alla qualificazione dell’atto.
Fallimento – Istanza
depositata anteriormente all’entrata in vigore del D.lgs. n.5/2006 – Sentenza
dichiarativa depositata in data successiva – Impugnazione – Disciplina
applicabile.
Impugnazione –
Consumazione del potere di impugnazione – Presupposti – Contestualità di due
impugnazioni della stessa specie.
Fallimento della società pregresso –
Fallimento in estensione ai soci illimitatamente responsabili – Procedura
autonoma – Disciplina del regime di impugnazione applicabile.
L'ultrattività
del rito ai fini della forma del gravame è l’unica opzione interpretativa
conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e
dell'economia dell'attività processuale, poiché evita l'irragionevolezza di
imporre di fatto all'interessato di cautelarsi proponendo due impugnazioni,
nel dubbio sull'esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo. (Giovanni
Carmellino)
(riproduzione riservata)
Il principio
"dell'apparenza", comporta che la scelta fra i mezzi di impugnazione
astrattamente esperibili contro un provvedimento del giudice va compiuta in
base alla qualificazione dell'atto, la quale a sua volta dipende dalla
qualificazione che il Giudice appresta alla domanda della parte e dai poteri
che lo stesso Giudice esercita nel decidere. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
In tema di impugnativa
avverso la sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data successiva
all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 5 del 2006, ma su ricorso depositato
anteriormente, trova applicazione la nuova disciplina dell'art. 18 L. Fall.,
con conseguente necessità di proposizione dell'appello alla Corte di Appello e
non più dell'opposizione allo stesso Tribunale, in quanto la disposizione
sulla disciplina transitoria di cui all'art. 150 del predetto D.Lgs. - norma
eccezionale rispetto al principio generale della irretroattività della nuova
disciplina ex art. 11 preleggi cod. civ. e dunque da interpretarsi
restrittivamente - circoscrive la residua portata delle norme precedenti alla
sola definizione dei ricorsi (anche se proposti prima del 16 luglio 2006) con
cui era instaurata la fase prefallimentare. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
La consumazione del
potere di impugnazione presuppone, da un lato, l'esistenza di due impugnazioni
della stessa specie, e, dall'altro, la sussistenza, al tempo della
proposizione della seconda, della declaratoria d'inammissibilità della
precedente, per cui non si ha consumazione del potere di impugnazione laddove
il suo esercizio sia stato preceduto da un'impugnazione di diversa specie,
oppure se al momento della proposizione della seconda impugnazione non sia
ancora intervenuta una declaratoria di inammissibilità e/o di improcedibilità
della prima. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Poiché il fallimento dei
soci illimitatamente responsabili dà luogo ad un fallimento autonomo e non già
ad una procedura concorsuale accessoria o dipendente da quello principale, non
vi è alcun motivo per assoggettare il regime di impugnazione della sentenza
dichiarativa del fallimento del socio in estensione alla stessa disciplina del
pregresso fallimento della società. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
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